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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA TT Presidente dott. IC SI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3136/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5623/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 5623/2024, depositata il 14 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione in CP_1 proprio favore dell'assegno ordinario di invalidità, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso ente al pagamento delle spese, liquidate nell'importo di € 1.052,00 oltre accessori di legge.
Pag. 1 di 4 La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il d.m. n. 147/2022, che ha introdotto i nuovi parametri per i compensi forensi, concludendosi con richiesta di una liquidazione non inferiore a € 2.695,50 oltre accessori di legge o comunque superiore a quella disposta in sentenza, atteso che il valore della causa si attestava nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00 e che era stata svolta la fase di istruttoria/trattazione, oltre all'aumento del 30% per la manifesta fondatezza della domanda per un totale di € 3.504,15.
Parte appellante ha inoltre richiesto la condanna dell'istituto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' sostanzialmente CP_1 rimettendosi alla decisione della Corte, solo rilevando che la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio era stata operata autonomamente dal Tribunale, richiedendo la compensazione delle spese del presente grado.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla entità delle spese processuali, siccome liquidate in maniera difforme rispetto alle previsioni del d.m. n.
147/2022, applicabile al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa dopo la sua entrata in vigore.
La doglianza è fondata in quanto il primo giudice risulta essersi effettivamente discostato dai parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 citato, dei quali si deve fare applicazione secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Ciò posto, quanto alla fase istruttoria/di trattazione, sebbene il relativo compenso vada riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase
Pag. 2 di 4 decisoria) sia stata svolta. E che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per i giudizi dinanzi alla S.C. (ove è prevista la sola fase di discussione) un tale compenso non è contemplato dalle tabelle.
Nella specie, il mero rinvio della prima udienza al fine dell'acquisizione di documentazione attestante l'integrale pagamento da parte dell' non integra alcuna CP_1 attività di trattazione, nei termini sopra specificati.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, di poco superiori ai minimi tariffari, attesa la semplicità delle questioni dibattute:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00 al che consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00.
L' va dunque condannato al pagamento della differenza rispetto a quanto CP_1 liquidato dal primo giudice, senza tuttavia il riconoscimento dell'aumento per via della dedotta manifesta fondatezza della pretesa. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la previsione di aumento del compenso per l'avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo (ex multis, Cass. n.
32496/2024), mentre nel caso di specie si è dovuto attendere l'accertamento del pagamento da parte dell'istituto.
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento al valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto disposto con la presente sentenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5623/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese
Pag. 3 di 4 generali ed accessori di legge e condanna l' al pagamento della differenza CP_1 tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC SI ED VI RA TT
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA TT Presidente dott. IC SI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3136/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5623/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 5623/2024, depositata il 14 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione in CP_1 proprio favore dell'assegno ordinario di invalidità, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso ente al pagamento delle spese, liquidate nell'importo di € 1.052,00 oltre accessori di legge.
Pag. 1 di 4 La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il d.m. n. 147/2022, che ha introdotto i nuovi parametri per i compensi forensi, concludendosi con richiesta di una liquidazione non inferiore a € 2.695,50 oltre accessori di legge o comunque superiore a quella disposta in sentenza, atteso che il valore della causa si attestava nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00 e che era stata svolta la fase di istruttoria/trattazione, oltre all'aumento del 30% per la manifesta fondatezza della domanda per un totale di € 3.504,15.
Parte appellante ha inoltre richiesto la condanna dell'istituto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' sostanzialmente CP_1 rimettendosi alla decisione della Corte, solo rilevando che la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio era stata operata autonomamente dal Tribunale, richiedendo la compensazione delle spese del presente grado.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla entità delle spese processuali, siccome liquidate in maniera difforme rispetto alle previsioni del d.m. n.
147/2022, applicabile al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata è stata emessa dopo la sua entrata in vigore.
La doglianza è fondata in quanto il primo giudice risulta essersi effettivamente discostato dai parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 citato, dei quali si deve fare applicazione secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno contestato dall'odierna parte appellante.
Ciò posto, quanto alla fase istruttoria/di trattazione, sebbene il relativo compenso vada riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase
Pag. 2 di 4 decisoria) sia stata svolta. E che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per i giudizi dinanzi alla S.C. (ove è prevista la sola fase di discussione) un tale compenso non è contemplato dalle tabelle.
Nella specie, il mero rinvio della prima udienza al fine dell'acquisizione di documentazione attestante l'integrale pagamento da parte dell' non integra alcuna CP_1 attività di trattazione, nei termini sopra specificati.
Pertanto, andranno applicati i seguenti valori, di poco superiori ai minimi tariffari, attesa la semplicità delle questioni dibattute:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 389,00
• fase decisoria: € 1.011,00 al che consegue un compenso tabellare pari ad € 1.865,00.
L' va dunque condannato al pagamento della differenza rispetto a quanto CP_1 liquidato dal primo giudice, senza tuttavia il riconoscimento dell'aumento per via della dedotta manifesta fondatezza della pretesa. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la previsione di aumento del compenso per l'avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo (ex multis, Cass. n.
32496/2024), mentre nel caso di specie si è dovuto attendere l'accertamento del pagamento da parte dell'istituto.
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento al valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto disposto con la presente sentenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5623/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.865,00 oltre 15% per spese
Pag. 3 di 4 generali ed accessori di legge e condanna l' al pagamento della differenza CP_1 tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC SI ED VI RA TT
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