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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
cause riunite R.G. 688 del 2020 e 1060 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688 del 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Sara Parte_1 C.F._1
Salamone e Renato Re, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, via Di Donna Olimpia n. 166, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di CP_1 C.F._2
Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via G.
Antonelli n. 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
e nella causa civile riunita di I grado iscritta al n. r.g. 1060 del 2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di CP_1 C.F._2
Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via G.
Antonelli n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Sara Parte_1 C.F._1
Salamone e Renato Re, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, via Di Donna Olimpia n. 166, giusta procura speciale in atti;
Pagina 1 RESISTENTE
CONTRO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già in atti con i termini ex art.
190 c.p.c.” Conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “CHIEDE Al
TRIBUNALE DI LATINA affinché, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, voglia modificare parzialmente i provvedimenti di legge temporanei ed urgenti adottati con
Ordinanza Presidenziale e di conseguenza: confermare l'affido condiviso del minore nonché la regolamentazione della gestione del minore tra i coniugi, determini il mantenimento del minore a carico del padre per un importo non superiore alle 200/00 euro mensili con l'accollo per l'intero da parte della IG.ra del pagamento del mutuo della casa coniugale di cui è usufruttuaria CP_1
nonché, previo accordo tra le parti, delle spese straordinarie che necessitano per il figlio minore da ripartirsi a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; preso atto della capacità Per_1 reddituale e lavorativa della IG.ra , nonché dell'età della stessa e della capacità reddituale CP_1 attuale del IG. venga revocato l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra Parte_1
; Sia pronunciata la separazione dei coniugi con regolazione di ogni rapporto anche di CP_1 natura patrimoniale tra gli stessi coniugi”. per parte resistente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già in atti con i termini ex art.
190 c.p.c” Conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione depositata in data 1° settembre 2020 nel procedimento 688 del 2020: “CONCLUDE Affinché, l'Ill.mo Tribunale adito, previa emanazione dei provvedimenti Presidenziali di legge, rigettato tutto quanto ex adverso richiesto nel ricorso introduttivo, in accoglimento delle eccezioni e domande in rito formulate in via preliminare, nella presente memoria, ai superiori punti 1.1, 1.2, 1.3, pronunci la separazione personale dei coniugi, , nata in [...] il [...], residente in [...]
Badino, 202; (Doc.1), con addebito a carico di quest'ultimo, alle seguenti condizioni: / 1. I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
/ 2. La casa coniugale di cui la IG.ra
[...]
è usufruttuaria, sita in Terracina Via Badino, n. 202, viene assegnata alla stessa, con tutti CP_1
i beni mobili in essa esistenti;
/ 3. Affido condiviso: Il figlio minore, è affidato ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione e domicilio privilegiato presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da parte dei coniugi, secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti e nel rispetto della normativa vigente;
/ 4. Esercizio della responsabilità genitoriale -
Tutte le decisioni inerenti gli aspetti rilevanti la vita del minore, per quanto attiene gli indirizzi di
Pagina 2 studio, le attività sportive, quelle ludiche nonché le eventuali, necessarie iniziative terapeutiche, dovranno essere adottate congiuntamente dai coniugi con esclusione di quelle già Parte_2 praticate durante il matrimonio per le quali deve ritenersi già raggiunto l'accordo; tanto, a tutela del riconosciuto diritto del minore alla c.d bigenitorialità. - L'esercizio della responsabilità genitoriale, fino a quando il minore non sarà preparato psicologicamente ad accettare la nuova compagna del padre e i figli della medesima, dovrà essere attuato senza la presenza degli stessi e/o con modalità indicate di volta in volta concordate con il minore;
/ In via subordinata si chiede che:-
Le feste ad anni alterni natalizie saranno trascorse il 24.12. con il padre;
il 25/26 con la madre e così il 31 con il padre e il 01.01, con la madre e così l'epifania , compresi i pernottamenti. Il padre dovrà curarne il prelevamento presso la madre e dovrà riaccompagnarlo presso la stessa entro il pomeriggio del giorno precedente la ripresa della scuola;
/ - le festività pasquali verranno trascorse dal minore Pasqua con la madre e il Lunedì in Albis con il padre, alternando gli anni;
- il padre, compatibilmente con le eIGenze del figlio, nonché con i suoi impegni lavorativi, trascorrerà con lo stesso il giorno del proprio compleanno;
/ - il padre, compatibilmente con le eIGenze della minore e con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con il medesimo il giorno del suo compleanno, ad anni alterni con la madre;
/ - durante l'anno, il padre potrà tenere con sé il minore, per due giorni consecutivi, infrasettimanali dal mercoledì al giovedì e non coincidenti con questi, a settimane alterne, dal venerdì dalle 18:30 alla domenica (fino alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle ore
21.30 nel periodo estivo;
il padre potrà accompagnare il figlio a scuola esclusivamente nei giorni di sua competenza); / - durante il periodo estivo, il minore potrà stare con il padre, per complessivi quattro giorni, consecutivi nel bimestre giugno-luglio e quattro giorni consecutivi nel bimestre agosto –settembre prima della ripresa della scuola. Tale periodo verrà concordato tra i genitori, ad anni alterni, nel bimestre giugno - luglio / agosto- settembre. Il tutto da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni e delle eIGenze del minore. / -durante il periodo invernale non coincidente, né cumulabile con il diritto di visita il IG. / potrà tenere il figlio Parte_1
con sé per quattro giorni consecutivi, previo accordo con la IG.ra . / - Il IG. CP_1 ogni volta che eserciterà il diritto di visita, provvederà a prendere e a Parte_1 riaccompagnare il minore nella sua abitazione privilegiata presso la madre IG.ra . - CP_1
Nel rispetto del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità ed in ossequio alla quotidianità di siffatto fondamentale rapporto, entrambi i coniugi potranno contattare telefonicamente, ogni giorno, il minore, quando sarà affidato all'altro. Contributo Mantenimento Figlio minore ed ex Coniuge- Il padre verserà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento della stessa e del CP_1 figlio minore, la somma pari ad € 650,00 (oltre l'ISTAT), di cui € 200,00 per l'ex moglie, con
Pagina 3 versamento mensile entro il 10 di ogni mese con bonifico bancario. / In via subordinata si chiede, nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, la ricorrente dovesse subire atti d'urgenza e/o pignoramenti immobiliari nell'abitazione coniugale, per l'omesso versamento delle rate di mutuo, gravanti a totale carico del IG. , chiede che l'assegno sia aumentato ad €.1.050,00 Parte_1 mensili, di cui €.300,00, a titolo di mantenimento della ricorrente. In relazione alla distribuzione delle spese si chiede: / Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
/
Spese straordinarie da attribuirsi a carico del IG. nella misura dell'80% ed a Parte_1 carico della ricorrente nella misura del 20% subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni con esclusione di quelle già impartite alla minore, e sulle quali deve intendersi già raggiunto l'accordo, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter in virtù delle nuove ed ulteriori eIGenze nate con la separazione, dovendo coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ad eccezione della palestra già frequentata dalla minore;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
/ Spese straordinarie
“obbligatorie” da dividersi tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del IG. e 20% a Parte_1 carico della IG.ra , per le quali non è richiesta la previa concertazione: tasse CP_1 scolastiche incluse quelle universitarie, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. / Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte
Pagina 4 di una richiesta scritta dell'altro, anche ad un indirizzo PEC, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto sarà inteso come consenso alla richiesta.- I costi per le vacanze invernali o estive del figlio, saranno a carico del genitore con il quale lo stesso le trascorrerà. / - Gli assegni familiari verranno attributi alla IG.ra ./ -I coniugi esprimono reciproco assenso al CP_1 rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore e per gli stessi.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va rilevato che in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c la difesa del ha prodotto sub doc. 1 la trascrizione di una registrazione audio in suo possesso (l'Avv. Parte_1
Renato Re ha attestato “si tratta di copia digitale conforme all'originale in formato Mp3 in mio possesso aperto con lettore, stampato sulla stampante virtuale Pdf Pdf 24, e poi salvato in formato
Pdf con software PDF 24 CREATOR”) relativo ad una conversazione avuta con la , risalente a CP_1 suo dire al 26 luglio 2017, da cui si evince già uno stato di tensione tra le parti (“noi siamo estranei che viviamo dentro casa…Che conviviamo dentro casa…noi non abbiamo nessun rapporto” ed ha chiesto autorizzazione al deposito su supporto informatico, autorizzazione concessa dal G.I. con ordinanza del 14 maggio 2021.
Ha prodotto anche sub doc. 2 degli screenshot di messaggi WhatsApp del 17, 18, 19 aprile 2019 provenienti da GR P. che appaiono, dal tenore degli stessi, rivolti al marito;
degli screenshot di messaggi WhatsApp di risposta a GR P, che appaiono, dal tenore degli stessi, del marito della destinataria, uno screenshot WhatsApp del 27 aprile 2019 da GR P e ulteriori comunicazioni riferite al 19 dicembre 2019 e al 12 novembre 2019, che tuttavia, pur riportando i nomi di GR P e
, in assenza di ulteriori indicazioni da parte della difesa della ricorrente, non sono Parte_1
ammissibili, in quanto non è dato comprendere se si tratta di testi di e mail, o se si tratta di trascrizioni di messaggi, o altro. Pure è stato riprodotto il testo di una comunicazione, rivolta a
”, non firmata, di alcun valore probatorio. Parte_3
Ebbene, ciò premesso, va rilevato che la difesa della con la memoria ex art. 183 comma 6 n. CP_1
3 c.p.c. ha eccepito l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta da parte ricorrente con la
Pagina 5 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., eccezione destituita di fondamento, in quanto il codice di rito non prevede affatto che il difensore debba chiedere l'acquisizione della documentazione, ma solo, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c applicabile ratione temporis ai procedimenti riuniti in trattazione, che sia indicata la produzione documentale prodotta. Pur non essendo indicato, alla fine dell'atto, un indice riassuntivo dei documenti prodotti, nel testo della memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. sono indicati tutti i quattordici documenti prodotti da parte resistente.
La difesa della , poi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., reiterando una richiesta CP_1
che era stata già effettuata con la memoria di costituzione depositata il 1° settembre 2020, ha chiesto lo stralcio del doc. 4 allegato al ricorso introduttivo, in quanto riporta una missiva prodotta in violazione dell'art. 48 del Codice deontologico forense.
In merito ai documenti 1 e 2 prodotti dal nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. la Parte_1
difesa della ha contestato che i “documenti allegati come numeri 1 e 2, non sono ammissibili CP_1
perché se ne contesta la genuinità e la ricostruzione nonché la non attribuibilità alla IG.ra ; CP_1
invero attestare la autenticità delle trascrizioni non è atto idoneo, quale sarebbe stata la certificazione fatta da tecnico abilitato sulla estrazione dalla pennetta USB e della non modificabilità del testo”.
A seguito della produzione della pendrive con la registrazione di cui alla trascrizione allegata sub doc. 1, con la nota di trattazione scritta di udienza depositata il 14.10.2011, il difensore della CP_1 ha contestato l'ammissibilità della registrazione, così deducendo: “Si contesta la genuinità della registrazione, la riferibilità della stessa alla IG.ra . Si contesta in ogni caso la CP_1
parzialità della registrazione e/o la sua avvenuta manipolazione. Per ciò che attiene il rapporto coniugale nel 2017, vi è da dire che i coniugi in quel periodo discutevano perché la IG.ra si CP_1
vedeva recapitare a casa cartelle esattoriali e il tentativo di ottenere spiegazioni non sortiva effetto, ma anzi il celava alla moglie ogni cosa riguardasse il lavoro dello stesso. Dunque la Parte_1
IG.ra lo esortava in quel periodo ad essere famiglia nel senso di condividere in tutto i CP_1
problemi legati alla stessa e che il dedicarsi ciascuno alle proprie mansioni in settori diversi, la IG.ra all'accudimento del figlio, e all'abitazione in tutte le sue incombenze;
il al CP_1 Parte_1
lavoro esterno, senza condivisione anche dei problemi, non avrebbe aiutato i coniugi ad essere nucleo e centro d'interessi di una famiglia unita. Inoltre, in quel periodo il era molto Parte_1
irascibile a causa del dolore per la perdita del padre. Quando il padre del si ammalò, Parte_1
venne accudito dalla IG.ra che si occupava anche della suocera, la quale non avendo la CP_1
patente di guida, doveva essere accompagnata e ripresa;
la IG.ra greco si recava dal medico per le ricette, si prodigava per farlo ricoverare presso l'ospedale di Tor Vergata, attivando conoscenze personali e della famiglia materna. I coniugi, a parte le discussioni per le ragioni innanzi descritte,
Pagina 6 erano a tutti gli effetti una coppia. Nel 2019, dopo il dolore per la perdita del padre del Parte_1
i coniugi si recavano nel mese di febbraio in vacanza in Umbria insieme agli amici. La produzione di una registrazione asseritamente attribuita alla IG.ra , tagliata ed estrapolata dal contesto, CP_1
a prescindere dal vero contenuto, intellegibile solo nella sua eventuale versione integrale, avrebbe il solo effetto di far emergere la vera personalità del che in un momento di difficoltà Parte_1
della famiglia invece che risolvere il problema avrebbe pensato di registrare la discussione;
questo la dice lunga sulla personalità dello stesso
Sempre con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. la resistente si è limitata a contestare la genuinità dei documenti prodotti da parte ricorrente da 4 a 14 con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c.
Il G.I. con ordinanza del 18 settembre 2021, rilevato che il codice non preveda alcuna possibilità di espunzione sui documenti prodotti, ha rimesso al Collegio in sede di sentenza la valutazione sull'ammissibilità e utilizzabilità della documentazione prodotta da parte resistente.
Ebbene, per quanto attiene il doc. 4 allegato al ricorso depositato dal va rilevato che sub Parte_1 doc. 4 sono stati depositati vari documenti, tra cui una missiva a firma dell'Avv. Maria Elena
Cuomo e di riportante in intestazione “RISERVATA – NON PRODUCIBILE IN Parte_1
GIUDIZIO” e una proposta transattiva. Pertanto, effettivamente, risulta integrata la violazione dell'art. 48 del Codice deontologico forense che, al comma 1, prevede: “L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”
Nel codice di rito non è sussistente alcuna disposizione che sancisce espressamente l'inutilizzabilità di documentazione illecita, al contrario di quanto previsto dall'art. 191 c.p.p., sicché condivide il
Collegio il principio per cui “Nel silenzio di legge, la valutazione in merito all'utilizzabilità delle prove documentali illecite, ottenute dal producente violando specifiche norme di legge, è demandata al singolo giudice, chiamato a compiere un giudizio di bilanciamento tra tutti i diritti e gli interessi emersi nel caso concreto” (cfr. Tribunale di Torino, 8 maggio 2013, Giur. It., 2014, 11,
2480, v. in senso conforme anche Tribunale di Roma, 20/01/2017, Famiglia e Diritto, 2018, 1, 41, seppure si tratta di sentenze inerenti alla violazione della normativa sulla privacy).
Nel caso di specie i difensori del nulla hanno dedotto sulle ragioni per cui hanno ritenuto Parte_1
comunque di produrre in giudizio il documento, né sono emerse circostanze che possano indurre a ritenere indispensabile il documento suddetto ai fini della decisione. Considerata anche la ratio sottesa all'art. 28 del Codice deontologico che sottende alla necessità che il difensore possa sentirsi libero di sottoporre proposte transattive, senza doversi preoccupare di ripercussioni nell'ambito
Pagina 7 giudiziale in caso di mancata accettazione della proposta, ritiene il Collegio che il doc. 4 allegato al ricorso introduttivo debba essere ritenuto inutilizzabile.
Per quanto riguarda ai doc. 1 e 2, va considerato che a prescindere dalla terminologia utilizzata, pare che la resistente abbia effettuato un disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Va rilevato che, come chiarito dalla Cassazione, in modo condiviso da questo Collegio, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero;
conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018)” (cfr Cass. ord. 19155 del 2019).
Ebbene, in merito al doc. 1 e alla connessa registrazione, il Collegio, considerato che nemmeno è stata depositata una c.d. prova forense della registrazione, essendo stata riportata una trascrizione da parte del difensore con riportati i riferiti della con puntini di sospensione, ritiene, in modifica CP_1
della rilevanza e ammissibilità prima facie dedotta dal G.I (v. ordinanza del 7 febbraio 2022) che il documento e la connessa registrazione vadano ritenuti inammissibili, trattandosi di documentazione che così come prodotta, alla luce delle contestazioni di parte resistente, non consentono a questo
Tribunale di avere contezza della genuinità della registrazione e della mancanza di manipolazioni.
Fermo restando quando sopra riferito sull'inammissibilità e inutilizzabilità delle comunicazioni riferite al 19 dicembre 2019 e al 12 novembre 2019, e della comunicazione, rivolta a “
[...]
”, non firmata, gli screenshot di cui al doc. 2 sono invece da ritenersi pienamente Pt_3
ammissibili e rilevanti. Del tutto generiche sono le contestazioni di parte resistente, inoltre anche a livello presuntivo, richiamando la giurisprudenza succitata, gli screenshot appaiono inerenti a messaggi WhatsApp scambiati tra le parti, a ciò induce a ritenere oltre al fatto che i messaggi appaiono provenienti da GR P., che si rivolge all'interlocutore scrivendo “tu e lele”, (il figlio delle parti si chiama , atteso che fanno riferimento a circostanza dai medesimi dedotti in Per_1
Pagina 8 giudizio quale l'intervento chirurgico della resistente, il litigio avvenuto tra la moglie e il marito e la suocera.
Gli screenshot WhatsApp prodotti sub allegato 2 vanno pertanto ritenuti ammissibili e pienamente utilizzabili.
Del tutto generiche sono le contestazioni sulla genuinità dei documenti prodotti, da sub 4 a 14 dalla difesa del per poter essere considerato un valido disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 Parte_1
c.c., sicché anche i suddetti documenti vanno ritenuti ammissibili e utilizzabili.
Ammissibili vanno considerati i documenti prodotti dalla difesa della in data 30 giugno 2022, CP_1
in quanto attinenti a questioni relative ai contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio all'epoca minore delle parti e alla querela prodotta dal in data 21.10.2021 sempre Parte_1
per fatti inerenti al minore. Trattasi tuttavia di documentazione allo stato non più rilevante stante la maggiore età raggiunta dal figlio.
All'udienza del 3 marzo 2022 la difesa del ha rilevato che la G.d.F. non ha tenuto conto Parte_1
delle motivazioni di alcune movimentazioni e ha esibito comunicazione della Stella Group S.p.a. del 23 febbraio 2022, lista carta di versamento in essere al 23 febbraio 2022 con indicazione del numero della tessera del e mail spedita il 24 febbraio 2022 su richiesta del e Parte_1 Parte_1 situazione delle provvigioni di competenza allegate all'e mail, riservandosi, ove necessario, di certificarli, come si legge dal relativo verbale. Tuttavia, pur avendo il G.I., riservando al Collegio la relativa valutazione, autorizzato la suddetta difesa a depositare la documentazione esibita, il 22 marzo 2023 risultano prodotti la comunicazione della Stella Group S.p.a. del 23 febbraio 2022, la lista carta di versamento in essere al 23 febbraio 2022 con indicazione del numero della tessera del mentre non risulta prodotta l'e mail spedita il 24 febbraio 2022 dal è stata Parte_1 Parte_1
prodotto un prospetto non firmato con saldo provvigionale al 30.11.2021.
Ebbene mentre i primi due documenti citati (comunicazione della Stella Group S.p.a. del 23 febbraio 2022, la lista carta di versamento in essere al 23 febbraio 2022 con indicazione del numero della tessera del appaiono ammissibili e rilevanti in quanto documenti sopravvenuti alle Parte_1 preclusioni istruttorie, a nulla rilevando che la loro formazione è da collegare all'eIGenza del di fornire chiarimenti su quanto emerso dalla relazione della G.d.F, il prospetto con il Parte_1 saldo provvigionale non è ammissibile in quanto avrebbe potuto essere prodotto all'udienza del 20 dicembre 2022, peraltro è un prospetto non firmato di nessuna rilevanza probatoria.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di espunzione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa del all'udienza del 13 aprile 2023, la stessa va ritenuta inammissibile, in quanto del tutto Parte_1
genericamente formulata, senza nemmeno indicare esattamente la frase da espungere, essendosi limitato il difensore a dichiarare: “chiede la cancellazione della frase in cui il ctp di parte resistente
Pagina 9 ha definito il falso” e senza aver indicato esattamente la pagina e l'atto cui fa Parte_1
riferimento.
SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Arpino (FR) in data 18 dicembre 2005, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2005, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA . CP_1
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass.
Civ. n. 19328 del 2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa
d'addebito” (Cass. n. 25072 del 2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una
Pagina 10 valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie già nel ricorso introduttivo della causa 1060 del 2020, ha chiesto CP_1
l'addebito della separazione al marito sostenendo che il 17 aprile 2019 il marito non l'aveva accompagnata in Ospedale, dove doveva recarsi per essere sottoposta ad un intervento chirurgico, costringendola a dover noleggiare un'autovettura; che il “conoscendo bene la fragilità Parte_1 della IG.ra , l'ha provocata per scatenare liti per futili motivi; coinvolgendo anche il CP_1 figlio riferendogli dell'inadeguatezza della madre;
minacciando nelle litigate di portare con sé il figlio provocando crisi di panico e respiratorie;
ha pure dedotto che il 20 e il 21 settembre 2019 il
è uscito alle 8,00 di mattina tornando a mezzanotte, destando preoccupazione nel figlio, Parte_1
sicché amici della , vedendola sofferente, le hanno comunicato che il stava CP_1 Parte_1 frequentando un'altra donna;
fin quando il 4.11.2019 il comunicava che non avrebbe Parte_1
fatto più rientro a casa omettendo di comunicare ove sarebbe andato a vivere, rilevando anche come già da aprile 2019 il avesse smesso di sostenere la famiglia economicamente. Parte_1
Nella memoria di costituzione depositata nel procedimento 688 del 2020, la ha ribadito che la CP_1
crisi matrimoniale fosse da correlare causalmente alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito, rilevando che in data 10 settembre 2019 il resistente era stato visto in automobile con la donna con cui poi è emerso che avesse una relazione extraconiugale, mentre percorreva la centralissima via Roma;
che il 17 settembre 2019 il marito era stato fuori tutto il giorno rifiutandosi
Pagina 11 di dare spiegazioni;
il 28 dicembre 2019 era a casa dell'amante e pretendeva che il figlio vi si recasse;
il 3 gennaio 2020 il veniva visto baciarsi in un noto locale con tale altra donna, e Parte_1
veniva incontrato dalla e dal figlio mentre camminava mano con la mano con la nuova CP_1
compagna, costringendo il minore, davanti alla madre, a salutare la suddetta con due baci;
il 18 gennaio 2020 veniva persino festeggiato il compleanno della madre del a casa della sua Parte_1
amante, circostanza nota alla moglie in quanto, per errore, la cena era stata consegnata nella casa coniugale.
Nella memoria di costituzione depositata per il procedimento 1060 del 2020, il ha Parte_1
contestato che il matrimonio fosse fallito a causa di una sua relazione extraconiugale, rilevando che invece fosse da imputare a condotte della resistente, che in costanza di matrimonio si era rifiutata di partecipare alle spese della famiglia, non intendeva condividere le scelte educative, ludiche ed hobbistiche riguardanti al figlio con il marito.
D'altronde già nel ricorso introduttivo iscritto a ruolo al n. rg. 688 del 2020 il aveva fatto Parte_1
queste allegazioni, così come aveva dedotto che malgrado difficoltà economiche dello stesso, la pretendeva che lui pagasse integralmente le spese straordinarie per il figlio, pur decidendole CP_1 unilateralmente, e che pure continuasse a pagare integralmente la rata del mutuo, dell'immobile, di cui è usufruttuaria.
Con la memoria integrativa nei procedimenti riuniti, il sosteneva che l'affectio tra i Parte_1
coniugi era venuto meno da molto tempo e che la crisi non era imputabile alla crisi matrimoniale.
Ritiene il Tribunale che da quanto confessato dal in sede di intettogatorio formale e da Parte_1 quanto emerso dall'istruttoria testimoniale sia da ritenersi provato che il abbia Parte_1
intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale, cominciando a frequentare un'altra donna, già dall'estate 2019 (il ha confessato in sede di interrogatorio formale di Parte_1
percorrere in macchina con questa donna la centrale Via Roma il 10 settembre 2019 alle ore 21,30).
Tuttavia si ritiene che dall'istruttoria espletata, da quanto allegato e non contestato dalle parti, non possa ritenersi che la abbia provato che la crisi del matrimonio sia in nesso di causalità con CP_1
tale relazione, essendo anzi emerso che già da alcuni mesi, perlomeno da aprile 2019, dopo una lite avvenuta alla presenza della madre del (confermata dalla suddetta, escussa quale teste, Parte_1
mentre vale appena la pena di rilevare che non possono assumere valore di prova a favore di sé le allegazioni delle parti in sede di interrogatorio formale, ciò con riferimento a quanto riferito dalla in sede di interrogatorio formale), la situazione tra i coniugi era talmente deteriorata che il CP_1 non aveva accompagnato in Ospedale la moglie, che doveva noleggiare un'auto all'uopo Parte_1
con i relativi costi, come dalla stessa dedotto. Anche gli screenshot dei messaggi WhatsApp allegati al doc. 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. prodotta dal con le richieste di Parte_1
Pagina 12 perdono della al per quanto detto a lui e alla madre, depongono in tal senso, come CP_1 Parte_1 il messaggio di risposta del marito il 27 aprile 2019 che dà atto dell'irrimediabilità della situazione.
sentita quale teste, all'udienza del 13 aprile 2023, rispetto al capitolo h) formulato Tes_1 dal “Vero è che la IG.ra cliente dello stabilimento balneare Orsa Parte_1 Testimone_2
Maggiore di Terracina gestito dalla famiglia nel mese di ottobre 2019 riferiva di avere Tes_1 iniziato a frequentarsi da qualche giorno con il IG. ed alla domanda della stessa “se Parte_1 stesse commettendo un errore a frequentarlo” Lerispose che il IG. fosse una Parte_1
persona seria, un premuroso papà e che non ci fosse niente di male a frequentarlo in quanto tutti erano a conoscenza che fosse già separato di fatto con la moglie”, ha risposto, “Innanzitutto non è una cliente ma una mia ex amica trentennale che veniva alla spiaggia in rapporto di amicizia, non
è vero che erano i primi di ottobre 2019 ma molto prima, era estate, ad ottobre lo stabilimento è chiuso, era estate 2019. Per il resto è vero che mi ha fatto quella domanda e che io gli ho risposto così, ma loro già si sentivano da quello che mi diceva” A.d.r. non mi ha detto da quando si frequentavano, ma io li vedevo sotto lo stabilimento”.
Inoltre, per stessa ammissione della difesa della parte resistente, riportata nella nota depositata il
14.10.2021, di cui si è riportato uno stralcio sopra con riferimento alla registrazione prodotta dal ricorrente, una situazione di tensione tra le parti risaliva già al 2017.
Ritiene dunque il Collegio che non sia stato provato che il matrimonio sia fallito a causa della relazione extraconiugale, essendo piuttosto emerso che da quanto in atti la relazione extraconiugale sia iniziata quando ormai il rapporto tra le parti era da ritenersi ormai irrimediabilmente compromesso.
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO Per_1
Dalla documentazione anagrafica in atti risulta che il figlio è ormai diventato Per_1
maggiorenne sicché alcuna statuizione in punto di affido, collocamento e diritto di visita dei genitori, può essere emessa in questa sede, avendo il suddetto orami acquisito la capacità di agire.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eIGenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare,
Pagina 13 nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, va rilevato che se i rapporti padre – figlio per lungo tempo si sono interrotti in ragione del rifiuto esplicitato dal minore nei confronti del padre, circostanza che ha comportato anche ad un allungamento dei tempi processuali, con espletamento di ctu e presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e dei Servizi Sanitari Territoriali, va rilevato che dalla relazione depositata dal Consultorio Familiare in data 7 marzo 2024 è emerso che entrambe le parti hanno riferito un evento critico non ulteriormente specificato inerente al figlio che è stato gestito funzionalmente dai genitori, “evento che sembrerebbe aver determinato un riavvicinamento padre – figlio”, riavvicinamento che è stato confermato da entrambe le parti in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e personalmente dal che ha dato atto che spesso il figlio Parte_1
ora pernotta anche da lui, elemento che va preso, pertanto, in considerazione in questa sede, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, nel ricorso introduttivo della causa 688 del 2020 quest'ultimo ha allegato di vivere con un reddito mensile lordo di circa € 1.000,00 al mese, di pagare € 425,00 al mese per la casa che conduce in locazione (€ 400,00 per il canone ed € 25,00 per oneri condominiali), cui si aggiungono le rate del mutuo della casa coniugale, che il Parte_1
deduceva di aver sospeso, non riuscendo nei pagamenti, dopo che, da novembre 2019, versava anche un assegno di € 300,00 alla per il mantenimento del figlio e tutte le spese straordinarie. CP_1
Va rilevato che la casa coniugale, come da doc. 3 allegato al ricorso, è stata oggetto di donazione della proprietà superficiaria dal al figlio con donazione dell'usufrutto alla Parte_1 Per_1
. Nell'atto di donazione era riportato espressamente, tra gli obblighi del donante, che CP_1 quest'ultimo avrebbe continuato a pagare le rate del mutuo sino alla sua naturale scadenza.
La nella memoria di costituzione del giudizio 688 del 2020 ha dedotto che il da CP_1 Parte_1
giugno 2019 non pagava più la rata di € 600,00 della casa coniugale, deduceva di essere in cassa integrazione con un reddito mensile di circa € 280,00. Nel ricorso iscritto a ruolo 1060 del 2020 la ha dedotto di aver rinunciato alle proprie aspirazioni di lavoro e di carriera per consentire al CP_1
IG. di lavorare e per accudire lo stesso e il figlio senza ulteriormente Parte_1 Per_1 dedurre a sostegno dell'assunto.
Il per quel che più rileva, agli atti della causa 1060 del 2020 ha depositato il Modello Parte_1
Persone Fisiche 2017, da cui risulta che nell'anno d'imposta 2016 ha dichiarato un reddito
Pagina 14 imponibile di € 33.597,00 con imposta netta pari a 7.321,00; il Modello Persone Fisiche 2018 da cui risulta che nel periodo d'imposta 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 23.001,00 con imposta netta pari a 3.496,00 e il Modello Persone Fisiche 2019 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di € 12.124,00 con imposta netta pari a €
306,00; nonché risoluzione del mandato di agenzia da parte di unipersonale del 22 Parte_4
giugno 2020.
Alla luce delle contestazioni delle parti è stata disposta indagine tributaria.
Per quanto riguarda il è emerso che non ha proprietà immobiliari, risulta intestatario di Parte_1
una BMW dal 22 febbraio 2011 su cui insiste un provvedimento di fermo amministrativo da parte di
Equitalia S.p.a. Non risulta proprietaria di aeromobili o natanti.
Nel 2018 risulta aver percepito da certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nella sua attività di procacciatore di affari/lavoratore autonomo, un reddito complessivo pari a €
30.420,61; nel 2019 un reddito complessivo di 33.140,21 oltre a € 4.739,37 percepite in virtù di procedure di pignoramenti presso terzi;
nel 2020 un reddito complessivo di € 34.414,02 oltre ad €
2.430,57 percepiti in virtù di procedure di pignoramento presso terzi;
risulta la registrazione del contratto di locazione, già prodotto in copia dal da cui risulta un canone annuale di € Parte_1
4.800,00. Non risulta detenere quote di partecipazione societaria. Risulta delegato ad operare sul conto corrente 5240607 intestato a società da cui ha percepito nel 2020 provvigioni Parte_5 per € 32.500,00.
Il conto contiene movimentazione rilevanti, ma, rileva il Tribunale, che non emergono indici da quanto in atti per poter ritenere che il conto corrente intestato a sia, in qualche modo, Parte_5
riconducibile al Questi ha prodotto comunicazione da parte della Stella Group s.p.a. Parte_1
(prima a firma dell'amministratrice con cui ha comunicato che la Parte_5 Controparte_2
carta di versamento 32844009 è stata fornita e intestata a al fine di CP_3 Parte_1
poter versare gli incassi sul conto intestato a Stella Group SPA e lista delle carte di versamento comunicata a Controparte_4
Risulta dalla relazione della che il rapporto di mutuo fondiario acceso dal il Pt_6 Parte_1
5.11.2007 sulla casa coniugale la cui proprietà superficiaria è stata donata al figlio è stato passato in sofferenza, risulta anche un altro rapporto di mutuo acceso presso Banco BPM S.p.A nel 2021 in contenzioso per ritardo nei pagamenti delle rate. Risulta cointestatario con di un CP_1
libretto di risparmio con saldo pari a 0 ed estinto il 1° aprile 2020.
Il risulta intestatario di un c/c con saldo finale al 30 settembre 2021 pari a € -9.813.08. Parte_1
Dall'analisi di tale conto corrente (CC0330000044 acceso presso la Banca Popolare del Lazio) emerge che il 10 gennaio 2020 è stato versato un assegno su piazza per l'importo di € 1420,00; a
Pagina 15 gennaio 2020 ha accreditato il 16 gennaio 2020 la somma di € 8.000,00 per Persona_2 acconto fattura 1/2020 e il 22 gennaio 2020 la somma di € 3.048,91 per saldo fattura 1/2020. Il 27 gennaio 2020 risulta un accredito di € 2.135,00 da tale per acquisto Persona_3 condizionatori, il 28 febbraio 2020 risulta un accredito di € 2.430,57 per “pagamento materiale impianto radiante a pavimento”; il 5 giugno 2020 risulta un accredito di € 160,00 da Parte_7
per “prestito”. Senza contare quest'ultima somma di € 160,00; da tali bonifici
[...]
provenienti da terzi, da quanto accreditato da Stalby s.p.a. e considerato i versamenti in contanti sul conto ed € 1.200,00 versati dall' , risultano entrate per € 51.673,30 di cui € 15.614,48 che CP_5
appaiono imputabili ad attività imprenditoriale esercitata dal medesimo Dunque, Parte_1 risultano entrate ben superiori a quelle, pari a € 36.844,59 risultanti dalla relazione della G.d.F. come percepite, complessivamente, nel 2020, dato certamente IGnificativo, seppure risultino, parimenti, importanti uscite (diversi addebiti risultano per negoziazione di propri assegni), e il saldo finale è negativo. Dall'estratto del suddetto conto corrente inerente al 2021, risulta al 13 luglio 2021 un accredito per versamento di assegno su piazza di € 1.713,00 e il saldo al 31 dicembre 2021 è pari a – 8.329,95.
risulta usufruttuaria della casa coniugale e del garage che costituisce pertinenza alla CP_1
stessa, non risulta essere proprietaria di terreni, risulta intestataria di una Mini Cooper dal 5 giugno
2015.
Nel 2018 risulta aver percepito € 1053,49; nel 2019 € 5.828,70; nel 2020 € 4.551,85.
Non risulta proprietaria di aeromobili o natanti o di partecipazioni societarie.
Risulta titolare di un libretto di risparmio postale con saldo finale al 19.10.2021 di € 0,26; risulta aver effettuato alcune operazioni extraconto con Banca di carattere eIGuo;
risulta CP_6
cointestataria con il di un libretto di deposito a risparmio di cui si è già detto sopra e di Parte_1 aver contratto due prestiti con Findomestic s.p.a., con erogazione di una somma di € 1.209,00 il 9 giugno 2020 e di € 2.000,00 il 9 agosto 2021, nonché titolare di un conto corrente acceso presso
Banca Popolare del Lazio s.p.a. con saldo al 30 settembre 2021 di € 601,30. Dalla lettura dell'estratto conto in questione, risulta che a decorrere dal dicembre 2020 gli emolumenti accreditati da sono tornati a crescere (il15 dicembre 2020 la retribuzione accreditata è stata pari a CP_7
€ 599,00; a gennaio 2020 è stata accreditata la somma di € 563,00; a febbraio di € 439,00; a marzo di e 470,00, ad aprile di € 958,00, a maggio di € 559,00; a giugno di € 810,00, a luglio di €
735,00…). Risultano, poi, a giugno e luglio 2021 due accrediti dall' per reddito di emergenza. CP_5
Dalla lista dei movimenti del libretto di risparmio postale dal 1° gennaio 2021 al 19.10.2021 (anche se le movimentazioni iniziano da luglio 2020) risultano nel 2020 e nel 2021 versamenti in contanti
Pagina 16 ed uscite frequenti con saldo al 19.10.2021 pari a 0,26 (con un totale di versamenti in contanti per detto periodo di € 6.000,00).
Alla luce delle condizioni economiche delle parti come emerse dalla relazione della G.d.F, si ritiene, considerate le maggiori eIGenze di , ormai diciannovenne, e il lungo periodo di non Pt_1 frequentazione negli anni passati, di aumentare con decorrenza dalla domanda l'assegno di mantenimento mensile da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio in € 400,00 anziché 300,00 riconosciuti in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite con protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori- sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre- scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività.
In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se conIGliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche
Pagina 17 ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. CP_8
Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc.
a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
L'assegno unico familiare verrà percepito dalle parti come per legge e all'esito delle necessarie iniziative amministrative.
SULLA CASA CONIUGALE.
Pagina 18 La casa coniugale è in proprietà superficiaria al figlio delle parti, la ne è usufruttuaria e il CP_1
se ne è da anni allontanato. Non va emessa, pertanto, alcuna pronuncia di assegnazione, Parte_1
godendone la e il figlio secondo quanto previsto dal rogito di donazione. CP_1
Pure totalmente inammissibile è la domanda del di accollare il pagamento della rata del Parte_1
mutuo alla , in spregio, peraltro, agli impegni da lui assunti in sede di donazione della CP_1
proprietà superficiaria al figlio.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DA
[...]
. CP_1
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della , come noto l'art. CP_1
156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente..” (Cass. ord. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la
Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Nel caso di specie, rilevato che, dall'indagine tributaria espletata non risulta affatto che la CP_1 percepisca mensilmente € 2.000,00 al mese, come sostenuto in memoria di replica da parte resistente, ritiene il Collegio che la circostanza che il resistente, nella riferita indagine tributaria, abbia il saldo negativo del conto corrente personale, non induce affatto a ritenere che il suddetto sia il soggetto economicamente più debole, essendo invece emerso, dalla stessa indagine, a fronte dei guadagni percepiti indicati dalla G.d.F. e da quelli ulteriori risultati, che il resistente goda senz'altro di redditi maggiori della . In merito al tenore della vita matrimoniale, dalle stesse deduzioni CP_1
Pagina 19 del che ha lamentato negli atti introduttivi come la non volesse contribuire ai Parte_1 CP_1
bisogni della famiglia con i suoi guadagni personali, si desume come la moglie in costanza di matrimonio abbia senz'altro beneficiato in maniera rilevante dei redditi del marito.
Ritiene, pertanto, il Collegio, considerato anche l'aumentato assegno a carico del ricorrente per il figlio, e il fatto che, comunque, allo stato, la resistente gode dell'usufrutto della proprietà superficiaria della casa coniugale, che vada confermato l'assegno di € 200,00 già disposto all'esito della fase presidenziale, con decorrenza dalla domanda, con rivalutazione annuale Istat
SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca, si reputa congruo compensare le spese di lite e di porre a carico di ambedue le parti un mezzo delle spese di ctu, come liquidate con contestuale decreto, salvo obbligo solidale.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle cause riunite 688 del 2020 e 1060 del
2020, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in Arpino (FR) in data 18 dicembre 2005, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2005,
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arpino (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da . CP_1
4. Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla domanda, la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva,
5. Rileva l'inammissibilità della domanda di accollo della rata del mutuo della casa coniugale alla
. CP_1
6. Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla domanda, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della suddetta, con rivalutazione annuale Istat.
7. Compensa le spese di lite e pone a carico di ciascuna parte la spese di c.t.u. come liquidato con contestuale decreto.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del 4 aprile 2025.
Pagina 20 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688 del 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Sara Parte_1 C.F._1
Salamone e Renato Re, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, via Di Donna Olimpia n. 166, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di CP_1 C.F._2
Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via G.
Antonelli n. 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
e nella causa civile riunita di I grado iscritta al n. r.g. 1060 del 2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Cristina Di CP_1 C.F._2
Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via G.
Antonelli n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Sara Parte_1 C.F._1
Salamone e Renato Re, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, via Di Donna Olimpia n. 166, giusta procura speciale in atti;
Pagina 1 RESISTENTE
CONTRO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già in atti con i termini ex art.
190 c.p.c.” Conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: “CHIEDE Al
TRIBUNALE DI LATINA affinché, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, voglia modificare parzialmente i provvedimenti di legge temporanei ed urgenti adottati con
Ordinanza Presidenziale e di conseguenza: confermare l'affido condiviso del minore nonché la regolamentazione della gestione del minore tra i coniugi, determini il mantenimento del minore a carico del padre per un importo non superiore alle 200/00 euro mensili con l'accollo per l'intero da parte della IG.ra del pagamento del mutuo della casa coniugale di cui è usufruttuaria CP_1
nonché, previo accordo tra le parti, delle spese straordinarie che necessitano per il figlio minore da ripartirsi a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; preso atto della capacità Per_1 reddituale e lavorativa della IG.ra , nonché dell'età della stessa e della capacità reddituale CP_1 attuale del IG. venga revocato l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra Parte_1
; Sia pronunciata la separazione dei coniugi con regolazione di ogni rapporto anche di CP_1 natura patrimoniale tra gli stessi coniugi”. per parte resistente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già in atti con i termini ex art.
190 c.p.c” Conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione depositata in data 1° settembre 2020 nel procedimento 688 del 2020: “CONCLUDE Affinché, l'Ill.mo Tribunale adito, previa emanazione dei provvedimenti Presidenziali di legge, rigettato tutto quanto ex adverso richiesto nel ricorso introduttivo, in accoglimento delle eccezioni e domande in rito formulate in via preliminare, nella presente memoria, ai superiori punti 1.1, 1.2, 1.3, pronunci la separazione personale dei coniugi, , nata in [...] il [...], residente in [...]
Badino, 202; (Doc.1), con addebito a carico di quest'ultimo, alle seguenti condizioni: / 1. I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
/ 2. La casa coniugale di cui la IG.ra
[...]
è usufruttuaria, sita in Terracina Via Badino, n. 202, viene assegnata alla stessa, con tutti CP_1
i beni mobili in essa esistenti;
/ 3. Affido condiviso: Il figlio minore, è affidato ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione e domicilio privilegiato presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da parte dei coniugi, secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti e nel rispetto della normativa vigente;
/ 4. Esercizio della responsabilità genitoriale -
Tutte le decisioni inerenti gli aspetti rilevanti la vita del minore, per quanto attiene gli indirizzi di
Pagina 2 studio, le attività sportive, quelle ludiche nonché le eventuali, necessarie iniziative terapeutiche, dovranno essere adottate congiuntamente dai coniugi con esclusione di quelle già Parte_2 praticate durante il matrimonio per le quali deve ritenersi già raggiunto l'accordo; tanto, a tutela del riconosciuto diritto del minore alla c.d bigenitorialità. - L'esercizio della responsabilità genitoriale, fino a quando il minore non sarà preparato psicologicamente ad accettare la nuova compagna del padre e i figli della medesima, dovrà essere attuato senza la presenza degli stessi e/o con modalità indicate di volta in volta concordate con il minore;
/ In via subordinata si chiede che:-
Le feste ad anni alterni natalizie saranno trascorse il 24.12. con il padre;
il 25/26 con la madre e così il 31 con il padre e il 01.01, con la madre e così l'epifania , compresi i pernottamenti. Il padre dovrà curarne il prelevamento presso la madre e dovrà riaccompagnarlo presso la stessa entro il pomeriggio del giorno precedente la ripresa della scuola;
/ - le festività pasquali verranno trascorse dal minore Pasqua con la madre e il Lunedì in Albis con il padre, alternando gli anni;
- il padre, compatibilmente con le eIGenze del figlio, nonché con i suoi impegni lavorativi, trascorrerà con lo stesso il giorno del proprio compleanno;
/ - il padre, compatibilmente con le eIGenze della minore e con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con il medesimo il giorno del suo compleanno, ad anni alterni con la madre;
/ - durante l'anno, il padre potrà tenere con sé il minore, per due giorni consecutivi, infrasettimanali dal mercoledì al giovedì e non coincidenti con questi, a settimane alterne, dal venerdì dalle 18:30 alla domenica (fino alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle ore
21.30 nel periodo estivo;
il padre potrà accompagnare il figlio a scuola esclusivamente nei giorni di sua competenza); / - durante il periodo estivo, il minore potrà stare con il padre, per complessivi quattro giorni, consecutivi nel bimestre giugno-luglio e quattro giorni consecutivi nel bimestre agosto –settembre prima della ripresa della scuola. Tale periodo verrà concordato tra i genitori, ad anni alterni, nel bimestre giugno - luglio / agosto- settembre. Il tutto da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni e delle eIGenze del minore. / -durante il periodo invernale non coincidente, né cumulabile con il diritto di visita il IG. / potrà tenere il figlio Parte_1
con sé per quattro giorni consecutivi, previo accordo con la IG.ra . / - Il IG. CP_1 ogni volta che eserciterà il diritto di visita, provvederà a prendere e a Parte_1 riaccompagnare il minore nella sua abitazione privilegiata presso la madre IG.ra . - CP_1
Nel rispetto del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità ed in ossequio alla quotidianità di siffatto fondamentale rapporto, entrambi i coniugi potranno contattare telefonicamente, ogni giorno, il minore, quando sarà affidato all'altro. Contributo Mantenimento Figlio minore ed ex Coniuge- Il padre verserà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento della stessa e del CP_1 figlio minore, la somma pari ad € 650,00 (oltre l'ISTAT), di cui € 200,00 per l'ex moglie, con
Pagina 3 versamento mensile entro il 10 di ogni mese con bonifico bancario. / In via subordinata si chiede, nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, la ricorrente dovesse subire atti d'urgenza e/o pignoramenti immobiliari nell'abitazione coniugale, per l'omesso versamento delle rate di mutuo, gravanti a totale carico del IG. , chiede che l'assegno sia aumentato ad €.1.050,00 Parte_1 mensili, di cui €.300,00, a titolo di mantenimento della ricorrente. In relazione alla distribuzione delle spese si chiede: / Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
/
Spese straordinarie da attribuirsi a carico del IG. nella misura dell'80% ed a Parte_1 carico della ricorrente nella misura del 20% subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni con esclusione di quelle già impartite alla minore, e sulle quali deve intendersi già raggiunto l'accordo, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter in virtù delle nuove ed ulteriori eIGenze nate con la separazione, dovendo coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ad eccezione della palestra già frequentata dalla minore;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
/ Spese straordinarie
“obbligatorie” da dividersi tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del IG. e 20% a Parte_1 carico della IG.ra , per le quali non è richiesta la previa concertazione: tasse CP_1 scolastiche incluse quelle universitarie, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. / Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte
Pagina 4 di una richiesta scritta dell'altro, anche ad un indirizzo PEC, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto sarà inteso come consenso alla richiesta.- I costi per le vacanze invernali o estive del figlio, saranno a carico del genitore con il quale lo stesso le trascorrerà. / - Gli assegni familiari verranno attributi alla IG.ra ./ -I coniugi esprimono reciproco assenso al CP_1 rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore e per gli stessi.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va rilevato che in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c la difesa del ha prodotto sub doc. 1 la trascrizione di una registrazione audio in suo possesso (l'Avv. Parte_1
Renato Re ha attestato “si tratta di copia digitale conforme all'originale in formato Mp3 in mio possesso aperto con lettore, stampato sulla stampante virtuale Pdf Pdf 24, e poi salvato in formato
Pdf con software PDF 24 CREATOR”) relativo ad una conversazione avuta con la , risalente a CP_1 suo dire al 26 luglio 2017, da cui si evince già uno stato di tensione tra le parti (“noi siamo estranei che viviamo dentro casa…Che conviviamo dentro casa…noi non abbiamo nessun rapporto” ed ha chiesto autorizzazione al deposito su supporto informatico, autorizzazione concessa dal G.I. con ordinanza del 14 maggio 2021.
Ha prodotto anche sub doc. 2 degli screenshot di messaggi WhatsApp del 17, 18, 19 aprile 2019 provenienti da GR P. che appaiono, dal tenore degli stessi, rivolti al marito;
degli screenshot di messaggi WhatsApp di risposta a GR P, che appaiono, dal tenore degli stessi, del marito della destinataria, uno screenshot WhatsApp del 27 aprile 2019 da GR P e ulteriori comunicazioni riferite al 19 dicembre 2019 e al 12 novembre 2019, che tuttavia, pur riportando i nomi di GR P e
, in assenza di ulteriori indicazioni da parte della difesa della ricorrente, non sono Parte_1
ammissibili, in quanto non è dato comprendere se si tratta di testi di e mail, o se si tratta di trascrizioni di messaggi, o altro. Pure è stato riprodotto il testo di una comunicazione, rivolta a
”, non firmata, di alcun valore probatorio. Parte_3
Ebbene, ciò premesso, va rilevato che la difesa della con la memoria ex art. 183 comma 6 n. CP_1
3 c.p.c. ha eccepito l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta da parte ricorrente con la
Pagina 5 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., eccezione destituita di fondamento, in quanto il codice di rito non prevede affatto che il difensore debba chiedere l'acquisizione della documentazione, ma solo, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c applicabile ratione temporis ai procedimenti riuniti in trattazione, che sia indicata la produzione documentale prodotta. Pur non essendo indicato, alla fine dell'atto, un indice riassuntivo dei documenti prodotti, nel testo della memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. sono indicati tutti i quattordici documenti prodotti da parte resistente.
La difesa della , poi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., reiterando una richiesta CP_1
che era stata già effettuata con la memoria di costituzione depositata il 1° settembre 2020, ha chiesto lo stralcio del doc. 4 allegato al ricorso introduttivo, in quanto riporta una missiva prodotta in violazione dell'art. 48 del Codice deontologico forense.
In merito ai documenti 1 e 2 prodotti dal nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. la Parte_1
difesa della ha contestato che i “documenti allegati come numeri 1 e 2, non sono ammissibili CP_1
perché se ne contesta la genuinità e la ricostruzione nonché la non attribuibilità alla IG.ra ; CP_1
invero attestare la autenticità delle trascrizioni non è atto idoneo, quale sarebbe stata la certificazione fatta da tecnico abilitato sulla estrazione dalla pennetta USB e della non modificabilità del testo”.
A seguito della produzione della pendrive con la registrazione di cui alla trascrizione allegata sub doc. 1, con la nota di trattazione scritta di udienza depositata il 14.10.2011, il difensore della CP_1 ha contestato l'ammissibilità della registrazione, così deducendo: “Si contesta la genuinità della registrazione, la riferibilità della stessa alla IG.ra . Si contesta in ogni caso la CP_1
parzialità della registrazione e/o la sua avvenuta manipolazione. Per ciò che attiene il rapporto coniugale nel 2017, vi è da dire che i coniugi in quel periodo discutevano perché la IG.ra si CP_1
vedeva recapitare a casa cartelle esattoriali e il tentativo di ottenere spiegazioni non sortiva effetto, ma anzi il celava alla moglie ogni cosa riguardasse il lavoro dello stesso. Dunque la Parte_1
IG.ra lo esortava in quel periodo ad essere famiglia nel senso di condividere in tutto i CP_1
problemi legati alla stessa e che il dedicarsi ciascuno alle proprie mansioni in settori diversi, la IG.ra all'accudimento del figlio, e all'abitazione in tutte le sue incombenze;
il al CP_1 Parte_1
lavoro esterno, senza condivisione anche dei problemi, non avrebbe aiutato i coniugi ad essere nucleo e centro d'interessi di una famiglia unita. Inoltre, in quel periodo il era molto Parte_1
irascibile a causa del dolore per la perdita del padre. Quando il padre del si ammalò, Parte_1
venne accudito dalla IG.ra che si occupava anche della suocera, la quale non avendo la CP_1
patente di guida, doveva essere accompagnata e ripresa;
la IG.ra greco si recava dal medico per le ricette, si prodigava per farlo ricoverare presso l'ospedale di Tor Vergata, attivando conoscenze personali e della famiglia materna. I coniugi, a parte le discussioni per le ragioni innanzi descritte,
Pagina 6 erano a tutti gli effetti una coppia. Nel 2019, dopo il dolore per la perdita del padre del Parte_1
i coniugi si recavano nel mese di febbraio in vacanza in Umbria insieme agli amici. La produzione di una registrazione asseritamente attribuita alla IG.ra , tagliata ed estrapolata dal contesto, CP_1
a prescindere dal vero contenuto, intellegibile solo nella sua eventuale versione integrale, avrebbe il solo effetto di far emergere la vera personalità del che in un momento di difficoltà Parte_1
della famiglia invece che risolvere il problema avrebbe pensato di registrare la discussione;
questo la dice lunga sulla personalità dello stesso
Sempre con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. la resistente si è limitata a contestare la genuinità dei documenti prodotti da parte ricorrente da 4 a 14 con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c.
Il G.I. con ordinanza del 18 settembre 2021, rilevato che il codice non preveda alcuna possibilità di espunzione sui documenti prodotti, ha rimesso al Collegio in sede di sentenza la valutazione sull'ammissibilità e utilizzabilità della documentazione prodotta da parte resistente.
Ebbene, per quanto attiene il doc. 4 allegato al ricorso depositato dal va rilevato che sub Parte_1 doc. 4 sono stati depositati vari documenti, tra cui una missiva a firma dell'Avv. Maria Elena
Cuomo e di riportante in intestazione “RISERVATA – NON PRODUCIBILE IN Parte_1
GIUDIZIO” e una proposta transattiva. Pertanto, effettivamente, risulta integrata la violazione dell'art. 48 del Codice deontologico forense che, al comma 1, prevede: “L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”
Nel codice di rito non è sussistente alcuna disposizione che sancisce espressamente l'inutilizzabilità di documentazione illecita, al contrario di quanto previsto dall'art. 191 c.p.p., sicché condivide il
Collegio il principio per cui “Nel silenzio di legge, la valutazione in merito all'utilizzabilità delle prove documentali illecite, ottenute dal producente violando specifiche norme di legge, è demandata al singolo giudice, chiamato a compiere un giudizio di bilanciamento tra tutti i diritti e gli interessi emersi nel caso concreto” (cfr. Tribunale di Torino, 8 maggio 2013, Giur. It., 2014, 11,
2480, v. in senso conforme anche Tribunale di Roma, 20/01/2017, Famiglia e Diritto, 2018, 1, 41, seppure si tratta di sentenze inerenti alla violazione della normativa sulla privacy).
Nel caso di specie i difensori del nulla hanno dedotto sulle ragioni per cui hanno ritenuto Parte_1
comunque di produrre in giudizio il documento, né sono emerse circostanze che possano indurre a ritenere indispensabile il documento suddetto ai fini della decisione. Considerata anche la ratio sottesa all'art. 28 del Codice deontologico che sottende alla necessità che il difensore possa sentirsi libero di sottoporre proposte transattive, senza doversi preoccupare di ripercussioni nell'ambito
Pagina 7 giudiziale in caso di mancata accettazione della proposta, ritiene il Collegio che il doc. 4 allegato al ricorso introduttivo debba essere ritenuto inutilizzabile.
Per quanto riguarda ai doc. 1 e 2, va considerato che a prescindere dalla terminologia utilizzata, pare che la resistente abbia effettuato un disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Va rilevato che, come chiarito dalla Cassazione, in modo condiviso da questo Collegio, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero;
conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018)” (cfr Cass. ord. 19155 del 2019).
Ebbene, in merito al doc. 1 e alla connessa registrazione, il Collegio, considerato che nemmeno è stata depositata una c.d. prova forense della registrazione, essendo stata riportata una trascrizione da parte del difensore con riportati i riferiti della con puntini di sospensione, ritiene, in modifica CP_1
della rilevanza e ammissibilità prima facie dedotta dal G.I (v. ordinanza del 7 febbraio 2022) che il documento e la connessa registrazione vadano ritenuti inammissibili, trattandosi di documentazione che così come prodotta, alla luce delle contestazioni di parte resistente, non consentono a questo
Tribunale di avere contezza della genuinità della registrazione e della mancanza di manipolazioni.
Fermo restando quando sopra riferito sull'inammissibilità e inutilizzabilità delle comunicazioni riferite al 19 dicembre 2019 e al 12 novembre 2019, e della comunicazione, rivolta a “
[...]
”, non firmata, gli screenshot di cui al doc. 2 sono invece da ritenersi pienamente Pt_3
ammissibili e rilevanti. Del tutto generiche sono le contestazioni di parte resistente, inoltre anche a livello presuntivo, richiamando la giurisprudenza succitata, gli screenshot appaiono inerenti a messaggi WhatsApp scambiati tra le parti, a ciò induce a ritenere oltre al fatto che i messaggi appaiono provenienti da GR P., che si rivolge all'interlocutore scrivendo “tu e lele”, (il figlio delle parti si chiama , atteso che fanno riferimento a circostanza dai medesimi dedotti in Per_1
Pagina 8 giudizio quale l'intervento chirurgico della resistente, il litigio avvenuto tra la moglie e il marito e la suocera.
Gli screenshot WhatsApp prodotti sub allegato 2 vanno pertanto ritenuti ammissibili e pienamente utilizzabili.
Del tutto generiche sono le contestazioni sulla genuinità dei documenti prodotti, da sub 4 a 14 dalla difesa del per poter essere considerato un valido disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 Parte_1
c.c., sicché anche i suddetti documenti vanno ritenuti ammissibili e utilizzabili.
Ammissibili vanno considerati i documenti prodotti dalla difesa della in data 30 giugno 2022, CP_1
in quanto attinenti a questioni relative ai contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio all'epoca minore delle parti e alla querela prodotta dal in data 21.10.2021 sempre Parte_1
per fatti inerenti al minore. Trattasi tuttavia di documentazione allo stato non più rilevante stante la maggiore età raggiunta dal figlio.
All'udienza del 3 marzo 2022 la difesa del ha rilevato che la G.d.F. non ha tenuto conto Parte_1
delle motivazioni di alcune movimentazioni e ha esibito comunicazione della Stella Group S.p.a. del 23 febbraio 2022, lista carta di versamento in essere al 23 febbraio 2022 con indicazione del numero della tessera del e mail spedita il 24 febbraio 2022 su richiesta del e Parte_1 Parte_1 situazione delle provvigioni di competenza allegate all'e mail, riservandosi, ove necessario, di certificarli, come si legge dal relativo verbale. Tuttavia, pur avendo il G.I., riservando al Collegio la relativa valutazione, autorizzato la suddetta difesa a depositare la documentazione esibita, il 22 marzo 2023 risultano prodotti la comunicazione della Stella Group S.p.a. del 23 febbraio 2022, la lista carta di versamento in essere al 23 febbraio 2022 con indicazione del numero della tessera del mentre non risulta prodotta l'e mail spedita il 24 febbraio 2022 dal è stata Parte_1 Parte_1
prodotto un prospetto non firmato con saldo provvigionale al 30.11.2021.
Ebbene mentre i primi due documenti citati (comunicazione della Stella Group S.p.a. del 23 febbraio 2022, la lista carta di versamento in essere al 23 febbraio 2022 con indicazione del numero della tessera del appaiono ammissibili e rilevanti in quanto documenti sopravvenuti alle Parte_1 preclusioni istruttorie, a nulla rilevando che la loro formazione è da collegare all'eIGenza del di fornire chiarimenti su quanto emerso dalla relazione della G.d.F, il prospetto con il Parte_1 saldo provvigionale non è ammissibile in quanto avrebbe potuto essere prodotto all'udienza del 20 dicembre 2022, peraltro è un prospetto non firmato di nessuna rilevanza probatoria.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di espunzione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa del all'udienza del 13 aprile 2023, la stessa va ritenuta inammissibile, in quanto del tutto Parte_1
genericamente formulata, senza nemmeno indicare esattamente la frase da espungere, essendosi limitato il difensore a dichiarare: “chiede la cancellazione della frase in cui il ctp di parte resistente
Pagina 9 ha definito il falso” e senza aver indicato esattamente la pagina e l'atto cui fa Parte_1
riferimento.
SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Arpino (FR) in data 18 dicembre 2005, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2005, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA . CP_1
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass.
Civ. n. 19328 del 2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa
d'addebito” (Cass. n. 25072 del 2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una
Pagina 10 valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie già nel ricorso introduttivo della causa 1060 del 2020, ha chiesto CP_1
l'addebito della separazione al marito sostenendo che il 17 aprile 2019 il marito non l'aveva accompagnata in Ospedale, dove doveva recarsi per essere sottoposta ad un intervento chirurgico, costringendola a dover noleggiare un'autovettura; che il “conoscendo bene la fragilità Parte_1 della IG.ra , l'ha provocata per scatenare liti per futili motivi; coinvolgendo anche il CP_1 figlio riferendogli dell'inadeguatezza della madre;
minacciando nelle litigate di portare con sé il figlio provocando crisi di panico e respiratorie;
ha pure dedotto che il 20 e il 21 settembre 2019 il
è uscito alle 8,00 di mattina tornando a mezzanotte, destando preoccupazione nel figlio, Parte_1
sicché amici della , vedendola sofferente, le hanno comunicato che il stava CP_1 Parte_1 frequentando un'altra donna;
fin quando il 4.11.2019 il comunicava che non avrebbe Parte_1
fatto più rientro a casa omettendo di comunicare ove sarebbe andato a vivere, rilevando anche come già da aprile 2019 il avesse smesso di sostenere la famiglia economicamente. Parte_1
Nella memoria di costituzione depositata nel procedimento 688 del 2020, la ha ribadito che la CP_1
crisi matrimoniale fosse da correlare causalmente alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito, rilevando che in data 10 settembre 2019 il resistente era stato visto in automobile con la donna con cui poi è emerso che avesse una relazione extraconiugale, mentre percorreva la centralissima via Roma;
che il 17 settembre 2019 il marito era stato fuori tutto il giorno rifiutandosi
Pagina 11 di dare spiegazioni;
il 28 dicembre 2019 era a casa dell'amante e pretendeva che il figlio vi si recasse;
il 3 gennaio 2020 il veniva visto baciarsi in un noto locale con tale altra donna, e Parte_1
veniva incontrato dalla e dal figlio mentre camminava mano con la mano con la nuova CP_1
compagna, costringendo il minore, davanti alla madre, a salutare la suddetta con due baci;
il 18 gennaio 2020 veniva persino festeggiato il compleanno della madre del a casa della sua Parte_1
amante, circostanza nota alla moglie in quanto, per errore, la cena era stata consegnata nella casa coniugale.
Nella memoria di costituzione depositata per il procedimento 1060 del 2020, il ha Parte_1
contestato che il matrimonio fosse fallito a causa di una sua relazione extraconiugale, rilevando che invece fosse da imputare a condotte della resistente, che in costanza di matrimonio si era rifiutata di partecipare alle spese della famiglia, non intendeva condividere le scelte educative, ludiche ed hobbistiche riguardanti al figlio con il marito.
D'altronde già nel ricorso introduttivo iscritto a ruolo al n. rg. 688 del 2020 il aveva fatto Parte_1
queste allegazioni, così come aveva dedotto che malgrado difficoltà economiche dello stesso, la pretendeva che lui pagasse integralmente le spese straordinarie per il figlio, pur decidendole CP_1 unilateralmente, e che pure continuasse a pagare integralmente la rata del mutuo, dell'immobile, di cui è usufruttuaria.
Con la memoria integrativa nei procedimenti riuniti, il sosteneva che l'affectio tra i Parte_1
coniugi era venuto meno da molto tempo e che la crisi non era imputabile alla crisi matrimoniale.
Ritiene il Tribunale che da quanto confessato dal in sede di intettogatorio formale e da Parte_1 quanto emerso dall'istruttoria testimoniale sia da ritenersi provato che il abbia Parte_1
intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale, cominciando a frequentare un'altra donna, già dall'estate 2019 (il ha confessato in sede di interrogatorio formale di Parte_1
percorrere in macchina con questa donna la centrale Via Roma il 10 settembre 2019 alle ore 21,30).
Tuttavia si ritiene che dall'istruttoria espletata, da quanto allegato e non contestato dalle parti, non possa ritenersi che la abbia provato che la crisi del matrimonio sia in nesso di causalità con CP_1
tale relazione, essendo anzi emerso che già da alcuni mesi, perlomeno da aprile 2019, dopo una lite avvenuta alla presenza della madre del (confermata dalla suddetta, escussa quale teste, Parte_1
mentre vale appena la pena di rilevare che non possono assumere valore di prova a favore di sé le allegazioni delle parti in sede di interrogatorio formale, ciò con riferimento a quanto riferito dalla in sede di interrogatorio formale), la situazione tra i coniugi era talmente deteriorata che il CP_1 non aveva accompagnato in Ospedale la moglie, che doveva noleggiare un'auto all'uopo Parte_1
con i relativi costi, come dalla stessa dedotto. Anche gli screenshot dei messaggi WhatsApp allegati al doc. 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. prodotta dal con le richieste di Parte_1
Pagina 12 perdono della al per quanto detto a lui e alla madre, depongono in tal senso, come CP_1 Parte_1 il messaggio di risposta del marito il 27 aprile 2019 che dà atto dell'irrimediabilità della situazione.
sentita quale teste, all'udienza del 13 aprile 2023, rispetto al capitolo h) formulato Tes_1 dal “Vero è che la IG.ra cliente dello stabilimento balneare Orsa Parte_1 Testimone_2
Maggiore di Terracina gestito dalla famiglia nel mese di ottobre 2019 riferiva di avere Tes_1 iniziato a frequentarsi da qualche giorno con il IG. ed alla domanda della stessa “se Parte_1 stesse commettendo un errore a frequentarlo” Lerispose che il IG. fosse una Parte_1
persona seria, un premuroso papà e che non ci fosse niente di male a frequentarlo in quanto tutti erano a conoscenza che fosse già separato di fatto con la moglie”, ha risposto, “Innanzitutto non è una cliente ma una mia ex amica trentennale che veniva alla spiaggia in rapporto di amicizia, non
è vero che erano i primi di ottobre 2019 ma molto prima, era estate, ad ottobre lo stabilimento è chiuso, era estate 2019. Per il resto è vero che mi ha fatto quella domanda e che io gli ho risposto così, ma loro già si sentivano da quello che mi diceva” A.d.r. non mi ha detto da quando si frequentavano, ma io li vedevo sotto lo stabilimento”.
Inoltre, per stessa ammissione della difesa della parte resistente, riportata nella nota depositata il
14.10.2021, di cui si è riportato uno stralcio sopra con riferimento alla registrazione prodotta dal ricorrente, una situazione di tensione tra le parti risaliva già al 2017.
Ritiene dunque il Collegio che non sia stato provato che il matrimonio sia fallito a causa della relazione extraconiugale, essendo piuttosto emerso che da quanto in atti la relazione extraconiugale sia iniziata quando ormai il rapporto tra le parti era da ritenersi ormai irrimediabilmente compromesso.
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DEL FIGLIO Per_1
Dalla documentazione anagrafica in atti risulta che il figlio è ormai diventato Per_1
maggiorenne sicché alcuna statuizione in punto di affido, collocamento e diritto di visita dei genitori, può essere emessa in questa sede, avendo il suddetto orami acquisito la capacità di agire.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eIGenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare,
Pagina 13 nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, va rilevato che se i rapporti padre – figlio per lungo tempo si sono interrotti in ragione del rifiuto esplicitato dal minore nei confronti del padre, circostanza che ha comportato anche ad un allungamento dei tempi processuali, con espletamento di ctu e presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e dei Servizi Sanitari Territoriali, va rilevato che dalla relazione depositata dal Consultorio Familiare in data 7 marzo 2024 è emerso che entrambe le parti hanno riferito un evento critico non ulteriormente specificato inerente al figlio che è stato gestito funzionalmente dai genitori, “evento che sembrerebbe aver determinato un riavvicinamento padre – figlio”, riavvicinamento che è stato confermato da entrambe le parti in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e personalmente dal che ha dato atto che spesso il figlio Parte_1
ora pernotta anche da lui, elemento che va preso, pertanto, in considerazione in questa sede, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, nel ricorso introduttivo della causa 688 del 2020 quest'ultimo ha allegato di vivere con un reddito mensile lordo di circa € 1.000,00 al mese, di pagare € 425,00 al mese per la casa che conduce in locazione (€ 400,00 per il canone ed € 25,00 per oneri condominiali), cui si aggiungono le rate del mutuo della casa coniugale, che il Parte_1
deduceva di aver sospeso, non riuscendo nei pagamenti, dopo che, da novembre 2019, versava anche un assegno di € 300,00 alla per il mantenimento del figlio e tutte le spese straordinarie. CP_1
Va rilevato che la casa coniugale, come da doc. 3 allegato al ricorso, è stata oggetto di donazione della proprietà superficiaria dal al figlio con donazione dell'usufrutto alla Parte_1 Per_1
. Nell'atto di donazione era riportato espressamente, tra gli obblighi del donante, che CP_1 quest'ultimo avrebbe continuato a pagare le rate del mutuo sino alla sua naturale scadenza.
La nella memoria di costituzione del giudizio 688 del 2020 ha dedotto che il da CP_1 Parte_1
giugno 2019 non pagava più la rata di € 600,00 della casa coniugale, deduceva di essere in cassa integrazione con un reddito mensile di circa € 280,00. Nel ricorso iscritto a ruolo 1060 del 2020 la ha dedotto di aver rinunciato alle proprie aspirazioni di lavoro e di carriera per consentire al CP_1
IG. di lavorare e per accudire lo stesso e il figlio senza ulteriormente Parte_1 Per_1 dedurre a sostegno dell'assunto.
Il per quel che più rileva, agli atti della causa 1060 del 2020 ha depositato il Modello Parte_1
Persone Fisiche 2017, da cui risulta che nell'anno d'imposta 2016 ha dichiarato un reddito
Pagina 14 imponibile di € 33.597,00 con imposta netta pari a 7.321,00; il Modello Persone Fisiche 2018 da cui risulta che nel periodo d'imposta 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 23.001,00 con imposta netta pari a 3.496,00 e il Modello Persone Fisiche 2019 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di € 12.124,00 con imposta netta pari a €
306,00; nonché risoluzione del mandato di agenzia da parte di unipersonale del 22 Parte_4
giugno 2020.
Alla luce delle contestazioni delle parti è stata disposta indagine tributaria.
Per quanto riguarda il è emerso che non ha proprietà immobiliari, risulta intestatario di Parte_1
una BMW dal 22 febbraio 2011 su cui insiste un provvedimento di fermo amministrativo da parte di
Equitalia S.p.a. Non risulta proprietaria di aeromobili o natanti.
Nel 2018 risulta aver percepito da certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nella sua attività di procacciatore di affari/lavoratore autonomo, un reddito complessivo pari a €
30.420,61; nel 2019 un reddito complessivo di 33.140,21 oltre a € 4.739,37 percepite in virtù di procedure di pignoramenti presso terzi;
nel 2020 un reddito complessivo di € 34.414,02 oltre ad €
2.430,57 percepiti in virtù di procedure di pignoramento presso terzi;
risulta la registrazione del contratto di locazione, già prodotto in copia dal da cui risulta un canone annuale di € Parte_1
4.800,00. Non risulta detenere quote di partecipazione societaria. Risulta delegato ad operare sul conto corrente 5240607 intestato a società da cui ha percepito nel 2020 provvigioni Parte_5 per € 32.500,00.
Il conto contiene movimentazione rilevanti, ma, rileva il Tribunale, che non emergono indici da quanto in atti per poter ritenere che il conto corrente intestato a sia, in qualche modo, Parte_5
riconducibile al Questi ha prodotto comunicazione da parte della Stella Group s.p.a. Parte_1
(prima a firma dell'amministratrice con cui ha comunicato che la Parte_5 Controparte_2
carta di versamento 32844009 è stata fornita e intestata a al fine di CP_3 Parte_1
poter versare gli incassi sul conto intestato a Stella Group SPA e lista delle carte di versamento comunicata a Controparte_4
Risulta dalla relazione della che il rapporto di mutuo fondiario acceso dal il Pt_6 Parte_1
5.11.2007 sulla casa coniugale la cui proprietà superficiaria è stata donata al figlio è stato passato in sofferenza, risulta anche un altro rapporto di mutuo acceso presso Banco BPM S.p.A nel 2021 in contenzioso per ritardo nei pagamenti delle rate. Risulta cointestatario con di un CP_1
libretto di risparmio con saldo pari a 0 ed estinto il 1° aprile 2020.
Il risulta intestatario di un c/c con saldo finale al 30 settembre 2021 pari a € -9.813.08. Parte_1
Dall'analisi di tale conto corrente (CC0330000044 acceso presso la Banca Popolare del Lazio) emerge che il 10 gennaio 2020 è stato versato un assegno su piazza per l'importo di € 1420,00; a
Pagina 15 gennaio 2020 ha accreditato il 16 gennaio 2020 la somma di € 8.000,00 per Persona_2 acconto fattura 1/2020 e il 22 gennaio 2020 la somma di € 3.048,91 per saldo fattura 1/2020. Il 27 gennaio 2020 risulta un accredito di € 2.135,00 da tale per acquisto Persona_3 condizionatori, il 28 febbraio 2020 risulta un accredito di € 2.430,57 per “pagamento materiale impianto radiante a pavimento”; il 5 giugno 2020 risulta un accredito di € 160,00 da Parte_7
per “prestito”. Senza contare quest'ultima somma di € 160,00; da tali bonifici
[...]
provenienti da terzi, da quanto accreditato da Stalby s.p.a. e considerato i versamenti in contanti sul conto ed € 1.200,00 versati dall' , risultano entrate per € 51.673,30 di cui € 15.614,48 che CP_5
appaiono imputabili ad attività imprenditoriale esercitata dal medesimo Dunque, Parte_1 risultano entrate ben superiori a quelle, pari a € 36.844,59 risultanti dalla relazione della G.d.F. come percepite, complessivamente, nel 2020, dato certamente IGnificativo, seppure risultino, parimenti, importanti uscite (diversi addebiti risultano per negoziazione di propri assegni), e il saldo finale è negativo. Dall'estratto del suddetto conto corrente inerente al 2021, risulta al 13 luglio 2021 un accredito per versamento di assegno su piazza di € 1.713,00 e il saldo al 31 dicembre 2021 è pari a – 8.329,95.
risulta usufruttuaria della casa coniugale e del garage che costituisce pertinenza alla CP_1
stessa, non risulta essere proprietaria di terreni, risulta intestataria di una Mini Cooper dal 5 giugno
2015.
Nel 2018 risulta aver percepito € 1053,49; nel 2019 € 5.828,70; nel 2020 € 4.551,85.
Non risulta proprietaria di aeromobili o natanti o di partecipazioni societarie.
Risulta titolare di un libretto di risparmio postale con saldo finale al 19.10.2021 di € 0,26; risulta aver effettuato alcune operazioni extraconto con Banca di carattere eIGuo;
risulta CP_6
cointestataria con il di un libretto di deposito a risparmio di cui si è già detto sopra e di Parte_1 aver contratto due prestiti con Findomestic s.p.a., con erogazione di una somma di € 1.209,00 il 9 giugno 2020 e di € 2.000,00 il 9 agosto 2021, nonché titolare di un conto corrente acceso presso
Banca Popolare del Lazio s.p.a. con saldo al 30 settembre 2021 di € 601,30. Dalla lettura dell'estratto conto in questione, risulta che a decorrere dal dicembre 2020 gli emolumenti accreditati da sono tornati a crescere (il15 dicembre 2020 la retribuzione accreditata è stata pari a CP_7
€ 599,00; a gennaio 2020 è stata accreditata la somma di € 563,00; a febbraio di € 439,00; a marzo di e 470,00, ad aprile di € 958,00, a maggio di € 559,00; a giugno di € 810,00, a luglio di €
735,00…). Risultano, poi, a giugno e luglio 2021 due accrediti dall' per reddito di emergenza. CP_5
Dalla lista dei movimenti del libretto di risparmio postale dal 1° gennaio 2021 al 19.10.2021 (anche se le movimentazioni iniziano da luglio 2020) risultano nel 2020 e nel 2021 versamenti in contanti
Pagina 16 ed uscite frequenti con saldo al 19.10.2021 pari a 0,26 (con un totale di versamenti in contanti per detto periodo di € 6.000,00).
Alla luce delle condizioni economiche delle parti come emerse dalla relazione della G.d.F, si ritiene, considerate le maggiori eIGenze di , ormai diciannovenne, e il lungo periodo di non Pt_1 frequentazione negli anni passati, di aumentare con decorrenza dalla domanda l'assegno di mantenimento mensile da versare alla resistente a titolo di mantenimento del figlio in € 400,00 anziché 300,00 riconosciuti in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite con protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori- sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre- scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività.
In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se conIGliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche
Pagina 17 ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. CP_8
Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc.
a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
L'assegno unico familiare verrà percepito dalle parti come per legge e all'esito delle necessarie iniziative amministrative.
SULLA CASA CONIUGALE.
Pagina 18 La casa coniugale è in proprietà superficiaria al figlio delle parti, la ne è usufruttuaria e il CP_1
se ne è da anni allontanato. Non va emessa, pertanto, alcuna pronuncia di assegnazione, Parte_1
godendone la e il figlio secondo quanto previsto dal rogito di donazione. CP_1
Pure totalmente inammissibile è la domanda del di accollare il pagamento della rata del Parte_1
mutuo alla , in spregio, peraltro, agli impegni da lui assunti in sede di donazione della CP_1
proprietà superficiaria al figlio.
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DA
[...]
. CP_1
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della , come noto l'art. CP_1
156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente..” (Cass. ord. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la
Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Nel caso di specie, rilevato che, dall'indagine tributaria espletata non risulta affatto che la CP_1 percepisca mensilmente € 2.000,00 al mese, come sostenuto in memoria di replica da parte resistente, ritiene il Collegio che la circostanza che il resistente, nella riferita indagine tributaria, abbia il saldo negativo del conto corrente personale, non induce affatto a ritenere che il suddetto sia il soggetto economicamente più debole, essendo invece emerso, dalla stessa indagine, a fronte dei guadagni percepiti indicati dalla G.d.F. e da quelli ulteriori risultati, che il resistente goda senz'altro di redditi maggiori della . In merito al tenore della vita matrimoniale, dalle stesse deduzioni CP_1
Pagina 19 del che ha lamentato negli atti introduttivi come la non volesse contribuire ai Parte_1 CP_1
bisogni della famiglia con i suoi guadagni personali, si desume come la moglie in costanza di matrimonio abbia senz'altro beneficiato in maniera rilevante dei redditi del marito.
Ritiene, pertanto, il Collegio, considerato anche l'aumentato assegno a carico del ricorrente per il figlio, e il fatto che, comunque, allo stato, la resistente gode dell'usufrutto della proprietà superficiaria della casa coniugale, che vada confermato l'assegno di € 200,00 già disposto all'esito della fase presidenziale, con decorrenza dalla domanda, con rivalutazione annuale Istat
SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca, si reputa congruo compensare le spese di lite e di porre a carico di ambedue le parti un mezzo delle spese di ctu, come liquidate con contestuale decreto, salvo obbligo solidale.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle cause riunite 688 del 2020 e 1060 del
2020, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio con rito religioso in Arpino (FR) in data 18 dicembre 2005, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2005,
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arpino (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da . CP_1
4. Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla domanda, la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva,
5. Rileva l'inammissibilità della domanda di accollo della rata del mutuo della casa coniugale alla
. CP_1
6. Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 CP_1 dalla domanda, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della suddetta, con rivalutazione annuale Istat.
7. Compensa le spese di lite e pone a carico di ciascuna parte la spese di c.t.u. come liquidato con contestuale decreto.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del 4 aprile 2025.
Pagina 20 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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