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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 805/2024 R.G., avente ad oggetto: “contratti d'opera”;
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, domiciliato in Acireale (CT), Via Oreste Scionti n. CodiceFiscale_1
40,
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Ciavola, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, NATO A CATANIA IL 13 SETTEMBRE 1972, COD. FISC. Controparte_1
, RESIDENTE IN ACIREALE (CT), CORSO ITALIA N. 118. CodiceFiscale_2
Resistente contumace
1 All'udienza del 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso dell'11.6.2024, l'avvocato ha chiesto la Parte_1
liquidazione ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, a carico del resistente , Controparte_1
del compenso relativo alle prestazioni professionali svolte in suo favore: 1) nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catania iscritto al n. 90100319/2013 RG, definito con sentenza n. 1742/2018 , e 2) nel giudizio dinanzi a questa Corte di Appello, n.
1003/2018 RG, definito con sentenza n. 2237/2019.
Il resistente non si è costituito in giudizio, benchè regolarmente citato, e ne va dunque dichiarata la contumacia.
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Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza del
22.10.2024, né alla successiva udienza del 28.1.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle parti costituite).
Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008, con la presente sentenza (ex artt.
307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 805/2024 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
2 Così deciso in Catania il 4.2.2025, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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