Ordinanza collegiale 1 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 5 maggio 2023
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02787/2025REG.PROV.COLL.
N. 02866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2866 del 2024, proposto da
MA OB in qualità di Titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Udine, via Mercatovecchio n. 28;
nei confronti
ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 00275/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER e della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto l’intervento ad opponendum di AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 270/2023 il Signor OB MA, titolare dell’omonima azienda agricola, impugnava dinanzi al Tar per il Friuli Venezia Giulia l’intimazione di pagamento n. 115 2023 90027999 14/000 dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 3 agosto 2023, riferita alle cartelle di pagamento n. 11520180010226362000 (relativa la credito per sanzioni, notificata l’8 maggio 2018) e n. 11520180011629551000 (relativa al credito per prelievo, notificata il 21 giugno 2018) di importo pari a € 118.091,25 imputabili alla campagna lattiera 2014/2015.
Il Tar, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. n. 275 del 29 settembre 2023, dichiarava il ricorso:
- inammissibile per difetto di giurisdizione ex art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a. « in relazione a quella parte dell’atto cumulativo impugnato in cui viene sollecitato il pagamento della cartella n. 11520180010226362000 (notificata l’8 maggio 2018) riguardante il credito per la sanzione amministrativa per prelievo supplementare ex art. 5, comma 5, del d.l. n. 49/2003, convertito in l.n. 119/2003 »;
- infondato quanto « alle censure che si appuntano sul credito intimato riferibile alla cartella di pagamento n. 11520180011629551000 (notificata il 21 giugno 2018) ».
Il Signor MA impugnava la sentenza con appello depositato l’8 aprile 2024 deducendo:
1. « Illegittimità dell’intimazione di pagamento notificata per inesistenza del credito relativo a multe quote latte campagna 2014/2015 per intervenuta declaratoria di inefficacia dei provvedimenti di imputazione per effetto della norma dell’art. 10 bis legge 103/23 e della circolare attuativa agea di data 13.09.23 e data 24.10.2023 »;
2. « Sulla declaratoria di infondatezza del ricorso per omessa impugnazione della cartella di pagamento antecedentemente notificata. Violazione di legge »;
3. « Illegittimità derivata e diretta della sentenza impugnata per manifesta e grave violazione del diritto unionale Questione di illegittimità unionale della statuizione endogena contestata per grave e manifesto contrasto con il diritto unionale »;
ADER si costituiva in giudizio il 9 aprile 2024 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 18 aprile successivo con la quale eccepiva:
- l’inammissibilità del primo motivo per violazione del divieto di nova in appello (poiché la disposizione invocata è in vigore dall’11 agosto 2023 ed il ricorso veniva iscritto a ruolo il successivo 12 settembre senza che il ricorrente si avvalesse della possibilità di proporre motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.) e in ogni caso l’infondatezza dello stesso motivo posto che la norma non troverebbe in ogni caso applicazione alla presente fattispecie;
- l’inammissibilità ex art. 101 c.p.a. del secondo e terzo motivo formulati in forma estremamente generica senza indicazione delle disposizioni nazionali ed europee che si intenderebbero violate;
La Regione Friuli Venezia Giulia si costituiva in giudizio il 16 aprile 2024 eccependo la mancata impugnazione da parte dell’appellante della cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata di primo grado e l’infondatezza delle avverse censure.
All’esito della camera di consiglio del 23 aprile 2024, con ordinanza n. 1547, veniva respinta l’istanza di sospensione sul rilievo:
- « che l’invocata applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 103/2023 (che Ader eccepisce essere inammissibile poiché estranea al ricorso di primo grado) non sembrerebbe trovare applicazione al caso di specie posto che non pare ricorrere il presupposto richiesto dalla norma per provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare dovuto («sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo») »;
- « che le ulteriori censure parrebbero superate dalla mancata impugnazione della presupposta cartella di pagamento ».
Con atto depositato il 22 maggio 2024 AGEA interveniva ad opponendum riproponendo sostanzialmente le tesi difensive già esplicate da ADER.
Con memoria depositata il 13 febbraio 2025 ADER ribadiva le proprie tesi difensive.
Con memoria depositata il 17 febbraio successivo l’appellante replicava alle avverse difese.
All’esito della pubblica udienza del 20 marzo 2025 la causa veniva decisa.
L’appellante, precisato che con il presente gravame « intende impugnare solo la statuizione della sentenza afferente il rigetto del ricorso nel merito, in relazione ai soli prelievi supplementari di cui alla cartella di pagamento n. 115 2018 0011629551000 e non la parte relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie », con il primo motivo richiama la circolare AGEA del 24 ottobre 2023 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18; dell’11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che dichiaravano la contrarietà al diritto unionale delle operazioni nazionali di compensazione, disponeva che le comunicazioni di ricalcolo e rideterminazione del prelievo antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 103/2023, dovessero essere annullate provvedendo al ricalcolo in conformità delle previsioni di cui all’art. 10 bis .
Ciò avrebbe determinato l’inefficacia e/o annullabilità dell’imputazione di prelievo relativa alla campagna 2014/2015.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 10 bis , comma 1, del D.L. n. 69/2023 (inserito in sede di conversione con L. n. 103/2023) « al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo ».
Nel caso di specie non é comprovato (né peraltro allegato) che in favore del produttore sia intervenuta alcuna sentenza definitiva di annullamento del prelievo.
Né potrebbe trovare applicazione il comma 6 della medesima disposizione (a norma della quale « possono altresì accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge ») non essendo allegata da parte del produttore la tempestiva presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 7 (ove si dispone che « ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo »).
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che l’ an e il quantum della pretesa censurata non potessero essere rimessi in discussione posto che la presupposta cartella di pagamento non veniva impugnata inibendo in tal modo la contestazione dell’atto di intimazione a valle.
La censura viene formulata sul ritenuto presupposto che viga il principio per il quale « la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell’obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell’art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. » (pag. 5 dell’appello) con la conseguenza che, ove non intervenga entro un anno dalla notifica della cartella l’avvio dell’azione esecutiva il debitore è legittimato ad opporsi alla successiva intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che parte appellante impugnava in primo grado l’intimazione in epigrafe specificata nonostante non avesse a suo tempo impugnato le presupposte cartelle di pagamento e che l’inoppugnabilità dell’atto a monte determina l’assenza di un concreto interesse alla contestazione degli atti a valle meramente consequenziali.
Ne deriva che gli eventuali vizi asseritamente inficianti il provvedimento a monte, incluso il vizio di violazione diritto UE, anch’esso a più riprese evocato in questa sede, non sono più deducibili nei giudizi di impugnazione degli atti a valle (nel caso di specie la cartella di pagamento).
Ritenere possibile la deduzione del vizio nei confronti dell’atto a valle, come già rilevato dalla Sezione, « vorrebbe dire qualificarli, in modo implicito ma univoco, vizi di nullità, e non di mera annullabilità » mentre è pacifico che i vizi in questa sede rilevati (violazione di legge e contrarietà al diritto comunitario) assoggettano il provvedimento al regime di invalidità dell’annullabilità (nei sensi, Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2025, n. 2046) e ciò in conformità al principio di autonomia procedurale degli Stati membri ( come risulta dall’art. 2 TUE e dalla giurisprudenza granitica della Corte UE “il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto”; ne consegue che, come previsto dall’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, gli Stati devono approntare “un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo”: v. (Grande Sezione), sentenza del 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione c. LO (Indipendenza dei tribunali ordinari), ECLI:EU:C:2019:924, punti 98-103; in senso conforme, (Grande Sezione) sentenze del 19 novembre 2019, causa C-585/18, A.K. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), ECLI:EU:C:2019:982; e 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. LO (Indipendenza della Corte suprema), ECLI:EU:C:2019:531 ).
Spetta pertanto all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire “le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale” (Sentenze della Corte di giustizia del 16 dicembre 1976, causa 45/76, Comet, ECLI:EU:C:1976:191, punto 13. In senso conforme, sentenze del 19 marzo 2020, causa C-406/18, PG, ECLI:EU:C:2020:216, punto 26 ss.; del 12 febbraio 2020, causa C-704/18, OL e a., ECLI:EU:C:2020:92, punto 48 s.; del 19 dicembre 2019, causa C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, ECLI:EU:C:2019:1114, punto 33; del 26 giugno 2019, causa C-407/18, Addiko Bank, ECLI:EU:C:2019:537, punto 46; del 4 ottobre 2018, causa C-571/16, Kantarev, ECLI:EU:C:2018:807, punto 122; del 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, ECLI:EU:C:2003:513, punto 46; del 21 novembre 2002, causa C-473/00, Cofidis, ECLI:EU:C:2002:705, punto 28; del 15 settembre 1998, causa C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica c. Ministero delle Finanze, ECLI:EU:C:1998:401, punti 19 e 34 e numerose altre ).
Nel presente fattispecie, infatti, oggetto dell’impugnazione è un’intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate e oggetto di apposita cartella notificata, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri che nel caso di specie non sono dedotti e comprovati (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2024, n. 3796).
Con il terzo motivo l’appellante deduce che il Tar avrebbe ignorato e disapplicato « i principi di diritto sovranazionale cogente inerenti la annullabilità del prelievo supplementare imputato agli Allevatori Nazionali dal 1995/1996, prima campagna di prelievo del sistema di contingentamento, sino almeno al 2009/2010 » (pag. 6 dell’appello) espressi con le già richiamate tre sentenze della Corte di giustizia che consentirebbero l’annullamento degli atti contestati anche in caso di omessa impugnazione dei provvedimenti presupposti con i quali l’amministrazione faceva valere la propria pretesa sostanziale.
Il Tar avrebbe inoltre ignorato anche « le conclusioni dell’ordinanza del GUP Paola Di Nicola del Tribunale Penale di Roma [ripetutamente evocata nei giudizi afferenti la materia del prelievo quote latte, ndr] e delle indagini espletate dai carabinieri del ROS attestanti la sussistenza nelle banche dati nazionali e provinciali utilizzate dalla competente PA per il calcolo e la imputazione dei prelievi supplementari, di oltre 5.700.000 capi bovini senza evento di parto … quindi non produttivi ed inani per la determinazione della produzione lattiera nazionale ».
Il Tar sarebbe quindi incorso in uno sviamento « dalla reale portata della censura » incentrata sull’illegittimità comunitaria delle pretese creditorie che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a disapplicare ogni atto attuativo della pretesa sostanziale pur in assenza di sollecitazioni del privato.
Il motivo è infondato.
Circa la questione da ultimo introdotta la Sezione ha già avuto modo di esprimersi affermando che « alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 3072/2009; Id., sez. VI, n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione, sia essa “diretta” – laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto –, sia essa “indiretta” come nella presente fattispecie – in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione –, si risolve nel vizio di violazione di legge che determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9017) e ciò non è avvenuto per quanto prima rilevato.
Inconferente è altresì riferimento alla nota ordinanza del GUP Paola Di Nicola.
Sul punto la Sezione ha già avuto modo di aderire « al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati” (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202) » (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64).
Le illustrate conclusioni valgono a maggior ragione in relazione a fattispecie, come la presente, in cui l’appellante non offre alcun valido principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sull’attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto dalla singola azienda.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle resistenti amministrazioni, che si liquidano in € 2.000,00 in favore di ADER e in € 1.000,00 ciascuna in favore di AGEA e della Regione Friuli Venezia Giulia.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese a carico come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO