Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 04/04/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2025, proposto da
RT PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Magnosi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Sgurgola, non costituito in giudizio;
per il risarcimento del danno
da ritardata e/o mancata emissione del provvedimento finale sull’istanza di condono del 18 gennaio 1986 contraddistinta con numero di Protocollo 00020 progressivo 0393003707 relativa all’immobile sito nel Comune di Sgurgola censito al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 506;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa OS LI TA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Sig.ra RT PA ha chiesto il risarcimento del danno derivante dal ritardo e/o omissione del provvedimento amministrativo in relazione all’istanza di condono, presentata dalla propria dante causa ai sensi della L. 47/85, del fabbricato sito nel Comune di Sgurgola censito al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 506;
2. La ricorrente ha rappresentato in ricorso che:
- detto l’immobile le è pervenuto in forza di successione mortis causa dalla madre IN IA, deceduta in Genzano di Roma il 29 marzo 2015;
- l’edificazione del fabbricato fu iniziata nell’anno 1975, con struttura in muratura di blocchetti di tufo squadrati allettati con malta di calce-cemento e pozzolana, e dipartentesi da fondazioni a sacco di adeguate dimensioni;
- la dante causa della ricorrente nel 1986 aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi della Legge 47/85;
- a seguito di un crollo verificatosi nel 1993 che interessò parte dell’edificio fu necessario svolgere alcune opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell’immobile;
- volendo vendere l’immobile e resasi conto dell’impossibilità di stipulare validamente il rogito notarile, la ricorrente ha presentato in data 8 aprile 2024 la domanda di definizione dell’istanza di condono presentata in data 18 gennaio 1986 dalla propria dante causa, IA IN;
- essendo detta istanza rimasta priva di riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso iscritto al n.r.g. 534/2024 di questo Tribunale avverso il silenzio serbato dall’amministrazione;
- in esito a detto giudizio, questo Tribunale, con sentenza del 30 gennaio 2025 n. 61 ha così statuito: “ dichiara l'obbligo del Comune di Sgurgola di concludere il procedimento di condono mediante un provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Dispone, a semplice istanza di parte, a seguito della persistente inottemperanza del Comune intimato alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa”.
- decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione al Comune della surriferita sentenza, effettuata dalla ricorrente in data 31 gennaio 2025, la Sig.ra PA in data 7 aprile 2025 ha inviato all’Amministrazione un’istanza volta alla nomina del commissario ad acta ai fini dell’ottemperanza alla sentenza n. 61/2025;
- ad oggi il Comune di Sgurgola non ha adottato alcun provvedimento espresso per la definizione del procedimento amministrativo avente ad oggetto l’istanza di condono dell’immobile di proprietà della ricorrente;
- la ricorrente ha posto in vendita l’immobile dal 16 novembre 2023 (come da incarico di mediazione prodotto sub doc. 19) al 16 novembre 2024, allorchè ha sospeso l’incarico in attesa della definizione della pratica di condono.
3. Tanto premesso, nel presente giudizio, la ricorrente ha proposto domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella conclusione del procedimento di condono; danni consistenti nella “perdurante incertezza circa lo stato dell’immobile, che ha avuto la conseguenza di congelare il diritto della ricorrente di alienare l’immobile, anche tenuto conto del fatto che “accettare una proposta di acquisto per la ricorrente rappresenterebbe un rischio ed una esposizione a richieste risarcitorie, se poi la pratica non si dovesse concludere positivamente” (pag. 11 ricorso).
A sostegno della fondatezza dell’azione risarcitoria, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e i principi civilistici che prevedono la possibilità di liquidazione del danno in via equitativa in caso di impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subito.
4. Il Comune di Sgurgola, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
6. La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente deve essere respinta perché priva di adeguate allegazioni e prove in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A. per “danno da ritardo”, primi tra tutti la spettanza del bene della vita e l’esistenza di un danno-conseguenza risarcibile.
Sul punto, il Collegio deve innanzitutto richiamare e far proprio il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento: quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella del risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo” (cfr. ex multis, Cons. St., VII, n. 9796/2023);
- “l'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati” (cfr. ex multis, T.A.R. Marche, II, n. 747/2024; T.A.R. Lazio Roma, I, n. 66/2020; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2710/2019; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 1790/2019; Cons. St., IV, 8 febbraio n. 486/2016; id., n. 327/2016);
- “la domanda di risarcimento dei danni è nel processo amministrativo (come in quello civile) regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve indicare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; grava, infatti, sul danneggiato l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno” (cfr. ex multis, T.A.R. Roma, Lazio, I, n. 6692/2024; id., n. 9193/2023);
Con particolare riferimento al danno da ritardo, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che:
- “per il risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis della L. n. 241 del 1990, non basta la mera violazione dei termini procedimentali; è necessaria la prova del danno ingiusto patito dal danneggiato, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'Amministrazione. Il danno da ritardo non può essere presunto iure et de iure” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, Sentenza, 07/02/2025, n. 315);
- “il danno ingiusto rappresenta nel corpo della fattispecie, il c.d. danno evento, cioè la lesione o compromissione di un interesse meritevole di tutela nella vita di relazione: il che vale a chiarire che l'obbligazione risarcitoria gravante sull'amministrazione richiede, altresì, sul piano dimostrativo, l'allegazione e la prova delle conseguenze dannose, secondo un nesso di causalità giuridica che ne prefigura la ristorabilità solo quando si atteggino, secondo un canone di normalità, ad esito immediato e diretto della lesione del bene della vita. Il riferimento al danno-evento, che necessariamente presuppone la lesione ad un rilevante bene della vita, conferma che la possibilità di conseguire il risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell'amministrazione nella conclusione di un procedimento amministrativo non può essere riconosciuta come effetto del ritardo in sé e per sé” (Cons. Stato, Sez. V, 23/09/2024 n. 7726).
- in relazione ai presupposti per la risarcibilità del danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento e, segnatamente, sulla necessità che venga dimostrata la spettanza del bene della vita e, dunque, che il procedimento avrebbe avuto esito favorevole per il privato se concluso nel termine, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2021 ha affermato quanto segue:
a) l’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla sopra menzionata dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario, come risulta confermato dal richiamo al concetto di ingiustizia del danno contenuto nelle norme che disciplinano (anche) il danno da ritardo (art. 2 bis l. n. 241 del 1990, art. 30, commi 2 e 4 c.p.a.);
b) il bene “tempo” ha quindi dignità di interesse risarcibile ex art. 2-bis l. n. 241 del 1990, se e nella misura in cui, per effetto di tale lesione, si sia prodotto un «danno ingiusto»;
c) perciò, nella materia del danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo il requisito dell’ingiustizia esige la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza (Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7);
- anche le sezioni semplici del Consiglio di Stato e le sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato l’impostazione circa la necessaria verifica della spettanza del bene della vita e la non risarcibilità del solo bene “tempo”, precisando che:
a) il risarcimento del danno da ritardo si basa su una responsabilità aquiliana, in quanto la violazione del termine è un fatto illecito, sicché il danneggiato è tenuto, ex art. 2697 c.c., a provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiato) e la lesione ad un interesse legittimo, riferibile ad un bene della vita di spettanza dell’istante, inciso dal colpevole comportamento inerte dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2025, n. 7133; 23 settembre 2024, n. 7726);
b) il risarcimento del danno da ritardo è inteso, infatti, come strumento di reintegro in quanto consente al privato di ottenere il ripristino della situazione economica che avrebbe raggiunto se non si fosse verificata la dilazione del termine procedimentale. Il pregiudizio, quindi, non risiede nel fatto in sé dell’attesa, ma nell’ostacolo nel godimento medio tempore del bene della vita (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2025, n. 3568);
c) in definitiva, nelle ipotesi in cui il procedimento non sia stato definito nel rispetto dei termini di legge mediante un provvedimento espresso, il risarcimento si reputa subordinato alla spettanza dell'utilità richiesta dal privato, con esclusione della riparazione di perdite ricollegabili al mero ritardo in sé (Cass. civ., sez. un., 25 settembre 2025, n. 26080).
7. Applicando i suesposti principi alla fattispecie all’esame, il Collegio osserva che la ricorrente non ha provato la spettanza del bene della vita né ha allegato e, in alcun modo, provato le occasioni di vendita asseritamente sfumate nel periodo, che va dal novembre 2023 al novembre 2024, in cui ha conferito all’agenzia immobiliare l’incarico di mediazione per la vendita dell’immobile oggetto dell’istanza di condono, Non sono stati offerti elementi che consentano di formulare positivamente il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita anelato né di valutare quali e quante occasioni di vendita la ricorrente si sarebbe procurata se l’immobile fosse stato munito di titolo edilizio.
8. Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso va respinto.
9. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LD, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
OS LI TA IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LI TA IM | Marco LD |
IL SEGRETARIO