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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 128 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, promossa da:
AVV. RAFFALE SERPE, con studio in Casoria alla via Claudio Treves 5, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio studio;
RICORRENTE nei confronti di
Pag. 1 di 4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz 11 è domiciliato;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 5.1.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto del 23.12.2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, comunicato a mezzo PEC in data 03.01.2024, di liquidazione del compenso riconosciuto in suo favore quale difensore d'ufficio di (Napoli 14.05.1985) nell'ambito del procedimento penale Parte_1
RGNR 1519/2020.
Il ricorrente lamenta che il Gip ha omesso di riconoscere le spese per la fase di recupero del credito in sede civile, benché richiesto con l'istanza di liquidazione.
Si è costituito in giudizio il , che ha contestato gli assunti di controparte Controparte_1
e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, il giudice ha rinviato per conclusioni.
Le parti hanno quindi discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova ricordare il costante orientamento di legittimità secondo cui «Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.» (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019), atteso che l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria. Invero, proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità
Pag. 2 di 4 chiamata ad emettere il decreto di pagamento (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24104 del
17/11/2011 da cui la seguente massima: «Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002.»).
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova di aver esperito le attività di recupero del credito in sede civile, oltre che di aver avanzato esplicita richiesta di pagamento all'atto della presentazione dell'istanza di liquidazione al G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord (cfr. allegato n. 5 del ricorso introduttivo, contenente sia l'istanza di liquidazione sia gli atti di recupero del credito).
Il decreto impugnato non dà conto della circostanza che l'opponente aveva chiesto la liquidazione dei compensi anche ai sensi dell'art. 116 del T.U., avendo espletato inutilmente il recupero del credito processuale.
Il decreto opposto, pertanto, va integrato con conseguente determinazione, in questa sede, del compenso spettante al difensore d'ufficio per l'attività svolta in sede civile ed esecutiva per il recupero infruttuoso del credito.
L'opponente ha richiesto per l'attività di recupero del credito la somma di € 300,00, secondo un criterio forfettario di liquidazione previsto dal Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, il Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, il
Presidente dell' , il Presidente dell' Controparte_2 CP_3
(cfr. pag. 9 del Protocollo allegato dall'opponente all'atto introduttivo).
[...]
A tale criterio di liquidazione può darsi seguito, stante la congruità della cifra indicata rispetto all'attività espletata (ricorso per decreto ingiuntivo, precetto, esecuzione mobiliare), già decurtata ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 (cfr. pag. 2 del Protocollo richiamato).
Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del provvedimento opposto, va disposto il pagamento, in favore del difensore istante e a carico dell'Erario, della ulteriore somma di euro 300,00 a titolo di onorario per il giudizio monitorio, l'atto di precetto e la procedura esecutiva, già comprensiva della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del decisum, in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, ridotti del 50 % per la
Pag. 3 di 4 non particolare complessità della questione giuridica affrontata, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento opposto, dispone il pagamento, in favore dell'Avv. Raffaele Serpe e a carico dell'Erario, della ulteriore somma di euro 300,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna il al pagamento, in favore dell'Avv. Raffaele Serpe, delle Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 231,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 128 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, promossa da:
AVV. RAFFALE SERPE, con studio in Casoria alla via Claudio Treves 5, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio studio;
RICORRENTE nei confronti di
Pag. 1 di 4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz 11 è domiciliato;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 5.1.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto del 23.12.2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, comunicato a mezzo PEC in data 03.01.2024, di liquidazione del compenso riconosciuto in suo favore quale difensore d'ufficio di (Napoli 14.05.1985) nell'ambito del procedimento penale Parte_1
RGNR 1519/2020.
Il ricorrente lamenta che il Gip ha omesso di riconoscere le spese per la fase di recupero del credito in sede civile, benché richiesto con l'istanza di liquidazione.
Si è costituito in giudizio il , che ha contestato gli assunti di controparte Controparte_1
e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza, il giudice ha rinviato per conclusioni.
Le parti hanno quindi discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova ricordare il costante orientamento di legittimità secondo cui «Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.» (Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019), atteso che l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria. Invero, proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità
Pag. 2 di 4 chiamata ad emettere il decreto di pagamento (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24104 del
17/11/2011 da cui la seguente massima: «Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002.»).
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova di aver esperito le attività di recupero del credito in sede civile, oltre che di aver avanzato esplicita richiesta di pagamento all'atto della presentazione dell'istanza di liquidazione al G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord (cfr. allegato n. 5 del ricorso introduttivo, contenente sia l'istanza di liquidazione sia gli atti di recupero del credito).
Il decreto impugnato non dà conto della circostanza che l'opponente aveva chiesto la liquidazione dei compensi anche ai sensi dell'art. 116 del T.U., avendo espletato inutilmente il recupero del credito processuale.
Il decreto opposto, pertanto, va integrato con conseguente determinazione, in questa sede, del compenso spettante al difensore d'ufficio per l'attività svolta in sede civile ed esecutiva per il recupero infruttuoso del credito.
L'opponente ha richiesto per l'attività di recupero del credito la somma di € 300,00, secondo un criterio forfettario di liquidazione previsto dal Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, il Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, il
Presidente dell' , il Presidente dell' Controparte_2 CP_3
(cfr. pag. 9 del Protocollo allegato dall'opponente all'atto introduttivo).
[...]
A tale criterio di liquidazione può darsi seguito, stante la congruità della cifra indicata rispetto all'attività espletata (ricorso per decreto ingiuntivo, precetto, esecuzione mobiliare), già decurtata ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 (cfr. pag. 2 del Protocollo richiamato).
Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del provvedimento opposto, va disposto il pagamento, in favore del difensore istante e a carico dell'Erario, della ulteriore somma di euro 300,00 a titolo di onorario per il giudizio monitorio, l'atto di precetto e la procedura esecutiva, già comprensiva della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del decisum, in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, ridotti del 50 % per la
Pag. 3 di 4 non particolare complessità della questione giuridica affrontata, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento opposto, dispone il pagamento, in favore dell'Avv. Raffaele Serpe e a carico dell'Erario, della ulteriore somma di euro 300,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna il al pagamento, in favore dell'Avv. Raffaele Serpe, delle Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 231,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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