Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicolì Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SETTIMI Parte_1
STEFANIA e dell'Avv. MATTIOLI ANNA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. CARSILI FRANCESCO e dell'Avv. GIORGIO MORRICCIANI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal convenuto, con trasformazione del giudizio contenzioso in consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/03/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge con addebito allo stesso esponendo di aver Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 06.12.1970 a Massa Martana (PG) e che dall'unione coniugale sono nati i figli nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
24.03.2022 e nata a [...] il [...] coniugata e madre di due figli. La Persona_2 ricorrente ha allegato la violazione di doveri coniugali da parte del marito, e ha esposto di essere pensionata e di percepire pensione mensile di € 1.041,00, di essere gravata da rilevanti costi a causa delle difficili condizioni di salute. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la separazione con pronuncia di addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la condanna del resistente alla corresponsione di contributo al mantenimento della ricorrente determinato in € 400,00 oltre ISTAT annuale, oltre alla condanna della controparte alla suddivisione al 50% di assicurazione vita;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 sussistendone i presupposti e formulando, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., in aggiunta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente in via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo della controparte per asserita mancanza di elementi normativamente richiesti, ha negato di aver posto in essere condotte in violazione dei doveri coniugali, riconducendo la frattura dell'affectio coniugalis al profondo trauma prodotto alle parti dalla prematura scomparsa del figlio;
ha evidenziato, inoltre, la piena autonomia economica delle parti, entrambe percettrici di proprio trattamento pensionistico. Tanto premesso ha quindi chiesto in via preliminare la pronuncia di nullità del ricorso introduttivo della controparte, nel merito il rigetto della domanda di addebito e della domanda di contributo al mantenimento formulata dalla controparte, chiedendo venisse disposta la vendita della casa coniugale con ripartizione del ricavato al 50% tra le parti;
con vittoria di spese.
All'udienza del 2.7.2024 sono comparse le parti che hanno dichiarato: la ricorrente di risiedere in immobile in comproprietà tra le parti, di percepire pensione mensile di €
1.041,00; il resistente di risiedere in immobile di proprietà della nipote e della nuora, in procinto di locare appartamento con canone di € 350,00 mensili, di percepire pensione di € 1.300,00 mensili, di essere proprietario al 50% della casa familiare. All'esito dell'udienza la
Presidente delegata ha autorizzato le parti a vivere separatamente, ha formulato proposta conciliativa emettendo provvedimenti provvisori conformi alla proposta.
Alla successiva udienza le parti hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento della proposta conciliativa formulata dalla Presidente e hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di separazione, per poi essere rimessa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con trasformazione del giudizio contenzioso in consensuale.
Con sentenza parziale 964/2024 è stata pronuncia la separazione tra le parti. Alla successiva udienza tenutasi con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato quali condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio quelle della separazione, la decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, che risulta definito;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Le parti hanno concordemente richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, a seguito di trasformazione del giudizio da contenzioso a consensuale:
“Nella casa familiare resterà a vivere a titolo gratuito la ricorrente mantenendo i mobili nella stessa presenti e con impegno della ricorrente a volturare tutte le utenze entro venti giorni;
nessun contributo al mantenimento dell'una o l'altra parte;
ogni conto corrente rimarrà nella disponibilità dell'intestatario”
Le condizioni delle conclusioni congiunte sono da ritenere congrue.
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 coniugi per matrimonio celebrato in MASSA MARTANA - PG in Controparte_1 data 06/12/1970, prendendo atto delle condizioni e degli accordi riportati in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
MASSA MARTANA - PG (atto 19, parte 2, serie A, dell'anno 1970);
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/06/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti