Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza dell'19/5/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6342/23 R.G. pendente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Anatriello, Parte_1
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Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Micera, CP_1
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 27 maggio 2019, affermando di esserne venuta a conoscenza solo il 7/7/2022 con la notifica del precetto di rilascio, a seguito del quale ha verificato nel fascicolo d'ufficio del procedimento per convalida che non le era mai stato ritualmente notificato l'atto di intimazione dello sfratto, con la conseguenza che la sua mancata partecipazione all'udienza del 27/5/2019 era giustificata da tale insanabile vizio. Ha dedotto che non le poteva essere addebitata alcuna morosità in quanto aveva comunicato alla che avrebbe versato i canoni CP_1
con qualche ritardo, stante il suo stato di salute e la distanza del suo compagno e che, se avesse avuto notizia della notifica della prima udienza di comparizione delle parti, avrebbe chiesto termine, ex art. 55 L n. 392/78, per poter sanare l'eventuale morosità pendente. Tanto premesso, ha concluso, chiedendo di sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida resa nel giudizio avente RG 1155/2019 del 27.5.2019.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, del tutto infondata in quanto la notifica dell'atto di intimazione, o meglio, dell'atto di rinnovazione della notifica dello stesso per l'udienza del 27 maggio 2019, disposta con ordinanza del 27.03.2019 dal giudice del procedimento per convalida, era stata ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Ha dedotto, nel merito, la pretestuosità della circostanza delle asserite condizioni di salute, che avrebbero impedito alla conduttrice il regolare pagamento del canone, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 16 maggio 2023 questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida e assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza del 19 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Preliminarmente, va dato atto che è stato esperito senza esito il procedimento di mediazione, come da verbale del 6 luglio 2023.
Due sono i profili da esaminare: in via preliminare di rito, l'ammissibilità dell'opposizione dopo la convalida, e, in caso di superamento di siffatto vaglio, la fondatezza nel merito delle ragioni in essa articolate.
Com'è noto, infatti, il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione sull'allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto (per fortuito forza maggiore o vizio di notifica), ma investe, sul presupposto di aver ritenuto ammissibile l'opposizione dopo la convalida, il merito della pretesa azionata con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
In tal senso, è stato sostenuto che l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria (Cass. Sez. III, n.
13419/2001).
L'art. 668 c.p.c. delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una "rimessione in termini" per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
Con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 668
c.p.c., va detto che il codice di rito subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di tre elementi, che devono ricorrere cumulativamente (Cass. Civ., n. 13775/2002): la pronuncia della convalida in assenza dell'intimato, l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di un caso fortuito o di una forza maggiore e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato dovuta alle circostanze di cui sopra. In assenza di anche solo uno dei presupposti di cui sopra, l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice l'esame del merito della stessa.
Nell'ipotesi in esame, come evidenziato già con la richiamata ordinanza del 16 maggio 2023, l'atto di rinnovazione dell'intimazione di sfratto per l'udienza del 27/5/2019 risulta ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed, inoltre, non ricorre alcuna causa di forza maggiore, ex art. 668 c.p.c., in quanto il tipo di malattia dedotta in giudizio e le stesse considerazioni contenute nell'atto introduttivo da parte della ricorrente consentono di escludere il verificarsi dell'impossibilità della intimata di presentarsi in udienza, ovvero di farsi all'uopo rappresentare. La convenuta ha depositato l'atto notificato – non presente più nel fascicolo del procedimento per convalida perché ritirato dall'intimante per procedere all'esecuzione per rilascio sulla base dell'ordinanza di convalida – dal quale si evince che la notifica è completa dell'avviso di ricevimento di cui all'art. 140 c.p.c. ed è stata seguita dalla spedizione dell'avviso ex art. 660 c.p.c.. L'unico certificato medico prodotto in giudizio dall'opponente, poi, è l'esito di una visita eseguita il 22/3/2019 che, pur evidenziando la presenza di una “voluminosa formazione miometriale”, non reca alcuna prescrizione di riposo assoluto, di impossibilità di movimento o altro, che possa dirsi aver impedito alla odierna opponente di presenziare all'udienza fissata per la convalida. Circa la fase rescissoria, inoltre, con riguardo cioè al merito della pretesa del locatore di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento da parte della conduttrice del proprio obbligo di pagare per intero il canone pattuito, va detto che la pretesa si è rivelata fondata, con infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla conduttrice. Va chiarito, del resto, che, sotto il profilo probatorio,
l'opponente, nella fase cd. rescissoria, assume la posizione sostanziale di convenuto con riferimento alla domanda formulata dall'opposto nella citazione per la convalida. Ebbene, il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore, che a sua volta
è onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa (già Core di
Cassazione, Sezioni Unite 13533/2001).
Nel caso di specie il locatore ha debitamente prodotto il contratto di locazione ed allegato l'inadempimento della conduttrice la quale, invece, non ha in alcun modo provato di aver adempiuto ed, anzi, si è limitata a dedurre di essere stata costretta a rimandare il pagamento dei canoni dovuti per le proprie condizioni di salute che, però, oltre ad essere irrilevanti per giustificare l'inadempimento, sono rimaste indimostrate. Va ricordato, del resto, che nel giudizio di opposizione tardiva alla convalida non è sufficiente la mera denunzia di irregolarità della notifica ovvero della sussistenza del caso fortuito o forza maggiore, ma l'opposizione ex art. 668 c.p.c. deve contenere anche, a pena d'inammissibilità, contestazioni sulla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto contenuta nell'atto di intimazione di sfratto per morosità, mentre, sostanzialmente, la odierna ricorrente non nega di aver omesso o ritardato alcuni pagamenti.
La conduttrice, dal canto suo, avrebbe avuto l'onere di provare fatti estintivi o impeditivi della pretesa azionata dalla locatrice, il che non p stato neanche allegato.
In assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi, dunque, deve ritenersi provato l'inadempimento della conduttrice.
L'opposizione, in conclusione, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla opposizione a convalida di sfratto proposta da
[...] ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
a) rigetta l'opposizione; b) condanna l'opponente a pagare le spese di lite in favore di liquidandole in CP_1 euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro