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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 859/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Luca della Robbia, n. 84, c.f. elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in TI (ME), C.so G. Matteotti, n. 63, presso e nello studio degli Avv.ti Giacomo PRINZI del foro di TI (c.f. C.F._2
) e Venera GERMANO‵ del foro di TI (c.f.
[...] C.F._3
), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
[...]
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sig. , con sede in TI ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro, 87, presso lo studio dell' Avv. Gaetano Sorbello (C.F.: – Pec: C.F._4 , che la rappresenta e difende, unitamente Email_1
e disgiuntamente all' Avv. Salvatore Sorbello (C.F.: C.F._5
– pec giusta procura in atti. Email_2
resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex 414 c.p.c., depositato in data 20.3.2024 Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni lavorativi, dal 18 al 22 marzo 2024, irrogatale dalla Controparte_1
La ricorrente, direttrice della farmacia, contestava la legittimità del provvedimento disciplinare, eccependo anzitutto la nullità del provvedimento per genericità e indeterminatezza delle contestazioni, atteso che il datore di lavoro non avrebbe specificato in modo chiaro e preciso le condotte a lei addebitate, impedendole di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
In particolare, si doleva del fatto che la contestazione disciplinare facesse riferimento a non meglio precisati "oggetti vari" di proprietà della farmacia che sarebbero stati sottratti, senza indicare quali fossero tali oggetti e se si trovassero nel locale farmacia o nel deposito.
Sosteneva, in ogni caso, l'insussistenza delle condotte addebitatele, affermando di non aver favorito in alcun modo l'accesso di persone non autorizzate ai locali della farmacia e di non aver consentito la sottrazione di merce.
Pag. 2 di 5 Precisava che le persone menzionate nella contestazione disciplinare
( e ) avevano da sempre libero accesso ai CP_3 Persona_1
locali, circostanza nota al datore di lavoro, e che, in ogni caso, rientrava tra le sue mansioni di direttrice di farmacia vigilare sul corretto espletamento del servizio farmaceutico, e non certo svolgere attività di "vigilanza anti- crimine".
Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 7 della legge 300/1970 per mancata affissione del codice disciplinare, che determinerebbe la nullità del provvedimento disciplinare impugnato.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'anzidetto provvedimento.
La ritualmente costituitasi in giudizio, contestava CP_1 Controparte_1
integralmente le pretese della ricorrente, deducendo la legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata.
Rappresentava la gravità delle condotte poste in essere dalla dipendente, consistite, in sostanza, nell'aver consentito a persone estranee e non autorizzate l'accesso ai locali della farmacia e del deposito, con conseguente sottrazione di merce e svolgimento di attività lavorativa non autorizzata. Evidenziava come tali condotte abbiano esposto la farmacia al rischio di subire pregiudizi, sanzioni e gravi responsabilità, anche in relazione alla sicurezza dei lavoratori e all'immagine dell'azienda.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, sostituita del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato il dato pacifico che le parti hanno raggiunto in via stragiudiziale un accordo sull'oggetto del contendere,
Pag. 3 di 5 come si deduce dal documento sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori, depositato telematicamente.
Ed infatti, in tale accordo, si dà espressamente atto della revoca della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro e della contestuale rinuncia della ricorrente al pagamento dei cinque giorni di retribuzione relativi al periodo in cui la sanzione ha avuto esecuzione.
Inoltre, nelle note depositate all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno ribadito la volontà delle parti di rinunciare alle rispettive pretese ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, essendosi dichiarate le parti soddisfatte, deve ritenersi venuto meno il loro interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità e fondatezza delle pretese originariamente avanzate.
Di conseguenza, deve ritenersi venuto meno il potere - dovere del giudice di pronunziare sulle predette domande e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ.
n.4505/2001).
Pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, va rilevato che, in considerazione dell'accordo tra le parti e della mancanza di richieste di accertare la soccombenza virtuale, può procedersi ad una integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 4 di 5 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sul ricorso come sopra proposto da , così provvede Parte_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
TI, 11.4.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 859/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Luca della Robbia, n. 84, c.f. elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in TI (ME), C.so G. Matteotti, n. 63, presso e nello studio degli Avv.ti Giacomo PRINZI del foro di TI (c.f. C.F._2
) e Venera GERMANO‵ del foro di TI (c.f.
[...] C.F._3
), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
[...]
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sig. , con sede in TI ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro, 87, presso lo studio dell' Avv. Gaetano Sorbello (C.F.: – Pec: C.F._4 , che la rappresenta e difende, unitamente Email_1
e disgiuntamente all' Avv. Salvatore Sorbello (C.F.: C.F._5
– pec giusta procura in atti. Email_2
resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex 414 c.p.c., depositato in data 20.3.2024 Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni lavorativi, dal 18 al 22 marzo 2024, irrogatale dalla Controparte_1
La ricorrente, direttrice della farmacia, contestava la legittimità del provvedimento disciplinare, eccependo anzitutto la nullità del provvedimento per genericità e indeterminatezza delle contestazioni, atteso che il datore di lavoro non avrebbe specificato in modo chiaro e preciso le condotte a lei addebitate, impedendole di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
In particolare, si doleva del fatto che la contestazione disciplinare facesse riferimento a non meglio precisati "oggetti vari" di proprietà della farmacia che sarebbero stati sottratti, senza indicare quali fossero tali oggetti e se si trovassero nel locale farmacia o nel deposito.
Sosteneva, in ogni caso, l'insussistenza delle condotte addebitatele, affermando di non aver favorito in alcun modo l'accesso di persone non autorizzate ai locali della farmacia e di non aver consentito la sottrazione di merce.
Pag. 2 di 5 Precisava che le persone menzionate nella contestazione disciplinare
( e ) avevano da sempre libero accesso ai CP_3 Persona_1
locali, circostanza nota al datore di lavoro, e che, in ogni caso, rientrava tra le sue mansioni di direttrice di farmacia vigilare sul corretto espletamento del servizio farmaceutico, e non certo svolgere attività di "vigilanza anti- crimine".
Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 7 della legge 300/1970 per mancata affissione del codice disciplinare, che determinerebbe la nullità del provvedimento disciplinare impugnato.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'anzidetto provvedimento.
La ritualmente costituitasi in giudizio, contestava CP_1 Controparte_1
integralmente le pretese della ricorrente, deducendo la legittimità e proporzionalità della sanzione irrogata.
Rappresentava la gravità delle condotte poste in essere dalla dipendente, consistite, in sostanza, nell'aver consentito a persone estranee e non autorizzate l'accesso ai locali della farmacia e del deposito, con conseguente sottrazione di merce e svolgimento di attività lavorativa non autorizzata. Evidenziava come tali condotte abbiano esposto la farmacia al rischio di subire pregiudizi, sanzioni e gravi responsabilità, anche in relazione alla sicurezza dei lavoratori e all'immagine dell'azienda.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, sostituita del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato il dato pacifico che le parti hanno raggiunto in via stragiudiziale un accordo sull'oggetto del contendere,
Pag. 3 di 5 come si deduce dal documento sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori, depositato telematicamente.
Ed infatti, in tale accordo, si dà espressamente atto della revoca della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro e della contestuale rinuncia della ricorrente al pagamento dei cinque giorni di retribuzione relativi al periodo in cui la sanzione ha avuto esecuzione.
Inoltre, nelle note depositate all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno ribadito la volontà delle parti di rinunciare alle rispettive pretese ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, essendosi dichiarate le parti soddisfatte, deve ritenersi venuto meno il loro interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità e fondatezza delle pretese originariamente avanzate.
Di conseguenza, deve ritenersi venuto meno il potere - dovere del giudice di pronunziare sulle predette domande e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ.
n.4505/2001).
Pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, va rilevato che, in considerazione dell'accordo tra le parti e della mancanza di richieste di accertare la soccombenza virtuale, può procedersi ad una integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 4 di 5 Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sul ricorso come sopra proposto da , così provvede Parte_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
TI, 11.4.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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