Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2026, proposto da
OB SO OO CI, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7CF2EB23A, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Poesio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona del Presidente pro tempore , e Comune di ZA, in persona del Sindaco pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Lido di ZA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Mendolia e Ilaria Placanica, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione assunta in data 20/11/2025 dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, avente ad oggetto l’esclusione di OB SO OO CI dalla procedura gara per l’affidamento, in concessione, della gestione dell’area comunale denominata “Lido di ZA” e del Centro Remiero, nonché del verbale della Commissione giudicatrice del 10/11/2025, del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela adottato in data 01/12/2025, e del provvedimento di rigetto l’istanza di accesso documentale adottato in data 02/12/2025;
- della determina n. 185 del 17/12/2025 del Comune di ZA, a mezzo della quale è stata disposta l’aggiudicazione della concessione in favore della Lido di ZA s.r.l.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
E per la condanna della Stazione appaltante alla riammissione in gara della OB SO OO CI, nonché all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto in favore di quest’ultima, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata
Nonché, in espresso subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente cagionato dall’esclusione e dall’aggiudicazione illegittimamente disposta nei confronti della controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, del Comune di ZA e della Lido di ZA s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. IO CE GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con delibera del 02/07/2025 n. 3389 il Comune di ZA si è determinato a rinnovare la concessione per la gestione dell’area comunale denominata “Lido di ZA” e del Centro remiero ivi situato, per il decennio 2026-2035. La procedura selettiva è stata avviata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, quale Stazione Unica Appaltante, che ha indetto una gara europea a procedura aperta, da affidarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 d.lgs. 36/2023, per un valore complessivo stimato in € 10.679.539,62 al netto di IVA (Bando del 29/07/2025: doc. 5 OB).
Avviata l’istruttoria tecnica, due soli operatori economici – rispettivamente la OB SO OO CI (di seguito “ OB ”) e la Lido di ZA s.r.l. (di seguito “ ZA s.r.l. ”) – hanno superato la valutazione amministrativa e tecnica (verbale del 08/10/2025: doc. 17 della Provincia). All’apertura delle buste economiche, la Commissione giudicatrice ha tuttavia rilevato alcuni profili di incongruenza del Piano Economico Finanziario (di seguito “PEF”) redatto da OB. Reputata l’impossibilità di una loro sanatoria mediante soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione della concorrente, sulla base seguente motivazione:
1) la voce “godimento beni di terzi”, secondo quanto dichiarato dal concorrente nel p.e.f., comprende “canoni di locazione per attrezzature specifiche, noleggi stagionali di equipaggiamenti balneari, utilizzo di servizi e impianti complementari, ecc.”, ma non viene citato il canone concessorio in nessuna delle altre voci del p.e.f. e non si evince dove sia stata inserita la voce “canone concessorio”;
2) il numero di 31 addetti indicato dal concorrente non è indicativo per la comparazione del costo per il personale indicato nel piano: dovrebbe essere indicato il numero del personale fisso tutto l’anno e quello stagionale visto che, come specificato nel capitolato speciale, la palestra e il centro remiero dovranno essere aperti tutto l’anno. La chiusura continuativa del Lido è per soli tre mesi. Quindi ci saranno addetti full time che devono essere previsti e garantiti. Considerando il valore inserito dal concorrente e tenendo conto di un ipotetico numero fisso di persone impegnate per 9-12 mesi, per i restanti addetti rimarrebbe un costo per personale stagionale estremamente basso, non in linea con i valori del CCNL applicato per le cooperative;
3) a pagina 11 del capitolato speciale sono previste le polizze assicurative ma dovrebbe essere specificato nel p.e.f. in quale voce si trovano e la loro quantificazione di massima;
4) nel p.e.f. in esame, dopo l'EBITDA, il documento rinvia subito al risultato netto ma non mostra i passaggi intermedi (ammortamenti, ecc.) e soprattutto non indica esplicitamente la voce “imposte” e quindi il valore zero o il loro valore ridotto. La gestione include attività commerciali (ristorazione, noleggi, palestra) che, se eccedono il volume di attività istituzionale/sociale della cooperativa, possono essere soggette a tassazione ordinaria. Il p.e.f. non dimostra di aver correttamente previsto queste attività ai fini fiscali;
5) l’arco temporale preso in considerazione dal p.e.f. è errato, in quanto considera il periodo 2025–2034. La documentazione di gara prevede l'affidamento in concessione dal 01/01/2026 al 31/12/2035: il 2025, quindi è un anno che non rientra nella concessione e l'anno finale della concessione è il 2035, che invece non viene considerato nel p.e.f. del concorrente;
6) non si comprende se la voce “accantonamento straordinarie” si riferisca agli investimenti e se la voce "accantonamento straordinarie" rappresenta un accantonamento di natura economica effettuato dall'operatore al fine di disporre di risorse finanziarie dedicate a futuri investimenti, appare illogico prevedere tali accantonamenti negli ultimi anni del periodo contrattuale/di riferimento, dato il loro scopo di finanziare investimenti a lungo termine;
7) non è presente la voce relativa al pagamento delle imposte (es. TARI/IMU) come richiesto nel capitolato speciale.
Ciò premesso, visto che non è consentito, a norma dell’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, attivare un soccorso istruttorio per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità dell’offerta economica - della quale il piano economico finanziario costituisce parte integrante e sostanziale - e precisato che non è possibile procedere a richieste di chiarimento, qualora tale richiesta di chiarimento equivalesse, di fatto, a consentire agli operatori di correggere, rettificare o modificare un documento di offerta, in palese violazione del dettato normativo, si è rilevato che per nessuna delle criticità segnalate dalla commissione giudicatrice sarebbe possibile un chiarimento del concorrente che non consentisse, di fatto, una correzione o modifica o rettifica del documento: ciò, in particolare, si riscontra con riferimento al punto 1) del precedente elenco, considerato inoltre che l’offerta economica del concorrente (che va riferita al solo canone concessorio a favore del Comune) corrisponde a euro 50.125,00, importo che nel p.e.f. ricomprende le voci sopra indicate (canoni di locazione per attrezzature specifiche, noleggi stagionali di equipaggiamenti balneari, utilizzo di servizi e impianti complementari, ecc.) rendendo quindi i dati espressi dal concorrente incongruenti tra loro. Parimenti, sarebbe impossibile un chiarimento riferito all’arco temporale, oggettivamente errato, su cui si basa il p.e.f. presentato (vedasi il rilievo di cui al punto 5) dell’elenco), senza che questo chiarimento comporti come conseguenza di permettere al concorrente di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità del documento o di correggere, rettificare o modificare il documento presentato. Gli eventuali chiarimenti alle osservazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 6) e 7) – anche ammesso che sia possibile chiarire le suddette mancanze senza modificare il contenuto del p.e.f. stesso diventerebbero pertanto superflui, in quanto le carenze di cui ai punti 1) e 5) sono di per sé escludenti e non sanabili mediante soccorso istruttorio » (verbali del 10/11/2025 e del 20/11/2025: doc. 1 OB) .
OB ha contestato la legittimità di tale determinazione e ne ha chiesto l’annullamento in autotutela (istanza del 28/11/2025, doc. 6 OB). La Stazione appaltante ha respinto l’istanza, rivendicando la bontà del proprio operato sul piano sostanziale e procedimentale (nota del 01/12/2025: doc. 29 Provincia), e ha disposto l’aggiudicazione della concessione in favore della ZA s.r.l. (determina del 17/12/2025 n. 658: doc. 4 OB).
2. – Avverso tali determinazioni è insorta OB, con ricorso notificato in data 22/12/2025.
A fondamento della propria impugnazione, la ricorrente ha articolato un unico motivo di impugnazione, a contenuto composito (rubricato « I) Travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità – Violazione dell’art. 101 cc. 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 – Violazione degli artt. 14 e 17 del Disciplinare di gara – Violazione del principio del favor partecipationis »), diretto a contestare ciascuno dei sette profili di incongruenza evidenziati dalla Stazione appaltante.
In estrema sintesi, quanto al primo dei rilievi della Stazione appaltante, la ricorrente rivendica di aver precisato in sede di gara l’ammontare del canone concessorio annuo, il quale si evincerebbe da una lettura congiunta del PEF e del Documento d’Offerta. Sostiene inoltre, quanto al quinto rilievo, che l’erronea indicazione dell’arco temporale della concessione sia frutto di un mero refuso e non incida sul valore economico della proposta economica, in quanto insuscettibile di modificare la durata dell’offerta o le sue caratteristiche sostanziali. Conseguentemente, la Stazione appaltante avrebbe potuto – e quindi dovuto – attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, al fine di consentire alla ricorrente di fornire le precisazioni necessarie a rendere comprensibile la propria offerta. OB ha infine sostenuto che le ulteriori incongruenze rilevate dalla Stazione appaltante sarebbero il frutto di un travisamento del contenuto dell’offerta tecnica ed economica, e metterebbero a nudo la superficialità dell’istruttoria svolta.
3. – Il Comune di ZA, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e la ZA s.r.l. si sono costituite in resistenza, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese attoree.
Con argomentazioni in larga parte sovrapponibili, le parti intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in ragione:
- della mancata impugnazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara, che, in ipotesi di omessa indicazione dell’importo del canone annuo di concessione offerto, prevedeva l’esclusione obbligatoria della concorrente, senza possibilità di sanatoria mediante soccorso istruttorio;
- della mancata impugnazione del provvedimento di esclusione, nella parte in cui specificamente e motivatamente esclude la possibilità di sanare, mediante l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, i profili di incongruenza evidenziati dalla Commissione giudicatrice;
- della mancata formulazione di una espressa domanda di condanna della Stazione appaltante all’attivazione del soccorso istruttorio.
Nel merito le parti intimate hanno rivendicato la correttezza dell’operato della Stazione appaltante: il PEF di OB sarebbe infatti insanabilmente incerto ed equivoco, e le incongruenze messe in luce dalla Stazione appaltante riguarderebbero elementi sostanziali dell’offerta economica e non potrebbero pertanto essere superati mediante il soccorso istruttorio. La determinazione impugnata sarebbe dunque pienamente legittima, giacché il contegno assunto da OB sarebbe indice della complessiva inaffidabilità della concorrente.
4. – All’esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 01/04/2026, dopo ampia discussione.
5. – Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti intimate non sono fondate.
5.1 - Quanto all’eccezione inerente la mancata impugnazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara, è sufficiente osservare che OB non ha contestato che l’omessa indicazione del canone concessorio costituisse causa automatica di esclusione, ma ha piuttosto rivendicato che la propria documentazione di gara contenesse tale indicazione. La censura attorea postula dunque la vigenza e cogenza della lex specialis , che infatti costituisce parametro di legittimità del motivo di impugnazione. Sotto questo profilo, l’eccezione sollevata dalle parti intimate non rispecchia il contenuto delle argomentazioni difensive attoree e pertanto, prima ancora che infondata, si appalesa inconferente ai fini decisori.
5.2 - Quanto all’asserita non esaustività delle censure mosse da OB avverso la determinazione estromissiva impugnata, le censure delle Amministrazioni resistenti sono di difficile intelligibilità.
La società ricorrente ha ritrascritto nei propri atti i passaggi motivazionali dell’atto di esclusione e ne ha affrontato in modo dettagliato il contenuto, contestando sia il merito delle incongruenze sollevate dalla Stazione appaltante sia il profilo della loro affermata insanabilità ex art. 101 d.lgs. 36/2023. La stessa ripartizione del ricorso in paragrafi distinti riflette tale approccio argomentativo ed evidenzia la volontà della ricorrente di esaminare in modo sistematico le ragioni della propria esclusione dalla procedura di gara. Ogni questione in ordine alla fondatezza delle argomentazioni difensive di OB attiene al merito della controversia, ma certo non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione nel suo complesso.
5.3 - Quanto poi alla mancata proposizione di una domanda espressa di condanna della Stazione appaltante all’attivazione del soccorso istruttorio, è sufficiente osservare che l’eventuale accoglimento del ricorso travolgerebbe l’atto di aggiudicazione della concessione in favore della ZA s.r.l. e comporterebbe la regressione del procedimento selettivo alla fase istruttoria. La necessità per la Stazione appaltante di rivalutare l’offerta di OB sarebbe, pertanto, la fisiologica conseguenza – sul piano giuridico e processuale – della statuizione di accoglimento del ricorso, a nulla rilevando che la società ricorrente abbia formalizzato in questo giudizio la domanda di attivazione dello strumento procedimentale di cui all’art. 101 d.lgs. 36/2023.
Ferma dunque l’inammissibilità della domanda di subentro nel contratto di concessione (giacché diretta a sindacare la legittimità di potersi non esercitati, ex art. 34, co. 2 c.p.a.) e impregiudicata la fondatezza delle censure attoree, nessun dubbio può esservi sull’ammissibilità del ricorso introduttivo.
5.4 - È bene infine chiarire che le deduzioni di parte attrice, in ordine alle incongruenze che caratterizzerebbero il PEF della ZA s.r.l. e alla disparità di trattamento rispetto a quest’ultima, sono solo parzialmente conferenti a fini decisori. Dette contestazioni sono contenute in memorie difensive che la ricorrente ha depositato nel corso del giudizio, ma non notificato nei confronti delle altre parti ai fini di cui agli artt. 40, co. 1 e 43 c.p.a. Esse valgono quindi come argomentazioni difensive, con funzione di “rinforzo” rispetto ai motivi di impugnazione introdotti con ricorso, ma non ampliano il thema disputandum né dunque consentono uno scrutinio di legittimità sulla scorta di nuovi e autonomi profili (in tal senso si è espresso anche il procuratore attoreo nel corso della discussione orale). Entro questi limiti, le deduzioni in parola appaino pienamente ammissibili.
6. – Si rileva in ultimo che, in seguito alla proposizione del ricorso, la Stazione appaltante ha trasmesso a OB la documentazione oggetto dell’istanza di accesso formulata dalla società ricorrente in data 28/11/2025 (contestualmente alla domanda di annullamento in autotutela della propria esclusione dalla procedura). La circostanza è espressamente riconosciuta dalla ricorrente in atti ed è stata confermata dal procuratore attoreo anche in sede di discussione orale.
È dunque cessata la materia del contendere in ordine all’impugnazione del provvedimento del 02/12/2025, a mezzo del quale la Stazione appaltante ha differito l’ostensione della documentazione di gara all’esito dell’aggiudicazione dell’appalto.
7. – Passando al merito della controversia, non sono fondate le censure attoree dirette a contestare il primo dei rilievi sollevati dalla Stazione appaltante, inerente l’omessa o comunque equivoca indicazione del canone concessorio offerto da OB.
7.1 - Il Documento d’Offerta di OB, alla voce “Offerta economica complessiva”, riporta l’indicazione « 50.125,00000 EUR » (rispetto ad una “base d’asta” di « 36.000,00000 EUR »). A norma dell’art. 17 lett. a) del Disciplinare di gara detto valore rappresenta il canone concessorio annuo offerto dalla concorrente.
Il PEF di OB non contiene menzione espressa dell’ammontare del canone concessorio. Il valore del canone indicato nel Documento d’Offerta (€ 50.125,00) corrisponde all’importo della voce di costo “Godimento beni di terzi”, contenuta nel paragrafo “Struttura dei Costi Operativi”. L’inclusione del canone in tale voce di costo corrisponde al contenuto del “Piano Economico Finanziario Di Massima” (c.d. “PEF Modello”), presente nella documentazione di gara.
Il PEF di OB tuttavia contiene, in forma discorsiva, una precisazione. Vi si legge infatti che « Il godimento di beni di terzi (5,3% - € 50.125) evidenzia una struttura operativa snella, che ottimizza l'utilizzo di risorse esterne specializzate. Questa voce include presumibilmente:
• Canoni di locazione per attrezzature specifiche;
• Noleggi stagionali di equipaggiamenti balneari;
• Utilizzo di servizi e impianti complementari;
• Ottimizzazione del capitale circolante attraverso l'esternalizzazione. »
Nella prospettazione del PEF, la voce di costo “Godimento beni di terzi” avrebbe dunque contenuto composito, giacché includerebbe (o – peggio – potrebbe includere) costi operativi diversi dal canone concessorio annuo.
Tale precisazione, in uno con la mancata indicazione espressa dell’ammontare del canone annuo, introduce un evidente disallineamento tra il contenuto dell’Offerta economica e del PEF.
7.2 - Nessuna delle argomentazioni attoree è suscettibile di comporre tale frattura.
È irrilevante innanzitutto che nel PEF Modello il valore della voce “Godimento beni di terzi” corrisponda all’ammontare del canone concessorio annuo (€ 36.000 rivalutati). Il PEF Modello è – appunto – un modello di gestione economico-finanziaria della concessione, avente carattere intrinsecamente indicativo di una delle possibili modalità di strutturazione dell’offerta. Esso non legittima alcuna aspettativa sulle caratteristiche dell’offerta e la sua eventuale articolazione (ferme le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara). La stessa ricorrente ha d’altronde riconosciuto che la voce “godimenti beni di terzi” è « ambigua e comunque equivoca » (pag. 6 memoria del 21/03/2026), in quanto suscettibile di abbracciare un’ampia serie di costi operativi. È appunto in questa prospettiva che OB ha potuto discostarsi dal PEF Modello – invero del tutto legittimamente – introducendo nella sezione “Godimento beni di terzi” voci di costo ulteriori e diverse dal canone concessorio. Resta tuttavia il fatto che, in mancanza di una espressa perimetrazione dell’ammontare o dell’incidenza di tali voci di costi, detto scostamento lascia ampi e irrisolvibili margini di ambiguità in ordine all’esatta determinazione del canone concessorio offerto.
Parimenti irrilevante è che le sotto-voci contenute nel PEF siano coerenti rispetto alla descrizione dei beni e servizi oggetto della concessione e « non escludono che l’importo indicato corrisponda al canone concessorio », come rivendicato da OB in atti. L’ipotesi che a tali voci non corrispondesse alcun costo resta un’eventualità che, in assenza di altri chiari elementi testuali, non può essere preferita ad altre. Le predette circostanze, ove anche astrattamente condivisibili, non consentivano dunque di guidare la Stazione appaltante in sede istruttoria – o il Tribunale in sede giudiziale – nella ricostruzione dell’esatto contenuto dell’offerta economica di OB e, dunque, non riducevano gli evidenziati margini di ambiguità del PEF.
È infine deteriore, sul piano logico-argomentativo, per la società ricorrente il fatto che, secondo quanto precisato nell’offerta tecnica di Versoprovo, i servizi inclusi nella voce “Godimento beni di terzi” del PEF dovessero essere esternalizzati a società terze. Tale circostanza introduce un profilo di contraddizione ulteriore: alla rilevata incongruenza interna all’ambito dei “costi operativi” (derivante dalla presenza di voci di costo diverse dal canone concessorio e assenti nell’Offerta economica) se ne aggiunge una esterna derivante dal (possibile) contrasto tra i costi e i ricavi indicati nel PEF, aprendo alla possibilità che alcune delle attività accessorie fossero svolte in proprio dal Concessionario. Inoltre, come osservato anche dal procuratore delle resistenti nel corso della discussione orale, è dubbio sul piano tecnico-economico che la società ricorrente potesse non sostenere alcun costo, anche solo indiretto, per l’espletamento del servizio di “noleggi attrezzature nautiche” e “servizi aggiuntivi” da parte di terzi.
7.3 - Acclarata l’esistenza di un disallineamento tra il contenuto dell’Offerta economica e del PEF di OB, quanto alla determinazione del canone concessorio, deve escludersi che la Stazione appaltante potesse attivare lo strumento del soccorso istruttorio al fine di consentirne la composizione.
Per espressa previsione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023, la sanatoria di omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione non può riguardare la « documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica » (co. 1) e gli eventuali chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante ai concorrenti « non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica » (co. 3).
Sulla scorta di tali previsioni, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che « la stazione appaltante, per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, può attivare il soccorso procedimentale, e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità » ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 26/11/2025, n. 9316; Id. 4/11/2025, n. 8567; Id. 31/07/2024, n. 6875). La possibilità di usufruire del soccorso istruttorio trova, dunque, necessario bilanciamento nel principio di autoresponsabilità del concorrente in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara. Ne consegue che, allorquando la documentazione di gara lasci obiettivi margini di ambiguità sul reale contenuto della volontà negoziale del concorrente, il soccorso istruttorio non può sopperire alle incertezze dell’offerta tecnica o economica, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, 03/12/2025, n. 9509) .
Nel caso di specie il disallineamento tra Offerta economica e PEF attiene alla determinazione del canone concessorio, elemento cardine della proposta commerciale, qualificato come imprescindibile dalla stessa documentazione di gara. Poiché, come visto, non vi erano elementi consentissero aliunde di determinare in modo immediato e inequivoco la volontà negoziale dell’offerente, non era possibile comporre detta frattura mediante soccorso istruttorio.
Se infatti la Stazione Appaltante avesse chiesto a OB conferma del fatto che l’importo indicato alla voce “godimenti beni di terzi” del PEF riguardasse il solo canone concessorio, essa avrebbe dovuto considerare tamquam non esset l’enumerazione delle ulteriori “presumibili” voci di costo indicate. Tale “precisazione” avrebbe comportato l’elisione, quantomeno per competenza, di una parte dei Costi operativi prospettati dall’offerente, con conseguente modifica della sua offerta economica. Ove invece la ricorrente avesse “precisato” che a dette voci corrispondessero effettivamente dei costi operativi, ne sarebbe derivata una modifica sia dell’Offerta economica (giacché il valore della voce di costo “Godimento beni di terzi” non avrebbe potuto corrispondere all’ammontare del canone concessorio annuo) sia dell’Offerta tecnica (giacché i “servizi complementari” non avrebbero potuto essere integralmente esternalizzati).
La Stazione appaltante non era dunque in condizione di sopperire ai margini di incertezza dell’offerta di Versprobo senza violare la par condicio dei concorrenti.
7.4 - In definitiva, sotto il profilo in esame, le censure dalla società ricorrente circa la lesione delle proprie prerogative partecipative e la violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023 non sono fondate. Entro questi limiti, la determinazione impugnata si sottrae alle doglianze di OB.
7.5 - Tanto è sufficiente all’integrale reiezione del ricorso.
Per incontroversa giurisprudenza, infatti, in ipotesi di impugnazione di atti c.d. plurimotivati (qual è quello di specie), l’inattaccabilità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento della determinazione gravata vale a sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale, sì che diventano inammissibili le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, indipendentemente dall’ordine con cui esse siano state articolate nel gravame: la conservazione dell’atto implica, infatti, la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (così ex multis Cons. Stato, Sez. II, 21/03/2025 n. 2373; Cons. Stato, Sez. III, 08/05/2024, n. 4143).
Nel caso di specie, l’acclarata impossibilità per la Stazione appaltante di sopperire ai margini di incertezza dell’offerta di Versprobo era sufficiente da sola a giustificare l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, ed è sufficiente in questa sede a sorreggere la determinazione gravata e a respingere conseguentemente il ricorso. L’omessa indicazione nell’Offerta economica del canone concessorio annuo offerto costituiva causa espressa di esclusione, a norma dell’art. 17 del Disciplinare. Tale previsione non può che estendersi all’indicazione ambigua o incerta del canone, come nel caso di specie. Ne consegue l’irrilevanza – recte l’inammissibilità – delle ulteriori censure attoree, la cui eventuale fondatezza non può comunque condurre al travolgimento della determinazione impugnata.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore delle parti intimate deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM. I compensi spettanti alle Amministrazione resistenti sono liquidati unitariamente, in ragione dell’identità dei difensori nonché delle difese rassegnate nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda demolitoria proposta ex art. 116 c.p.a. dalla società ricorrente e, nel resto, respinge il ricorso;
- condanna la società ricorrente a rifondere alle parti intimate le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore rispettivamente delle resistenti e della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IO CE GO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CE GO | AE SP |
IL SEGRETARIO