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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5384/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 9914/2019 TRA
, nato a [...], il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
R. Capasso, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Salvo D'Acquisto n. 35, giusta procura alle liti agli atti del fascicolo di atp RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/07/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 9914/2019 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'assegno civile di invalidità e/o della pensione di invalidità e/o dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 c. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale riconoscendo l'istante invalido nella misura del 71%, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine e, quindi, riconoscere alla parte ricorrente il diritto alla pensione d'invalidità ovvero all'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda o da quella che emergerà in corso di causa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 05/06/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 05/07/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/07/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico – legale, osservava quanto segue:
“La documentazione al fascicolo attesta vari controlli eseguiti presso la UOSM di Napoli 2 NORD in Giugliano sino al 30/1/2019, con scarso senso cronologico, e mediamente ogni 2 anni a partire dal 2012, quando è posta diagnosi di Disturbo psicotico in soggetto con deficit prestazionale. La diagnosi è confermata nelle varie certificazioni senza alcuna menzione di indagini clinico-strumentali neuroradiologiche, e non è praticata alcuna terapia psico-farmacologica. Le certificazioni di visite integrative confermano sostanzialmente la diagnosi posta, il ritardo intellettivo di grado medio, la non assunzione di terapia, 2 psichica e/o farmacologica. L'esame neurologico descrive un quadro di scarsa performance dovuta verosimilmente alla ridotta scolarizzazione. Il dettagliato esame neurologico e psichiatrico con indicazione della classificazione ICD, consentono una rigorosa applicazione di cui al DM 5/2/92. Da quanto emerge complessivamente il quadro clinico è da inquadrare al codice di 1210, che comprende sia la ICD 295 (psicosi schizofrenica semplice) e sia la ICD 318,0 (ritardo mentale moderato). attribuito 71%. CP_2
[…] La decorrenza è stabilita dalla domanda amministrativa in quanto il quadro clinico è sostanzialmente immodificato”, riconoscendo all'istante una percentuale di invalidità pari al 71%, giudizio ribadito anche nella perizia integrativa depositata in data 28/05/2024, in cui il consulente escludeva altresì la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap in condizione di gravità. Va precisato che, nel motivare la percentuale di invalidità riconosciuta, il consulente precisava che “Infatti, lo stato clinico non è stato mai seguito con la necessaria regolarità per una diagnosi così impegnativa, anche dal punto di vista sociale. L'assenza di documentazione, di prescrizione terapeutica farmacologica e psichica, consentono di ritenere che il quadro sintomatologico non sia gravato da episodi di epicrisi e/o pousseè deliranti e quindi in buon compenso. Per tale motivo, pur inquadrando il quadro clinico al codice 1210 del DM 5/2/92, è doveroso assegnare il percentile minimo previsto per i motivi sopra elencati dettagliatamente”. Nell'integrazione peritale depositata in data 28/05/2024, il consulente aggiungeva altresì che “Le diagnosi accertate sono risultate border-line nella classificazione della patologia psichiatrica tra il codice 1208 ed il 1210 del DM 5/2/92. Abbiamo riconosciuto il codice 1210, ma ovviamente riconoscendo il minimo previsto dalla tabelle. Si ribadisce che la certificazione specialistica esaminata, l'assenza di assunzione di terapia, psicologica e/o farmacologica, l'assenza di crisi deliranti attestate, rappresentano le fondamenta medico-legali della valutazione conclusiva”. Non risulta pertanto condivisibile l'assunto attoreo secondo cui il consulente non abbia valutato adeguatamente ed analiticamente le patologie da cui parte opponente è affetta, avendo il ctu valutato la documentazione versata in atti, ivi inclusa quella richiesta in sede di esame obiettivo, e adeguatamente motivato in ordine alle patologie riscontrate, al codice attribuito ed alla percentuale riconosciuta. Va altresì osservato che la diversa valutazione operata in altro giudizio, diversi anni prima, non può essere ritenuta sufficiente a determinare l'accoglimento della richiesta attorea, considerato l'esito delle operazioni peritali rese nel giudizio di ATP qui riunito, puntualmente argomentato e basato sull'esame obiettivo e sull'analisi della documentazione acquisita. Tra l'altro, si osserva che dal certificato dello specialista neurologo del 28/12/2022 si rileva che il ricorrente è “Già da 20 anni affetto da disordini psichiatrici di cui il paziente non sa riferire, né l'accompagnatore. Al colloquio emerge ideazione semplice, così come l'eloquio, verosimilmente espressione di un ritardo intellettivo di cui non viene esibita documentazione, incluse indagini neuroradiologiche. Orientato nel tempo e nello spazio;
la ridotta scolarizzazione giustifica le scarse performance negli item più complessi”. L'assenza di prescrizione psico-farmacologica, rilevata dal ctu, si evince anche dal certificato del 29/12/2022 (che attesta altresì la presa in carico dalla UOSM Caserta solo in pari data), che, pur rilevando un'insufficienza mentale di grado medio, non può non essere letto anche alla luce di quanto rilevato nel referto neurologico del 28/12/2022 e dal ctu. 3 Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate dal CTU. Le esposte considerazioni evidenziano altresì l'insussistenza delle condizioni per procedere ad un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 23/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5384/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 9914/2019 TRA
, nato a [...], il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
R. Capasso, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Salvo D'Acquisto n. 35, giusta procura alle liti agli atti del fascicolo di atp RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/07/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 9914/2019 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'assegno civile di invalidità e/o della pensione di invalidità e/o dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 c. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale riconoscendo l'istante invalido nella misura del 71%, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine e, quindi, riconoscere alla parte ricorrente il diritto alla pensione d'invalidità ovvero all'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda o da quella che emergerà in corso di causa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 05/06/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 05/07/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/07/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico – legale, osservava quanto segue:
“La documentazione al fascicolo attesta vari controlli eseguiti presso la UOSM di Napoli 2 NORD in Giugliano sino al 30/1/2019, con scarso senso cronologico, e mediamente ogni 2 anni a partire dal 2012, quando è posta diagnosi di Disturbo psicotico in soggetto con deficit prestazionale. La diagnosi è confermata nelle varie certificazioni senza alcuna menzione di indagini clinico-strumentali neuroradiologiche, e non è praticata alcuna terapia psico-farmacologica. Le certificazioni di visite integrative confermano sostanzialmente la diagnosi posta, il ritardo intellettivo di grado medio, la non assunzione di terapia, 2 psichica e/o farmacologica. L'esame neurologico descrive un quadro di scarsa performance dovuta verosimilmente alla ridotta scolarizzazione. Il dettagliato esame neurologico e psichiatrico con indicazione della classificazione ICD, consentono una rigorosa applicazione di cui al DM 5/2/92. Da quanto emerge complessivamente il quadro clinico è da inquadrare al codice di 1210, che comprende sia la ICD 295 (psicosi schizofrenica semplice) e sia la ICD 318,0 (ritardo mentale moderato). attribuito 71%. CP_2
[…] La decorrenza è stabilita dalla domanda amministrativa in quanto il quadro clinico è sostanzialmente immodificato”, riconoscendo all'istante una percentuale di invalidità pari al 71%, giudizio ribadito anche nella perizia integrativa depositata in data 28/05/2024, in cui il consulente escludeva altresì la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap in condizione di gravità. Va precisato che, nel motivare la percentuale di invalidità riconosciuta, il consulente precisava che “Infatti, lo stato clinico non è stato mai seguito con la necessaria regolarità per una diagnosi così impegnativa, anche dal punto di vista sociale. L'assenza di documentazione, di prescrizione terapeutica farmacologica e psichica, consentono di ritenere che il quadro sintomatologico non sia gravato da episodi di epicrisi e/o pousseè deliranti e quindi in buon compenso. Per tale motivo, pur inquadrando il quadro clinico al codice 1210 del DM 5/2/92, è doveroso assegnare il percentile minimo previsto per i motivi sopra elencati dettagliatamente”. Nell'integrazione peritale depositata in data 28/05/2024, il consulente aggiungeva altresì che “Le diagnosi accertate sono risultate border-line nella classificazione della patologia psichiatrica tra il codice 1208 ed il 1210 del DM 5/2/92. Abbiamo riconosciuto il codice 1210, ma ovviamente riconoscendo il minimo previsto dalla tabelle. Si ribadisce che la certificazione specialistica esaminata, l'assenza di assunzione di terapia, psicologica e/o farmacologica, l'assenza di crisi deliranti attestate, rappresentano le fondamenta medico-legali della valutazione conclusiva”. Non risulta pertanto condivisibile l'assunto attoreo secondo cui il consulente non abbia valutato adeguatamente ed analiticamente le patologie da cui parte opponente è affetta, avendo il ctu valutato la documentazione versata in atti, ivi inclusa quella richiesta in sede di esame obiettivo, e adeguatamente motivato in ordine alle patologie riscontrate, al codice attribuito ed alla percentuale riconosciuta. Va altresì osservato che la diversa valutazione operata in altro giudizio, diversi anni prima, non può essere ritenuta sufficiente a determinare l'accoglimento della richiesta attorea, considerato l'esito delle operazioni peritali rese nel giudizio di ATP qui riunito, puntualmente argomentato e basato sull'esame obiettivo e sull'analisi della documentazione acquisita. Tra l'altro, si osserva che dal certificato dello specialista neurologo del 28/12/2022 si rileva che il ricorrente è “Già da 20 anni affetto da disordini psichiatrici di cui il paziente non sa riferire, né l'accompagnatore. Al colloquio emerge ideazione semplice, così come l'eloquio, verosimilmente espressione di un ritardo intellettivo di cui non viene esibita documentazione, incluse indagini neuroradiologiche. Orientato nel tempo e nello spazio;
la ridotta scolarizzazione giustifica le scarse performance negli item più complessi”. L'assenza di prescrizione psico-farmacologica, rilevata dal ctu, si evince anche dal certificato del 29/12/2022 (che attesta altresì la presa in carico dalla UOSM Caserta solo in pari data), che, pur rilevando un'insufficienza mentale di grado medio, non può non essere letto anche alla luce di quanto rilevato nel referto neurologico del 28/12/2022 e dal ctu. 3 Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate dal CTU. Le esposte considerazioni evidenziano altresì l'insussistenza delle condizioni per procedere ad un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 23/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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