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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5996/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rossi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dal dott.
, funzionario del , Controparte_4 Controparte_1 [...]
; Controparte_5 Controparte_6
- resistente-
e nei confronti di
Controparte_7
-litisconsorte necessario contumace-
Oggetto: graduatorie interne d'istituto – mobilità - valutazione del servizio pre-ruolo e servizio di leva non in costanza di nomina
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 11.7.2022 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento tecnico – pratico di ruolo nella disciplina “Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” - classe di concorso B015; di avere svolto dal 20/2/1987 al 30/6/1988 il servizio di leva obbligatorio presso la Marina Militare Italiana;
di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo determinato negli anni CP_1
scolastici dal 1990/1991 al 1994/1995 per i periodi dedotti in ricorso;
di essere stato assunto a tempo indeterminato dal resistente con decorrenza 1/9/2001 ed assegnazione della CP_1 sede di servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “Cannizzaro” di;
di essere CP_3
risultato soprannumerario nella graduatoria interna della scuola di prima assegnazione nell'a.s.
2018/19 e di essere pertanto stato trasferito d'ufficio presso l' Controparte_8 di;
che in sede di pubblicazione in data 21/3/2022 della
[...] CP_3 graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari da parte dell'
[...]
si è visto attribuire un punteggio dimezzato per il servizio di Controparte_8
pre-ruolo prestato, mentre alcun punto gli è stato riconosciuto per il servizio di leva svolto prima della nomina in ruolo, ottenendo una valutazione complessiva pari a 165 punti, inferiore a quella spettante.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità delle previsioni contenute nella “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo” allegata alla “Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 e 2024/25” sottoscritta il 27/1/2022 (e poi integralmente trasposta nel CCNI per la mobilità dei docenti sottoscritto in via definitiva il
18/5/2022) nella parte in cui prevedono, nell'attribuzione dei punteggi per i “trasferimenti a domanda e d'ufficio”, una valutazione deteriore del servizio pre-ruolo in caso di mobilità
d'ufficio (3 punti invece di 6), rispetto al maggiore punteggio riconosciuto al medesimo servizio in caso di mobilità volontaria e in caso di servizio prestato nel ruolo di appartenenza (Allegato
2 Tabella A del CCNI). Ha quindi lamentato la violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il
18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, nonché dei principi di cui all'art. 3 e 97 Cost.
Ha, inoltre, dedotto l'illegittimità delle medesime disposizioni pattizie nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio per il servizio obbligatorio di leva non prestato in costanza di
2 rapporto in violazione dell'art. 485, comma 7 del D.lgs. 297/94, degli artt. 3, 97 e 52 Cost., pur riconoscendo un punteggio analogo al servizio pre-ruolo per il servizio di lega prestato in costanza di nomina.
Richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito, ha concluso chiedendo di “1) dichiarare la nullità e/o inefficacia delle disposizioni pattizie di tipo valutativo oggi censurate nella parte in cui prevedono un deteriore trattamento del servizio pre-ruolo rispetto a quello di ruolo (3 punti anziché 6) ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto per
l'individuazione dei docenti soprannumerari e conseguente svolgimento della mobilità
d'ufficio; 2) dichiarare la nullità e/o inefficacia delle disposizioni pattizie di tipo valutativo oggi censurate nella parte in cui, ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto per
l'individuazione dei docenti soprannumerari e conseguente svolgimento della mobilità
d'ufficio, escludono la valutazione del servizio obbligatorio di leva allorquando lo stesso non sia stato svolto “in costanza di rapporto”; 3) dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente alla piena valutazione, nelle sopra citate graduatorie, di 6 anni servizio di pre-ruolo (ivi compreso il servizio obbligatorio di leva) nella stessa misura del servizio di ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica ad attribuire al ricorrente, nelle periodiche graduatorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, 36 punti per il complessivo servizio pre-ruolo vantato (in luogo dei 12 punti sin qui attribuiti dall'Istituto
” di , sulla scorta degli illegittimi criteri pattizi); 4) in subordine, Controparte_3 CP_3
dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, nelle sopra citate graduatorie, di 1.761 giorni effettivi di servizio pre-ruolo (ivi compreso il servizio obbligatorio di leva), pari a 4 anni
(e 8 mesi), nella stessa misura del servizio di ruolo e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione scolastica ad attribuire al ricorrente, nelle periodiche graduatorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, 24 punti per il complessivo servizio pre-ruolo vantato (in luogo dei 12 punti sin qui attribuiti sulla scorta degli illegittimi criteri pattizi); 5) condannare, comunque, l'Amministrazione scolastica all'attribuzione del minore o maggiore punteggio di graduatoria ritenuto spettante dall'illustre Tribunale in relazione ai periodi di servizio pre-ruolo d'insegnamento e di lava obbligatoria, anche disgiuntamente considerati.
Con vittoria di spese.”.
Con memoria depositata tardivamente in data 8.3.2023 si è costituito il CP_1 convenuto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d'interesse ad agire;
Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 102 c.p.c.; Disporre, preliminarmente ed in subordine, l'integrazione
3 del contraddittorio mediante notifica ad personam nei confronti del personale docente, su stessa tipologia di spoto, in servizio presso lo scrivente Istituto, ovvero, in ulteriore subordine, ordinare la notifica mediante affissione del ricorso sul sito web dello scrivente Istituto ai fini dell'integrazione del contraddittorio con i litisconsorti. Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c.”.
Disposta con ordinanza dell'1.4.2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, collocato in posizione superiore nella graduatoria Controparte_7 interna dell'istituto per la classe di concorso B015 (cfr. doc. 6 di parte Controparte_3
ricorrente) questi non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla piena valutazione del servizio pre-ruolo e del servizio obbligatorio di leva nella graduatoria interna d'istituto pubblicata dall' per l'a.s. 2021/2022 ai fini Controparte_9 dell'individuazione dei docenti soprannumerari.
3. In via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione formulata da parte resistente di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, rilevandosi, al riguardo, come il maggior punteggio reclamato dal docente consentirebbe allo stesso di conseguire un miglior collocamento in graduatoria e, quindi, una minore possibilità di non essere destinatario di provvedimenti di trasferimento d'ufficio. Si ravvisano dunque le condizioni di interesse ad agire in termini di utilità concreta conseguibile all'esito del giudizio, come previsto dall'art. 100 c.p.c.
4. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
5. Procedendo gradatamente, seguendo la prospettazione di parte ricorrente, deve in primo luogo essere esaminata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre- ruolo prestato dal ricorrente alle dipendenze del convenuto, per il quale il ricorrente CP_1
ha chiesto attribuirsi un punteggio analogo a quello previsto per l'anzianità di servizio in ruolo.
Al riguardo, può richiamarsi quanto espresso dall'Ufficio in fattispecie analoga
(Tribunale di Catania, sentenza n. 1830/2022 pubblicata il 13.5.2022, est. dott. Giuseppe Di
Benedetto), alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., anche per la loro chiarezza espositiva.
4 Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il 18/05/2022, (con previsione analoga a quella già contenuta nel precedente CCNI per l'anno scolastico 2017/2018 sottoscritto l'11.4.2017, prorogato anche per l'anno scolastico 2018/2019 con intesa del
21.12.2017) prevede nell'allegato 2, Tabella A), nell'ambito dei punteggi attribuiti per anzianità di servizio, l'attribuzione di 6 punti “…A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza”.
Con riguardo al servizio pre-ruolo o “altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia”¸ la suddetta Tabella del CCNI, alla lettera B), differenzia l'ipotesi di mobilità volontaria e mobilità d'ufficio attribuendo nel primo caso 6 punti e nel secondo caso
3 punti per ogni anno di servizio preruolo. Nelle “note comuni” contenute nel predetto CCNI è stato poi specificato che “…La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (sei punti per ogni anno). Nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno)” (cfr. doc. n. 7 e 8 di parte ricorrente).
A fronte di quanto sopra, parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione fissato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, per essere discriminatoria l'attribuzione in sede di mobilità d'ufficio di un punteggio inferiore a quello previsto per la mobilità volontaria e, comunque, inferiore a quello previsto per la mobilità di ruolo.
L'assunto attoreo appare fondato nei seguenti termini.
5.1. Innanzitutto, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
5 La detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi); la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima
6 autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[…] Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C-302/11 a C-
305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di giustizia 4 settembre 2014, in causa C-152/14,
in tal senso, da ultimo, cfr. altresì C. Cass. 9491/2020). Pt_2
5.2. Ebbene, come già evidenziato nel richiamato precedente dell'Ufficio e in difetto di specifiche e significative deduzioni contrarie dell'amministrazione convenuta, il ricorrente risulta avere svolto servizio pre-ruolo con gli stessi requisiti soggettivi e con le medesime funzioni del personale docente di ruolo: il contenuto della funzione di docente è stabilito dalla legge e dal CCNL senza alcuna distinzione tra docente a tempo indeterminato e docente a tempo determinato. In assenza di ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento (ragioni la cui esistenza era onere della parte convenuta allegare e provare), deve quindi ritenersi sussistente l'astratta violazione del principio di non discriminazione.
In particolare, il mancato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio pre-ruolo con riferimento agli effetti che produce sul piano della posizione della graduatoria interna rappresenta un'ingiustificata e illegittima discriminazione, in presenza di identiche mansioni svolte nel pre-ruolo, non sussistendo nella specie ragioni oggettive capaci di giustificare il diverso trattamento in ragione della diversa natura del rapporto o in ragione della diversa professionalità.
Come condivisibilmente evidenziato nel citato precedente di merito, dal generale divieto di discriminazione sancito dalla clausola 4 discende che il servizio pre-ruolo non può che essere valutato al pari del servizio di ruolo, e ciò non solo ai fini della ricostruzione di carriera, ma anche ai fini dell'individuazione dei docenti in soprannumero, in quanto le modalità di individuazione degli stessi e, quindi, dei docenti soggetti a trasferimento d'ufficio perché perdenti posto, rientrano nel concetto di “condizioni d'impiego” del docente statale.
Né si ravvisano valide e oggettive ragioni per differenziare il trattamento del docente in mobilità volontaria dal docente in mobilità d'ufficio, prevedendo solo per il primo un punteggio maggiore che per il secondo e analogo a quello del servizio di ruolo, pur a parità di servizio pre-ruolo svolto. Nessuna ragione oggettiva, anche solo in tesi idonea a giustificare un diverso trattamento in ragione della natura volontaria o d'ufficio del trasferimento è stata prospettata dal convenuto. CP_1
7 5.3. Ciò posto, ai fini della verifica in concreto della lamentata discriminazione, occorre tenere conto del servizio effettivo svolto dal ricorrente, senza invece applicare la regola dell'equivalenza secondo cui “L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (cfr. note alla citata tabella del CCNI e art. 49 D.Lgs.
297/1994).
Sul punto possono invero richiamarsi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con riguardo all'applicazione dell'art. 485 e dell'art. 489 del D.Lgs. 297/1994.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.
11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. C. Cass. 31149/2019, C. Cass. 3474/2020).
Va, dunque, rimarcato, richiamandosi l'arresto in esame della Suprema Corte, che “Non
è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. [ovvero anche dal CCNI nella specie] e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto
a tempo indeterminato comparabile”.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità in concreto della disciplina suindicata, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre-ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza
8 valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'anzidetto principio di equivalenza (in base al quale invece vengono valorizzati i periodi non lavorati: 180 gg = 1 anno intero).
5.4. Nel caso di specie, considerato il servizio pre-ruolo effettivo prestato dal ricorrente e svolto dall'a.s. 1990/1991 al 1994/1995, come allegato in ricorso (cfr. pag. 2 ricorso) e risultante dalla documentazione in atti e, segnatamente dallo stato matricolare versato in atti dal convenuto (cfr. doc. n. 2 memoria di costituzione), si giunge a un servizio-pre ruolo CP_1
complessivo di giorni 1221, pari ad anni 3, mesi 4, giorni 21, in relazione al quale deve essere calcolata l'attribuzione del punteggio per anzianità di servizio con riconoscimento di 6 punti per anno, analogamente a quanto previsto per l'anzianità in ruolo e per l'anzianità pre-ruolo nella mobilità volontaria.
6. Parimenti, appare fondata la domanda volta al riconoscimento del servizio di leva prestato non in costanza di nomina.
Parte ricorrente lamenta, a riguardo, la mancata valutazione da parte del CP_1
convenuto del servizio di leva dallo stesso espletato dal 20.2.1987 al 30.6.1988, rimasto escluso dalla valutazione del servizio pre-ruolo in quanto le Note comuni alle tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/2025 del 18/05/2022 ne consentono la valutabilità solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina” (cfr. pag. 85 del doc. 8 di parte ricorrente), laddove invece l'art. 485, settimo comma, del D.lgs. 297/1994, stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido
a tutti gli effetti”.
6.1. La questione della valutabilità del servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di nomina dal personale docente è stata oggetto di numerosi interventi della Corte di
Cassazione, da ultimo intervenuta con la sentenza n. 8586/2024 (in continuità con Cass. n.
5679/20; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 5004/2021; Cass. n. 15127/2021; Cass. n.
15467/2021; Cass. n. 34687/2021), ove è stato precisato quanto segue.
“Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di
9 effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta
l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr.
417/1974 (Cass. n. 41894/2021). Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è
10 dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n.
42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.” (Cass. n. 8586/2024).
Tali principi sono stati recepiti e condivisi anche dal Consiglio di Stato nella sent.
11239/2023, nella quale ha affermato che “…deve prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa -contestata nel presente giudizio
- che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado).
In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparente difforme previsione del comma
2 del citato art. 2050 del codice dell'ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione (…).
11 - La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme - e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione - al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" previsti dall'articolo 2, da un lato "la difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino" ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare,
"obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge" in ogni caso "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino" nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione.
Ne discende che in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che - a torto
o a ragione - attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe
11 chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi - in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”. […] 12 - Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina” (in senso conforme Cons. di Stato, sez. VII, 27.12.2023, n. 11235).
I suddetti principi, espressi nelle citate pronunce con riguardo alle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza, sono tuttavia estensibili anche alla valutazione del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio nelle procedure di mobilità, considerato che il disposto dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 prevede la validità di tale servizio “a tutti gli effetti”.
Ne consegue che il servizio di leva deve essere valutato come titolo utile ai fini delle graduatorie di cui è causa indipendentemente dalla circostanza di essere stato prestato in costanza di nomina o meno, purché sia stato prestato in epoca successiva al conseguimento del titolo per l'accesso alle graduatorie. La ratio sottesa è, infatti, quella di far sì che, il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, sia adeguatamente valorizzato (mediante l'attribuzione di un punteggio) in sede di procedura concorsuale.
6.2. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto il servizio di leva militare obbligatorio dal 20.2.1987 al 30.6.1988 (cfr. doc. n. 3 ricorso) e dunque in epoca posteriore al conseguimento del titolo per l'accesso alle graduatorie conseguito in data 18.7.1986 (cfr. doc. 1 ricorso).
In ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, al suddetto servizio di leva svolto da parte ricorrente deve essere riconosciuto, in assenza di diversi parametri normativi, un punteggio analogo a quello previsto per il servizio di leva prestato in costanza di nomina.
A tal proposito, le Note comuni alle tabelle allegate al CCNI tale servizio fanno rientrare il servizio di leva in costanza di nomina nell'ambito dell'anzianità di servizio pre-ruolo, essendo previsto che “L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo […] compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e
490 del decreto legislativo n. 297/94 […]”.
12 Il periodo di anzianità maturato dunque durante il servizio di leva contribuisce a determinare la complessiva anzianità di servizio pre-ruolo e soggiace ai medesimi meccanismi di determinazione del punteggio, dovendosi quindi sommarsi al termine già sopra indicato che il ricorrente ha maturato per l'anzianità di servizio pre-ruolo.
Al termine già sopra indicato va dunque aggiunto l'ulteriore periodo di 472 giorni, pari a 1 anno, 3 mesi e 17 giorni.
7. Il ricorrente ha dunque maturato, per il servizio pre-ruolo quale docente a tempo determinato e per il servizio di leva, una anzianità complessiva di 4 anni, 7 mesi e 38 giorni.
Moltiplicando il numero di anni di servizio per il punteggio annuo di 6, spetta al ricorrente un punteggio complessivo di 24 punti, in luogo degli inferiori 12 punti riconosciuti dall'istituzione scolastica, dovendo applicarsi il punteggio pieno di cui all'allegato 2, Tabella A, lett. B) nel calcolo dell'anzianità di servizio.
8. In definitiva, in accoglimento del ricorso, va affermato il diritto di parte ricorrente, nella graduatoria finalizzata all'individuazione dei docenti soprannumerari, alla valutazione integrale dell'effettivo servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica convenuta nella stessa misura del servizio di ruolo, con attribuzione per ciascun anno di servizio pre-ruolo effettivamente espletato del medesimo punteggio previsto per un anno di servizio di ruolo, nonché il diritto della stessa parte ricorrente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, da computarsi nella misura piena di 6 punti;
per l'effetto, deve essere attributo al ricorrente, per le superiori causali, il punteggio complessivo di 24 punti, con condanna del convenuto ad Controparte_1 attribuire allo stesso il predetto punteggio nelle suddette graduatorie e all'adozione dei provvedimenti conseguenti relativi alla sua collocazione nella correlata posizione in graduatoria.
9. La novità della questione giuridica trattata, afferente al riconoscimento del punteggio nelle graduatorie per la mobilità del personale sovrannumerario di ruolo, unitamente alla circostanza che l'Amministrazione ha agito facendo applicazione della regolamentazione collettiva di riferimento, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5996/2022 così statuisce: dichiara la contumacia di Controparte_7
13 dichiara, previa disapplicazione delle contrastanti disposizioni del CCNI sulla mobilità, il diritto di parte ricorrente, nella graduatoria finalizzata all'individuazione dei docenti soprannumerari, alla valutazione integrale dell'effettivo servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nella stessa misura del servizio di ruolo, nonché alla valutazione del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 24 punti;
condanna per l'effetto l'amministrazione scolastica convenuta ad attribuire al ricorrente, nella graduatoria finalizzata all'individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio di 24 punti;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 21/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5996/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rossi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dal dott.
, funzionario del , Controparte_4 Controparte_1 [...]
; Controparte_5 Controparte_6
- resistente-
e nei confronti di
Controparte_7
-litisconsorte necessario contumace-
Oggetto: graduatorie interne d'istituto – mobilità - valutazione del servizio pre-ruolo e servizio di leva non in costanza di nomina
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 11.7.2022 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento tecnico – pratico di ruolo nella disciplina “Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” - classe di concorso B015; di avere svolto dal 20/2/1987 al 30/6/1988 il servizio di leva obbligatorio presso la Marina Militare Italiana;
di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo determinato negli anni CP_1
scolastici dal 1990/1991 al 1994/1995 per i periodi dedotti in ricorso;
di essere stato assunto a tempo indeterminato dal resistente con decorrenza 1/9/2001 ed assegnazione della CP_1 sede di servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “Cannizzaro” di;
di essere CP_3
risultato soprannumerario nella graduatoria interna della scuola di prima assegnazione nell'a.s.
2018/19 e di essere pertanto stato trasferito d'ufficio presso l' Controparte_8 di;
che in sede di pubblicazione in data 21/3/2022 della
[...] CP_3 graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari da parte dell'
[...]
si è visto attribuire un punteggio dimezzato per il servizio di Controparte_8
pre-ruolo prestato, mentre alcun punto gli è stato riconosciuto per il servizio di leva svolto prima della nomina in ruolo, ottenendo una valutazione complessiva pari a 165 punti, inferiore a quella spettante.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità delle previsioni contenute nella “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo” allegata alla “Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 e 2024/25” sottoscritta il 27/1/2022 (e poi integralmente trasposta nel CCNI per la mobilità dei docenti sottoscritto in via definitiva il
18/5/2022) nella parte in cui prevedono, nell'attribuzione dei punteggi per i “trasferimenti a domanda e d'ufficio”, una valutazione deteriore del servizio pre-ruolo in caso di mobilità
d'ufficio (3 punti invece di 6), rispetto al maggiore punteggio riconosciuto al medesimo servizio in caso di mobilità volontaria e in caso di servizio prestato nel ruolo di appartenenza (Allegato
2 Tabella A del CCNI). Ha quindi lamentato la violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il
18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, nonché dei principi di cui all'art. 3 e 97 Cost.
Ha, inoltre, dedotto l'illegittimità delle medesime disposizioni pattizie nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio per il servizio obbligatorio di leva non prestato in costanza di
2 rapporto in violazione dell'art. 485, comma 7 del D.lgs. 297/94, degli artt. 3, 97 e 52 Cost., pur riconoscendo un punteggio analogo al servizio pre-ruolo per il servizio di lega prestato in costanza di nomina.
Richiamata giurisprudenza di legittimità e di merito, ha concluso chiedendo di “1) dichiarare la nullità e/o inefficacia delle disposizioni pattizie di tipo valutativo oggi censurate nella parte in cui prevedono un deteriore trattamento del servizio pre-ruolo rispetto a quello di ruolo (3 punti anziché 6) ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto per
l'individuazione dei docenti soprannumerari e conseguente svolgimento della mobilità
d'ufficio; 2) dichiarare la nullità e/o inefficacia delle disposizioni pattizie di tipo valutativo oggi censurate nella parte in cui, ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto per
l'individuazione dei docenti soprannumerari e conseguente svolgimento della mobilità
d'ufficio, escludono la valutazione del servizio obbligatorio di leva allorquando lo stesso non sia stato svolto “in costanza di rapporto”; 3) dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente alla piena valutazione, nelle sopra citate graduatorie, di 6 anni servizio di pre-ruolo (ivi compreso il servizio obbligatorio di leva) nella stessa misura del servizio di ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica ad attribuire al ricorrente, nelle periodiche graduatorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, 36 punti per il complessivo servizio pre-ruolo vantato (in luogo dei 12 punti sin qui attribuiti dall'Istituto
” di , sulla scorta degli illegittimi criteri pattizi); 4) in subordine, Controparte_3 CP_3
dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, nelle sopra citate graduatorie, di 1.761 giorni effettivi di servizio pre-ruolo (ivi compreso il servizio obbligatorio di leva), pari a 4 anni
(e 8 mesi), nella stessa misura del servizio di ruolo e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione scolastica ad attribuire al ricorrente, nelle periodiche graduatorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, 24 punti per il complessivo servizio pre-ruolo vantato (in luogo dei 12 punti sin qui attribuiti sulla scorta degli illegittimi criteri pattizi); 5) condannare, comunque, l'Amministrazione scolastica all'attribuzione del minore o maggiore punteggio di graduatoria ritenuto spettante dall'illustre Tribunale in relazione ai periodi di servizio pre-ruolo d'insegnamento e di lava obbligatoria, anche disgiuntamente considerati.
Con vittoria di spese.”.
Con memoria depositata tardivamente in data 8.3.2023 si è costituito il CP_1 convenuto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d'interesse ad agire;
Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 102 c.p.c.; Disporre, preliminarmente ed in subordine, l'integrazione
3 del contraddittorio mediante notifica ad personam nei confronti del personale docente, su stessa tipologia di spoto, in servizio presso lo scrivente Istituto, ovvero, in ulteriore subordine, ordinare la notifica mediante affissione del ricorso sul sito web dello scrivente Istituto ai fini dell'integrazione del contraddittorio con i litisconsorti. Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c.”.
Disposta con ordinanza dell'1.4.2023 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, collocato in posizione superiore nella graduatoria Controparte_7 interna dell'istituto per la classe di concorso B015 (cfr. doc. 6 di parte Controparte_3
ricorrente) questi non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla piena valutazione del servizio pre-ruolo e del servizio obbligatorio di leva nella graduatoria interna d'istituto pubblicata dall' per l'a.s. 2021/2022 ai fini Controparte_9 dell'individuazione dei docenti soprannumerari.
3. In via preliminare, va esaminata e disattesa l'eccezione formulata da parte resistente di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, rilevandosi, al riguardo, come il maggior punteggio reclamato dal docente consentirebbe allo stesso di conseguire un miglior collocamento in graduatoria e, quindi, una minore possibilità di non essere destinatario di provvedimenti di trasferimento d'ufficio. Si ravvisano dunque le condizioni di interesse ad agire in termini di utilità concreta conseguibile all'esito del giudizio, come previsto dall'art. 100 c.p.c.
4. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
5. Procedendo gradatamente, seguendo la prospettazione di parte ricorrente, deve in primo luogo essere esaminata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre- ruolo prestato dal ricorrente alle dipendenze del convenuto, per il quale il ricorrente CP_1
ha chiesto attribuirsi un punteggio analogo a quello previsto per l'anzianità di servizio in ruolo.
Al riguardo, può richiamarsi quanto espresso dall'Ufficio in fattispecie analoga
(Tribunale di Catania, sentenza n. 1830/2022 pubblicata il 13.5.2022, est. dott. Giuseppe Di
Benedetto), alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., anche per la loro chiarezza espositiva.
4 Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il 18/05/2022, (con previsione analoga a quella già contenuta nel precedente CCNI per l'anno scolastico 2017/2018 sottoscritto l'11.4.2017, prorogato anche per l'anno scolastico 2018/2019 con intesa del
21.12.2017) prevede nell'allegato 2, Tabella A), nell'ambito dei punteggi attribuiti per anzianità di servizio, l'attribuzione di 6 punti “…A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza”.
Con riguardo al servizio pre-ruolo o “altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia”¸ la suddetta Tabella del CCNI, alla lettera B), differenzia l'ipotesi di mobilità volontaria e mobilità d'ufficio attribuendo nel primo caso 6 punti e nel secondo caso
3 punti per ogni anno di servizio preruolo. Nelle “note comuni” contenute nel predetto CCNI è stato poi specificato che “…La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (sei punti per ogni anno). Nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno)” (cfr. doc. n. 7 e 8 di parte ricorrente).
A fronte di quanto sopra, parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione fissato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, per essere discriminatoria l'attribuzione in sede di mobilità d'ufficio di un punteggio inferiore a quello previsto per la mobilità volontaria e, comunque, inferiore a quello previsto per la mobilità di ruolo.
L'assunto attoreo appare fondato nei seguenti termini.
5.1. Innanzitutto, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
5 La detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi); la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima
6 autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
[…] Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C-302/11 a C-
305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di giustizia 4 settembre 2014, in causa C-152/14,
in tal senso, da ultimo, cfr. altresì C. Cass. 9491/2020). Pt_2
5.2. Ebbene, come già evidenziato nel richiamato precedente dell'Ufficio e in difetto di specifiche e significative deduzioni contrarie dell'amministrazione convenuta, il ricorrente risulta avere svolto servizio pre-ruolo con gli stessi requisiti soggettivi e con le medesime funzioni del personale docente di ruolo: il contenuto della funzione di docente è stabilito dalla legge e dal CCNL senza alcuna distinzione tra docente a tempo indeterminato e docente a tempo determinato. In assenza di ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento (ragioni la cui esistenza era onere della parte convenuta allegare e provare), deve quindi ritenersi sussistente l'astratta violazione del principio di non discriminazione.
In particolare, il mancato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio pre-ruolo con riferimento agli effetti che produce sul piano della posizione della graduatoria interna rappresenta un'ingiustificata e illegittima discriminazione, in presenza di identiche mansioni svolte nel pre-ruolo, non sussistendo nella specie ragioni oggettive capaci di giustificare il diverso trattamento in ragione della diversa natura del rapporto o in ragione della diversa professionalità.
Come condivisibilmente evidenziato nel citato precedente di merito, dal generale divieto di discriminazione sancito dalla clausola 4 discende che il servizio pre-ruolo non può che essere valutato al pari del servizio di ruolo, e ciò non solo ai fini della ricostruzione di carriera, ma anche ai fini dell'individuazione dei docenti in soprannumero, in quanto le modalità di individuazione degli stessi e, quindi, dei docenti soggetti a trasferimento d'ufficio perché perdenti posto, rientrano nel concetto di “condizioni d'impiego” del docente statale.
Né si ravvisano valide e oggettive ragioni per differenziare il trattamento del docente in mobilità volontaria dal docente in mobilità d'ufficio, prevedendo solo per il primo un punteggio maggiore che per il secondo e analogo a quello del servizio di ruolo, pur a parità di servizio pre-ruolo svolto. Nessuna ragione oggettiva, anche solo in tesi idonea a giustificare un diverso trattamento in ragione della natura volontaria o d'ufficio del trasferimento è stata prospettata dal convenuto. CP_1
7 5.3. Ciò posto, ai fini della verifica in concreto della lamentata discriminazione, occorre tenere conto del servizio effettivo svolto dal ricorrente, senza invece applicare la regola dell'equivalenza secondo cui “L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale” (cfr. note alla citata tabella del CCNI e art. 49 D.Lgs.
297/1994).
Sul punto possono invero richiamarsi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con riguardo all'applicazione dell'art. 485 e dell'art. 489 del D.Lgs. 297/1994.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.
11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. C. Cass. 31149/2019, C. Cass. 3474/2020).
Va, dunque, rimarcato, richiamandosi l'arresto in esame della Suprema Corte, che “Non
è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. [ovvero anche dal CCNI nella specie] e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto
a tempo indeterminato comparabile”.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità in concreto della disciplina suindicata, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre-ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza
8 valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'anzidetto principio di equivalenza (in base al quale invece vengono valorizzati i periodi non lavorati: 180 gg = 1 anno intero).
5.4. Nel caso di specie, considerato il servizio pre-ruolo effettivo prestato dal ricorrente e svolto dall'a.s. 1990/1991 al 1994/1995, come allegato in ricorso (cfr. pag. 2 ricorso) e risultante dalla documentazione in atti e, segnatamente dallo stato matricolare versato in atti dal convenuto (cfr. doc. n. 2 memoria di costituzione), si giunge a un servizio-pre ruolo CP_1
complessivo di giorni 1221, pari ad anni 3, mesi 4, giorni 21, in relazione al quale deve essere calcolata l'attribuzione del punteggio per anzianità di servizio con riconoscimento di 6 punti per anno, analogamente a quanto previsto per l'anzianità in ruolo e per l'anzianità pre-ruolo nella mobilità volontaria.
6. Parimenti, appare fondata la domanda volta al riconoscimento del servizio di leva prestato non in costanza di nomina.
Parte ricorrente lamenta, a riguardo, la mancata valutazione da parte del CP_1
convenuto del servizio di leva dallo stesso espletato dal 20.2.1987 al 30.6.1988, rimasto escluso dalla valutazione del servizio pre-ruolo in quanto le Note comuni alle tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/2025 del 18/05/2022 ne consentono la valutabilità solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina” (cfr. pag. 85 del doc. 8 di parte ricorrente), laddove invece l'art. 485, settimo comma, del D.lgs. 297/1994, stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido
a tutti gli effetti”.
6.1. La questione della valutabilità del servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di nomina dal personale docente è stata oggetto di numerosi interventi della Corte di
Cassazione, da ultimo intervenuta con la sentenza n. 8586/2024 (in continuità con Cass. n.
5679/20; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 5004/2021; Cass. n. 15127/2021; Cass. n.
15467/2021; Cass. n. 34687/2021), ove è stato precisato quanto segue.
“Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di
9 effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta
l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo
l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr.
417/1974 (Cass. n. 41894/2021). Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è
10 dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n.
42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.” (Cass. n. 8586/2024).
Tali principi sono stati recepiti e condivisi anche dal Consiglio di Stato nella sent.
11239/2023, nella quale ha affermato che “…deve prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa -contestata nel presente giudizio
- che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado).
In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparente difforme previsione del comma
2 del citato art. 2050 del codice dell'ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione (…).
11 - La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme - e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione - al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" previsti dall'articolo 2, da un lato "la difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino" ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare,
"obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge" in ogni caso "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino" nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione.
Ne discende che in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che - a torto
o a ragione - attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe
11 chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi - in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”. […] 12 - Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina” (in senso conforme Cons. di Stato, sez. VII, 27.12.2023, n. 11235).
I suddetti principi, espressi nelle citate pronunce con riguardo alle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza, sono tuttavia estensibili anche alla valutazione del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio nelle procedure di mobilità, considerato che il disposto dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 prevede la validità di tale servizio “a tutti gli effetti”.
Ne consegue che il servizio di leva deve essere valutato come titolo utile ai fini delle graduatorie di cui è causa indipendentemente dalla circostanza di essere stato prestato in costanza di nomina o meno, purché sia stato prestato in epoca successiva al conseguimento del titolo per l'accesso alle graduatorie. La ratio sottesa è, infatti, quella di far sì che, il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, sia adeguatamente valorizzato (mediante l'attribuzione di un punteggio) in sede di procedura concorsuale.
6.2. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha svolto il servizio di leva militare obbligatorio dal 20.2.1987 al 30.6.1988 (cfr. doc. n. 3 ricorso) e dunque in epoca posteriore al conseguimento del titolo per l'accesso alle graduatorie conseguito in data 18.7.1986 (cfr. doc. 1 ricorso).
In ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, al suddetto servizio di leva svolto da parte ricorrente deve essere riconosciuto, in assenza di diversi parametri normativi, un punteggio analogo a quello previsto per il servizio di leva prestato in costanza di nomina.
A tal proposito, le Note comuni alle tabelle allegate al CCNI tale servizio fanno rientrare il servizio di leva in costanza di nomina nell'ambito dell'anzianità di servizio pre-ruolo, essendo previsto che “L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo […] compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e
490 del decreto legislativo n. 297/94 […]”.
12 Il periodo di anzianità maturato dunque durante il servizio di leva contribuisce a determinare la complessiva anzianità di servizio pre-ruolo e soggiace ai medesimi meccanismi di determinazione del punteggio, dovendosi quindi sommarsi al termine già sopra indicato che il ricorrente ha maturato per l'anzianità di servizio pre-ruolo.
Al termine già sopra indicato va dunque aggiunto l'ulteriore periodo di 472 giorni, pari a 1 anno, 3 mesi e 17 giorni.
7. Il ricorrente ha dunque maturato, per il servizio pre-ruolo quale docente a tempo determinato e per il servizio di leva, una anzianità complessiva di 4 anni, 7 mesi e 38 giorni.
Moltiplicando il numero di anni di servizio per il punteggio annuo di 6, spetta al ricorrente un punteggio complessivo di 24 punti, in luogo degli inferiori 12 punti riconosciuti dall'istituzione scolastica, dovendo applicarsi il punteggio pieno di cui all'allegato 2, Tabella A, lett. B) nel calcolo dell'anzianità di servizio.
8. In definitiva, in accoglimento del ricorso, va affermato il diritto di parte ricorrente, nella graduatoria finalizzata all'individuazione dei docenti soprannumerari, alla valutazione integrale dell'effettivo servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica convenuta nella stessa misura del servizio di ruolo, con attribuzione per ciascun anno di servizio pre-ruolo effettivamente espletato del medesimo punteggio previsto per un anno di servizio di ruolo, nonché il diritto della stessa parte ricorrente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, da computarsi nella misura piena di 6 punti;
per l'effetto, deve essere attributo al ricorrente, per le superiori causali, il punteggio complessivo di 24 punti, con condanna del convenuto ad Controparte_1 attribuire allo stesso il predetto punteggio nelle suddette graduatorie e all'adozione dei provvedimenti conseguenti relativi alla sua collocazione nella correlata posizione in graduatoria.
9. La novità della questione giuridica trattata, afferente al riconoscimento del punteggio nelle graduatorie per la mobilità del personale sovrannumerario di ruolo, unitamente alla circostanza che l'Amministrazione ha agito facendo applicazione della regolamentazione collettiva di riferimento, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5996/2022 così statuisce: dichiara la contumacia di Controparte_7
13 dichiara, previa disapplicazione delle contrastanti disposizioni del CCNI sulla mobilità, il diritto di parte ricorrente, nella graduatoria finalizzata all'individuazione dei docenti soprannumerari, alla valutazione integrale dell'effettivo servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nella stessa misura del servizio di ruolo, nonché alla valutazione del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 24 punti;
condanna per l'effetto l'amministrazione scolastica convenuta ad attribuire al ricorrente, nella graduatoria finalizzata all'individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio di 24 punti;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 21/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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