Art. 16.
L' articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto, in lingua italiana, dal venditore all'acquirente o risultare dalle fatture.
Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei prodotti disciplinati dalla presente legge, deve risultare l'esatta identificazione di essi.
Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le dichiarazioni o indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.
Gli imballaggi o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito alla apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
Le norme di cui al terzo e quarto comma, non si applicano ai semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie o loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' ai residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi o confezioni. In tal caso la denominazione della merce dovra' risultare sui documenti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
I mangimi semplici integrati, i mangimi semplici integrati medicati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei, i nuclei medicati, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o confezioni.
E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al precedente comma a mezzo di carri silos formati da una o piu' celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra' essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali dichiarazioni o indicazioni dovranno essere anche riportate su un documento che dovra' scortare la merce.
Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime cosi' consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto.
Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento ai sensi dell' articolo 107 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.
Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di capacita' non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita' di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati.
Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano posti in vendita alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni e indicazioni.
Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.
Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente nonche' il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso, gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente".
L' articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto, in lingua italiana, dal venditore all'acquirente o risultare dalle fatture.
Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei prodotti disciplinati dalla presente legge, deve risultare l'esatta identificazione di essi.
Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le dichiarazioni o indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.
Gli imballaggi o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito alla apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
Le norme di cui al terzo e quarto comma, non si applicano ai semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie o loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' ai residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi o confezioni. In tal caso la denominazione della merce dovra' risultare sui documenti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
I mangimi semplici integrati, i mangimi semplici integrati medicati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei, i nuclei medicati, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o confezioni.
E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al precedente comma a mezzo di carri silos formati da una o piu' celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra' essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali dichiarazioni o indicazioni dovranno essere anche riportate su un documento che dovra' scortare la merce.
Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime cosi' consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto.
Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento ai sensi dell' articolo 107 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.
Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di capacita' non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita' di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati.
Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano posti in vendita alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni e indicazioni.
Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.
Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente nonche' il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso, gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente".