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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/09/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -, in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3658 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto “ riservata per la decisione all'udienza del 16.05.2025 e promossa
DA
( CF/P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv.to ORLANDI KATIA
- Attore opponente -
CONTRO
( CF/P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 da se medesimo e dall'Avv. LONGO MARIELISA
- Convenuto opposto-
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al precetto notificatole in data 24.11.2023, per
[...]
Euro 478,54, in forza di ordinanza di assegnazione somme del 11.06.2018, emessa dal Tribunale di Brindisi, nel procedimento esecutivo presso terzi n.1557/2018 R.G.E., in atti.
L'opponente, eccepita la nullità del precetto per insussistenza del credito (in quanto l'esecutante, con il prefato atto richiedeva il rimborso dell'imposta di registro relativa al titolo pur non avendola mai corrisposta), concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'opposto, eccepita preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Giudice di pace di Brindisi, concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e onorari del giudizio.
L'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta appare fondata e merita accoglimento ritenuto che la somma precettata è inferiore ad Euro 5.000,00 e pertanto rientra nella competenza del Giudice di Pace di Brindisi dovendosi tener conto del credito per cui si procede ai sensi dell'art.17 c.p.c. n.1.
La pronuncia in tema di competenza è pregiudiziale ad ogni altra questione di merito che resta pertanto tecnicamente assorbita.
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese, applicando i medi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento fino a Euro 1.100 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 3658/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di Brindisi;
termini di legge per riassunzione. - Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, in favore del convenuto opposto che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
Brindisi, 10.09.2023
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis
Il Tribunale di Brindisi - Sezione Civile -, in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, in funzione di Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3658 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “ opposizione a precetto “ riservata per la decisione all'udienza del 16.05.2025 e promossa
DA
( CF/P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv.to ORLANDI KATIA
- Attore opponente -
CONTRO
( CF/P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 da se medesimo e dall'Avv. LONGO MARIELISA
- Convenuto opposto-
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4, cpc e 118 disp. att. Cpc.
Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al precetto notificatole in data 24.11.2023, per
[...]
Euro 478,54, in forza di ordinanza di assegnazione somme del 11.06.2018, emessa dal Tribunale di Brindisi, nel procedimento esecutivo presso terzi n.1557/2018 R.G.E., in atti.
L'opponente, eccepita la nullità del precetto per insussistenza del credito (in quanto l'esecutante, con il prefato atto richiedeva il rimborso dell'imposta di registro relativa al titolo pur non avendola mai corrisposta), concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'opposto, eccepita preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Giudice di pace di Brindisi, concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e onorari del giudizio.
L'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta appare fondata e merita accoglimento ritenuto che la somma precettata è inferiore ad Euro 5.000,00 e pertanto rientra nella competenza del Giudice di Pace di Brindisi dovendosi tener conto del credito per cui si procede ai sensi dell'art.17 c.p.c. n.1.
La pronuncia in tema di competenza è pregiudiziale ad ogni altra questione di merito che resta pertanto tecnicamente assorbita.
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dei principi di cui all'art.4 del D.M. n.55/14 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività difensionali effettivamente espletate, della loro qualità, pregio e completezza, della non particolare complessità delle questioni trattate, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene congruo liquidare le spese, applicando i medi tariffari avuto riguardo allo scaglione di riferimento fino a Euro 1.100 ( procedimenti di cognizione innanzi al tribunale ), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Dr. Giuseppe D'Amicis, definitivamente pronunciando nella causa n. 3658/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di Brindisi;
termini di legge per riassunzione. - Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, in favore del convenuto opposto che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in Euro 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP come per legge se dovute.
Brindisi, 10.09.2023
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe D'Amicis