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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2385/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Carmela
Filo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Giovanni Rosario Patti, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2024, i coniugi premesso di Parte_3
essersi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. 502/2022, emesso dal
Tribunale di Catania il 03/03/2022, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a
Trecastagni il 22.5.2014, alle condizioni di cui al ricorso e confermate con dichiarazioni sottoscritte ed allegate alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024,
precisando che dalla loro unione era nata, il 12.10.2015, la figlia Per_1
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) Entrambi i coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno più opportuno, comunicandolo, nell'interesse della figlia, all'altra parte. 2) I coniugi si concedono altresì il reciproco assenso al rilascio o al
2 rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
3) Per la figlia minore viene
disposto l'affidamento condiviso con collocazione preferenziale presso la madre. Il
padre sarà libero di visitare la figlia tutte le volte che lo vorrà salvo necessario
preavviso e con accordo della madre in quell'occasione; e comunque in generale (senza
bisogno di accordo in tal senso e nel rispetto delle esigenze della stessa figlia) con le
seguenti modalità di visita. 4) Il sig. trascorrerà con la figlia due pomeriggi Parte_1
a settimana, e weekend alterni (cioè uno sì e uno no) con inizio il sabato alle ore 15 e
fino alle ore 20,00 di domenica, con pernottamento presso il padre;
durante il periodo
estivo (luglio - agosto) il potrà trascorrere ogni anno continuativamente Parte_1
con la figlia giorni quindici (15), fermo restando che per un uguale periodo
continuativamente durante le vacanze estive potrà trattenere in Parte_2
modo esclusivo la figlia stessa. Parimenti potrà avere con sé la figlia Parte_1
per sette giorni (7 giorni) consecutivi nel periodo natalizio, alternando annualmente il
Natale al Capodanno, e per tre giorni (3 giorni) consecutivi nelle vacanze Pasquali,
alternando annualmente la Pasqua al Lunedì dell'Angelo, venendola a prendere dalla
casa coniugale e ivi poi riportandola;
quanto al giorno del compleanno della figlia, ella
lo trascorrerà un anno per metà giornata (fino a pranzo) col padre e per metà serata
con la madre (e viceversa l'anno successivo). 5) Il sig. si obbliga a versare Parte_1
alla sig.ra quale contributo per il mantenimento della figlia minore, la Parte_2
somma di €.200,00 (duecento/euro) mensili entro i primi cinque giorni del mese, con
automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50 %
delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie
per la figlia, qualora siano previamente comunicate e ove possibile previamente
concordate, quanto all'assegno unico questo verrà percepito interamente dalla sig.ra
Stante le difficoltà economiche in capo al sig. , la sig.ra Parte_2 Parte_1
autorizza la vendita della casa coniugale sita in Acireale alla via Parte_2
Via Tupparello 23, ad oggi assegnata alla che vi abita con la minore, al fine Parte_2
3 di consentire al l'estinzione del mutuo che insiste sull'immobile e contratto Parte_1
all'epoca dell'acquisto contestualmente liberando la sig.ra dalla qualità di Parte_2
“garante”. A far data dalla vendita dell'immobile e del relativo rilascio, che dovrà
avvenire entro sessanta giorni dalla stipula del rogito, il sig. eleverà Parte_1
l'ammontare del mantenimento per la figlia minore a €. 400,00 (quattrocento/00), a
decorrere dal momento del rilascio della casa. Tutto quanto occorrerà in merito
all'abitazione presso cui si trasferirà la sig.ra sarà di competenza della Parte_2
stessa. Alla sig.ra essendo economicamente indipendente non verrà Parte_2
corrisposto alcuna forma di mantenimento per la stessa. Quanto al libretto postale
N.000043551929 già esistente a firma congiunta di entrambi i coniugi e destinato a
vantaggio della figlia , questo resterà immutato”. Per_1
Tale accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono altresì adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in relazione alle previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Trecastagni tra e Rita e trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Trecastagni al n. 10,
parte 2, serie A, anno 2014, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione
4 della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.12.2024.
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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