Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2989/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 02.05.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1 CP_2
[...]
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. GLINNI CARLO FRANCESCO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2989/2020
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2989/2020 r.g.a.c. il 08/12/2020 e introdotta con ricorso depositato in data 08/12/2020
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(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 10 85100 presso CP_2
lo studio dell'Avv. GLINNI CARLO FRANCESCO da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente all'atto di appello;
[...]
[...]
Controparte_3
, (c.f.: , elettivamente domiciliato al CORSO XVIII
[...] P.IVA_1
AGOSTO 46 presso lo studio dell'AVVOCATURA CP_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA (c.f.: dalla C.F._2
quale è rappresentato e difeso ope legis,
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con ricorso depositato l'8 dicembre 2020 e notificato il 28 dicembre 2020
l'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 177/2020, depositata il 7.6.2020, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. prot. n. 004429.050.01 del
26.9.2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale n.
700013036293 dell'8.7.2017 redatto dalla Polizia stradale per la violazione dell'art. 193 c.d.s. ed avverso l'ordinanza prefettizia n. prot. 0027625.050.01 del
24.4.2019, che ha disposto la confisca del veicolo Citroen C3 TG CE309YS quale conseguenza dell'infrazione di cui al suddetto verbale.
L'appellante, in particolare, ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo:
- l'omessa pronuncia in ordine all'adozione dell'ordinanza ingiunzione che ha disposto la confisca del veicolo oltre il termine di 150 giorni previsto dalla legge;
- l'omesso esame in ordine alla mancata prova dell'avvenuta notifica del verbale presupposto, gravante sull'amministrazione opposta;
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- l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato che l'opponente aveva provato di risiedere ad indirizzo diverso rispetto a quello della notifica del verbale presupposto, regolarmente dichiarato all'anagrafe comunale, assolvendo agli oneri previsti dall'art. 247 del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato che il verbale presupposto veniva notificato, per compiuta giacenza, all'indirizzo risultante dal libretto di circolazione, senza che l'amministrazione desse prova di aver effettuato le opportune ricerche presso i registri del PRA;
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione appellata ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
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L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito chiarite.
1. Sulla notifica del verbale di accertamento n. 700013036293 dell'8.7.2017.
L'appellante deduce, preliminarmente, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso avverso il verbale di accertamento n. 700013036293 dell'8.7.2017, atteso il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio di quest'ultimo, mai validamente notificato.
La prospettazione non può essere accolta.
Come noto, l'art. art. 201 co. 3 Codice della Strada testualmente prevede l'osservanza delle disposizioni di cui al codice di procedura civile, per cui “Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte
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alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente”.
Nel caso in esame non è contestato che la notificazione sia stata effettuata presso l'indirizzo del trasgressore risultante dalla carta di circolazione, conformemente a quanto previsto dalla disposizione citata.
In proposito, la Suprema Corte, ha chiarito, tuttavia che “Detta norma deve essere interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale;
da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso, appunto, d'irreperibilità del destinatario (cfr. Cass. n. 5907/2002 e Cass. n. 18049/2011)”. In motivazione si legge che “Orbene, sulla base di questo principio, deve ritenersi che, nella fattispecie, non essendosi, con l'esecuzione della notificazione ordinaria a mezzo posta da parte dell'organo accertatore, raggiunto un valido effetto della prima notificazione, siccome il destinatario era risultato sconosciuto presso l'indirizzo indicato dal suddetto notificante, sarebbe stato necessario che lo stesso, al momento dell'avvenuta conoscenza della mancata notifica del plico con
l'annotazione “sconosciuto" … o si fosse attivato con l'esperimento di una nuova notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., tuttavia riprendendo sollecitamente il relativo procedimento(tenendo conto dell'intervallo temporale ancora residuato) entro la scadenza dei 150 giorni dall'eseguito accertamento, oppure rinnovando la notificazione a mezzo posta, sempre entro tale termine, presso un indirizzo esatto del destinatario, con applicazione del principio della scissione degli effetti tra notificante e notificatorio (sulla base del principio statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, poi recepito con l'art. 149 c.p.c., aggiunto comma 3), nel senso che - ai fini della rinnovazione della notificazione -
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si sarebbe posto riferimento, per l'organo accertatore notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, comunque da avvenire entro la suddetta scadenza per potersi considerare tempestiva in relazione al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 1, nel testo "ratione temporis" vigente” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II - 07/03/2023, n. 6722).
La fattispecie in esame, tuttavia, non coincide con quella posta all'esame della
Corte atteso che, nella specie, il provvedimento è stato notificato all'indirizzo risultante dalla carta di circolazione presso il quale il destinatario è risultato temporaneamente assente e non irreperibile.
Pertanto, deve escludersi che l'amministrazione fosse gravata da ulteriori oneri ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Del resto, l'opponente, al di là del dato formale del diverso indirizzo di residenza dichiarato all'anagrafe comunale, non ha contestato l'assenza di collegamenti con l'indirizzo presso cui è stata effettuata la notificazione.
Del resto, è lo stesso opponente che ha dichiarato l'indirizzo in commento all'atto di richiesta di immatricolazione del veicolo – effettuata nell'anno 2003 – come si evince dalla copia della carta di circolazione rilasciata dalla MCTC di Potenza in data 26.02.2003, non avendo questi comunicato il diverso indirizzo presso cui risultava residente già dal 26.03.1992, non essendovi stati, invece, successivi trasferimenti di residenza, sopravvenuti rispetto a quello originariamente indicato.
Per tutto quanto sin qui osservato, va confermata, sul punto, la sentenza impugnata e l'ordinanza ingiunzione che ha respinto il ricorso, tardivamente proposto, avverso il verbale di accertamento validamente notificato nel termine prescritto dalla legge.
2. Sull'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la confisca.
Circa il secondo provvedimento impugnato, conseguente al medesimo verbale sopra esaminato, l'appellante si duole della sua tardiva adozione, oltre il termine di 150 giorni prescritto dalla legge, motivo di opposizione non esaminato dal
Giudice di primo grado.
La doglianza va respinta, integrandosi la motivazione – carente sul punto – della sentenza impugnata.
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Invero, l'art. 213 del Codice della Strada non prevede alcun termine entro cui deve essere adottata la confisca amministrativa del veicolo, conseguente all'accertamento della violazione principale.
L'art. 204 C.d.S., infatti, prevede che, qualora sia stato proposto il ricorso al
Prefetto questi, se ritiene fondato l'accertamento, adotta l'ordinanza ingiunzione entro il termine perentorio di 120 giorni.
Si tratta, all'evidenza, di una fattispecie del tutto differente rispetto a quella disciplinata dall'art. 213 C.d.S., ragion per cui non può essere applicato analogicamente a quest'ultima il termine perentorio previsto dall'art. 204 C.d.S.
Dal momento che l'art. 213 C.d.S. non prevede alcun termine decadenziale per l'emanazione del provvedimento di confisca, quest'ultimo soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art 209 C.d.S.
Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca del veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della l. 24 novembre 1981 n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 209 cod. strada,
l'irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria” (cfr. Cass. Civ. 21881/2009).
Dal momento che il provvedimento di confisca è stato adottato tempestivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 209 Codice della
Strada, in mancanza di ricorso avverso il provvedimento di sequestro, la censura sollevata dall'appellante risulta infondata.
3. Sulle spese
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia e della
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modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, essendosi l'attività difensiva dell'Amministrazione resistente risoltasi nella redazione della comparsa di costituzione in appello). In mancanza di appello incidentale, va invece confermata la statuizione sulle spese relativa al primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la Controparte_3
sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 177/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 177/2020 del Giudice di Pace di Potenza, integrandone la motivazione;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese Controparte_3
del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 852,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 03/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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