Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 29/04/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 20749/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. FESTA Parte_1 C.F._1
GAETANO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. presso il cui studio è CP_1 elettivamente domiciliato in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.10.2024, parte ricorrente, premettendo di aver lavorato alle dipendenze dell' nella sede di Napoli, e di esser stato collocato a riposo ex art. 4 DPR Controparte_2
1092 del 29.12.1973 con decorrenza dal 14.03.2022 per raggiunti limiti di età, ha agito nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla percezione del Trattamento di CP_1 Fine Servizio (TFS) afferente all'intero servizio prestato, con condanna al relativo pagamento in proprio favore nella misura determinata dall' , con maggiorazione di accessori e vittoria di CP_3 spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Esponeva che il pagamento della prima rata del TFS sarebbe dovuto avvenire entro il termine massimo del 14.05.2023, tenuto conto dei dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro cui devono aggiungersi ulteriori tre mesi per lo svolgimento degli adempimenti istruttori da parte dell' , e che il pagamento della seconda rata CP_1 sarebbe dovuto intervenire entro il 14.05.2024, laddove, alla data di deposito del ricorso, nulla aveva ancora percepito.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la CP_1 regolare notifica del ricorso. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. La prestazione lavorativa del Sig. si è svolta alle dipendenze dell' , con Pt_1 Controparte_2 qualifica di Operatore - Seconda Area – F5, fino alla cessazione dal servizio in 14/03/2022 per limiti di età, e ciò risulta certificato dal datore di lavoro nella domanda rivolta all' - Gestione CP_1
Dipendenti Pubblici - Ufficio di Napoli, di cui al Mod. P.L.1 in atti, trasmessa unitamente a copia aggiornata dello stato di servizio. Il TFS è un'indennità prevista e disciplinata dal DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1/1/2001, in quanto, per il personale del comparto pubblico cd. “contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data, l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto.
Esso è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
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La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza. L'importo CP_ viene infatti attualmente liquidato dall' istituto succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento.
Tale circostanza, è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato. Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti escluso, come condivisibilmente affermato, “quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento (…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost 243/93). Sotto tale profilo deve, inoltre aggiungersi, che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio. L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto, dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto. Il trattamento pertanto è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento “retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti. CP_ Non è in contestazione alcunchè in punto di fatto, non essendovi costituzione in giudizio dell' L'istante nelle note da ultimo depositate ha allegato che “nelle more del giudizio l' ha CP_1 parzialmente erogato la prestazione previdenziale per cui è causa effettuando un pagamento in favore del ricorrente di soli € 40.989,00 in data 20.02.2025”. La domanda proposta in ricorso è stata formulata in modo generico, di accertamento del diritto dell'istante alla percezione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) afferente all'intero servizio prestato, e di condanna al relativo pagamento in proprio favore nella misura determinata dall' , con maggiorazione di accessori e vittoria di spese di lite, in tal senso si provvede come CP_3 in dispositivo, rideterminando le date in cui doveva avvenire il pagamento a partire dalla corretta data di cessazione del rapporto lavorativo – 14.3.22 – e, dunque, della prima rata entro il 14.06.2023, e della seconda rata entro il 14.06.2024, riservandosi ogni quantificazione in uno agli accessori di legge in separata sede. Dalla dichiarazione resa in note dall'istante non è chiaro se il pagamento eseguito è stato o meno completamente satisfattivo, di talchè non è possibile provvedere ad una declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere. Della somma corrisposta, dovrà comunque tenersi conto da parte dell' in sede di adempimento ai dettami della CP_3 presente pronuncia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla percezione del Parte_1 Trattamento di Fine Servizio (TFS) afferente all'intero servizio dallo stesso prestato, con pagamento della prima rata entro il 14.06.2023, e della seconda rata entro il 14.06.2024, e condanna l' al relativo pagamento nella misura che sarà determinata dall'Istituto, da quantificare in uno CP_1
2 agli accessori di legge in separata sede, detratto l'importo di €. 40.989,00 corrisposto in data
20.02.2025;
- condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in CP_1 complessivi €.4.629,00 oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge con attribuzione all' Avv. Gaetano Festa anticipatario.
Napoli, 29/04/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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