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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2207/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Dipasquale RA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Giardina CP_1
nonché
contumace Controparte_2
, contumace Controparte_3
, contumace CP_4
Motivi della decisione
Con ricorso cautelare e di merito, l'Ing. ha dedotto: di prestare Parte_1
Cont servizio presso l di RA in virtù di contratto a tempo determinato,
stipulato a seguito di procedura selettiva semplificata ex art. 15-octies
D.lgs. 502/1992 per il profilo professionale Collaboratore Ingegnere Civile;
1 di avere partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta dall'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 1, co. 268, lett. b), L. 234/2021, aspirando all'unico posto di Collaboratore tecnico professionale bandito;
di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione - generali e specifici - prescritti dall'avviso pubblico e di soddisfare uno dei criteri di priorità elencati dal
Protocollo d'Intesa n. 24154 del 26.4.2023 e ss.mm.ii.; di essere, in particolare, stata reclutata a tempo determinato da un ente del SSN, di avere maturato oltre 18 mesi di servizio, di cui almeno 6 nel periodo intercorrente tra il 31.1.2020 ed il 31.12.2022, e di rientrare nella priorità di cui al punto 4 del paragrafo V del citato Protocollo d'Intesa, essendo risultata “idonea in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”; di essere stata esclusa dalla stabilizzazione, per avere dichiarato di essere
“idonea non vincitrice” in procedura selettiva indetta da Amministrazione
diversa da Aziende ed Enti del SSN;
che tale motivazione è erronea,
avendo ella autocertificato di essere risultata idonea (e perfino vincitrice)
Cont anche in procedura selettiva indetta da un'azienda sanitaria (l' di
RA), e non soltanto in procedure indette da Amministrazioni diverse
(Comuni di RA, e ). CP_5 CP_6
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura selettiva de qua ed ottenere il posto di Collaboratore tecnico professionale.
L' ha difeso la legittimità del proprio operando, rilevando CP_1
che la ricorrente: a) non ha maturato i diciotto mesi di servizio a seguito di procedura selettiva, non potendo a tal fine computarsi il servizio svolto
“per chiamata diretta” dall' di SS nel periodo dal Parte_2
4.3.2021 al 30.11.2022, ma soltanto quello prestato successivamente in
2 virtù di incarico ex art. 15-octies (procedura selettiva semplificata), per il periodo dal 1.12.2022 sino alla data del 31.12.2023 stabilita dalla legge;
b)
neppure rientra nella priorità vantata (punto 4 del paragrafo V cit.), essendo ella risultata “idonea non vincitrice” nell'ambito di procedura selettiva indetta da Amministrazione diversa da un ente sanitario (Comune di RA) e non rilevando il fatto che ella sia risultata “idonea vincitrice” in procedura selettiva indetta dall' (al cui esito è stato CP_1
conferito l'incarico ex art. 15-octies ancora in corso), occorrendo che l'idoneità sia stata conseguita in procedura diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha consentito la relativa contrattualizzazione.
I terzi controinteressati - ossia coloro che si sono collocati nelle tre posizioni successive al primo graduato rinunciante - pur ritualmente citati,
hanno omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
***
Il ricorso non merita accoglimento, a conferma delle valutazioni già
espresse nella precedente fase sommaria, che di seguito si riportano stante il difetto di elementi di giudizio e argomenti difensivi ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede cautelare.
Invero, la candidata non è in possesso del requisito specifico Parte_1
di ammissione relativo alla anzianità di servizio prestato a seguito di procedura concorsuale e, comunque, non rientra nella priorità di cui al punto 4) del paragrafo V del Protocollo d'Intesa.
3 Giova rievocare, nelle parti qui di stretto interesse, il testo dell'art. 1, co.
268, L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), ai sensi del quale l
[...]
ha indetto la procedura selettiva per cui è causa. CP_1
Il comma citato, “al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la
valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha
prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19”, ha consentito agli enti del Servizio sanitario nazionale, “verificata l'impossibilità di
utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati
in graduatorie concorsuali in vigore”, di stabilizzare il personale precario del ruolo sanitario e sociosanitario reclutato con procedure concorsuali con una certa anzianità di servizio maturata anche in costanza di pandemia, statuendo, alla lettera b), che:
“ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono
assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo
sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati
a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le
selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che
abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del
Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non
continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione […]”.
4 La successiva Legge n. 14/2023 (di conversione del c.d. decreto
Milleproroghe) ha previsto che le disposizioni citate si applicano anche al
“personale amministrativo reclutato dagli enti del SSN, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio”.
La ratio ed il tenore testuale della legge sono estremamente chiari: la stabilizzazione è rivolta al personale sanitario, sociosanitario ed amministrativo che: 1) è stato reclutato da un ente del SSN a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato o flessibile, stipulato all'esito di procedura concorsuale, indipendentemente se ancora in servizio o meno;
2) ha maturato alle dipendenze di enti del SSN almeno diciotto mesi di servizio anche non continuativi, di cui sei nel periodo d'emergenza Covid.
La legge, poi, ha rimandato a ciascuna regione la regolamentazione delle
“priorità”, ossia delle precedenze da accordare a ciascuna sottocategoria di personale reclutato a termine da un ente sanitario che ha prestato servizio anche durante la pandemia.
Per la Regione Sicilia, tali priorità sono state definite dall'Assessorato
Regionale della Salute con il Protocollo d'Intesa n. 24514 del 26.4.2023
(all. 15 ricorso), il quale, al paragrafo V, ha così stabilito l'ordine delle precedenze:
1) i posti banditi vanno primariamente assegnati a coloro i quali, “al momento della pubblicazione dell'avviso di ricognizione, sono in
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Azienda procedente” e che - ovviamente - sono in possesso dei requisiti di ammissione “previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b),
5 della Legge n. 234/2021 come modificato […] dalla legge n. 14/2023”
(18 mesi di servizio alle dipendenze di un ente sanitario, di cui almeno
6 in periodo Covid);
2) “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al
dipendente reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato a seguito di selezione pubblica anche non più in servizio
e che abbia maturato presso l'Azienda procedente i requisiti previsti dalla normativa in argomento”;
3) “in subordine, la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio,
reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a
seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge
anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il
periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione
con contratto a tempo determinato”;
4) “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al
personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i
requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già
dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva
pubblica di pari qualifica”;
5) “in subordine, al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente, previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica”.
L'avviso pubblico indetto dall' “per la ricognizione del CP_1
personale precario non dirigenziale del comparto Sanità di tutti i ruoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 e dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della legge n. 234/2021 e
6 ss.mm.ii. avente titolo a partecipare alle procedure riservate per la stabilizzazione” (all. 5 ricorso), in conformità a tale disciplina, ha previsto,
al punto 1.3, che:
“può partecipare alla citata procedura ricognitiva il personale non
dirigenziale di tutti i ruoli che - oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui al punto 1.1 (cittadinanza italiana, idoneità fisica all'impiego e possesso dei requisiti specifici per ciascun profilo professionale dal DPR
220/2001) - “al momento della pubblicazione del presente avviso è in
Cont Cont servizio presso questa o ha prestato servizio presso questa con
contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile
che abbia maturato o che maturerà al 31/12/2023 alle dipendenze di un
ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio
anche non continuativo di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra
il 31/1/2020 e il 31 dicembre 2022”;
e soggiunto che “Saranno applicati i criteri di priorità previsti dal punto V del Protocollo d'Intesa notificato con nota dell'Assessorato Regionale n.
24514 del 26/04/2023 […]”.
Ebbene, la ricorrente ha pacificamente prestato servizio presso l'Asp di
RA:
• dal 4.3.2021 al 31.12.2021, dal 1.1.2022 al 31.3.2022 e dal 4.4.2022 al
30.11.2022, in virtù di contratto libero professionale “per chiamata diretta” dell' di SS (all.
1-2 ricorso); Parte_2
• dal 1.12.2022 al 31.12.2023, in virtù di contratto libero professionale stipulato ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. 502/1992, ancora in corso con scadenza al 30.11.2025 (all. 4).
7 Ora, il reclutamento per chiamata diretta, che l di SS ha Pt_2
Contr effettuato quale Ente capofila delle della Sicilia Orientale sulla mera base dell'ordine cronologico delle domande di disponibilità, non può essere inteso quale assunzione in esito a “procedura selettiva concorsuale”, non susseguendo ad una valutazione, per titoli e/o esami,
ed una comparazione dei candidati. A diversa conclusione deve pervenirsi per l'incarico ex art. 15-octies cit., conseguito nell'ambito di una procedura selettiva seppur semplificata.
Il servizio che può essere preso in considerazione, allora, è solo quello prestato in virtù di tale ultimo incarico, per complessivi tredici mesi, di cui soltanto uno (dal 1° al 31 dicembre 2022) durante l'emergenza pandemica.
Ad ogni buon conto, anche a volere computare il servizio prestato a seguito di chiamata diretta, rimane il fatto che la ricorrente non rientra nella priorità di cui al più volte citato punto 4), piuttosto “riconosciuta al
personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti
di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”.
Documentale ed incontestato è che la ricorrente ha dichiarato in domanda di avere conseguito le seguenti idoneità (all. 11):
• “idonea non vincitrice” in concorso pubblico indetto dal Comune di
RA;
Cont
• “vincitrice” nella selezione pubblica indetta dall' di RA (la stessa che ha consentito la stipula dell'incarico ex art. 15-octies in corso);
8 • “vincitrice” nella selezione pubblica indetta dal Comune di CP_5
• “vincitrice” nella selezione pubblica indetta dal Comune di Chiaramonte
Gulfi.
Orbene, non rileva l'idoneità conseguita nei concorsi indetti dai Comuni,
atteso che, come chiarito dallo stesso Assessorato Regionale della Salute
con la Direttiva n. 43887 del 4.8.2023 integrativa del Protocollo d'Intesa e con la successiva nota n. 11446 del 7.3.2024 (all.
2.3 e 6 memoria di costituzione), per “procedura pubblica di pari qualifica” deve intendersi una procedura selettiva indetta da Aziende o Enti del Sistema Sanitario
Nazionale. Tale interpretazione restrittiva è del resto coerente con lo spirito della legge, ossia valorizzare la professionalità specifica acquisita col servizio prestato all'interno del medesimo SSN o comunque valutata nell'ambito di procedure selettive indette da enti sanitari.
Neppure rileva il fatto che la ricorrente ha vinto la procedura selettiva
Cont indetta dall' di RA: invero, il punto 4) del paragrafo V del
Protocollo d'Intesa espressamente prevede che il candidato sia risultato
“idoneo non vincitore”; di talché la “procedura selettiva di pari qualifica” in cui viene conseguita tale idoneità non può che essere diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha consentito la contrattualizzazione. Tanto, del resto, si legge dalla nota a chiarimenti n. 18857 del 19.4.2024 emanata dall'Assessorato della Salute (all. 8 memoria di costituzione) in risposta alla nota dell' n. 22440 del 21.3.2024 (all. 7): “i candidati CP_1
che hanno sottoscritto un contratto di tipo libero professionale (sebbene
rientrante nella tipologia ex art. 15 octies) in possesso dei requisiti
temporali previsti dalla citata normativa potranno accedere alla procedura
9 di stabilizzazione secondo il criterio di priorità contrassegnato al punto 4),
in presenza di ulteriori posti disponibili, laddove risultino dichiarati idonei
in altra procedura pubblica di pari qualifica rispetto a quella che ne ha consentito la contrattualizzazione”.
Tale interpretazione, oltre ad essere fedele al tenore testuale, è
assolutamente coerente con la finalità della legge di “valorizzare la
professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche
durante l'emergenza da COVID-19” e non penalizza affatto - come adombrato da parte ricorrente - i vincitori della selezione (che perciò
hanno lavorato) rispetto agli idonei non vincitori.
Invero, la priorità di cui al punto 4) viene riconosciuta a coloro i quali,
comunque, hanno maturato il requisito dei diciotto mesi di servizio in virtù
di contratto di lavoro flessibile e che, per di più, sono risultati idonei,
seppur non vincitori, in un'ulteriore selezione pubblica sempre indetta da azienda o ente del SSN.
Tanto si ricava agevolmente dalla lettura sistematica del paragrafo V, in cui viene data precedenza, nell'ordine, al personale comunque in possesso del requisito temporale prescritto dalla normativa in argomento,
che sia stato: 1) reclutato con contratto subordinato, ancora in servizio;
2)
reclutato con contratto subordinato, non più in servizio;
3) reclutato con contratto subordinato, ancora in servizio, e che ha lavorato anche con contratti di diversa tipologia;
4) reclutato con contratto di lavoro flessibile e che risulta idoneo non vincitore in (altra) selezione pubblica di pari qualifica;
5) reclutato con contratto di lavoro flessibile, previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica.
10 La ricorrente può far valere, al più, il solo requisito dei diciotto mesi di servizio, e non anche quello, ulteriore, della idoneità conseguita in (altra)
procedura selettiva.
Va qui rimarcato che non è ragionevole valutare doppiamente la sua qualità di “vincitrice” nella selezione pubblica indetta dall'Asp di RA, considerandola sia ai fini del “servizio prestato presso l'Azienda procedente” sia quale “idoneità conseguita in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica”. Diversamente opinando si perverrebbe proprio alla penalizzazione denunciata da parte ricorrente, atteso che verrebbero sfavoriti coloro i quali hanno anch'essi maturato i diciotto mesi di servizio
Cont presso l di RA ed inoltre sono risultati idonei non vincitori in altra procedura selettiva indetta da ente sanitario (e che, in quanto tali, vantano la precedenza di cui al punto 4 del paragrafo V) rispetto a coloro i quali hanno semplicemente maturato il requisito temporale e che, comunque,
potranno accedere alla stabilizzazione, in caso di ulteriore fabbisogno di personale, “previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica”
(precedenza di cui al punto 5).
Non può, dunque, che ribadirsi l'infondatezza della pretesa attrice.
Le spese processuali, incluse quelle relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato e della non particolare complessità della lite e dell'attività
processuale in concreto svolta.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.080,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
RA, 11.4.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
12