Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1356/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
CP_1
TERZO CHIAMATO
Oggi 30 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MARTINI LETIZIA e l'avv. CONTE ANDREA oggi sostituiti Parte_1 dall'avv. Andrea Ranfagni Per l'avv. BECHI VITTORIO Controparte_1
Per essuno CP_1
Sono presenti i dott.ri Valentina Giannelli e Leonardo Di Falco, M.O.T.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Bechi dichiara che parte resistente è disponibile a conciliare la causa mediante il pagamento, a favore del ricorrente, di euro 1.712 lordi, oltre ad un contributo spese legali di euro 1.000,00,
comprensivo di spese generali, IVA e CPA.
L'avv. Ranfagni dichiara che parte ricorrente non è disponibile ad addivenire alla conciliazione nei termini indicati da controparte.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Ranfagni si riporta, altresì, ai conteggi allegati alle note del 12.03.2025.
L'avv. Bechi si riporta all'eccezione di carenza di interesse ad agire di cui alla memoria di costituzione;
nonché alle istanze istruttorie ivi formulate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
1
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1356/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI LETIZIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONTE ANDREA, con elezione di domicilio in PIAZZA DEI ROSSI N. 1 FIRENZE, presso il difensore avv. MARTINI LETIZIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECHI VITTORIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI GIROLAMO ORIANA, elettivamente domiciliata in VIA JACOPO NARDI 27 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. BECHI VITTORIO
PARTE RESISTENTE
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.04.2023, il conducente di linea , dipendente di ATAF Parte_1
S.p.A. (oggi , dal 20.07.2004 al 30.11.2012, di a seguito di CP_1 Controparte_1
trasferimento di ramo di azienda, dal 1.12.2012 al 31.10.2021, e di Autolinee Toscane, dal 1.11.2021, a seguito di cambio appalto, con qualifica di operatore di esercizio, livello 158, ha chiesto all'intestato
Tribunale di: “1. Previa declaratoria della nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell' 21.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le CP_2 modifiche di cui all' 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle CP_2
indennità oggi rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a che le indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza a lavoro vengano considerate a tutti gli effetti retribuzione ordinaria e quindi computate e corrisposte per i giorni di ferie fruiti e fruendi dal ricorrente;
2. Per l'effetto condannare al Controparte_1
3 pagamento in favore del ricorrente degli arretrati dovuti in ragione della mancata corresponsione delle suddette indennità per i giorni di ferie fruiti dal 2007 al 2021 (o da quella diversa data che si riterrà di giustizia) che si quantificano in € 4.589,42 in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU in caso di contestazione avversaria. Con vittoria di spese.”.
Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “affinché il Controparte_1
Tribunale di Firenze: in tesi, autorizzi la chiamata in garanzia di – sedente in via Giovanni CP_1
Pico della Mirandola n. 8, Firenze, partita IVA e codice fiscale , in P.IVA_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore – e, fissata nuova udienza per gli adempimenti di cui agli art. 420 co. 9 e 11 c.p.c., in conformità con quanto esposto nella narrativa di questa memoria: 1) in punto di rito, riunisca questa controversia – per ragioni di connessione – al procedimento NRG
1309/2023, pendente dinanzi a questo stesso Giudice, in quanto più vecchio nel ruolo;
2) nel merito, rigetti tutte le domande proposte da per carenza di interesse ad agire e/o di prova o Parte_1
comunque per infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in ipotesi, riduca gli importi di condanna per intervenuta prescrizione ed in ogni caso, ove le domande attrici fossero accolte anche parzialmente, condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevarla e CP_1
garantirla da ogni e qualsiasi condanna disposta nei suoi confronti, con vittoria di spese da porsi a carico di quest'ultima.”.
L'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è stata accolta con ordinanza CP_1
del 19.03.2024.
All'udienza del 20.09.2024, la procuratrice di parte ricorrente ha dato atto di avere depositato il verbale di conciliazione concluso in sede sindacale con per il periodo 2008-2012, chiedendo di CP_1
essere autorizzata al deposito di nuovi conteggi relativi al periodo 2013-2021.
Alla medesima udienza il Tribunale ha dichiarato la contumacia di non costituita nonostante CP_1
la regolarità della notifica (effettuata a cura della Cancelleria in data 19.03.2024).
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La questione controversa nel presente giudizio attiene alla invocata inclusione nel calcolo della retribuzione percepita durante il periodo di godimento delle ferie anche delle seguenti voci retributive componenti della retribuzione variabile, al contrario, escluse dalle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro dal computo della retribuzione erogata durante il periodo di fruizione delle ferie: indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni,
4 indennità mansione controllo/conducente, indennità forfettaria ritardi, indennità presenza al lavoro, sulla scorta della direttiva 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, per il periodo 2013-31.10.2021 (si vedano, a tal proposito, le conclusioni di parte ricorrente cui alla nota del
12.03.2025), considerato che, per il periodo antecedente, è intervenuto il verbale di conciliazione in sede sindacale tra il ricorrente e depositato con nota del 23.07.2024, con conseguente CP_1
riduzione della domanda nei confronti di per il periodo 2013-2021, e cessazione Controparte_1
della materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda di manleva svolta dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata.
Con riferimento alla indennità di lavoro domenicale, si osserva che la stessa, sebbene (genericamente) indicata nel corpo del ricorso, non è stata inserita nelle relative conclusioni, né nei conteggi allegati al ricorso, né in quelli allegati alle note del 12.03.2025.
Ebbene, le medesime questioni giuridiche oggetto della presente controversia sono già state recentemente trattate e decise dall'intestato Tribunale con motivazione che si condivide e si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”
(art. 7). Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto euro unitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme. A tal proposito, pare, altresì, opportuno rammentare che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla C.G.U.E. ha efficacia "ultra partes", cosicché alle sentenze dalla stessa rese, sia, pregiudiziali, sia, emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (v., in tal senso, Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 13425/2019, peraltro resa nella materia oggetto del presente giudizio). Di conseguenza, ancorché la retribuzione effettivamente esuli dalle competenze dell'Unione, il tema di causa attiene alla tutela della sicurezza e della salute sotto il profilo
5 dell'organizzazione dell'orario di lavoro. È in tale ottica, dunque, che si pone la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie maturate,
o, comunque, dal fruirne in modo continuativo. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n.
20216/2022), infatti, “l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla
Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.”. Ciò posto, diviene allora irrilevante il fatto che il lavoratore, in concreto, abbia sempre fruito ogni anno delle ferie, atteso che, quanto alla valenza dissuasiva, deve, anzitutto, evidenziarsi che – come chiarito dalla Corte di Giustizia (C.G.U.E. 13 gennaio 2022 in C-
514/20, DS C/ Koch) e dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 20216/2022) – ciò che rileva è
l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali. Né, d'altro canto, appare dirimente il fatto che il nostro ordinamento già preveda un principio di irrinunciabilità delle ferie e un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Il divieto è presente, infatti, anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio. La Suprema Corte di
Cassazione ha, dunque, affermato in più occasioni che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito come l'espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell'art. 7, n. 1 della citata direttiva n. 88/2003/CE, faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali (limitatamente al periodo minimo di quattro settimane l'anno, v. infra), deve essere sostanzialmente mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr.
Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 18160/2023; Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare al lavoratore, in occasione della fruizione del periodo minimo (v. art. 7) di ferie annuali di quattro settimane (per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie di quattro settimane l'anno, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, infatti, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione – cfr. sentenza
C.G.U.E. 3.5.2012, Neidel, C337/10, punto 36; sentenza C.G.U.E. 20.7.2016, C- Persona_1
341/15, punto 39 – e, pertanto, la normativa europea e i principi giurisprudenziali in trattazione non sono invocabili), a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
6 (cfr. C.G.U.E. 15.9.2011, C-155/10, C.G.U.E. 13.12.2018, C-385/17, ). In Per_2 Persona_3
questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-
514/20, DS c. Koch). Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento intrinseco con l'esecuzione delle mansioni o che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021; Cass. n. 13425/2019). In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, così come si è andata delineando nell'elaborazione giurisprudenziale, in forza della quale, come detto, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore quanto alla fruizione delle ferie, essa deve essere sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria. Alla luce della interpretazione elaborata dalla C.G.U.E., quindi, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato con l'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione anche ai fini del calcolo della retribuzione che spetta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (nel limite di quattro settimane), allo stesso modo degli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del prestatore di lavoro (per esempio, anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), dovendo, viceversa, essere escluse dal calcolo le spese occasionali o accessorie. La nozione europea di retribuzione feriale coincide, dunque, in sostanza, con la normale retribuzione, trattandosi della retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, alla sua professionalità e alla gravosità delle sue mansioni, dovendo rimanere esclusi da essa solo i costi occasionali e contingenti. Ne discende, quindi, che sono da includere in questa nozione anche le indennità accessorie (i.e. le componenti variabili della retribuzione) normalmente riferibili alle mansioni e/o allo status personale e professionale del lavoratore. In questo senso, allora, preme evidenziare che quel che rileva, non è tanto la continuità della loro erogazione al lavoratore, quanto, piuttosto, la loro normale riferibilità alle mansioni e/o allo status, requisito del quale una certa frequenza o regolarità di corresponsione possono essere indici, senza che, tuttavia, sia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi o quasi, purché essa sia, comunque, inerente alle funzioni e/o allo status e, quindi, non
7 contingente, non occasionale. È, quindi, “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e Per_2
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così, Cass. n. 22401/2020). Applicati, quindi, i consolidati principi di diritto sin qui esposti al caso di specie, ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale di parte ricorrente delle indennità accessorie azionate. In fatto, è pacifico fra le parti che le voci retributive per cui è causa non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione feriale, in conformità alla disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto. A parere del giudicante, però, tutte le voci retributive variabili per cui è causa, abitualmente percepite da parte ricorrente negli ordinari periodi di lavoro effettivo (v. buste paga in atti), sono connesse in modo intrinseco alle mansioni in concreto svolte da parte ricorrente, quale “operatore di esercizio”, nella misura in cui sono previste, o, per compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, quindi, l'incomodo che ne deriva (per es., indennità di turno ex art. 5, lettera a) dell'A.N. 21/5/1981; premio evitati sinistri;
indennità forfettaria ritardi), o, comunque, per remunerare prestazioni accessorie alla guida, previste e disciplinate dalle disposizione pattizie collettive applicate al rapporto
(per es., indennità vendita e informazioni;
indennità mansione controllo/conducente; compenso biglietti a bordo). Nessuna di tali indennità è, dunque, volta a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni. Quanto alla valenza dissuasiva, rispetto alla fruizione (o, comunque, alla fruizione in modo continuativo) delle ferie maturate, della mancata inclusione delle suddette voci retributive variabili nella retribuzione feriale, deve ritenersi, con specifico riferimento alla posizione di parte ricorrente, che l'incidenza della mancata inclusione delle indennità in parola nella retribuzione feriale sia senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di poter indurre il prestatore di lavoro a non fruire delle ferie annuali spettanti o a non fruirne per un periodo continuativo, atteso che, nel caso di specie, come emerge dalla disamina delle buste paga in atti confrontando i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media annuale delle retribuzioni comprendenti le voci da riconoscersi in applicazione del diritto euro unitario, si controverte di differenze retributive che non ammontano certamente a somme di denaro irrisorie e non concretamente percepibili, a maggior ragione se rapportate al reddito (non elevato) mediamente percepito dal lavoratore. Inconferente rispetto all'oggetto del giudizio appare, poi,
8 l'istituto della quattordicesima mensilità invocato da parte convenuta, trattandosi di una retribuzione aggiuntiva, che matura in ratei mensili, in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale, essendo, infatti, ricollegata dal C.C.N.L. alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento e non certo al godimento delle ferie, a nulla rilevando, quindi, che ne sia previsto il pagamento in un'unica soluzione nel mese di luglio. In conclusione, sussiste il diritto di parte ricorrente a vedere ricomprese le indennità accessorie azionate nella base di calcolo della retribuzione alla stessa spettante durante le ferie, in ogni caso per non più di quattro settimane di ferie annuali, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole della disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto che, in contrasto con i richiamati principi sovraordinati di diritto comunitario, prevedono il contrario. Ciò detto sull'an del diritto, per quanto concerne il quantum, deve premettersi che, ad avviso del giudicante, (…) il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio, è pari a 24 (…). Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e comunque pari a n. 28 giorni (7 x 4). Con riguardo al caso di specie, l'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976, rubricato “Ferie”, stabilisce, infatti, che: “… Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2. …” (doc. 5 fasc. ric.). L'orario di lavoro ordinario dei conducenti dell'azienda è, infatti, distribuito su 6 giorni alla settimana, con uno di riposo (…). Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, uno dei sette giorni settimanali è necessariamente di riposo, e, di conseguenza, è, non solo, da usufruire come tale
(senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie). (…) Deve, infatti, rilevarsi che è pacifico tra le parti (…) che alla data del 31 dicembre 2020 parte ricorrente avesse complessivamente fruito (almeno) del periodo minimo di ferie di 24 giorni maturato in ciascuno degli anni di causa (corrispondente a complessivi n.
312 giorni). A nulla rileva, infatti, che il periodo minimo di ferie annuali di 24 giorni sia stato interamente fruito nell'anno di maturazione, o, in parte, successivamente. Diversamente opinando su tale ultimo aspetto, infatti, nel caso in cui il lavoratore fruisca nell'anno di maturazione di un numero di giorni di ferie inferiore a 24, per il residuo numero di giorni, ancorché successivamente goduti, non
9 potrebbe più percepire la retribuzione di cui alla suddetta nozione euro unitaria, posto che tali giorni si aggiungerebbero necessariamente al periodo minimo di ferie annuali maturato l'anno successivo.
Del resto, l'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”. Tale criterio di calcolo appare, dunque, conforme alla giurisprudenza comunitaria in argomento, la quale ha affermato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. C.G.U.E. 13.12.2018 in C-385/17, ). Al contrario, il Persona_3
Tribunale ritiene non condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, ad avviso della quale dovrebbe procedersi nel seguente modo: “A questo punto, se si sommano tra loro le indennità maturate nel corso dei 11 mesi lavorati e si divide per i 11 mesi di lavoro, si ottiene un valore medio di indennità mensile. Se si divide questo ultimo valore per i 30 giorni in cui viene calcolata la retribuzione, si ottiene un importo di indennità giornaliero che si moltiplica per i giorni effettivi di ferie maturati dal lavoratore …” (…). Il divisore 30, infatti, (v. art. 15 del C.C.N.L. del 23.07.1976) è un divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione (v.
Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/1988, n. 2574).” (cit. Tribunale di Firenze, sent. n. 222/2025, emessa nel procedimento R.G.N. 1183/2023, est. dott.ssa Consani).
In particolare, per quanto concerne le indennità oggetto anche della presente causa, il loro collegamento con l'esecuzione delle mansioni e la loro correlazione allo status personale e professionale del lavoratore, nella predetta pronuncia l'intestato Tribunale ha evidenziato che: “l'indennità di turno è Co prevista dall' del 21.05.1981 ed è corrisposta a tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione lavorativa in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni tra i dipendenti). È un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di prestazione e remunera l'incomodo derivante all'autista da tale modalità di organizzazione della prestazione lavorativa sotto il profilo temporale. Il premio di evitati sinistri incentiva la buona condotta di guida
10 degli autisti ed è, quindi, strettamente connesso all'esercizio della mansione e alla professionalità dell'autista. (…) L'art. 8 dell'Accordo Aziendale del giorno 11.12.2014, testualmente, prevede: “Il prolungamento della prestazione lavorativa rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore (ritardo) è forfettariamente compensato fino a 15 minuti attraverso l'erogazione di € 1,00 per ogni giornata di prestazione di guida”. Continua il predetto articolo stabilendo che “Tale indennità (indennità forfettaria ritardi) non è corrisposta nei mesi in cui il conducente effettua turni di guida per un numero di giornate inferiori a 10 […] Gli eventuali ritardi eccedenti sono sempre compensati con il riconoscimento immediato della retribuzione di lavoro straordinario”. Evidente, dunque, il collegamento intrinseco di tale voce rispetto alle mansioni di autista, è la stessa previsione della norma collettiva a configurarla quale voce fissa, collegata ad ogni giornata di prestazione effettiva. Quanto alle indennità di mansione controllo/conducente e di vendita e informazioni, l'Accordo Aziendale del dicembre 2014 esplicita la natura accessoria delle relative mansioni (controllo della corretta obliterazione dei titoli di viaggio, dazione di informazioni ai passeggeri) rispetto alle ordinarie mansioni di guida “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”; trattasi, quindi, di indennità che compensano l'incomodo arrecato al conducente dalla loro esecuzione, aggiuntiva rispetto alla guida del mezzo. In forza del C.C.N.L. 27 novembre 2000, gli operatori di esercizio (cioè gli autisti o conducenti di linea) sono, infatti, identificati come quei
"lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale". Il compenso titoli costituisce un compenso che remunera l'incomodo derivante all'autista dalla vendita dei biglietti a bordo del bus, ovvero dallo svolgimento di un'attività accessoria rispetto a quella di conduzione del mezzo, e il suo ammontare è, infatti, come detto, commisurato al numero di titoli effettivamente venduti”.
Ancora, l'indennità di presenza al lavoro è corrisposta in base alle presenze effettive ed è un elemento stabile della retribuzione, collegato alla mera presenza in servizio, come per l'indennità di turno (e la stessa è presente nelle buste paga di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Si veda, ulteriormente, Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 25840 del 27/09/2024 (Rv. 672477 - 01), secondo la quale la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo
11 pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo;
nonché
Cass. Sez. Lav. sent. n. 14089/2024.
Ancora, tra le molte, si veda Cass. Sez. L -, Sentenza n. 13932 del 20/05/2024 (Rv. 671413 - 01), secondo la quale la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale:“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n.
18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C385/17, ). 14. In questo senso, si è Per_2 Persona_3
precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_4
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019,
12 n. 37589/2021). (…) 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). (…) 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la Persona_3
13 normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo”
(sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). (…)”.
Ancora, si vedano le sentenze della Corte di Appello di Firenze n. 511, 516, 517, 525, 528 e 529/2024, emesse in fattispecie analoghe alla presente e concernenti le medesime indennità oggetto del presente giudizio.
In particolare, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 525/2024, ha affermato che: “voce 1)
Indennità di turno La società evidenzia che tale voce è corrisposta a tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni fra i dipendenti) quale compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di prestazione. L'art. 5 A.N. esclude espressamente che la voce rientri nella retribuzione normale e che quindi sia utile a qualsiasi altro effetto. Secondo la società, non è vero che questa voce sia correlata al normale svolgimento delle mansioni, perché al contrario è una modalità temporale estrinseca, che riflette la soggezione ai turni e non la professionalità in sé quale operatore di esercizio (per il semplice motivo che un conducente può anche non lavorare su turni avvicendati). Il Collegio non condivide la censura essendo pacifico che in
14 la prestazione degli autisti è soggetta necessariamente a turni, quale modalità fissa di CP_1
organizzazione di tale prestazione. Vi è insomma un collegamento inevitabile fra il servizio pubblico di trasporto locale e la soggezione degli autisti alla relativa turnazione. In tutti i casi, la soggezione al turno rappresenterebbe comunque una modalità temporale con la quale la prestazione è resa, sulla base di programmi prestabiliti dal datore. Quindi, nell'accezione euro unitaria (motivi 1 e 2) sarebbe un incomodo connesso allo svolgimento del ruolo professionale, come tale da includere nella retribuzione feriale. (…) Voce 4) Premio evitati sinistri La società sottolinea trattarsi di voce necessariamente accessoria, in quanto tesa ad incentivare la buona condotta di guida. E' vero che per un conducente tale indennità può essere abituale, ma intrinsecamente si tratta di una voce variabile, come tale da escludere dalla retribuzione feriale. Per contro, secondo il Collegio, l'appello nemmeno censura il vero motivo di inclusione anche di tale voce, non potendosi dubitare che il premio riconosciuto per avere evitato incidenti sia strettamente connesso con lo status professionale del conducente di linea, di cui tende ad incentivare una corretta condotta di guida. Come nel caso delle voci esaminate finora, si tratta di compenso collegati alla specifica mansione di autista, alle particolari modalità di svolgimento della prestazione nonché allo status di tale lavoratore, e non si può quindi dubitare che vada inclusa nella retribuzione feriale. Voci 5) Indennità vendita informazioni e
7) Indennità mansione controllo/conducente La società evidenziava che l'accordo aziendale di dicembre 2014 fondava la natura sussidiaria di tali indennità, inerenti a compiti da svolgere solo su eventuale richiesta dei viaggiatori, e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio.
Inoltre, il CCNL 27 novembre 2000 stabiliva che, all'occorrenza, il conducente svolgeva attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, nonché di informazione alla clientela, palesando nuovamente il carattere estrinseco alla professionalità insita nella conduzione dei veicoli. Per contro, il Collegio sottolinea che secondo la stessa regolazione collettiva richiamata in appello i compiti di vendita e di informazione nei confronti dei passeggeri sono altrettanti aspetti della professionalità dell'autista, espressi in veri e propri incarichi aggiuntivi, ai quali corrisponde un impegno ulteriore e diverso da quello di guida. Analogamente a quanto avviene per la voce 9) compenso biglietti a bordo - in relazione alla quale non era invece formulato uno specifico motivo di appello - anche le due voci in esame si riferiscono a prestazioni accessorie a quelle della guida, pacificamente attribuite agli autisti, ed il cui svolgimento eventuale varia di riflesso alle esigenze della clientela, e non certo a decisioni datoriali. Non si può quindi dubitare che si tratti di “incomodi” accessori, collegati alla vera e propria conduzione dei mezzi aziendali, a loro volta indici di professionalità aggiuntive dell'autista rispetto alla guida. (…) Infine, più in generale, l'appellante ribadiva la censura al fondamento della stessa inclusione giudiziale di voci escluse invece dalle fonti collettive. Infatti, solo gli accordi fra le
15 parti sociali erano destinati a regolare la retribuzione, anche quanto all'esistenza delle varie indennità, il rispettivo valore e la loro inclusione nella retribuzione per ferie, e tali scelte erano state svolte dalle parti sociali anche alla luce del possibile effetto dissuasivo. Quindi, il Tribunale aveva errato nel ritenere tali norme nulle, senza argomentare a proposito del fatto che la disciplina collettiva dovesse garantire una retribuzione per ferie “paragonabile” o “sovrapponibile” a quella ordinaria. Al contrario, solo le parti sociali erano in grado di valutare i complessi equilibri dei contrapposti interessi a base del calcolo delle varie componenti del trattamento retributivo, e perciò il Tribunale avrebbe dovuto attenersi alla chiara regola stabilita dalla autonomia collettiva. In proposito, il
Collegio replica che gli argomenti sono stati già superati respingendo i motivi 1) e 2) di appello sulla primazia del diritto dell'Unione Europea in tema di tutela delle ferie e relativo trattamento retributivo”.
Ciò posto, in adesione ai soprariportati orientamenti della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia UE, deve essere affermato il diritto del ricorrente, dipendente a tempo indeterminato, dapprima, di ATAF S.p.A. (oggi , dal 20.07.2004 al 30.11.2012 e, poi, di CP_1
a seguito di trasferimento di ramo di azienda, dal 1.12.2012 al 31.10.2021, con Controparte_1
qualifica di operatore di esercizio, livello 158, e con mansioni di autista/conducente di linea, operante su turni avvicendati, ad includere, nella retribuzione dovuta per il periodo di godimento delle ferie, gli importi, posti in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e correlati allo status personale e professionale del lavoratore, relativi alla indennità di turno, al premio evitati sinistri, all'indennità vendita e informazioni, all'indennità mansione controllo/conducente, all'indennità forfettaria ritardi, all'indennità di presenza al lavoro, trattandosi di importi, previsti dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro, continuativamente erogati al lavoratore e, in ogni caso, in maniera non meramente occasionale (v. le buste paga di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente, non avendo, peraltro, parte resistente specificamente contestato in memoria di costituzione la continuità delle predette erogazioni) e incidenti in modo non residuale sul suo trattamento economico mensile, con conseguente potenziale effetto dissuasivo sull'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore e rigetto dell'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da parte resistente in memoria di costituzione.
In adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. L -, Sentenza
n. 13932 del 20/05/2024, che richiama Cass. sent. n. 26246/2022, secondo la quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
16 momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro), deve, altresì, essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, dovendo, quindi, le rivendicate differenze retributive essere calcolate per il periodo dal
2013 all'anno 2021.
Per quanto attiene al quantum debeatur, deve farsi riferimento al conteggio prodotto da parte ricorrente con le note del 12.03.2025 (non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte della CP_3
resistente), rielaborato sulla base dei 24 giorni di ferie oggetto della tutela euro comunitaria, dal quale emerge, quale totale delle differenze retributive maturate sulla retribuzione feriale per i titoli suindicati, la somma complessiva lorda di € 2.880,93.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di €
2.880,93, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli e le ragioni di cui in motivazione.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese di lite
Nel rapporto processuale intercorso tra parte ricorrente e parte resistente, le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022
(causa di lavoro, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
Le spese processuali sono invece integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso tra la resistente e la terza chiamata, considerata l'intervenuta conciliazione in sede sindacale tra il ricorrente e la terza chiamata e la conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti sulla svolta domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976, del punto 5 dell' 1.5.1981, degli CP_2
artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27 novembre 2000, nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella base di calcolo della retribuzione feriale, fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di turno, del premio evitati sinistri, dell'indennità vendita e informazioni, dell'indennità mansione controllo/conducente, dell'indennità forfettaria ritardi, dell'indennità presenza al lavoro, a decorrere dall'anno 2013;
17 2) per l'effetto, condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 2.880,93, oltre interessi e rivalutazione, per il periodo 1.01.2013-31.10.2021;
3) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti sulla domanda di manleva formulata da parte resistente nei confronti della terza chiamata;
4) condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato;
5) compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale intercorso tra la resistente e la terza chiamata.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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