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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19502 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Separazione consensuale
DI rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BUONOCUNTO Parte_1
GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BUONOCUNTO Controparte_1
GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: esprime parere favorevole alla separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/11/2024 e , premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Portici (NA) il 16/09/2020 e che dall'unione era nata il Per_1
2.5.2013, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Per l'udienza del 31.12.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dai ricorrenti, i quali si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Per_ 2. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi genitori;
Per_ 3. Viene stabilito il collocamento della figlia minore presso la madre nella casa coniugale che è assegnata alla moglie ed alla figlia;
4. Il padre avrà facoltà di tenere la figlia con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1 gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua;
5. Il padre si impegna a corrispondere il versamento di un assegno mensile di € 800,00
(eurottocento/00) oltre aggiornamento ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia.
Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra
[...]
; CP_1
6. Le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive per la figlia sarà equamente divise al 50% fra i coniugi;
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7. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivo della figla.
8. I coniugi sono entrambi indipendenti economicamente e dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e, nel contempo, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni.
9. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
10. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole.
11. Ogni altro aspetto si intende regolato e disciplinato dalle norme vigenti in materia;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 46, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2020);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
3 D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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