CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Federico Petino;
Appellante
CONTRO
( , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli avv. Santa Anna Mazzeo e Maria Pia Di Primo,
Appellato
OGGETTO: pubblico impiego – sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.2.2015 , dipendente del Parte_1 Controparte_1
adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, chiedendo l'accertamento della nullità, illegittimità o inefficacia della sanzione disciplinare comminata dal CP_1 in data 9.2.2015 e la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, alla cancellazione della sanzione comminata dal proprio stato matricolare e alla pubblicazione su un quotidiano locale della sentenza di declaratoria di illegittimità della sanzione.
Rappresentava, infatti, che la sanzione gli era stata comminata a seguito di contestazione disciplinare, adottata il 21.11.2014 e notificata il 26.11.2014, con cui il
Comune gli contestava di aver omesso di indicare, nella dichiarazione dell'11.9.2013 resa in attuazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, che il proprio figlio aveva prestato attività lavorativa dal 2.7.2012 all'8.8.2012 presso la
RTI IPI-OIKOS, che svolgeva il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani per il nonostante tale dichiarazione fosse stata integrata da una Controparte_1
successiva dichiarazione del 16.1.2014, con la quale aveva dichiarato il Pt_1
rapporto di lavoro del figlio.
Eccepiva con il primo motivo di ricorso la tardività della contestazione disciplinare, mentre con il secondo faceva valere la tardività della conclusione del procedimento;
nel merito, lamentava l'infondatezza della sanzione, in quanto l'erronea dichiarazione era stata ingenerata dal contenuto non chiaro del modulo prestampato del , e l'inesistenza di fatti disciplinarmente rilevanti Controparte_1
e deduceva, infine, la mancata affissione e pubblicazione del codice disciplinare, nonché la mancata previsione nel CCNL della fattispecie sanzionata.
Con sentenza n. 5126 del 10.12.2021, il giudice adito, istruita la causa documentalmente rigettava il ricorso. Preliminarmente, riteneva che la fattispecie concreta ricadesse nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 55 bis del d.lgs.
n.165/2001, nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa. In ragione del fatto che era stata comminata la sanzione della sospensione del servizio per la durata di un mese con totale privazione della retribuzione per i primi dieci giorni e per i restanti nella misura del 50%, affermava che i termini richiamati dal comma 4 – sia quelli fissati per la tempestività della contestazione che di conclusione del procedimento – dovevano essere raddoppiati. In merito all'individuazione del momento in cui si perfeziona la conoscenza in capo all'amministrazione, riportati diversi precedenti della Suprema Corte sul punto
(ex multis Corte Cass. sentenza n. 20733/2015, sentenza n. 28891/2017, sentenza n.
32156/2018, sentenza n. 11949/2019), affermava che il dies a quo non poteva coincidere con la generica acquisizione della notizia dell'illecito da parte di un qualunque dipendente dell'amministrazione, tale da non consentire la formulazione dell'incolpazione, ma con il momento in cui tale acquisizione riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da permettere all'ufficio competente di procedere correttamente all'avvio del procedimento disciplinare, pena la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
In relazione alla fattispecie concreta, riteneva che la nota presentata dal ricorrente il 16.1.2014 al protocollo della Direzione “Ecologia e Ambiente” – a tenore della quale … in servizio presso codesta Direzione, ad integrazione e Parte_1
rettifica della dichiarazione del 11.09.2013 relativa all'oggetto (rectius Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità: dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/00), presentata in data 12.09.2013 con protocollo n.276836
… (ha) dichiara(to) che, per mero errore materiale, ha sbarrato le caselle 1, 2, 6 e 7 invece di quelle 1,4, 5, 6 e 7 poiché il proprio figlio … ha lavorato Parte_2
presso la dal 02.07.2012 al 08.08.2012 con le mansioni di operatore Parte_3
ecologico” – non contenesse l'ammissione dell'illecito da parte del ricorrente, limitandosi a prospettare una scriminante che avrebbe escluso la configurabilità dell'illecito disciplinare. Reputava la dichiarazione non idonea ad apportare all'amministrazione elementi conoscitivi sufficienti per intraprendere il procedimento disciplinare nei confronti di imponendo al contrario lo svolgimento di Pt_1
accertamenti istruttori funzionali a verificare la fondatezza degli atti difensivi che, nel caso di specie, dovevano operarsi con cautela, atteso che la nota era stata inviata da il giorno successivo a quando aveva chiesto l'autorizzazione a visionare la Pt_1
copia della dichiarazione per l'anticorruzione dell'anno precedente. Rilevato il potenziale rilievo penalistico della vicenda, atteso che il ricorrente era stato raggiunto anche da un avviso di indagine interna promossa dalla Direzione della
Nettezza Urbana a carico di alcuni dipendenti, per la segnalata incompatibilità tra l'attività di sorvegliante da lui svolta in quanto parte della Direzione “Ecologia e
Ambiente” e quella svolta dal figlio presso la affermava a fortiori che la Parte_3
contestazione non poteva essere effettuata sulla base di meri indizi presuntivi.
Dunque, concludeva che solo dalla data del 21.10.2014, a seguito di una nota riservata tramessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'Ufficio disciplinare ha avuto piena contezza del conflitto di interessi e che, atteso che la sanzione era stata comunicata a in data 11.2.2015 e ricevuta il 18.2.2015, il Pt_1
termine di estinzione del procedimento non poteva dirsi infruttuosamente decorso.
Nel merito, osservava che il ricorrente era a conoscenza dei doveri che i dipendenti pubblici sono tenuti a rispettare e, in particolare, degli obblighi discendenti dall'art. 6 dal DPR 62/2013 sulla comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi, dal successivo art. 7, che prescrive al pubblico dipendente di astenersi dal partecipare a decisioni o attività che possono coinvolgere interessi propri o di soggetti vicini, dall'art. 9 che impone al pubblico dipendente il dovere di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni e dall'art. 15, disposizione che attribuisce all'Ufficio procedimenti disciplinari le attività di monitoraggio e vigilanza, rimettendo a carico dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura l'ulteriore dovere di vigilanza nell'applicazione dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni e del citato DPR.
Dunque, rilevato che il ricorrente aveva sbarrato la casella 1, dichiarando così “di non aver avuto rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati negli ultimi tre anni” e la casella 2 affermando “che i miei parenti o affini, coniuge o convivente, non hanno avuto rapporti di collaborazione con gli stessi soggetti privati di cui sopra” nonché la casella 7, confermando “di aver preso visione del piano di prevenzione di cui sopra pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente”, riteneva che la tesi avanzata da circa la difficoltà di capire chi fossero i soggetti privati a cui Pt_1 facevano riferimento la clausola 1 e la clausola 2 doveva dirsi pretestuosa, atteso che non era ipotizzabile che il ricorrente non avesse ben compreso il significato delle dichiarazioni rese.
Nonostante la mancata produzione in giudizio della delibera G.M. n. 27 del 30 aprile 2013 dall'oggetto “Piano di prevenzione della corruzione e della legalità.
Legge 6 novembre 2012 n.190 Triennio 2013/2015”, affermava che appariva priva di fondamento l'interpretazione della nota offerta dal ricorrente, atteso che i “soggetti privati” indicati nel modulo dovevano essere identificati in maniera inequivoca con le imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
Aggiungeva che l'obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse anche solo potenziale, secondo quanto previsto dalla normativa esaminata, prescindeva dalla natura concreta o potenziale del conflitto, anche considerato il disposto dell'art. 16 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 483 c.p.
Riteneva, altresì, che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 54 del d.lgs.
n.165/2001, secondo cui “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1” ossia del licenziamento disciplinare”, insieme alla presa visione del piano di prevenzione aveva efficacia assorbente sulle altre doglianze del ricorrente, rilevando, tra l'altro, che l'amministrazione aveva pubblicato il testo normativo in parola sul sito internet e lo aveva trasmesso a mezzo mail a tutti i dipendenti.
Osservava, altresì, che il principio di necessaria pubblicità mediante affissione nei luoghi di lavoro non si applica alle ipotesi in cui la sanzione riguarda condotte del lavoratore che concretizzano violazioni di norme penali o che contrastano con il c.d. minimo etico, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. n. 6893/2018).
Da ultimo osservava che l'amministrazione – posto che l'arco temporale di riferimento della dichiarazione è previsto ex lege “negli ultimi tre anni” – aveva tenuto in considerazione ai fini della commisurazione della sanzione che l'attività del figlio si era svolta solo per un breve periodo di tempo in epoca anteriore rispetto alla dichiarazione di incompatibilità e che comunque la dichiarazione integrativa non costituiva esimente del fatto contestato. A fronte di quanto esposto, riteneva che l'applicazione della sanzione da parte del dovesse ritenersi proporzionata. CP_1
Condannava il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2690,00 tenuto conto
“dell'oggetto e del valore della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale ed avendo riguardo al mancato deposito di note cartolari conclusive da parte dell'ente territoriale e dell'attività difensiva concreto svolta unitamente a quanto statuito dagli artt. 2 e 4 del DM 55/2014 e successive modifiche”.
Con atto del 18.5.2022, appellava la citata sentenza. Instauratosi Parte_1
il contradditorio, il resisteva al gravame. Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha motivato il rigetto del secondo motivo di impugnazione della sanzione disciplinare, sulla dedotta inosservanza del termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, facendo riferimento al primo motivo di impugnazione della sanzione disciplinare, inerente alla decadenza del termine per l'avvio del procedimento disciplinare, omettendo, di conseguenza, di pronunciarsi sulla inosservanza del termine di conclusione del procedimento: nel caso in esame il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro 60 giorni dal 16.1.2014 e dunque poiché la sanzione è stata comminata con provvedimento del 9.2.2015 pervenuto al lavoratore il 18.2.2015, si è verificata la decadenza. 1.2. Con il secondo motivo rileva che erroneamente il giudice di primo grado non ha accolto l'eccezione di tardività dell'avvio del procedimento disciplinare: la nota invitata il 16.1.2014 alla direzione “Ecologia ed Ambiente” conteneva una chiara dichiarazione di rettifica del contenuto della precedente dichiarazione resa l'11.9.2013, dalla quale emergeva la fattispecie di illecito disciplinare, senza che fosse necessario un approfondimento istruttorio. La direzione competente ha tardato l'avvio del procedimento disciplinare, essendo sufficiente, a tal fine, la dichiarazione confessoria fornita nella nota del 16.1.2014. Il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla decadenza determinata dal superamento del termine di 40 giorni per l'avvio del procedimento, previsto dall'art. 55 bis comma 2.
1.3. Con il terzo motivo deduce che il giudice, nel valutare la fondatezza della sanzione disciplinare, non ha preso in considerazione che – secondo quanto previsto dall'art. 6 DPR n. 62/2013 – l'obbligo giuridico di rendere la dichiarazione con atto di notorietà sussisteva soltanto all'atto dell'assegnazione all'ufficio, conformemente a quanto statuito dal Tribunale di Catania nella sentenza del 15.12.2021, mentre l'appellante al momento della dichiarazione era addetto all'Ufficio già da molto tempo.
Sostiene, inoltre, che la questione relativa alla violazione del conflitto di interesse non è mai stata oggetto del procedimento disciplinare e che, in ragione dell'inapplicabilità del citato art. 6 al caso di specie, la statuizione del Tribunale, secondo cui appare non ipotizzabile che non avesse compreso a chi fosse Pt_1
riferita la locuzione “gli stessi”, doveva ritenersi infondata.
Rileva, altresì, che il giudice – confondendo la sottolineatura delle locuzioni “gli stessi” e “di cui sopra” per una carceratura – è incorso in un duplice errore. Ed infatti, afferma che intendendo la sottolineatura come carceratura sarebbe esclusa la fattispecie illecita, “in quanto il ricorrente avrebbe sottoscritto un documento carcerando proprio le parole “incriminanti”, con la conseguenza che non vi sarebbe alcun illecito e alcuna falsa dichiarazione”, cadendo il discorso della malafede di ove si considerino invece le carcerature come sottolineature, apportare al Pt_1 modulo per sottoporre all'attenzione del giudice che si trattava di espressioni equivoche.
Sotto altro profilo, rappresenta che il giudice ha errato nell'avere fatto assurgere a prova documentale un atto amministrativo - la delibera G.M. n.27 del 30 aprile 2013 dall'oggetto “Piano di prevenzione della corruzione e della legalità. Legge 6 novembre 2012 n.190 Triennio 2013/2015” – mai prodotta in giudizio e nel ritenere legittima la sanzione, non considerando la buona fede del dipendente che risiede nella circostanza che il fatto non denunciato era relativo all'anno 2012, e dunque irrilevante rispetto alla normativa introdotta nel 2013.
1.4. Con il quarto motivo, lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in merito alla mancata affissione o pubblicazione del codice disciplinare, formulata con ricorso introduttivo, sebbene l'ente avesse dichiarato in memoria, pur non provandolo, di avere provveduto alla relativa pubblicazione internet e alla consegna alle direzioni comunali.
1.5. Con il quinto e ultimo motivo, contesta la statuizione sulle spese, ritenendola sproporzionata e contraddittoria rispetto a quanto statuito in motivazione dal
Tribunale, il quale, nel quantificare le spese, ha affermato di tenere conto dell'oggetto e del valore della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale, del mancato deposito di note cartolari conclusivi da parte dell'ente territoriale e dell'attività difensiva in concreto svolta. Chiede, in definitiva, alla Corte adita, la revoca di ogni condanna alle spese e, in subordine, la riduzione a € 808,00 o al 50% di tale importo.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
E' documentato in atti che con nota del 16.1.2014 rivolta alla Pt_1 [...]
ha espressamente comunicato che il proprio figlio aveva Controparte_3
lavorato presso la ditta dal 2.7.2012 all'8.8.2012 con le mansioni di operatore Parte_3
ecologico e che per mero errore materiale non aveva reso tale dichiarazione Pt_1
nella nota dell'11.9.2013.
A prescindere dalla finalità scriminante o meno di tale dichiarazione, è certo che dalla stessa il dirigente dell'ufficio presso il quale prestava servizio ha Pt_1 avuto conoscenza dei fatti che poi hanno costituito oggetto della contestazione e cioè la dichiarazione falsa resa da in ordine ai rapporti di lavoro del proprio figlio Pt_1
con un'impresa privata che aveva rapporti con l'ente.
La difesa del non ha neanche allegato quali siano stati gli ulteriori CP_1
accertamenti o approfondimenti compiuti che possano giustificare lo spostamento del dies a quo del termine di conclusione del procedimento. Si richiama al riguardo la sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 11/1/2024, n. 1164 secondo cui “ Al fine di garantire la difesa del lavoratore e la trasparenza dell'attività dell'amministrazione datrice di lavoro, il termine per concludere il procedimento disciplinare inizia a decorrere dalla data in cui l'infrazione è stata acquisita per la prima volta dall'ufficio dei procedimenti disciplinari o, se precedente, dal responsabile della struttura in cui lavora il dipendente. Questo termine è di carattere perentorio, fissa il dies a quo per concludere il procedimento disciplinare e qualora venga superato, si verifica la decadenza dall'azione disciplinare...
Il testo della disposizione di legge è chiaro nel fare riferimento "alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione" e non a una diversa data in cui i documenti acquisiti vengono valutati dal responsabile della struttura.
L'interpretazione qui preferita è in linea con quanto già statuito da questa
Corte nel precedente citato dal ricorrente (Cass. n. 16900/2016), in cui è precisato che "le esigenze di celerità del procedimento funzionali alla difesa del lavoratore incolpato, e … la trasparenza dell'attività della Amministrazione datrice di lavoro ... sono garantite dal fatto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 55-bis "la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora"" (punto 22 della motivazione). E, ancora, che "la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora" (punto 35 della motivazione). L'affermazione, in quella sentenza, che "il momento in cui la contestazione è effettuata coincide con il momento in cui la Amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza ed alla consistenza disciplinare della notizia e la consolida nell'atto di contestazione" (punto 54 della motivazione) si riferisce al ben distinto problema della individuazione del dies ad quem del diverso termine per
l'emissione dell'atto di contestazione ed è volta a sancire il principio secondo cui la
"comunicazione al lavoratore (dell'atto di contestazione) risulta, nel dettato della legge, estranea al potere dell'Amministrazione di adottare l'atto di contestazione entro il termine previsto, ed è stata collocata al di fuori della fase subprocedimentale che culmina, appunto, nella contestazione degli addebiti" (ivi).
In sostanza, la comunicazione dell'atto di contestazione al lavoratore interessato può intervenire anche dopo la scadenza del termine perentorio fissato per l'emanazione di quell'atto. Principio che non ha evidentemente nulla a che vedere con il diverso tema - qui in discussione - della fissazione del dies a quo del termine perentorio per concludere il procedimento disciplinare” (conforme
Cassazione civile sez. lav., 5/6/2024, n.15704).
E' vero che affinché possa decorrere il termine è necessaria una conoscenza circostanziata, tuttavia, nel caso in esame, i fatti dichiarati con la nota del 16.1.2014 integrano gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare e l'amministrazione non ha neanche chiarito in concreto quali siano stati gli ulteriori accertamenti istruttori cui fa riferimento la sentenza compiuti dopo la trasmissione della nota con la quale il lavoratore ammetteva i fatti poi contestati anche se li addebitava a un errore materiale. Non vi è prova di alcun approfondimento istruttorio da parte dell'amministrazione, che aveva l'onere di allegare e provare gli elementi che potevano giustificare uno spostamento del dies a quo (di oltre sei mesi).
Poiché il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e la sanzione è stata irrogata con provvedimento del 9.2.2015, deve dichiararsi l'intervenuta decadenza con conseguente annullamento della sanzione disciplinare, assorbiti gli altri motivi di censura.
L'amministrazione deve essere condannata conseguentemente a pagare in favore dell'odierno appellante le somme trattenute a titolo di sanzione disciplinare oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Non vi è prova di ulteriori danni.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata annulla la sanzione disciplinare irrogata per intervenuta decadenza, condanna l'amministrazione appellata a pagare in favore dell'odierno appellante le somme trattenute a titolo di sanzione oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, condanna il a pagare le spese processuali che liquida per il Controparte_1
primo grado in € 1314,00 e per il secondo grado in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi