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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8588 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 42337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma terzo, c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
tutte elettivamente domiciliate in Firenze, via Cavour n. 80, presso lo studio dell'avv.
Filippo ER che le rappresenta e difende, come da procura in cale al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
ricorrenti
E
(p.iva ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale Legale Rappresentante pro tempore, Dott.ssa in forza di Controparte_2
D.P.G.R. Lazio n. T201 del 29/10/2021, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Carmen Di Carlo e Simona Consani ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale sito presso la sede legale dell'Azienda in alla via Casal Bernocchi n. 73, giusta procura alle liti allegata con la comparsa di CP_1 costituzione e risposta
1 resistente
oggetto: responsabilità sanitaria.
conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.09.2023 e ritualmente notificato, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, nella loro qualità di eredi e prossimi congiunti di nato a
[...] Persona_1 CP_1 il 14.03.1938 ed ivi deceduto in data 30.10.2020, convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l per ivi sentir accertare la responsabilità della stessa CP_3 per le lesioni subite dal de cuius durante le procedure di accettazione del paziente con conseguente condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- in data 10.11.2016 si recava al CPO programmare un intervento di Persona_1 plastica sacrale e in tale presidio riportava una frattura spiroide al femore destro, durante la procedura di accettazione del paziente;
- per il trattamento di tale lesione, si rendeva necessario il suo trasferimento in data
11.11.2016 presso il reparto di ortopedia del Controparte_4 dell' ove lo stesso veniva ricoverato con diagnosi di “frattura spiroide CP_5 femore destro- paziente affetto da tetraplegia per sclerosi multipla”;
- a causa della suddetta frattura, il successivo 16.11.2016 veniva sottoposto ad intervento di riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato e in data
21.11.2016 veniva trasferita nuovamente per il proseguimento delle cure presso il
Centro Paraplegici di Ostia ove rimaneva degente fino al 01.04.2017;
- in data 12.11.2016 durante la consulenza anestesiologica preoperatoria si riportava nel diario clinico che “…Durante il ricovero presso il CPO, in attesa di intervento di plastica sacrale, frattura spiroide di femore destro durante le manovre di spostamento…”;
- in data 16.11.2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della predetta lesione fratturativa;
- infine, il paziente veniva trasferito nuovamente presso il CPO di Ostia con prognosi di 40 giorni s.c. e prescrizione di “divieto di mobilizzazione”;
- in data 30.10.2020 decedeva per causa indipendente alle lesioni subite per le criticità assistenziali come riportato nella scheda ISTAT con la seguente sequenza di condizioni morbose: “sclerosi multipla - insufficienza respiratoria cronica - cardiopatia aritmia - arresto cardio circolatorio”;
- con ricorso 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP r.g.n. 26555/2022 nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera dei dott.ri Per_2
(medico chirurgo specialista in medicina legale) e
[...] Parte_6
(specialista in medicina legale e in ortopedia e traumatologia).
2 Parte ricorrente rilevava la condotta negligente dei sanitari della struttura convenuta per le lesioni riportate (frattura spiroide al femore destro) dal fu durante la Persona_1 gestione del paziente all'ingresso presso il Centro Paraplegici di Ostia in data 10.11.2016.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' contestando tutto CP_3 quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, escludeva ogni addebito evidenziando l'assenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e le lesioni riportate dal Pertanto, contestava il quantum Per_1 debeatur.
3. La causa veniva documentalmente istruita.
4. Con ordinanza dell'08.04.2024 l'allora Giudice istruttore, facendo proprio quanto accertato dal Collegio peritale e prendendo atto che al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa era deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, formulava proposta conciliativa ex art
185 bis c.p.c. proponendo alle parti:
“- la corresponsione, da parte della struttura convenuta, agli eredi odierni ricorrenti della complessiva somma di € 1.750,88 per invalidità permanente, € 6.576,00 per ITA, € 400,00 per danno morale, oltre € 2.500,00 per spese di ctp e assistenza (così ridotta la somma ritenuta eccessiva) ed € 2.928,00 per spese di ctu;
- il rimborso delle spese vive del procedimento di ATP e del presente, oltre compensi professionali, pari a complessivi € 2.500,00 ed oltre iva e cpa in favore del difensore antistatario.”
5. Le parti aderivano alla suddetta proposta conciliativa.
6. Preso atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo in data 16.12.2024 e dell'esecuzione dei pagamenti, le parti chiedevano congiuntamente di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti con spese legali già regolate in forza del medesimo.
7.All'esito dell'udienza del 03.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, questo Giudice, visto l'art. 281 terdecies e l'art. 281 sexies comma terzo c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con le note congiunte depositate in data 30.05.2025, le parti hanno dato atto di aver sottoscritto accordo transattivo il 16.12.2024 e hanno comunicato che lo stesso è stato già ottemperato, depositando all'uopo l'accordo sottoscritto digitalmente (all. 1) e la documentazione attestante il pagamento effettuato dalla per l'importo di € CP_3
8.768,46 in favore di (all.2), per l'importo di € 1.454,48 in favore di Parte_1
(all.3), per l'importo di € 1.454,48, in favore di (all.4), per Parte_2 Parte_3
l'importo di € 1.454,48 in favore di (all.5), per l'importo di € 1.454,48 in Parte_4 favore di (all.6), e per l'importo di € 3.072,80 in favore dell'Avv. Filippo Parte_5
ER quale legale antistatario ( all.7).
3 Pertanto, le stese parti congiuntamente hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, con spese legali già in questo regolate.
9. E' noto che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire e, cioè, l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo alla azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n.
5997).
Sul punto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità si può fare luogo ad una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere quando
“a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei
a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cass. civ. 1994/576; Cass. civ. n. 3265/1995; Cass. civ. n. 5390/2000; Cass. civ. n. 16785/2003).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
10. Nel caso di specie, le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria della cessazione della materia del contendere rappresentando il sopravvenuto raggiungimento di un accordo in forza del quale le stesse, per quel che rileva, hanno rinunciato “ai diritti, nonché agli atti ed all'azione intrapresa nel giudizio iscritto al R.G. n. 42337/2023-Tribunale
Ordinario di Roma” (pag. 6 dell'accordo di transazione) e, dunque, di fatto, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Si osserva che con l'adesione alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. in data 08.04.2024 e con la formalizzazione dell'accordo tra le parti avvenuto in data
16.12.2024 unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra parte ricorrente [...]
[..
[...] , , e e parte resistente Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 con spese legali già regolate nell'accordo. CP_3
Invero, il sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti ha eliminato la posizione di contrasto esistente tra le medesime e, quindi, anche l'interesse delle stesse ad ottenere l'accertamento giudiziale della pretesa originariamente fatta valere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio tra , Parte_1
, , e e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
[...]
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10.06.2025
Il Giudice
IA NI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 42337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma terzo, c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
tutte elettivamente domiciliate in Firenze, via Cavour n. 80, presso lo studio dell'avv.
Filippo ER che le rappresenta e difende, come da procura in cale al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
ricorrenti
E
(p.iva ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale Legale Rappresentante pro tempore, Dott.ssa in forza di Controparte_2
D.P.G.R. Lazio n. T201 del 29/10/2021, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Carmen Di Carlo e Simona Consani ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale sito presso la sede legale dell'Azienda in alla via Casal Bernocchi n. 73, giusta procura alle liti allegata con la comparsa di CP_1 costituzione e risposta
1 resistente
oggetto: responsabilità sanitaria.
conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.09.2023 e ritualmente notificato, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, nella loro qualità di eredi e prossimi congiunti di nato a
[...] Persona_1 CP_1 il 14.03.1938 ed ivi deceduto in data 30.10.2020, convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l per ivi sentir accertare la responsabilità della stessa CP_3 per le lesioni subite dal de cuius durante le procedure di accettazione del paziente con conseguente condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- in data 10.11.2016 si recava al CPO programmare un intervento di Persona_1 plastica sacrale e in tale presidio riportava una frattura spiroide al femore destro, durante la procedura di accettazione del paziente;
- per il trattamento di tale lesione, si rendeva necessario il suo trasferimento in data
11.11.2016 presso il reparto di ortopedia del Controparte_4 dell' ove lo stesso veniva ricoverato con diagnosi di “frattura spiroide CP_5 femore destro- paziente affetto da tetraplegia per sclerosi multipla”;
- a causa della suddetta frattura, il successivo 16.11.2016 veniva sottoposto ad intervento di riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato e in data
21.11.2016 veniva trasferita nuovamente per il proseguimento delle cure presso il
Centro Paraplegici di Ostia ove rimaneva degente fino al 01.04.2017;
- in data 12.11.2016 durante la consulenza anestesiologica preoperatoria si riportava nel diario clinico che “…Durante il ricovero presso il CPO, in attesa di intervento di plastica sacrale, frattura spiroide di femore destro durante le manovre di spostamento…”;
- in data 16.11.2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della predetta lesione fratturativa;
- infine, il paziente veniva trasferito nuovamente presso il CPO di Ostia con prognosi di 40 giorni s.c. e prescrizione di “divieto di mobilizzazione”;
- in data 30.10.2020 decedeva per causa indipendente alle lesioni subite per le criticità assistenziali come riportato nella scheda ISTAT con la seguente sequenza di condizioni morbose: “sclerosi multipla - insufficienza respiratoria cronica - cardiopatia aritmia - arresto cardio circolatorio”;
- con ricorso 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP r.g.n. 26555/2022 nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale ad opera dei dott.ri Per_2
(medico chirurgo specialista in medicina legale) e
[...] Parte_6
(specialista in medicina legale e in ortopedia e traumatologia).
2 Parte ricorrente rilevava la condotta negligente dei sanitari della struttura convenuta per le lesioni riportate (frattura spiroide al femore destro) dal fu durante la Persona_1 gestione del paziente all'ingresso presso il Centro Paraplegici di Ostia in data 10.11.2016.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' contestando tutto CP_3 quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, escludeva ogni addebito evidenziando l'assenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e le lesioni riportate dal Pertanto, contestava il quantum Per_1 debeatur.
3. La causa veniva documentalmente istruita.
4. Con ordinanza dell'08.04.2024 l'allora Giudice istruttore, facendo proprio quanto accertato dal Collegio peritale e prendendo atto che al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa era deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, formulava proposta conciliativa ex art
185 bis c.p.c. proponendo alle parti:
“- la corresponsione, da parte della struttura convenuta, agli eredi odierni ricorrenti della complessiva somma di € 1.750,88 per invalidità permanente, € 6.576,00 per ITA, € 400,00 per danno morale, oltre € 2.500,00 per spese di ctp e assistenza (così ridotta la somma ritenuta eccessiva) ed € 2.928,00 per spese di ctu;
- il rimborso delle spese vive del procedimento di ATP e del presente, oltre compensi professionali, pari a complessivi € 2.500,00 ed oltre iva e cpa in favore del difensore antistatario.”
5. Le parti aderivano alla suddetta proposta conciliativa.
6. Preso atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo in data 16.12.2024 e dell'esecuzione dei pagamenti, le parti chiedevano congiuntamente di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti con spese legali già regolate in forza del medesimo.
7.All'esito dell'udienza del 03.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, questo Giudice, visto l'art. 281 terdecies e l'art. 281 sexies comma terzo c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con le note congiunte depositate in data 30.05.2025, le parti hanno dato atto di aver sottoscritto accordo transattivo il 16.12.2024 e hanno comunicato che lo stesso è stato già ottemperato, depositando all'uopo l'accordo sottoscritto digitalmente (all. 1) e la documentazione attestante il pagamento effettuato dalla per l'importo di € CP_3
8.768,46 in favore di (all.2), per l'importo di € 1.454,48 in favore di Parte_1
(all.3), per l'importo di € 1.454,48, in favore di (all.4), per Parte_2 Parte_3
l'importo di € 1.454,48 in favore di (all.5), per l'importo di € 1.454,48 in Parte_4 favore di (all.6), e per l'importo di € 3.072,80 in favore dell'Avv. Filippo Parte_5
ER quale legale antistatario ( all.7).
3 Pertanto, le stese parti congiuntamente hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, con spese legali già in questo regolate.
9. E' noto che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire e, cioè, l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo alla azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n.
5997).
Sul punto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità si può fare luogo ad una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere quando
“a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei
a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cass. civ. 1994/576; Cass. civ. n. 3265/1995; Cass. civ. n. 5390/2000; Cass. civ. n. 16785/2003).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
10. Nel caso di specie, le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria della cessazione della materia del contendere rappresentando il sopravvenuto raggiungimento di un accordo in forza del quale le stesse, per quel che rileva, hanno rinunciato “ai diritti, nonché agli atti ed all'azione intrapresa nel giudizio iscritto al R.G. n. 42337/2023-Tribunale
Ordinario di Roma” (pag. 6 dell'accordo di transazione) e, dunque, di fatto, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Si osserva che con l'adesione alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. in data 08.04.2024 e con la formalizzazione dell'accordo tra le parti avvenuto in data
16.12.2024 unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra parte ricorrente [...]
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[...] , , e e parte resistente Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 con spese legali già regolate nell'accordo. CP_3
Invero, il sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti ha eliminato la posizione di contrasto esistente tra le medesime e, quindi, anche l'interesse delle stesse ad ottenere l'accertamento giudiziale della pretesa originariamente fatta valere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio tra , Parte_1
, , e e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
[...]
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10.06.2025
Il Giudice
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