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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1108/2022 R.G.L., aventi a oggetto “assegno ordinario d'invalidità, integrazione trattamento minimo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maria Selene Cassero;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 20 settembre 2022, Parte_1
premettendo di essere titolare di assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 dall'1 gennaio 2017, ha adito il presente Ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto all'integrazione al trattamento minimo negli anni 2020, 2021 e 2022.
In particolare, ha esposto che, ricadendo il proprio regime pensionistico nell'ambito del trattamento misto (in parte contributivo e in parte retributivo), avendo lavorato sia prima che dopo il 31 dicembre 1995, a differenza di chi ha lavorato successivamente a tale data, le spetterebbe l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno, come previsto dalla legge, non avendo il reddito familiare superato il limite stabilito per godere dell'integrazione medesima. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 29 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Come correttamene osservato dall' , la ricorrente non ha propriamente CP_1 tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, L. 222/84, l'integrazione del minimo dell'assegno ordinario di invalidità è sottoposto a un regime speciale, diverso da quelle relative ad altre prestazioni previdenziali, e, di conseguenza, è soggetto anche a limiti reddituali diversi.
I commi 3 e 4 dell'art. 1, L. 222/84, stabiliscono che: “
3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
L' ha specificato che, in applicazione del criterio stabilito dalle citate CP_1
disposizioni, i limiti reddituali massimi per il diritto all'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, per i soggetti coniugati, erano i seguenti: per l'anno
2020 per un soggetto coniugato, come la ricorrente, era di € 17.950,92; per l'anno 2021 era sempre di € 17.950,92; per l'anno 2022, era di € 18.256,29.
2 Orbene, in considerazione di tali parametri, deve affermarsi che il limite reddituale era stato certamente superato in tutte e tre le annualità in oggetto, pur non considerando l'ammontare dell'assegno d'invalidità stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., n. 925/1999). Invero, nel 2020, i redditi da lavoro dei due coniugi sono stati pari a
€ 21.069,00 (2.069,00, la ricorrente e 19.000,00, il marito); nel 2021, il marito ha percepito € 19.145,00; nel 2022, il marito ha percepito retribuzioni per € 19.128,74 (cfr.
CUD allegato).
Ne discende che avendo superato il limite previsto dalla legge, correttamente l' non ha provveduto all'integrazione richiesta da . CP_1 Pt_1
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 CP_1 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 900,00, per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 8 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1108/2022 R.G.L., aventi a oggetto “assegno ordinario d'invalidità, integrazione trattamento minimo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maria Selene Cassero;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 20 settembre 2022, Parte_1
premettendo di essere titolare di assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 dall'1 gennaio 2017, ha adito il presente Ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto all'integrazione al trattamento minimo negli anni 2020, 2021 e 2022.
In particolare, ha esposto che, ricadendo il proprio regime pensionistico nell'ambito del trattamento misto (in parte contributivo e in parte retributivo), avendo lavorato sia prima che dopo il 31 dicembre 1995, a differenza di chi ha lavorato successivamente a tale data, le spetterebbe l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno, come previsto dalla legge, non avendo il reddito familiare superato il limite stabilito per godere dell'integrazione medesima. Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 29 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Come correttamene osservato dall' , la ricorrente non ha propriamente CP_1 tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, L. 222/84, l'integrazione del minimo dell'assegno ordinario di invalidità è sottoposto a un regime speciale, diverso da quelle relative ad altre prestazioni previdenziali, e, di conseguenza, è soggetto anche a limiti reddituali diversi.
I commi 3 e 4 dell'art. 1, L. 222/84, stabiliscono che: “
3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
L' ha specificato che, in applicazione del criterio stabilito dalle citate CP_1
disposizioni, i limiti reddituali massimi per il diritto all'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, per i soggetti coniugati, erano i seguenti: per l'anno
2020 per un soggetto coniugato, come la ricorrente, era di € 17.950,92; per l'anno 2021 era sempre di € 17.950,92; per l'anno 2022, era di € 18.256,29.
2 Orbene, in considerazione di tali parametri, deve affermarsi che il limite reddituale era stato certamente superato in tutte e tre le annualità in oggetto, pur non considerando l'ammontare dell'assegno d'invalidità stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., n. 925/1999). Invero, nel 2020, i redditi da lavoro dei due coniugi sono stati pari a
€ 21.069,00 (2.069,00, la ricorrente e 19.000,00, il marito); nel 2021, il marito ha percepito € 19.145,00; nel 2022, il marito ha percepito retribuzioni per € 19.128,74 (cfr.
CUD allegato).
Ne discende che avendo superato il limite previsto dalla legge, correttamente l' non ha provveduto all'integrazione richiesta da . CP_1 Pt_1
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 CP_1 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 900,00, per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 8 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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