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17 agosto 2023
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9 agosto 2025
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Art. 219-bis. (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi) 1. ((Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi)) senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti ne' la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.
((1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande)) ((2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori))
((1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande)) ((2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori))
Commentario • 1
- 1. Ministero Ambiente Decreto n. 142 del 3.7.2017https://www.fiscoetasse.com/ · 1
Dettagli prodotto E' entrato in vigore il 10 ottobre il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 pubblicato nella GU Serie Generale n.224 del 25-09-2017 recante il regolamento per la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La sperimentazione è prevista a partire da febbraio 2018.
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Giurisprudenza • 12
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