Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2025, proposto da Canadian Solar RU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandé e Serena Caradonna, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato regionale territorio e ambiente – Dipartimento ambiente servizio 1 vas via, assessorato territorio e ambiente – Commissione tecnica specialistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’accertamento
ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ARTA sull’istanza presentata dalla società Canadian Solar RU S.r.l. (da ora in poi “la Società”) per l’avvio, ai sensi dell’art. 28, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, della procedura di verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale di cui al D.R.S. n. 250 del 14 aprile 2021, acquisita dal Dipartimento Ambiente al prot. DRA prot. n. 45857 del 25/06/2024, in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale di 3502,8 kWp da realizzarsi nel Comune di Piazza Armerina (EN) in Contrada Elsa (ID3250) e, dunque, della sussistenza dell’obbligo in capo alle suddette Amministrazioni di procedere alla conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- parte ricorrente ha proposto domanda ex art. 31 e 117 c.p.a. nei sensi indicati in oggetto;
- l’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio;
- in data 14 aprile 2025, la società ricorrente ha dichiarato il soddisfacimento della pretesa stante l’adozione del D.D.G. n. 424 del 9 aprile 2025, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione regionale resistente al pagamento delle spese di lite;
- la difesa erariale ha aderito alla richiesta della società ricorrente chiedendo la compensazione delle spese;
Considerato che:
- è stata comprovata l’effettivo soddisfacimento della pretesa vantata dalla società ricorrente, cosicché il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere;
- le spese di lite tengono conto del principio della soccombenza “virtuale” poiché la pretesa della ricorrente è stata soddisfatta solo successivamente alla proposizione del giudizio e dopo lo spirare dei termini di conclusione del procedimento; nondimeno la predetta circostanza legittima l’applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione regionale intimata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO