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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/07/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5256/2022 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]di ST (Na) Parte_1
in via Fontanelle n. 35/A, con numero di codice fiscale , rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Gargiulo con c.f. , con studio al Corso Alcide C.F._2
De Gasperi n. 16, C/mare di ST (Na), in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. apposta in calce all'atto di appello
Parte_2
contro all'indirizzo pec Controparte_1
Con estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni – Email_1
(http://www.indicepa.gov,it/documentale/index.php)
-APPELLATO contumace pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso ord. n. 6787/20, resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
impugnazione sollecito di pagamento
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio parte appellata Parte_1
chiedendo di dichiarare la prescrizione delle somme indicate nel sollecito ricevuto ed inviato dal
Concessionario dell'Ente. Alla prima udienza nessuno si costituiva, la causa veniva rinviata in prosieguo e, successivamente, per integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente Creditore.
All'udienza del 23.09.2022 il procuratore del eccepiva che il contraddittorio era regolare Pt_1
e non si doveva procedere ad alcuna integrazione. Il Giudice di pace dichiarava estinto il giudizio sul presupposto che parte istante non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio secondo quanto previsto dal comma terzo dell'art. 307 cpc.
Proponeva appello il deducendo quale unico motivo l'erroneità dell'ordinanza di Pt_1
estinzione ex art. 307 III co. cpc, nella parte in cui dichiara non integro il contraddittorio, violazione dell'art. 39 del Dlgs n. 112/1999, con contestuale richiesta ai sensi dell'art. 354 co. 2 cpc di remissione degli atti al Giudice di primo grado. Chiedeva pertanto: “riformare l'ordinanza di estinzione avente il n. di rg 6787/2020 del Giudice Onorario di Pace di Torre Annunziata, emessa nella persona del dott. Fortunato Savarese, depositata il 23.09.2022 e di conseguenza per il motivo esposto del presente gravame, dichiarare la regolarità del contraddittorio e la validità del contenzioso incardinato in primo grado nei confronti del solo Ente creditore, nel contempo rimettere gl'atti ai sensi dell'art. 354 co. 2 cpc al Giudice Onorario di Pace di Torre Annunziata al fine di proseguire il contenzioso nello stato in cui si trovava il fascicolo, con tutte le decadenze di legge configuratosi, il tutto nei limiti della competenza di euro mille/00, a tal'uopo si precisa che il contributo unificato è di euro 64,50; condannare la contro parte, al pagamento delle spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio (primo e secondo grado), oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv. antistatario.”
Parte appellata rimaneva contumace anche nel presente giudizio.
Va premesso che l'ordinanza di estinzione del giudizio emessa dal Tribunale in composizione monocratica, investito di una materia di sua competenza, ha un contenuto pagina 2 di 5 decisorio definitivo ed assume la natura sostanziale di sentenza. Ne deriva che la stessa dovrà essere, pertanto, impugnata con l'appello, non trovando applicazione nel caso di specie i termini di cui all'art. 308 c.p.c.: la pronuncia conserva, infatti, la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 7 ottobre 2011 n. 20631; Corte di Cassazione Sez.
III Civile, 03 luglio 2008 n. 18242; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 11 novembre 2010 n.
22917).
L' appello va accolto quanto all'erronea declaratoria di estinzione da parte del primo giudice, ma la domanda del va rigettata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. Pt_1
Giova precisare che, secondo pacifica impostazione giurisprudenziale, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio
“un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio” (cfr., tra le altre, Cass. nn. 13945/2012; 25140/2010; 18249/2009, ed ord. n. 1244/2019 Cassazione Civile – Sezione VI) ed effettuando, appunto, un'operazione di qualificazione giuridica del rapporto. Si sottolinea altresì che non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo;
“il limite con cui si ammette la modificazione del nomen juris della fattispecie in appello è rappresentato dal mutamento dei fatti costitutivi che determina l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (v. tra le altre
Cass., 27 maggio 2010, n. 13000, in Riv. dir. proc., 2011, 955; Cass., 23 marzo 2006 n. 6431 e
Cass., 12 aprile 2006 n. 8519, entrambe in Foro it. 2007, I, 3228).
Dunque, nel rispetto dei divieti sanciti agli artt. 112 e 345 cpc, risulta imprescindibile la riqualificazione dell'azione in termini di accertamento negativo – anziché come erroneamente qualificata dall'attore quale opposizione ex art. 615 c.p.c., stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno
(avendo la parte “reagito” ad un mero sollecito di pagamento, non integrante atto della riscossione esattoriale). pagina 3 di 5 Ebbene, sulla scorta della detta diversa qualificazione, l'ordinanza di estinzione emessa dal primo giudice si rivela erronea alla luce di quanto verrà esposto ma la controversia, da decidere nel merito in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di remissione al primo giudice, va definita nel senso del rigetto della domanda.
Secondo quanto prospettato dalla parte appellante “l'atto di citazione di primo grado è stato notificato al solo Ente creditore, alla luce della giurisprudenza granitica della Corte di
Cassazione che prima a Sezione Unite con la sent. 16412 del 2007, poi con numerosissime ordinanze n.ri 7769/22, 36656 del 2021, 12775/20, 29798 del 2019, 9250 del 2019, 16965 del
2017, 8295 del 2018 e altre, ha affermato che non vi è litisconsorzio necessario, ma facoltativo tra l'Ente creditore e il Concessionario, quindi l'azione è perfettamente valida, se viene proposta nei confronti del solo Ente o nei confronti del solo Concessionario, sarà onere di chi viene evocato in giudizio chiamarlo in causa”(cfr. atto di appello in atti).
In verità non sussisteva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, ma piuttosto alla luce dei principi sotto riportati, il risulta non aver evocato in giudizio il legittimato passivo corretto. Pt_1
È ormai pacifico che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n.
602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte unicamente nei confronti dell' _3
, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione
[...]
esecutiva. In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo risulta irrimediabilmente privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale. Con l'ordinanza 12 febbraio 2024, n.
3870 la Corte ha di recente chiarito che “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione”. pagina 4 di 5 Il principio predetto risulta applicabile anche al caso di specie ove per effetto della riqualificazione sopra operata ci si trova al cospetto di un'azione di accertamento negativo tout court intentata dal contribuente. Sul punto valga il richiamo a Cass. civ. ordinanza n° 10854/2018
“anche in un'azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione”, precisando ulteriormente poi “non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, che può essere chiamato in causa dall'agente di riscossione esclusivamente al fine di escludere la propria responsabilità istituzionale in merito all'attivazione della procedura di riscossione, in quanto atto integrante un dovere di ufficio” (Cassazione civile, sez. VI-3,).
Dunque, tirando le fila del discorso, il giudice di primo grado ha erroneamente disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 307 cpc, dichiarando l'estinzione in ragione della mancata ottemperanza all'ordine dato, laddove avrebbe dovuto rigettare la domanda stante l'erronea individuazione del legittimato passivo da parte dell'attore. Pertanto, la domanda del va rigettata. Pt_1
Nulla per le spese in assenza di costituzione della controparte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta la domanda del Pt_1
2) nulla per le spese.
Torre Annunziata, 10.07.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 5256/2022 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]di ST (Na) Parte_1
in via Fontanelle n. 35/A, con numero di codice fiscale , rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Gargiulo con c.f. , con studio al Corso Alcide C.F._2
De Gasperi n. 16, C/mare di ST (Na), in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. apposta in calce all'atto di appello
Parte_2
contro all'indirizzo pec Controparte_1
Con estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni – Email_1
(http://www.indicepa.gov,it/documentale/index.php)
-APPELLATO contumace pagina 1 di 5 Oggetto: appello avverso ord. n. 6787/20, resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
impugnazione sollecito di pagamento
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio parte appellata Parte_1
chiedendo di dichiarare la prescrizione delle somme indicate nel sollecito ricevuto ed inviato dal
Concessionario dell'Ente. Alla prima udienza nessuno si costituiva, la causa veniva rinviata in prosieguo e, successivamente, per integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente Creditore.
All'udienza del 23.09.2022 il procuratore del eccepiva che il contraddittorio era regolare Pt_1
e non si doveva procedere ad alcuna integrazione. Il Giudice di pace dichiarava estinto il giudizio sul presupposto che parte istante non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio secondo quanto previsto dal comma terzo dell'art. 307 cpc.
Proponeva appello il deducendo quale unico motivo l'erroneità dell'ordinanza di Pt_1
estinzione ex art. 307 III co. cpc, nella parte in cui dichiara non integro il contraddittorio, violazione dell'art. 39 del Dlgs n. 112/1999, con contestuale richiesta ai sensi dell'art. 354 co. 2 cpc di remissione degli atti al Giudice di primo grado. Chiedeva pertanto: “riformare l'ordinanza di estinzione avente il n. di rg 6787/2020 del Giudice Onorario di Pace di Torre Annunziata, emessa nella persona del dott. Fortunato Savarese, depositata il 23.09.2022 e di conseguenza per il motivo esposto del presente gravame, dichiarare la regolarità del contraddittorio e la validità del contenzioso incardinato in primo grado nei confronti del solo Ente creditore, nel contempo rimettere gl'atti ai sensi dell'art. 354 co. 2 cpc al Giudice Onorario di Pace di Torre Annunziata al fine di proseguire il contenzioso nello stato in cui si trovava il fascicolo, con tutte le decadenze di legge configuratosi, il tutto nei limiti della competenza di euro mille/00, a tal'uopo si precisa che il contributo unificato è di euro 64,50; condannare la contro parte, al pagamento delle spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio (primo e secondo grado), oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv. antistatario.”
Parte appellata rimaneva contumace anche nel presente giudizio.
Va premesso che l'ordinanza di estinzione del giudizio emessa dal Tribunale in composizione monocratica, investito di una materia di sua competenza, ha un contenuto pagina 2 di 5 decisorio definitivo ed assume la natura sostanziale di sentenza. Ne deriva che la stessa dovrà essere, pertanto, impugnata con l'appello, non trovando applicazione nel caso di specie i termini di cui all'art. 308 c.p.c.: la pronuncia conserva, infatti, la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 7 ottobre 2011 n. 20631; Corte di Cassazione Sez.
III Civile, 03 luglio 2008 n. 18242; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 11 novembre 2010 n.
22917).
L' appello va accolto quanto all'erronea declaratoria di estinzione da parte del primo giudice, ma la domanda del va rigettata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. Pt_1
Giova precisare che, secondo pacifica impostazione giurisprudenziale, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio
“un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio” (cfr., tra le altre, Cass. nn. 13945/2012; 25140/2010; 18249/2009, ed ord. n. 1244/2019 Cassazione Civile – Sezione VI) ed effettuando, appunto, un'operazione di qualificazione giuridica del rapporto. Si sottolinea altresì che non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo;
“il limite con cui si ammette la modificazione del nomen juris della fattispecie in appello è rappresentato dal mutamento dei fatti costitutivi che determina l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (v. tra le altre
Cass., 27 maggio 2010, n. 13000, in Riv. dir. proc., 2011, 955; Cass., 23 marzo 2006 n. 6431 e
Cass., 12 aprile 2006 n. 8519, entrambe in Foro it. 2007, I, 3228).
Dunque, nel rispetto dei divieti sanciti agli artt. 112 e 345 cpc, risulta imprescindibile la riqualificazione dell'azione in termini di accertamento negativo – anziché come erroneamente qualificata dall'attore quale opposizione ex art. 615 c.p.c., stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno
(avendo la parte “reagito” ad un mero sollecito di pagamento, non integrante atto della riscossione esattoriale). pagina 3 di 5 Ebbene, sulla scorta della detta diversa qualificazione, l'ordinanza di estinzione emessa dal primo giudice si rivela erronea alla luce di quanto verrà esposto ma la controversia, da decidere nel merito in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di remissione al primo giudice, va definita nel senso del rigetto della domanda.
Secondo quanto prospettato dalla parte appellante “l'atto di citazione di primo grado è stato notificato al solo Ente creditore, alla luce della giurisprudenza granitica della Corte di
Cassazione che prima a Sezione Unite con la sent. 16412 del 2007, poi con numerosissime ordinanze n.ri 7769/22, 36656 del 2021, 12775/20, 29798 del 2019, 9250 del 2019, 16965 del
2017, 8295 del 2018 e altre, ha affermato che non vi è litisconsorzio necessario, ma facoltativo tra l'Ente creditore e il Concessionario, quindi l'azione è perfettamente valida, se viene proposta nei confronti del solo Ente o nei confronti del solo Concessionario, sarà onere di chi viene evocato in giudizio chiamarlo in causa”(cfr. atto di appello in atti).
In verità non sussisteva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, ma piuttosto alla luce dei principi sotto riportati, il risulta non aver evocato in giudizio il legittimato passivo corretto. Pt_1
È ormai pacifico che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n.
602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte unicamente nei confronti dell' _3
, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione
[...]
esecutiva. In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo risulta irrimediabilmente privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale. Con l'ordinanza 12 febbraio 2024, n.
3870 la Corte ha di recente chiarito che “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione”. pagina 4 di 5 Il principio predetto risulta applicabile anche al caso di specie ove per effetto della riqualificazione sopra operata ci si trova al cospetto di un'azione di accertamento negativo tout court intentata dal contribuente. Sul punto valga il richiamo a Cass. civ. ordinanza n° 10854/2018
“anche in un'azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione”, precisando ulteriormente poi “non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, che può essere chiamato in causa dall'agente di riscossione esclusivamente al fine di escludere la propria responsabilità istituzionale in merito all'attivazione della procedura di riscossione, in quanto atto integrante un dovere di ufficio” (Cassazione civile, sez. VI-3,).
Dunque, tirando le fila del discorso, il giudice di primo grado ha erroneamente disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 307 cpc, dichiarando l'estinzione in ragione della mancata ottemperanza all'ordine dato, laddove avrebbe dovuto rigettare la domanda stante l'erronea individuazione del legittimato passivo da parte dell'attore. Pertanto, la domanda del va rigettata. Pt_1
Nulla per le spese in assenza di costituzione della controparte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta la domanda del Pt_1
2) nulla per le spese.
Torre Annunziata, 10.07.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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