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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1663/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1663/2023
Oggi 23/10/2025, alle ore 10.20, innanzi al giudice designato, dott. AN OR, sono presenti:
Per , l'avv. RIPA GIOVANNI Parte_1
Per , l'avv. RICCADONNA ANDREA CP_1
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. L'avv. Riccadonna evidenzia che la memoria depositata dal ricorrente in data 22.10.2025 non è stata autorizzata dal giudice e deve essere considerata tamquam non esset. Chiede che il CTU sia chiamato a chiarimenti in relazione agli accertamenti aventi ad oggetto l'impianto di allarme e le pulizie dell'immobile. Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 23/10/2025
Il giudice
AN OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1663/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ripa Parte_1 C.F._1
Giovanni, domiciliato in Cremona, via Ponchielli n. 8, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea CP_1 C.F._2
Riccadonna, domiciliato in Ghedi, via della Repubblica n. 60, presso il difensore
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “condannare l'impresa individuale (partita iva CP_1
), corrente in RS DO (CR), via IV Novembre 2, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante signor (codice fiscale ), al pagamento CP_1 C.F._2 della somma di € 31.305,83 in favore del signor a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni patiti a seguito della condotta negligente e illegittima ed afferenti alla necessità di ripristinare l'integrità e la funzionalità dei beni concessi in locazione, oltre un danno da mancata locazione di euro 9.000,00, oltre il rimborso della sanzione Regione Lombardia di euro 2.000, ed oltre interessi ex d.lvo n. 231/2002 e con rifusione di spese ed onorari”.
Per parte resistente: “in via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree, a causa del mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex d.lvo n. 28/2010. In via preliminare di rito: disposti ai sensi dell'art. 426 C.p.c. il mutamento del rito daquelloordinario a quello previsto dall'art. 447 Bis C.p.c., in quanto trattati di controversia in materia locativa, con i conseguenziali provvedimenti. In via principale e nel merito: per tutti i motivi descritti nel presente atto, respingersi le domande avversarie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine di ottenere Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di avere “sottoscritto un contratto di locazione con l'impresa individuale
[...]
in locazione a quest'ultima, per sei anni, due capannoni siti in Corte Controparte_2 de' Frati, Via XXV Aprile s.n.c. e adibiti all'allevamento suinicolo, oltre al magazzino degli attrezzi, agli uffici, ai locali tecnici, ai silos ed a tutte le relative pertinenze meglio specificate nel contratto, a fronte della corresponsione di un canone pari ad € 18.000 annui, con previsione di aggiornamento ISTAT”;
- che “in data 20 febbraio 2019 al signor è stato richiesto dal Comune di Corte de' Pt_1
Frati un sopralluogo presso gli immobili di cui al contratto di locazione, in quanto nel terreno adiacente ai capannoni era stato rilevato uno sversamento di letame e di liquami, colati nel vicino ruscello Pessino…Il comportamento illecito del signor ha pertanto CP_1 causato un danno al signor , al quale è stata irrogata la sanzione amministrativa Pt_1 pecuniaria di € 2.000,00 per lo sversamento dei liquami”;
- che “la sentenza n. 44/2021 emessa in data 11 febbraio 2021 dal Tribunale di Cremona ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di cui al doc. 1 sin dal 3 maggio
2019…in data 8 novembre 2021 sono stati rilasciati gli immobili e le aree oggetto di locazione, alla presenza del signor , del signor e del perito , Pt_1 CP_1 Persona_1 tecnico di fiducia del signor data 7 dicembre 2021 il perito ha Parte_2 Per_1 consegnato una prima perizia di stima dei danni, quantificati in € 39.948,70.
Successivamente, in data 29 gennaio 2022, il perito ha redatto una perizia Per_1 integrativa, eseguita dopo la verifica di funzionamento degli impianti che, una volta riattivati dal signor , hanno evidenziato il mancato funzionamento di un silos di Pt_1 alimentazione presente nell'allevamento suinicolo. Dalla predetta perizia integrativa si evince lo stato di consistenza del silos ed i relativi danni che il perito ha quantificato in euro 5.000,00”;
- di avere “dovuto sostenere i seguenti costi per il ripristino dell'immobile e delle attrezzature: 1) Officine Sole: riparazioni strutture metalliche, impianto di abbeveramento ed approvvigionamento mangime (Fattura n° 108/2022 del 24 febbraio 2022 – doc. 14): €
24.408,49; 2) riparazioni impianto elettrico su linee impianto di Controparte_3 approvvigionamento mangime e illuminazione capannoni (Fattura n° 2/2022 del 31 gennaio 2022 – doc. 15): € 619,74; 3) riparazioni impianto di sicurezza e CP_4 videosorveglianza capannoni (Fattura n° 195 del 31 gennaio 2022 - Fattura in Reverse
Charge art. 17 c.6 lett. A-ter DPR 633/72 – doc. 16): € 1.800,00; inoltre, fattura n° 197 del
31 gennaio 2022 - Fattura in Reverse Charge art. 17 c.6 lett. A-ter DPR 633/72 (doc. 17):
€ 718,00; 4) svuotamento vasca liquami (Consuntivo contabilità del 29 Controparte_5 marzo 2023 – doc. 18 ancora da pagare): € 2.500,00; 5) pulizia platea da CP_6 letame, aspirazione liquame da vasca e spandiletame. Intervento del 31-03-2022 pagato con contabilità finale da opere di contoterzista ad (doc. 19): € 770,00; 6) CP_6
Agenzia Delle Entrate: imposta di registro anno 2020 per l'importo totale di € 489,60. Ai sensi del contratto, il rimborso del 50% del predetto importo è in capo all'impresa individuale (doc. 20 – contabile pagamento): € 244,80; 7) Agenzia Delle CP_1
Entrate: imposta di registro anno 2021. Seguendo gli stessi presupposti di quanto al punto
6) è ipotizzabile che l'Agenzia delle Entrate richieda a breve al signor. il Pt_1 medesimo pagamento per l'anno 2021, poiché l'impresa individuale ha CP_1 liberato l'allevamento in data 8 novembre 2021: € 244,80”;
- che “alle somme già richieste vi è da aggiungere il danno da mancata locazione, in quanto i lavori di riparazione hanno richiesto un tempo di esecuzione di sei mesi, con un danno locativo di euro 9.000,00”.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, argomentato circa la CP_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La domanda formulata dal ricorrente è fondata nei termini e per le ragioni che seguono. Preliminarmente si evidenzia che il sig. sebbene nella comparsa di CP_1 risposta del 7.11.2023 abbia lamentato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, in data 27.2.2024 non è comparso innanzi all'organismo di mediazione.
Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010, il resistente deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, poiché il predetto non ha partecipato al procedimento di mediazione, non vi è alcuna allegazione che giustifichi l'omessa partecipazione e il procedimento di mediazione costituiva una condizione di procedibilità della domanda.
In primo luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma capitale di euro 3.270,00, in quanto il resistente ha restituito Parte_1
l'immobile locato senza svuotare le vasche contenenti liquame e senza eliminare il letame presente sul piazzale (cfr. dichiarazione del sig. : “il sig. mi ha CP_7 Parte_1 chiesto di effettuare la pulizia di una vasca di stoccaggio del liquame. La mia impresa ha eseguito la prestazione circa tre anni fa. Non ricordo se alla data di esecuzione della prestazione l'allevamento suinicolo era operativo. Il sedimento estratto dalla vasca di stoccaggio è stato smaltito dal sig. . Per la prestazione eseguita il sig. CP_6 [...]
ha corrisposto il prezzo di euro 2.500,00” e dichiarazione del sig. : Pt_1 CP_6
“quando il sig. ha cessato di svolgere l'attività presso l'allevamento CP_1 suinicolo sono stato chiamato dal sig. per effettuare l'ultimo smaltimento del Parte_1 liquame presente nella vasca e per compiere alcune operazioni di pulizia del piazzale.
Quando ho eseguito quest'ultima operazione di pulizia era presente anche l'impresa
Per l'attività svolta non ho chiesto il pagamento del prezzo, che era Controparte_5 pari alla somma di euro 770,00, IVA compresa, in quanto ho diverse relazioni contrattuali con il sig. e alla fine di ogni anno compensiamo tra noi le poste attive e Parte_1 quelle passive derivanti dai rapporti negoziali”). Al fine di adempiere correttamente la prestazione negoziale avente ad oggetto la restituzione dell'immobile locato, il conduttore avrebbe dovuto eliminare i residui connessi all'attività imprenditoriale esercitata. I residui sono stati eliminati dal locatore, che ha sostenuto i relativi costi (euro 3.270,00 (euro
2.500,00 + euro 770,00)). Sull'importo risarcitorio di euro 3.270,00, rivalutato anno per anno, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023), sono dovuti interessi nella misura del tasso legale dalla data predetta sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui in precedenza (euro 3.270,00 + interessi) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore a debito di valuta. Non può essere accolta la richiesta del ricorrente circa la corresponsione degli “interessi ex d.lvo n.
231/2002”, poiché, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2002, le disposizioni contenute nell'atto normativo “non trovano applicazione per…i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”.
In secondo luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_1 sig. la somma capitale di euro 244,80 in relazione all'omesso pagamento di Parte_1
1/2 dell'imposta di registro dell'anno 2020. Sul punto è sufficiente osservare che nessun contraente ha provveduto a pagare spontaneamente l'imposta, che l'imposta, maggiorata delle somme dovute per spese e interessi, è stata pagata dal ricorrente, e che nel negozio di locazione di legge: “le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono da dividersi in giusta metà tra i contraenti”. Sull'importo di euro 244,80 sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023) sino al saldo. La pretesa avanzata dal sig. in Parte_1 relazione all'imposta di registro dell'anno 2021 deve essere rigettata, giacché non vi è prova che il ricorrente abbia pagato l'imposta e l'imposta può essere pagata spontaneamente o coattivamente sia dal conduttore che dal locatore.
In terzo luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma di euro 52,88, in ragione del tardivo rimborso dell'importo pagato Parte_1 dal ricorrente (euro 2.000,00) per l'illecito amministrativo commesso dal resistente. La commissione dell'illecito è stata ammessa dal resistente nella memoria del 26.1.2024. La somma di euro 52,88 corrisponde agli interessi, calcolati al tasso legale sull'importo di euro
2.000,00, maturati nell'arco temporale compreso tra il giorno del pagamento effettuato dal sig. (31.5.2023) e il giorno di rimborso della massa monetaria (10.12.2023). Parte_1 Sull'importo di euro 52,88, sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, dall'11.12.2023 sino al saldo.
In quarto luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma risarcitoria di euro 9.213,00, poiché il resistente ha riconsegnato Parte_1
l'immobile senza effettuare adeguate pulizie e il bene presentava deterioramenti eccedenti rispetto a quelli causati dal normale uso. Il danno subito dal ricorrente è stato liquidato in via equitativa. L'esatta quantificazione del pregiudizio non è possibile, stante l'oggettiva difficoltà di determinazione del nocumento attraverso un complesso processo ricostruttivo, caratterizzato da margini di opinabilità, effettuato a distanza di anni dalla verificazione dei fatti.
Ai sensi dell'art. 1590 c.c., il conduttore è obbligato a restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso in conformità del contratto. Tutte le pattuizioni che impongono al conduttore di eliminare il deperimento della cosa locata causato da un uso conforme al contratto sono nulle ex art. 79 della L. n.
392/1978, giacché attribuiscono al locatore un vantaggio economico ulteriore rispetto a quello consistente nella percezione del canone di locazione, che costituisce l'unico corrispettivo lecitamente concordabile per il godimento di un bene immobile. Nell'ipotesi in cui alla data di restituzione del bene locato sussista un deterioramento eccedente rispetto a quello causato dal normale uso, il conduttore è tenuto a risarcire il danno. L'importo risarcitorio deve essere determinato in modo da eliminare solamente le conseguenze pregiudizievoli causate dall'uso non conforme al contratto (e non in modo da eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dall'uso del bene, riportando lo stesso “a nuovo”). In estrema sintesi il locatore ha diritto a ottenere un importo risarcitorio pari al costo che deve sopportare per riportare il bene nella situazione di deterioramento che si sarebbe verificata nel caso in cui il conduttore avesse utilizzato la cosa in conformità del contratto. Il risarcimento è volto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio causato dall'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie l'immobile locato è stato restituito al ricorrente in data 8.11.2021 alla presenza del sig. tecnico di fiducia del sig. Il sig. Persona_1 Parte_1 ha scattato numerose fotografie dello stato dei luoghi (cfr. doc. n. 2 di Persona_1 parte ricorrente e dichiarazione del sig. : “non conosco il sig. Persona_1 [...]
. Ho effettuato un sopralluogo presso l'allevamento suinicolo sito in Corte dei CP_1
Frati. L'immobile è di proprietà del sig. . Durante il sopralluogo era presente Parte_1 anche il individuato i danni arrecati all'immobile comparando le Parte_3 fotografie da me scattate durante il sopralluogo con quelle aventi ad oggetto i luoghi visionati nello stato in cui si trovavano prima della consegna del bene al sig. . CP_1
Le fotografie mi sono state consegnate dal sig. . Il sig. mi ha detto Parte_1 Pt_1 che le fotografie erano state scattate prima della stipulazione del contratto con il sig.
[...]
”). CP_1
Non vi è prova dello stato di conservazione dell'immobile alla data di consegna del bene al sig. poiché la documentazione fotografica menzionata nel negozio di CP_1 locazione non è stata prodotta in giudizio insieme al contratto ed è indimostrato che le fotografie consegnate dal sig. al sig. – fotografie contestate Parte_1 Persona_1 dal resistente – siano le stesse fotografie citate nel negozio di locazione.
In mancanza di descrizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590, c. 2, c.c., deve presumersi che lo stesso sia stato consegnato al conduttore in buono stato di manutenzione. Si osserva che: a) la valutazione del buono stato di manutenzione deve essere parametrata alla tipologia di bene locato. Nella fattispecie è stato locato un edificio agricolo destinato all'allevamento di suini edificato nel periodo compreso tra il 1970 e il 1979; b) il ricorrente ha asserito che la documentazione fotografica presente nella “perizia” prodotta in giudizio rappresenta lo stato di manutenzione del bene prima della consegna dell'immobile al conduttore. Siffatta documentazione, nell'ipotesi in cui raffiguri uno stato di manutenzione peggiore rispetto a quello “buono”, deve essere utilizzata come termine di raffronto al fine di accertare la sussistenza dei pregiudizi connessi all'uso del bene in difformità del contratto. Non è possibile ristorare nocumenti che, secondo la prospettazione della parte, già sussistevano.
Tenuto conto dei vizi dedotti dal sig. nei documenti nn. 12 e 13 si rileva che: Parte_1 1) non vi è prova dell'intervenuta locazione di alcun bene mobile e nessuna specifica richiesta istruttoria è stata formulata dall'interessato. Conseguentemente nessun pregiudizio derivante dalla sottrazione dei beni mobili può essere ristorato;
2) in relazione al danneggiamento dell'impianto di allarme e di videosorveglianza, il sig. deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro CP_1
2.500,00. Diversamente da quanto dedotto dal resistente, deve presumersi che, alla data di consegna dell'immobile al conduttore, gli impianti fossero funzionanti. Alla data di restituzione del bene, gli impianti non erano funzionanti e alcuni componenti degli stessi erano mancanti o rotti (cfr. relazione di consulenza tecnica);
3) in relazione all'omessa pulizia degli immobili – esclusi quelli legati allo svuotamento delle vasche contenenti liquame e all'eliminazione del letame presente sul piazzale, che sono già stati analizzati dal Tribunale – il sig. deve essere condannato a CP_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.450,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica);
4) in relazione al danneggiamento dell'impianto elettrico, il sig. deve essere CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 330,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica);
5) in relazione al portone scorrevole, alle strutture metalliche dei box del capannone nord, ai portoni del capannone nord e alle strutture metalliche dei box del capannone sud, nessun danneggiamento emerge dall'analisi dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio e nessuna specifica richiesta istruttoria è stata formulata dall'interessato. L'intervenuta trasformazione del portone scorrevole accertata dall'ausiliario del giudice (cfr. relazione di consulenza tecnica) non prova che l'intervento origini dalla pregressa rottura della cosa derivante da un uso non conforme al contratto;
6) in relazione alla “lattoneria a chiusura del cupolino” e ai “pannelli sandwich”, nessun pregiudizio è risarcibile. Le lamiere sono degradate in ragione del normale deterioramento del vecchio materiale esposto all'azione degli agenti atmosferici in un ambiente caratterizzato dalla presenza di ammonica e idrogeno solforato e i “pannelli sandwich”, anch'essi assai vecchi, sono stati danneggiati dalle deiezioni degli animali penetrate nella copertura del fabbricato a causa di un difetto costruttivo dell'immobile (cfr. relazione di consulenza tecnica). Diversamente da quando dedotto dal sig. nella memoria Parte_1 non autorizzata del 22.10.2025, non vi è prova dell'esecuzione di recenti interventi di ristrutturazione dell'immobile (il fatto non è allegato, la documentazione depositata dal
CTP è inammissibile);
7) in relazione al danneggiamento delle lastre in fibrocemento, il sig. deve CP_1 essere condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 360,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica);
8) in relazione alla “voragine” della pavimentazione nel box 24, al piazzale esterno e alle buche sulla strada di accesso al capannone, nessun pregiudizio è risarcibile. Il deterioramento della pavimentazione è riconducibile alla normale usura di un pavimento in calcestruzzo, la vegetazione presente nel piazzale è modesta e il manto stradale non è significativamente difforme rispetto allo stato di fatto che sussisteva alla data di consegna del bene al sig. L'eventuale alterazione peggiorativa del manto stradale CP_1 sarebbe comunque naturale conseguenza dell'utilizzo della cosa in conformità al contratto
(sulla strada transitavano autoarticolati per il trasporto di suini) (cfr. relazione di consulenza tecnica);
9) in relazione alla rottura delle finestre, nessun pregiudizio è risarcibile, poiché la parte non ha individuato i beni danneggiati né ha specificato il danneggiamento;
10) in relazione alla presenza di vegetazione sul “terreno in lato SUD” e al danneggiamento del “pozzetto di scolo posto a metà del terreno/fabbricato”, il sig. deve essere CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 100,00. Dall'esame della fotografia n. 31 di cui al doc. n. 12 di parte ricorrente emerge che la vegetazione è trascurabile e che il pozzetto di scolo è effettivamente occluso;
11) in relazione ai silos, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di euro 2.473,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica).
Sull'importo risarcitorio di euro 9.213,00 (euro 2.500,00 + euro 3.450,00 + euro 330,00 + euro 360,00 + euro 100,00 + euro 2.473,00), rivalutato anno per anno, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023), sono dovuti interessi nella misura del tasso legale dalla data predetta sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui in precedenza (euro 9.213,00 + interessi) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. In quinto luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma risarcitoria di euro 1.500,00, stante l'impossibilità di godere Parte_1 direttamente o indirettamente del bene locato durante il periodo di esecuzione degli interventi ripristinatori collegati ai pregiudizi causati resistente. Il danno è stato liquidato in via equitativa tenuto conto del canone mensile pattuito dai contraenti (euro 1.500,00) e stimando un tempo di esecuzione delle opere di rispristino pari a giorni 30. Si precisa che il tempo di esecuzione delle opere di rispristino comprende il tempo di identificazione dei difetti causati dal resistente, il tempo di individuazione delle imprese esecutrici delle prestazioni e il tempo di realizzazione delle opere. Sull'importo risarcitorio di euro
1.500,00, rivalutato anno per anno, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023), sono dovuti interessi nella misura del tasso legale dalla data predetta sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui in precedenza (euro 1.500,00 + interessi) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Il compenso e le spese del CTU, come liquidati con provvedimento del 15.9.2025, sono posti definitivamente a carico di parte resistente, poiché l'accertamento è stato necessario al fine di determinare i pregiudizi subiti dal ricorrente.
Le restanti spese processuali sono compensate tra le parti nella misura di 1/2, in quanto la domanda risarcitoria è stata accolta in misura sensibilmente inferiore rispetto alla pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 10113 del 24.4.2018 secondo cui: “la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”).
La restante quota di 1/2 delle spese processuali segue la soccombenza del sig. CP_1 ed è liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del fatto che la proposta conciliativa rifiutata dal ricorrente non era economicamente più conveniente rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza (la somma di euro 14.000,00 proposta dal giudice era comprensiva delle spese di lite relative alle prime fasi del giudizio e degli interessi maturati sulla somma risarcitoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di euro CP_1 Parte_1
14.280,68 (euro 3.270,00 + euro 244,80 + euro 52,88 + euro 9.213,00 + euro 1.500,00), oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2;
- condanna il sig. alla rifusione della quota di 1/2 delle spese di lite in favore CP_1 del sig. che si liquida in euro 272,50 per spese esenti (1/2 di euro 545,00) e Parte_1 in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del sig. il pagamento del compenso e delle CP_1 spese del CTU, come liquidati con provvedimento del 15.9.2025;
- condanna il sig. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una CP_1 somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cremona, 23/10/2025
Il giudice
AN OR
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1663/2023
Oggi 23/10/2025, alle ore 10.20, innanzi al giudice designato, dott. AN OR, sono presenti:
Per , l'avv. RIPA GIOVANNI Parte_1
Per , l'avv. RICCADONNA ANDREA CP_1
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. L'avv. Riccadonna evidenzia che la memoria depositata dal ricorrente in data 22.10.2025 non è stata autorizzata dal giudice e deve essere considerata tamquam non esset. Chiede che il CTU sia chiamato a chiarimenti in relazione agli accertamenti aventi ad oggetto l'impianto di allarme e le pulizie dell'immobile. Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 23/10/2025
Il giudice
AN OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1663/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ripa Parte_1 C.F._1
Giovanni, domiciliato in Cremona, via Ponchielli n. 8, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea CP_1 C.F._2
Riccadonna, domiciliato in Ghedi, via della Repubblica n. 60, presso il difensore
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “condannare l'impresa individuale (partita iva CP_1
), corrente in RS DO (CR), via IV Novembre 2, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante signor (codice fiscale ), al pagamento CP_1 C.F._2 della somma di € 31.305,83 in favore del signor a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni patiti a seguito della condotta negligente e illegittima ed afferenti alla necessità di ripristinare l'integrità e la funzionalità dei beni concessi in locazione, oltre un danno da mancata locazione di euro 9.000,00, oltre il rimborso della sanzione Regione Lombardia di euro 2.000, ed oltre interessi ex d.lvo n. 231/2002 e con rifusione di spese ed onorari”.
Per parte resistente: “in via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree, a causa del mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex d.lvo n. 28/2010. In via preliminare di rito: disposti ai sensi dell'art. 426 C.p.c. il mutamento del rito daquelloordinario a quello previsto dall'art. 447 Bis C.p.c., in quanto trattati di controversia in materia locativa, con i conseguenziali provvedimenti. In via principale e nel merito: per tutti i motivi descritti nel presente atto, respingersi le domande avversarie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine di ottenere Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di avere “sottoscritto un contratto di locazione con l'impresa individuale
[...]
in locazione a quest'ultima, per sei anni, due capannoni siti in Corte Controparte_2 de' Frati, Via XXV Aprile s.n.c. e adibiti all'allevamento suinicolo, oltre al magazzino degli attrezzi, agli uffici, ai locali tecnici, ai silos ed a tutte le relative pertinenze meglio specificate nel contratto, a fronte della corresponsione di un canone pari ad € 18.000 annui, con previsione di aggiornamento ISTAT”;
- che “in data 20 febbraio 2019 al signor è stato richiesto dal Comune di Corte de' Pt_1
Frati un sopralluogo presso gli immobili di cui al contratto di locazione, in quanto nel terreno adiacente ai capannoni era stato rilevato uno sversamento di letame e di liquami, colati nel vicino ruscello Pessino…Il comportamento illecito del signor ha pertanto CP_1 causato un danno al signor , al quale è stata irrogata la sanzione amministrativa Pt_1 pecuniaria di € 2.000,00 per lo sversamento dei liquami”;
- che “la sentenza n. 44/2021 emessa in data 11 febbraio 2021 dal Tribunale di Cremona ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di cui al doc. 1 sin dal 3 maggio
2019…in data 8 novembre 2021 sono stati rilasciati gli immobili e le aree oggetto di locazione, alla presenza del signor , del signor e del perito , Pt_1 CP_1 Persona_1 tecnico di fiducia del signor data 7 dicembre 2021 il perito ha Parte_2 Per_1 consegnato una prima perizia di stima dei danni, quantificati in € 39.948,70.
Successivamente, in data 29 gennaio 2022, il perito ha redatto una perizia Per_1 integrativa, eseguita dopo la verifica di funzionamento degli impianti che, una volta riattivati dal signor , hanno evidenziato il mancato funzionamento di un silos di Pt_1 alimentazione presente nell'allevamento suinicolo. Dalla predetta perizia integrativa si evince lo stato di consistenza del silos ed i relativi danni che il perito ha quantificato in euro 5.000,00”;
- di avere “dovuto sostenere i seguenti costi per il ripristino dell'immobile e delle attrezzature: 1) Officine Sole: riparazioni strutture metalliche, impianto di abbeveramento ed approvvigionamento mangime (Fattura n° 108/2022 del 24 febbraio 2022 – doc. 14): €
24.408,49; 2) riparazioni impianto elettrico su linee impianto di Controparte_3 approvvigionamento mangime e illuminazione capannoni (Fattura n° 2/2022 del 31 gennaio 2022 – doc. 15): € 619,74; 3) riparazioni impianto di sicurezza e CP_4 videosorveglianza capannoni (Fattura n° 195 del 31 gennaio 2022 - Fattura in Reverse
Charge art. 17 c.6 lett. A-ter DPR 633/72 – doc. 16): € 1.800,00; inoltre, fattura n° 197 del
31 gennaio 2022 - Fattura in Reverse Charge art. 17 c.6 lett. A-ter DPR 633/72 (doc. 17):
€ 718,00; 4) svuotamento vasca liquami (Consuntivo contabilità del 29 Controparte_5 marzo 2023 – doc. 18 ancora da pagare): € 2.500,00; 5) pulizia platea da CP_6 letame, aspirazione liquame da vasca e spandiletame. Intervento del 31-03-2022 pagato con contabilità finale da opere di contoterzista ad (doc. 19): € 770,00; 6) CP_6
Agenzia Delle Entrate: imposta di registro anno 2020 per l'importo totale di € 489,60. Ai sensi del contratto, il rimborso del 50% del predetto importo è in capo all'impresa individuale (doc. 20 – contabile pagamento): € 244,80; 7) Agenzia Delle CP_1
Entrate: imposta di registro anno 2021. Seguendo gli stessi presupposti di quanto al punto
6) è ipotizzabile che l'Agenzia delle Entrate richieda a breve al signor. il Pt_1 medesimo pagamento per l'anno 2021, poiché l'impresa individuale ha CP_1 liberato l'allevamento in data 8 novembre 2021: € 244,80”;
- che “alle somme già richieste vi è da aggiungere il danno da mancata locazione, in quanto i lavori di riparazione hanno richiesto un tempo di esecuzione di sei mesi, con un danno locativo di euro 9.000,00”.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, argomentato circa la CP_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La domanda formulata dal ricorrente è fondata nei termini e per le ragioni che seguono. Preliminarmente si evidenzia che il sig. sebbene nella comparsa di CP_1 risposta del 7.11.2023 abbia lamentato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, in data 27.2.2024 non è comparso innanzi all'organismo di mediazione.
Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010, il resistente deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, poiché il predetto non ha partecipato al procedimento di mediazione, non vi è alcuna allegazione che giustifichi l'omessa partecipazione e il procedimento di mediazione costituiva una condizione di procedibilità della domanda.
In primo luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma capitale di euro 3.270,00, in quanto il resistente ha restituito Parte_1
l'immobile locato senza svuotare le vasche contenenti liquame e senza eliminare il letame presente sul piazzale (cfr. dichiarazione del sig. : “il sig. mi ha CP_7 Parte_1 chiesto di effettuare la pulizia di una vasca di stoccaggio del liquame. La mia impresa ha eseguito la prestazione circa tre anni fa. Non ricordo se alla data di esecuzione della prestazione l'allevamento suinicolo era operativo. Il sedimento estratto dalla vasca di stoccaggio è stato smaltito dal sig. . Per la prestazione eseguita il sig. CP_6 [...]
ha corrisposto il prezzo di euro 2.500,00” e dichiarazione del sig. : Pt_1 CP_6
“quando il sig. ha cessato di svolgere l'attività presso l'allevamento CP_1 suinicolo sono stato chiamato dal sig. per effettuare l'ultimo smaltimento del Parte_1 liquame presente nella vasca e per compiere alcune operazioni di pulizia del piazzale.
Quando ho eseguito quest'ultima operazione di pulizia era presente anche l'impresa
Per l'attività svolta non ho chiesto il pagamento del prezzo, che era Controparte_5 pari alla somma di euro 770,00, IVA compresa, in quanto ho diverse relazioni contrattuali con il sig. e alla fine di ogni anno compensiamo tra noi le poste attive e Parte_1 quelle passive derivanti dai rapporti negoziali”). Al fine di adempiere correttamente la prestazione negoziale avente ad oggetto la restituzione dell'immobile locato, il conduttore avrebbe dovuto eliminare i residui connessi all'attività imprenditoriale esercitata. I residui sono stati eliminati dal locatore, che ha sostenuto i relativi costi (euro 3.270,00 (euro
2.500,00 + euro 770,00)). Sull'importo risarcitorio di euro 3.270,00, rivalutato anno per anno, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023), sono dovuti interessi nella misura del tasso legale dalla data predetta sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui in precedenza (euro 3.270,00 + interessi) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore a debito di valuta. Non può essere accolta la richiesta del ricorrente circa la corresponsione degli “interessi ex d.lvo n.
231/2002”, poiché, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2002, le disposizioni contenute nell'atto normativo “non trovano applicazione per…i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”.
In secondo luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_1 sig. la somma capitale di euro 244,80 in relazione all'omesso pagamento di Parte_1
1/2 dell'imposta di registro dell'anno 2020. Sul punto è sufficiente osservare che nessun contraente ha provveduto a pagare spontaneamente l'imposta, che l'imposta, maggiorata delle somme dovute per spese e interessi, è stata pagata dal ricorrente, e che nel negozio di locazione di legge: “le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono da dividersi in giusta metà tra i contraenti”. Sull'importo di euro 244,80 sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023) sino al saldo. La pretesa avanzata dal sig. in Parte_1 relazione all'imposta di registro dell'anno 2021 deve essere rigettata, giacché non vi è prova che il ricorrente abbia pagato l'imposta e l'imposta può essere pagata spontaneamente o coattivamente sia dal conduttore che dal locatore.
In terzo luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma di euro 52,88, in ragione del tardivo rimborso dell'importo pagato Parte_1 dal ricorrente (euro 2.000,00) per l'illecito amministrativo commesso dal resistente. La commissione dell'illecito è stata ammessa dal resistente nella memoria del 26.1.2024. La somma di euro 52,88 corrisponde agli interessi, calcolati al tasso legale sull'importo di euro
2.000,00, maturati nell'arco temporale compreso tra il giorno del pagamento effettuato dal sig. (31.5.2023) e il giorno di rimborso della massa monetaria (10.12.2023). Parte_1 Sull'importo di euro 52,88, sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, dall'11.12.2023 sino al saldo.
In quarto luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma risarcitoria di euro 9.213,00, poiché il resistente ha riconsegnato Parte_1
l'immobile senza effettuare adeguate pulizie e il bene presentava deterioramenti eccedenti rispetto a quelli causati dal normale uso. Il danno subito dal ricorrente è stato liquidato in via equitativa. L'esatta quantificazione del pregiudizio non è possibile, stante l'oggettiva difficoltà di determinazione del nocumento attraverso un complesso processo ricostruttivo, caratterizzato da margini di opinabilità, effettuato a distanza di anni dalla verificazione dei fatti.
Ai sensi dell'art. 1590 c.c., il conduttore è obbligato a restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso in conformità del contratto. Tutte le pattuizioni che impongono al conduttore di eliminare il deperimento della cosa locata causato da un uso conforme al contratto sono nulle ex art. 79 della L. n.
392/1978, giacché attribuiscono al locatore un vantaggio economico ulteriore rispetto a quello consistente nella percezione del canone di locazione, che costituisce l'unico corrispettivo lecitamente concordabile per il godimento di un bene immobile. Nell'ipotesi in cui alla data di restituzione del bene locato sussista un deterioramento eccedente rispetto a quello causato dal normale uso, il conduttore è tenuto a risarcire il danno. L'importo risarcitorio deve essere determinato in modo da eliminare solamente le conseguenze pregiudizievoli causate dall'uso non conforme al contratto (e non in modo da eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dall'uso del bene, riportando lo stesso “a nuovo”). In estrema sintesi il locatore ha diritto a ottenere un importo risarcitorio pari al costo che deve sopportare per riportare il bene nella situazione di deterioramento che si sarebbe verificata nel caso in cui il conduttore avesse utilizzato la cosa in conformità del contratto. Il risarcimento è volto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio causato dall'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie l'immobile locato è stato restituito al ricorrente in data 8.11.2021 alla presenza del sig. tecnico di fiducia del sig. Il sig. Persona_1 Parte_1 ha scattato numerose fotografie dello stato dei luoghi (cfr. doc. n. 2 di Persona_1 parte ricorrente e dichiarazione del sig. : “non conosco il sig. Persona_1 [...]
. Ho effettuato un sopralluogo presso l'allevamento suinicolo sito in Corte dei CP_1
Frati. L'immobile è di proprietà del sig. . Durante il sopralluogo era presente Parte_1 anche il individuato i danni arrecati all'immobile comparando le Parte_3 fotografie da me scattate durante il sopralluogo con quelle aventi ad oggetto i luoghi visionati nello stato in cui si trovavano prima della consegna del bene al sig. . CP_1
Le fotografie mi sono state consegnate dal sig. . Il sig. mi ha detto Parte_1 Pt_1 che le fotografie erano state scattate prima della stipulazione del contratto con il sig.
[...]
”). CP_1
Non vi è prova dello stato di conservazione dell'immobile alla data di consegna del bene al sig. poiché la documentazione fotografica menzionata nel negozio di CP_1 locazione non è stata prodotta in giudizio insieme al contratto ed è indimostrato che le fotografie consegnate dal sig. al sig. – fotografie contestate Parte_1 Persona_1 dal resistente – siano le stesse fotografie citate nel negozio di locazione.
In mancanza di descrizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590, c. 2, c.c., deve presumersi che lo stesso sia stato consegnato al conduttore in buono stato di manutenzione. Si osserva che: a) la valutazione del buono stato di manutenzione deve essere parametrata alla tipologia di bene locato. Nella fattispecie è stato locato un edificio agricolo destinato all'allevamento di suini edificato nel periodo compreso tra il 1970 e il 1979; b) il ricorrente ha asserito che la documentazione fotografica presente nella “perizia” prodotta in giudizio rappresenta lo stato di manutenzione del bene prima della consegna dell'immobile al conduttore. Siffatta documentazione, nell'ipotesi in cui raffiguri uno stato di manutenzione peggiore rispetto a quello “buono”, deve essere utilizzata come termine di raffronto al fine di accertare la sussistenza dei pregiudizi connessi all'uso del bene in difformità del contratto. Non è possibile ristorare nocumenti che, secondo la prospettazione della parte, già sussistevano.
Tenuto conto dei vizi dedotti dal sig. nei documenti nn. 12 e 13 si rileva che: Parte_1 1) non vi è prova dell'intervenuta locazione di alcun bene mobile e nessuna specifica richiesta istruttoria è stata formulata dall'interessato. Conseguentemente nessun pregiudizio derivante dalla sottrazione dei beni mobili può essere ristorato;
2) in relazione al danneggiamento dell'impianto di allarme e di videosorveglianza, il sig. deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro CP_1
2.500,00. Diversamente da quanto dedotto dal resistente, deve presumersi che, alla data di consegna dell'immobile al conduttore, gli impianti fossero funzionanti. Alla data di restituzione del bene, gli impianti non erano funzionanti e alcuni componenti degli stessi erano mancanti o rotti (cfr. relazione di consulenza tecnica);
3) in relazione all'omessa pulizia degli immobili – esclusi quelli legati allo svuotamento delle vasche contenenti liquame e all'eliminazione del letame presente sul piazzale, che sono già stati analizzati dal Tribunale – il sig. deve essere condannato a CP_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.450,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica);
4) in relazione al danneggiamento dell'impianto elettrico, il sig. deve essere CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 330,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica);
5) in relazione al portone scorrevole, alle strutture metalliche dei box del capannone nord, ai portoni del capannone nord e alle strutture metalliche dei box del capannone sud, nessun danneggiamento emerge dall'analisi dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio e nessuna specifica richiesta istruttoria è stata formulata dall'interessato. L'intervenuta trasformazione del portone scorrevole accertata dall'ausiliario del giudice (cfr. relazione di consulenza tecnica) non prova che l'intervento origini dalla pregressa rottura della cosa derivante da un uso non conforme al contratto;
6) in relazione alla “lattoneria a chiusura del cupolino” e ai “pannelli sandwich”, nessun pregiudizio è risarcibile. Le lamiere sono degradate in ragione del normale deterioramento del vecchio materiale esposto all'azione degli agenti atmosferici in un ambiente caratterizzato dalla presenza di ammonica e idrogeno solforato e i “pannelli sandwich”, anch'essi assai vecchi, sono stati danneggiati dalle deiezioni degli animali penetrate nella copertura del fabbricato a causa di un difetto costruttivo dell'immobile (cfr. relazione di consulenza tecnica). Diversamente da quando dedotto dal sig. nella memoria Parte_1 non autorizzata del 22.10.2025, non vi è prova dell'esecuzione di recenti interventi di ristrutturazione dell'immobile (il fatto non è allegato, la documentazione depositata dal
CTP è inammissibile);
7) in relazione al danneggiamento delle lastre in fibrocemento, il sig. deve CP_1 essere condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 360,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica);
8) in relazione alla “voragine” della pavimentazione nel box 24, al piazzale esterno e alle buche sulla strada di accesso al capannone, nessun pregiudizio è risarcibile. Il deterioramento della pavimentazione è riconducibile alla normale usura di un pavimento in calcestruzzo, la vegetazione presente nel piazzale è modesta e il manto stradale non è significativamente difforme rispetto allo stato di fatto che sussisteva alla data di consegna del bene al sig. L'eventuale alterazione peggiorativa del manto stradale CP_1 sarebbe comunque naturale conseguenza dell'utilizzo della cosa in conformità al contratto
(sulla strada transitavano autoarticolati per il trasporto di suini) (cfr. relazione di consulenza tecnica);
9) in relazione alla rottura delle finestre, nessun pregiudizio è risarcibile, poiché la parte non ha individuato i beni danneggiati né ha specificato il danneggiamento;
10) in relazione alla presenza di vegetazione sul “terreno in lato SUD” e al danneggiamento del “pozzetto di scolo posto a metà del terreno/fabbricato”, il sig. deve essere CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente la somma di euro 100,00. Dall'esame della fotografia n. 31 di cui al doc. n. 12 di parte ricorrente emerge che la vegetazione è trascurabile e che il pozzetto di scolo è effettivamente occluso;
11) in relazione ai silos, il sig. deve essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di euro 2.473,00 (cfr. relazione di consulenza tecnica).
Sull'importo risarcitorio di euro 9.213,00 (euro 2.500,00 + euro 3.450,00 + euro 330,00 + euro 360,00 + euro 100,00 + euro 2.473,00), rivalutato anno per anno, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023), sono dovuti interessi nella misura del tasso legale dalla data predetta sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui in precedenza (euro 9.213,00 + interessi) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. In quinto luogo, il sig. deve essere condannato a corrispondere al sig. CP_1 la somma risarcitoria di euro 1.500,00, stante l'impossibilità di godere Parte_1 direttamente o indirettamente del bene locato durante il periodo di esecuzione degli interventi ripristinatori collegati ai pregiudizi causati resistente. Il danno è stato liquidato in via equitativa tenuto conto del canone mensile pattuito dai contraenti (euro 1.500,00) e stimando un tempo di esecuzione delle opere di rispristino pari a giorni 30. Si precisa che il tempo di esecuzione delle opere di rispristino comprende il tempo di identificazione dei difetti causati dal resistente, il tempo di individuazione delle imprese esecutrici delle prestazioni e il tempo di realizzazione delle opere. Sull'importo risarcitorio di euro
1.500,00, rivalutato anno per anno, in assenza di specificazione, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29.8.2023), sono dovuti interessi nella misura del tasso legale dalla data predetta sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma di cui in precedenza (euro 1.500,00 + interessi) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Il compenso e le spese del CTU, come liquidati con provvedimento del 15.9.2025, sono posti definitivamente a carico di parte resistente, poiché l'accertamento è stato necessario al fine di determinare i pregiudizi subiti dal ricorrente.
Le restanti spese processuali sono compensate tra le parti nella misura di 1/2, in quanto la domanda risarcitoria è stata accolta in misura sensibilmente inferiore rispetto alla pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ord. n. 10113 del 24.4.2018 secondo cui: “la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”).
La restante quota di 1/2 delle spese processuali segue la soccombenza del sig. CP_1 ed è liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del fatto che la proposta conciliativa rifiutata dal ricorrente non era economicamente più conveniente rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza (la somma di euro 14.000,00 proposta dal giudice era comprensiva delle spese di lite relative alle prime fasi del giudizio e degli interessi maturati sulla somma risarcitoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di euro CP_1 Parte_1
14.280,68 (euro 3.270,00 + euro 244,80 + euro 52,88 + euro 9.213,00 + euro 1.500,00), oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2;
- condanna il sig. alla rifusione della quota di 1/2 delle spese di lite in favore CP_1 del sig. che si liquida in euro 272,50 per spese esenti (1/2 di euro 545,00) e Parte_1 in euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del sig. il pagamento del compenso e delle CP_1 spese del CTU, come liquidati con provvedimento del 15.9.2025;
- condanna il sig. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una CP_1 somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cremona, 23/10/2025
Il giudice
AN OR