Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1949, n. 966
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 gennaio 1950
Art. 5.
Dal trattamento di cui al primo comma dell'art. 3 e all'art. 4 previsto per gli agenti del ramo esecutivo che non abbiano potuto conseguire la sistemazione in una qualifica di grado 10° degli uffici, restano comunque esclusi coloro che siano stati distaccati agli uffici stessi in seguito a riconosciuta inidoneita' fisica, dovendo essi in tal caso rimanere nella posizione loro attribuita in sede di approvazione della eccezionale conservazione in servizio.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1950