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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. AR Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6247 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Perica, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 30.11.2023, ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 2410/2019, emessa da Tribunale di Velletri in data 31.12.2019, nel senso di revocare l'assegno di mantenimento versato in favore del figlio AR, divenuto economicamente indipendente.
A sostegno della proposta domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in Ariccia (RM) il 16.09.2004; Controparte_1 - che dall'unione coniugale erano nati i figli AR (26.06.2005) e Persona_1
(11.07.2008);
- che con decreto del 26.05.2016 il Tribunale di Velletri omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- che con la sentenza n. 2410/2019 il Tribunale di Velletri dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti;
- che, in particolare, i coniugi si accordavano affinchè il padre riconoscesse “quale contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 1.300 a decorrere dal mese di novembre 2019 oltre istat e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Velletri da versarsi tramite bonifico bancario intestato alla su c/c alla stessa Controparte_1 intestato entro il 5 di ogni mese”;
- che l'intesa sulla determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura sopra indicata si fondava sulla totale mancanza di un'autonomia economica dei figli AR e , Persona_1 all'epoca entrambi minorenni, nonché sul regime di visita determinato nell'accordo;
- a seguito di ricorso introdotto dal ricorrente per la modifica delle condizioni di divorzio, con decreto del 1.06.2022 l'intestato Tribunale rideterminava i tempi di permanenza dei due figli presso il padre, lasciando inalterate le ulteriori condizioni;
- che in data 26.06.2023 il figlio AR raggiungeva la maggiore età ed in data 12.06.2023 veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla con la qualifica di CP_2 impiegato, recependo una retribuzione mensile pari ad € 1.558,73;
- che in ragione di tale autonomia il figlio AR spostava la propria residenza dalla casa coniugale, fissandola in altro appartamento sito in Genzano di Roma (RM), Via Achille Grandi
n. 36;
- che, pertanto, sussistono i presupposti per ritenere che il figlio maggiorenne AR abbia acquisito un'adeguata e stabile capacità reddituale tale da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della resistente, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 4.11.2024, è comparso il solo ricorrente;
la resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, il Giudice delegato ne ha dichiarato la contumacia.
Con successiva ordinanza sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, deve essere dichiarato cessato, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne AR, in quanto divenuto economicamente indipendente.
In punto di diritto, occorre premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (cfr.
Cass. civ., sez. 6 - 1, ord. 17380 del 20/08/2020; Cass. civ., sez. 1, ord. n. 32529 del
14/12/2018).
In particolare, la recente giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento”;
2) “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo
l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366).
La Suprema Corte ha altresì chiarito quanto segue: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.
14.8.2020, n. 17183).
Orbene, nel caso di specie, quanto allegato dal ricorrente a sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio ha trovato riscontro nella CP_3 documentazione depositata agli atti causa, da cui risulta che quest'ultimo stato assunto, in data
12.06.2023, con contratto a tempo indeterminato presso la società e con una CP_2 retribuzione mensile pari a circa € 1.500,00 (cfr. docc. n. 4 e 5 all. fasc. parte ricorrente). Ne consegue, pertanto, che – alla luce delle considerazioni svolte – deve essere dichiarata la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio AR da parte di entrambi i genitori.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6247/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2410/2019, emessa da Tribunale di
Velletri in data 31.12.2019, che per il resto conferma integralmente, dichiara cessato, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
b) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nella complessiva somma di € 2.665,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. AR Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. AR Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6247 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Perica, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 30.11.2023, ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 2410/2019, emessa da Tribunale di Velletri in data 31.12.2019, nel senso di revocare l'assegno di mantenimento versato in favore del figlio AR, divenuto economicamente indipendente.
A sostegno della proposta domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in Ariccia (RM) il 16.09.2004; Controparte_1 - che dall'unione coniugale erano nati i figli AR (26.06.2005) e Persona_1
(11.07.2008);
- che con decreto del 26.05.2016 il Tribunale di Velletri omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- che con la sentenza n. 2410/2019 il Tribunale di Velletri dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti;
- che, in particolare, i coniugi si accordavano affinchè il padre riconoscesse “quale contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 1.300 a decorrere dal mese di novembre 2019 oltre istat e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Velletri da versarsi tramite bonifico bancario intestato alla su c/c alla stessa Controparte_1 intestato entro il 5 di ogni mese”;
- che l'intesa sulla determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura sopra indicata si fondava sulla totale mancanza di un'autonomia economica dei figli AR e , Persona_1 all'epoca entrambi minorenni, nonché sul regime di visita determinato nell'accordo;
- a seguito di ricorso introdotto dal ricorrente per la modifica delle condizioni di divorzio, con decreto del 1.06.2022 l'intestato Tribunale rideterminava i tempi di permanenza dei due figli presso il padre, lasciando inalterate le ulteriori condizioni;
- che in data 26.06.2023 il figlio AR raggiungeva la maggiore età ed in data 12.06.2023 veniva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla con la qualifica di CP_2 impiegato, recependo una retribuzione mensile pari ad € 1.558,73;
- che in ragione di tale autonomia il figlio AR spostava la propria residenza dalla casa coniugale, fissandola in altro appartamento sito in Genzano di Roma (RM), Via Achille Grandi
n. 36;
- che, pertanto, sussistono i presupposti per ritenere che il figlio maggiorenne AR abbia acquisito un'adeguata e stabile capacità reddituale tale da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della resistente, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 4.11.2024, è comparso il solo ricorrente;
la resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, il Giudice delegato ne ha dichiarato la contumacia.
Con successiva ordinanza sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, deve essere dichiarato cessato, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne AR, in quanto divenuto economicamente indipendente.
In punto di diritto, occorre premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (cfr.
Cass. civ., sez. 6 - 1, ord. 17380 del 20/08/2020; Cass. civ., sez. 1, ord. n. 32529 del
14/12/2018).
In particolare, la recente giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento”;
2) “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo
l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366).
La Suprema Corte ha altresì chiarito quanto segue: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.
14.8.2020, n. 17183).
Orbene, nel caso di specie, quanto allegato dal ricorrente a sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio ha trovato riscontro nella CP_3 documentazione depositata agli atti causa, da cui risulta che quest'ultimo stato assunto, in data
12.06.2023, con contratto a tempo indeterminato presso la società e con una CP_2 retribuzione mensile pari a circa € 1.500,00 (cfr. docc. n. 4 e 5 all. fasc. parte ricorrente). Ne consegue, pertanto, che – alla luce delle considerazioni svolte – deve essere dichiarata la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio AR da parte di entrambi i genitori.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6247/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2410/2019, emessa da Tribunale di
Velletri in data 31.12.2019, che per il resto conferma integralmente, dichiara cessato, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_2
b) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nella complessiva somma di € 2.665,00, di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. AR Valecchi