Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Sentenza 29 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
Parere interlocutorio 29 gennaio 2026
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- 2. TAR Lombardia, sezione III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 15https://www.eius.it/articoli/ · 15 gennaio 2026
FATTO Con istanza del 18 marzo 2024 il sig. [omissis] ha chiesto allo Sportello unico della Provincia di [omissis] il nulla osta all'ingresso del ricorrente, che è stato rilasciato in data 31 luglio 2024. In data 10 febbraio 2025, il predetto datore di lavoro ha comunicato di voler rinunciare all'assunzione del ricorrente, e conseguentemente, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, lo Sportello unico ha revocato il nulla osta. La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive. Con ordinanza n. [omissis] il Tribunale ha fissato la discussione del ricorso nel merito, sospendendo nelle more il provvedimento …
Leggi di più… - 3. TAR Lombardia, sezione III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 15https://www.eius.it/articoli/
- 4. TAR Lazio, Latina, sezione I, sentenza 16 ottobre 2025, n. 843https://www.eius.it/articoli/
Ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare, come da apposito avviso a verbale. Premesso che: - con il ricorso in epigrafe il sig. B.B. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il rigetto della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale N.O. P-FR/L/Q/2022/100225, precisando di essere giunto in Italia per lavoro stagionale, ma di non avere trovato il datore di lavoro e di non avere avuto riscontro all'istanza di permesso per attesa occupazione; - ha dedotto, al riguardo, la violazione e falsa applicazione degli art. 24, comma 4, t.u. immigrazione; il difetto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03158/2025REG.PROV.COLL.
N. 00704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione II, 29 ottobre 2024, n. 753, resa tra le parti, non notificata e concernente la revoca del nulla osta rilasciato per lo svolgimento del lavoro subordinato;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità della revoca del nulla osta per lo svolgimento di lavoro subordinato.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, “ del decreto del SUI DI SASSARI PROT -OMISSIS-, con il quale si dispone la revoca del nulla osta rilasciato per lo svolgimento del lavoro subordinato con la società -OMISSIS- ”.
2. Dopo rigettato la domanda cautelare con ordinanza 20 dicembre 2023, n. 303, riformata per la sussistenza del periculum dalla Sezione con ordinanza 23 febbraio 2024, n. 670, il Tribunale territoriale ha respinto il ricorso con sentenza 29 ottobre 2024, n. 753, ritenendo che il diniego immune dai vizi denunciati, poiché non poteva trovare applicazione la normativa in materia di concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendosi mai prima instaurato un rapporto di lavoro.
3. Con appello notificato il 9 gennaio 2025 e depositato il 28 gennaio successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma, previa istanza cautelare, della sentenza impugnata, riproponendo, anche in chiave critica della decisione del Tar, le doglianze dedotte in primo grado e affidano il proprio gravame a due mezzi di censura, con i quali lamenta:
“ ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA DEL TAR DI CAGLIARI NR 753.2024 del 29.10.2024 PER VIOLAZIONE DI LEGGE AVUTO RIGUARDO ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT 5 , 22 TUI ”: secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente applicato la normativa in materia di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non avendo considerato che in questo caso sussistono i presupposti per la sua concessione in ragione della rinuncia all’assunzione, intervenuta quanto il nulla osta era stato rilasciato ed il lavoratore era giunto regolarmente in Italia, non potendosi ascrivere all’istante le conseguenze della rinuncia del datore di lavoro alla sua assunzione;
“ 2) SULLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E SULLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ PER MANIFESTA INFONDATEZZA ”: con tale mezzo viene contestata la decisione del primo giudice di non ammettere l’appellante al patrocinio a spese dello Stato.
4. Con ordinanza 14 febbraio 2025, n. 645, la Sezione ha accolto la domanda cautelare sul solo presupposto della sussistenza del periculum e ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate con la fissazione del merito all’udienza del 10 aprile 2025.
5. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto di stile depositato il 12 marzo 2025 e
all’udienza del 10 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata ha ricostruito e applicato correttamente la normativa in materia ed ha condivisibilmente stabilito che il provvedimento impugnato in prime cure fosse immune dei vizi denunciati, atteso che il nulla osta di cui alla nota n. prot. -OMISSIS- è stato legittimamente revocato con il decreto n. prot. -OMISSIS-, oggetto della presente causa.
Il Tribunale territoriale ha ricostruito in fatto che “ dopo che a seguito del rilascio del predetto nulla-osta il sig. -OMISSIS- aveva conseguito un regolare visto d’ingresso “per lavoro subordinato”, il datore di lavoro richiedente aveva comunicato all’Ufficio del lavoro di non poter più assumere – per carenza di lavoro - i lavoratori in un primo tempo indicati, tra i quali il ricorrente ” ed ha stabilito che non poteva essere accolta la censura di fondo su cui faceva perno l’impugnazione e secondo cui “il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro non farebbe cadere la validità dell’autorizzazione concessa e che la stessa potrebbe essere utilizzata per un diverso rapporto di lavoro o, in mancanza, per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. ”
Aggiunge condivisibilmente il Tar che il nulla-osta al lavoro dipendente subordinato “ è rilasciato per l’assunzione dell’extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro ”, considerato che “ l’ingresso nel territorio nazionale era dunque motivato solo per assunzione in qualità di lavoratore subordinato presso quella determinata impresa. ”
La sequenza procedimentale prevista dalla Legge in materia è stata correttamente ricostruita dal primo giudice come segue:
“ a) c.d. decreto flussi, che determina la c.d. “capienza” degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 citato); b) richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art. 22 del decreto legislativo n. 286 citato) o de nulla-osta per lavoro stagionale (art. 24); c) rilascio, a richiesta
dell’extracomunitario, del visto d’ingresso (art. 4, comma 2); d) sottoscrizione da parte dell’extracomunitario dell’accordo di integrazione, nei casi contemplati (art. 4-bis, comma 2); e) sottoscrizione del contratto di soggiorno (anche stagionale) da parte del datore di lavoro e dell’extracomunitario (artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11); f) rilascio del permesso di soggiorno all’extracomunitario, che può essere anche solo di tipo stagionale (artt. 5 e 24). ”
Nel caso all’esame del Collegio, il provvedimento di revoca risulta immune dei vizi denunciati, atteso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
Nella fattispecie, sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si era mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e l’impresa che, prima dell’eventuale sottoscrizione, ha comunicato la propria intenzione di non assumerlo a causa della contrazione delle commesse.
La ricostruzione della vicenda da parte del Tar e le argomentazioni a supporto sono in linea con la giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi.
È stato infatti stabilito che “ l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro ma non contempla la possibilità di rilasciare il permesso in esame nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro ” e che “ il possibile rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è quindi correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace, in quanto presentata in costanza dei requisiti di legge e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dall’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020; in presenza di tali presupposti la verificazione di un evento sopravvenuto nelle more della procedura di regolarizzazione, indipendente dalla volontà del lavoratore, che comporti la cessazione del rapporto lavorativo in essere, può dar luogo alla concessione di permesso di soggiorno per attesa occupazione; ma nella specie è stato accertato che non vi erano “ab origine” i presupposti della regolarizzazione, poiché il provvedimento di rigetto della sanatoria medesima - non contestato sul punto - è stato emesso per mancata dimostrazione della sussistenza, in capo al datore di lavoro, dei requisiti di legge per accedere alla regolarizzazione ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 24 febbraio 2025, n. 1589).
Ancora più di recente è stato deciso che, “ ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; id., 18 agosto 2022, n. 7245; id., 11 luglio 2021, n. 4151; id., 11 luglio 2018, n. 4237) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 24 marzo 2025).
7. Alla stessa stregua non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di appello, con il quale viene lamentata la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui richiesta è stata correttamente rigettata dal primo giudice in ragione dell’esito del giudizio.
8. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
Le spese del grado possono essere compensate, tenuto conto della materia e dello sviluppo della causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 704/2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO