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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR ON Presidente
Dott. SI D'NE Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Passignano sul Trasimeno (PG), Via Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Minciaroni, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Eleonora Costa giusta procura speciale alle liti in atti attrice in riassunzione
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Milano nei cui Uffici in via Freguglia 1 è elettivamente domiciliato
Convenuto in riassunzione
Nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giudici ed CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Pontaccio n. 19, giusta procura speciale alle liti in atti
Convenuta in riassunzione e
Controparte_3
(C.F.
[...]
) P.IVA_3
Convenuta in riassunzione contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis,:
- Accertare e dichiarare che il è Controparte_1
responsabile per la contrazione del virus dell'epatite C, da parte della Sig.ra Parte_1
in conseguenza delle trasfusioni eseguite dalla stessa nel periodo corrente tra il
[...]
18.12.1974 e il 28.02.1985, come meglio descritte in narrativa, e per l'effetto,
- Condannare il convenuto, a risarcire nei confronti della Sig.ra la Parte_1
somma di € 600.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o la diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via pagina 2 di 14 equitativa, cagionato in conseguenza del contagio del virus dell'epatite C, per i motivi esposti in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'insorgenza dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo;
- Respingere tutte le averse domande proposte nei confronti della Signora - Con vittoria di spese e competenze Parte_1
professionali del giudizio di merito e di legittimità, ivi comprese le spese e le competenze relative al procedimento di mediazione obbligatoria. Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande ex adverso proposte avente carattere di novità e, con specifico riferimento alle produzioni documentali effettuate dal unitamente alla nota di deposito del 27.01.2025, ne Controparte_1
eccepisce l'inammissibilità e la tardività ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e ne chiede l'espunzione dal fascicolo processuale.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contriis reiectis respingere tutte le domande di Pt_1
nei confronti del;
in estremo subordine e sempre salvo
[...] Controparte_1
gravame, dichiarare che da quanto spettante a a titolo di risarcimento Parte_1
del danno vada sottratto quanto dalla stessa percepito ex legge 210/92 previa capitalizzazione del relativo vitalizio. Con vittoria di spese”.
Per CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:
A) In via principale, confermare, per quanto attiene alla posizione di (e, CP_2
correlativamente, del proprio assicurato, , le sentenze rese nei Controparte_3
pregressi giudizi di primo e secondo grado.
B) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del
15% delle Spese generali di Studio. pagina 3 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO subiva diverse trasfusioni di sangue presso l nel Parte_1 Controparte_3
periodo tra il 1974 ed il 1985. Nel 2005 cominciava ad avvertire sintomi di epatite C.
Nel 2014, la Commissione medica ospedaliera del Ministero della Difesa, nel riconoscerle l'indennizzo di cui alla legge 210 del 1992, attribuiva le cause dell'epatite
C alle trasfusioni degli anni precedenti.
Sulla base di tali presupposti agiva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Milano per ottenere il risarcimento dei danni da emotrasfusione sia da parte del che da parte dell' Controparte_1 Controparte_3
Entrambi si costituivano in giudizio eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del diritto.
Previa autorizzazione del giudice istruttore, si costituiva altresì in giudizio CP_2
compagnia assicuratrice dell'azienda ospedaliera.
Con sentenza n. 9806/2018 il Tribunale di Milano escludeva la legittimazione passiva dell e riteneva prescritto il diritto, datando la conoscenza del danno Controparte_3
perlomeno al 2005, momento in cui si era manifestata l'epatite.
Nelle more di questa decisione interveniva un'altra sentenza, emessa dal Tribunale di
Perugia – sezione lavoro (n. 81 del 2017), con cui il Giudice, decidendo la questione dell'indennizzo, pronunciava sulla prescrizione, individuandone la decorrenza a far data dal 2014, anno in cui la aveva accertato il nesso di causa tra l'epatite e la CP_4
trasfusione.
La sentenza veniva prodotta in giudizio da parte attrice per supportare l'eccezione di giudicato esterno.
pagina 4 di 14 Con sentenza, n. 2770 pubblicata il 30.10.2020, la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado, condividendo la tesi della intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione svolgendo tre motivi Parte_1
di ricorso.
Si costituivano con controricorso, per chiedere il rigetto della impugnazione, sia il che l' Controparte_1 Controparte_3
non svolgeva attività difensiva. CP_2
Con ordinanza n. 19304/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo ed il secondo e rimetteva la causa alla Corte
d'Appello di Milano in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte evidenziava l'omesso esame da parte della Corte di merito dell'eccezione decisiva di giudicato esterno, già proposta in primo grado, rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro n. 81/2017, che aveva individuato nell'anno 2014 la data di conoscenza da parte dell'attrice del nesso di causalità tra le trasfusioni subite in età infantile e la malattia epatopatica.
ha riassunto il giudizio insistendo nell'accoglimento della domanda Parte_1
di risarcimento dei danni.
Il ha rinunciato ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione e ha Controparte_1
contestato la domanda nel merito chiedendo, in subordine, di dedurre da quanto spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo percepito a titolo di indennizzo ex lege 210/92.
L è rimasto contumace. Controparte_3
pagina 5 di 14 si è costituita in giudizio insistendo per la pronuncia di conferma del CP_2
difetto di legittimazione passiva del proprio assicurato.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti conclusionali, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 1° aprile 2025.
Rimessa la causa in istruttoria per motivi di incompatibilità nella composizione del
Collegio giudicante, la causa è stata rimessa in decisione immediata davanti al Collegio in diversa composizione all'udienza del 20 maggio 2025, sulle conclusioni in epigrafe specificate, avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di ulteriori comparse conclusionali e memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione, il non ha insistito nell'eccezione di prescrizione, sicché la stessa Controparte_1
deve intendersi abbandonata.
Al fine di esaminare il merito della controversia, appare opportuno osservare, in punto di diritto, quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. sentenze nn. 24163/19 e 18520/18) il è tenuto ad esercitare Controparte_1
una specifica e attenta attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione di sangue e all'uso degli emoderivati, regolamentata da una pluralità di fonti normative ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per omessa vigilanza in relazione ai danni conseguenti ad epatite e ad infezioni da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi (v. in tal senso Cass. Sez. Un. n. 576/2008).
pagina 6 di 14 In particolare, con riguardo all'obbligo di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico, la Suprema Corte ha precisato che “il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del
, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento” (così CP_1
Cass. Sez. Un. n. 576/2008).
Si è poi osservato che “dallo stesso quadro normativo in base al quale risultano attribuiti al poteri di vigilanza e controllo in materia si evince come fosse già CP_1
ben noto sin dalla fine degli anni '60 – inizi anni '70 del secolo scorso il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (legge n. 592 del 1967; D.P.R. n.
1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto;
-sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti” (così Cass. sentenza n. 9315/10).
Pertanto, nel caso in cui si sia concretizzato “il rischio, che la regola violata tende a prevenire, non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato” (così da ultimo Cass. ordinanza n. 21145/21).
pagina 7 di 14 Applicando al caso di specie i suesposti principi, deve rilevarsi quanto segue.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di primo grado, svolta con procedimento immune da vizi logici o tecnici e non censurata dalle parti in causa, ha permesso di accertare che l'attrice, in data 12/12/1974, veniva sottoposta ad una prima trasfusione di sangue nel corso di un intervento correttivo di sutura della fessurazione mitralica;
due anni dopo, nel novembre del 1976, veniva sottoposta ad una ulteriore trasfusione di sangue in occasione di un intervento di sostituzione della valvola mitralica e, ad una terza trasfusione di sangue in data 14/02/1985, in occasione di un ricovero d'urgenza presso l' di Milano. Controparte_3
La patologia rimase asintomatica fino al 22 febbraio 2005, allorché nel corso di un ricovero ospedaliero venivano evidenziati “segni di infezione attiva”.
Attualmente all'attrice “è stata riscontrato un quadro di sofferenza epatica inquadrabile come forma moderatamente evoluta (cfr del 30.09.2016) ancora molto Per_1
lontana, quindi, dallo stato di cirrosi”.
Sulla base dei dati clinici a disposizione il collegio peritale ha affermato che “è più probabile che non che la Sig. abbia contratto l'infezione al tempo delle Pt_1
trasfusioni oggetto della presente indagine” (CTU pag. 9).
Nel contempo, il collegio peritale ha evidenziato che “dai dati citati, pertanto, risulta che dal 1974 al 1985, anni in cui la sig.ra fu sottoposta a terapia Pt_1
trasfusionale, non vi era possibilità alcuna di identificare nei donatori di sangue
l'agente virale infettivo responsabile dell'Epatite Non A Non B, nota poi come HCV- correlata. È certo, tuttavia, che alla medesima epoca si disponesse di elementi di conoscenza scientifica, divenuti previsioni normative, tali da esigere cautela nella selezione dei donatori, intendendosi con ciò fare specifico riferimento al rilievo dei valori di transaminasi quali indicatori surrogati e indiretti di un rischio biologico aumentato”. pagina 8 di 14 Pertanto, alla luce dei risultati cui è pervenuta la CTU, può ritenersi accertato, “con elevato grado di probabilità clinico-epidemiologica”, che la patologia da cui è affetta l'attrice sia conseguente alle trasfusioni di sangue, alle quali la signora è stata Pt_1
sottoposta nel periodo 1974-1985 in occasione degli interventi chirurgici ospedalieri surrichiamati.
Di conseguenza, le circostanze nelle quali si sono verificate le trasfusioni di sangue infetto rendono indubbia la responsabilità del in relazione ai danni Controparte_1
subiti dall'attrice per violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo, posti da una pluralità di fonti normative (legge n. 592 del 1967, DPR n. 1256/1971; L. n. 519/1973;
L. n. 833/1973) che imponevano al di vigilare sulla preparazione e sulla CP_1
utilizzazione del sangue e degli emoderivati e di adottare tutte le misure utili, al fine di verificare la sicurezza del sangue trasfuso: infatti, in considerazione degli specifici obblighi di controllo che gravano sul in materia di impiego di Controparte_1
sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni e preparazione di emoderivati) e in assenza di altri fattori alternativi, è di tutta evidenza che “la condotta doverosa del
, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento” (così la CP_1
già citata Cass. S.U. sentenza 11.01.2008 n. 581).
Passando alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
La consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che “sulla base dei dati allo stato a disposizione, l'epatopatia HCV-correlata da cui è affetta la Sig. può Pt_1
essere posta “a cavallo” fra lo stadio II e lo stadio III, con riferimento a quanto segnalato a pag 497 delle Linee Guida della ), con un Pt_2 Controparte_5
conseguente danno biologico valutabile nella misura del 15%-16%.”.
Essendo l'epatite HCV asintomatica, non è stato riscontrato alcun periodo di inabilità temporanea.
pagina 9 di 14 Tutto ciò premesso, considerato che il diritto al risarcimento del danno biologico sorge al momento della manifestazione dei sintomi della malattia e non al momento della contrazione del virus (si veda in tal senso Cass. ordinanza n. 28399/2024) e che nel caso di specie al momento della prima manifestazione dei sintomi (22 febbraio 2005) l'attrice aveva 34 anni (essendo nata il [...]), il danno biologico può essere equitativamente liquidato, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano (edizione 2024) in euro 55.717,00 (corrispondente ad una percentuale di invalidità del 15,5%), importo già comprensivo del danno patito a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali, da calcolarsi, secondo i criteri fissati dalla Cass. Sez. Un. n. 1712/95, sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così complessivamente liquidata decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, avendo il collegio peritale accertato che le lesioni riportate non incidono sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice.
Il ha rinnovato, nel presente giudizio di rinvio, l'eccezione di Controparte_1
compensatio lucri cum damno, chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda, dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno siano dedotte le somme dalla stessa percepite a titolo di indennizzo ex legge 210/1992, previa capitalizzazione degli importi.
pagina 10 di 14 Al fine di dimostrare la fondatezza dell'eccezione il ha prodotto Controparte_1
in questo giudizio di rinvio la dichiarazione della in data 06/11/2024, con Parte_3
la quale si attesta l'importo pagato alla dal 01 marzo 2019 al 31/10/2024 nella Pt_1
misura di euro 56.834,38; un foglio di calcol excel con la stima dell'indennizzo percipiendo e il decreto di pagamento di euro 59.575,55 emesso in data 12 aprile 2019, relativo agli importi maturati dall'1/11/2012 al 28/02/2019.
Ha poi dedotto negli scritti conclusionali che la dichiarazione della in Parte_3
data 06/11/2024 rappresenta un documento di formazione successiva all'instaurazione del giudizio di rinvio;
in ogni caso, gli importi ivi indicati non sono altro che il calcolo aritmetico di quanto dovuto alla sulla base della sentenza del Tribunale di Pt_1
Perugia n. 81/2017; ha svolto analoghi argomenti per il decreto di pagamento degli importi versati dall'1/11/2012 al 28/02/2019 e sostiene che, in ogni caso, la percezione dell'indennizzo è stata ammessa dalla stessa controparte e che la misura dello stesso è determinata ex lege.
Parte attrice in riassunzione ha contestato l'ammissibilità della loro produzione e la correttezza dei calcoli esposti.
In relazione a tale eccezione la Corte osserva quanto segue.
È comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, che
“nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (così Cass. ordinanza n. 26108/2018).
pagina 11 di 14 In particolare, con specifico riferimento ad un giudizio di risarcimento del danno da emotrasfusioni, la Suprema Corte “ha confermato la sentenza di merito che … aveva dichiarato inammissibile la produzione, in seno al giudizio di rinvio, della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non avendo la parte neppure allegato la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare la deroga al suddetto divieto” (così Cass. pronuncia n. 27736 del 22/09/2022).
Pertanto, in considerazione dei principi qui esposti, deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione dei documenti, diretti a dimostrare la percezione dell'indennizzo ex lege n.
210/1992, non avendo parte convenuta dimostrato che la produzione dei nuovi documenti fosse giustificata da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
In conclusione, vertendosi nel caso di specie in un giudizio di rinvio nel quale sono già maturate le preclusioni istruttorie, la produzione di nuovi documenti diretti a dimostrare gli importi liquidati a titolo di indennizzo deve ritenersi preclusa, non avendo parte convenuta nulla allegato nei precedenti gradi di giudizio al fine di dimostrare il fondamento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, peraltro tempestivamente contestata dalla controparte nell'atto d'appello.
In merito alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Parte attrice in riassunzione non ho svolto domande nei confronti di
[...]
e di avendo precisato che la loro Controparte_3 CP_2
citazione in giudizio è stata effettuata ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, in quanto sulla pronuncia di difetto di legittimazione passiva della struttura ospedaliera convenuta si è formato il giudicato.
pagina 12 di 14 Pertanto, le spese sostenute da nel presente giudizio di rinvio debbono CP_2
essere dichiarate irripetibili, in quanto la stessa, sebbene costituitasi in giudizio, non ha assunto la posizione di parte processuale (cfr. sul punto Cass. sentenze nn. 8491/2023 e
34174/2021).
Nei rapporti tra e il la rifusione delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di tutti i gradi di giudizio, sostenuti dalla controparte.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
Atteso che, come precisato da parte attrice nella propria memoria di replica (v. pag. 3) per il solo giudizio innanzi al Tribunale e innanzi alla Corte d'Appello il difensore di ha già percepito i relativi compensi per effetto dell'ammissione della Parte_1
parte al gratuito patrocinio, la pronuncia di condanna di pagamento delle spese di primo e di secondo grado deve essere disposta in favore dell'erario, giusta la previsione di cui all'art. 133 DPR 115/2002, senza alcuna dimidiazione, attesa “l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato disciplinato dal citato decreto” (così Cass. sentenza n. 18223/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 19304/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 condanna il al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti da liquidati in euro 55.717,00, oltre agli interessi Parte_1
compensativi, nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, e oltre agli interessi legali sulla somma così complessivamente liquidata dalla pronuncia della sentenza al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di tutti i gradi del giudizio, sostenute da che così liquida: Parte_1
- per il giudizio di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dell'erario;
- per il giudizio di secondo grado in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dell'erario;
- per il giudizio di legittimità in euro 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da nel presente CP_2
giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 maggio 2025
Il Consigliere est.
SI D'NE
Il Presidente
AR ON
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR ON Presidente
Dott. SI D'NE Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Passignano sul Trasimeno (PG), Via Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Minciaroni, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Eleonora Costa giusta procura speciale alle liti in atti attrice in riassunzione
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Milano nei cui Uffici in via Freguglia 1 è elettivamente domiciliato
Convenuto in riassunzione
Nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giudici ed CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Pontaccio n. 19, giusta procura speciale alle liti in atti
Convenuta in riassunzione e
Controparte_3
(C.F.
[...]
) P.IVA_3
Convenuta in riassunzione contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis,:
- Accertare e dichiarare che il è Controparte_1
responsabile per la contrazione del virus dell'epatite C, da parte della Sig.ra Parte_1
in conseguenza delle trasfusioni eseguite dalla stessa nel periodo corrente tra il
[...]
18.12.1974 e il 28.02.1985, come meglio descritte in narrativa, e per l'effetto,
- Condannare il convenuto, a risarcire nei confronti della Sig.ra la Parte_1
somma di € 600.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o la diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via pagina 2 di 14 equitativa, cagionato in conseguenza del contagio del virus dell'epatite C, per i motivi esposti in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'insorgenza dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo;
- Respingere tutte le averse domande proposte nei confronti della Signora - Con vittoria di spese e competenze Parte_1
professionali del giudizio di merito e di legittimità, ivi comprese le spese e le competenze relative al procedimento di mediazione obbligatoria. Dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande ex adverso proposte avente carattere di novità e, con specifico riferimento alle produzioni documentali effettuate dal unitamente alla nota di deposito del 27.01.2025, ne Controparte_1
eccepisce l'inammissibilità e la tardività ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e ne chiede l'espunzione dal fascicolo processuale.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contriis reiectis respingere tutte le domande di Pt_1
nei confronti del;
in estremo subordine e sempre salvo
[...] Controparte_1
gravame, dichiarare che da quanto spettante a a titolo di risarcimento Parte_1
del danno vada sottratto quanto dalla stessa percepito ex legge 210/92 previa capitalizzazione del relativo vitalizio. Con vittoria di spese”.
Per CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:
A) In via principale, confermare, per quanto attiene alla posizione di (e, CP_2
correlativamente, del proprio assicurato, , le sentenze rese nei Controparte_3
pregressi giudizi di primo e secondo grado.
B) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del
15% delle Spese generali di Studio. pagina 3 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO subiva diverse trasfusioni di sangue presso l nel Parte_1 Controparte_3
periodo tra il 1974 ed il 1985. Nel 2005 cominciava ad avvertire sintomi di epatite C.
Nel 2014, la Commissione medica ospedaliera del Ministero della Difesa, nel riconoscerle l'indennizzo di cui alla legge 210 del 1992, attribuiva le cause dell'epatite
C alle trasfusioni degli anni precedenti.
Sulla base di tali presupposti agiva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Milano per ottenere il risarcimento dei danni da emotrasfusione sia da parte del che da parte dell' Controparte_1 Controparte_3
Entrambi si costituivano in giudizio eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del diritto.
Previa autorizzazione del giudice istruttore, si costituiva altresì in giudizio CP_2
compagnia assicuratrice dell'azienda ospedaliera.
Con sentenza n. 9806/2018 il Tribunale di Milano escludeva la legittimazione passiva dell e riteneva prescritto il diritto, datando la conoscenza del danno Controparte_3
perlomeno al 2005, momento in cui si era manifestata l'epatite.
Nelle more di questa decisione interveniva un'altra sentenza, emessa dal Tribunale di
Perugia – sezione lavoro (n. 81 del 2017), con cui il Giudice, decidendo la questione dell'indennizzo, pronunciava sulla prescrizione, individuandone la decorrenza a far data dal 2014, anno in cui la aveva accertato il nesso di causa tra l'epatite e la CP_4
trasfusione.
La sentenza veniva prodotta in giudizio da parte attrice per supportare l'eccezione di giudicato esterno.
pagina 4 di 14 Con sentenza, n. 2770 pubblicata il 30.10.2020, la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado, condividendo la tesi della intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione svolgendo tre motivi Parte_1
di ricorso.
Si costituivano con controricorso, per chiedere il rigetto della impugnazione, sia il che l' Controparte_1 Controparte_3
non svolgeva attività difensiva. CP_2
Con ordinanza n. 19304/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo ed il secondo e rimetteva la causa alla Corte
d'Appello di Milano in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte evidenziava l'omesso esame da parte della Corte di merito dell'eccezione decisiva di giudicato esterno, già proposta in primo grado, rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro n. 81/2017, che aveva individuato nell'anno 2014 la data di conoscenza da parte dell'attrice del nesso di causalità tra le trasfusioni subite in età infantile e la malattia epatopatica.
ha riassunto il giudizio insistendo nell'accoglimento della domanda Parte_1
di risarcimento dei danni.
Il ha rinunciato ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione e ha Controparte_1
contestato la domanda nel merito chiedendo, in subordine, di dedurre da quanto spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo percepito a titolo di indennizzo ex lege 210/92.
L è rimasto contumace. Controparte_3
pagina 5 di 14 si è costituita in giudizio insistendo per la pronuncia di conferma del CP_2
difetto di legittimazione passiva del proprio assicurato.
Precisate le conclusioni e depositati gli atti conclusionali, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 1° aprile 2025.
Rimessa la causa in istruttoria per motivi di incompatibilità nella composizione del
Collegio giudicante, la causa è stata rimessa in decisione immediata davanti al Collegio in diversa composizione all'udienza del 20 maggio 2025, sulle conclusioni in epigrafe specificate, avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di ulteriori comparse conclusionali e memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione, il non ha insistito nell'eccezione di prescrizione, sicché la stessa Controparte_1
deve intendersi abbandonata.
Al fine di esaminare il merito della controversia, appare opportuno osservare, in punto di diritto, quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. sentenze nn. 24163/19 e 18520/18) il è tenuto ad esercitare Controparte_1
una specifica e attenta attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione di sangue e all'uso degli emoderivati, regolamentata da una pluralità di fonti normative ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per omessa vigilanza in relazione ai danni conseguenti ad epatite e ad infezioni da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi (v. in tal senso Cass. Sez. Un. n. 576/2008).
pagina 6 di 14 In particolare, con riguardo all'obbligo di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico, la Suprema Corte ha precisato che “il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del
, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento” (così CP_1
Cass. Sez. Un. n. 576/2008).
Si è poi osservato che “dallo stesso quadro normativo in base al quale risultano attribuiti al poteri di vigilanza e controllo in materia si evince come fosse già CP_1
ben noto sin dalla fine degli anni '60 – inizi anni '70 del secolo scorso il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (legge n. 592 del 1967; D.P.R. n.
1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine ai controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto;
-sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti” (così Cass. sentenza n. 9315/10).
Pertanto, nel caso in cui si sia concretizzato “il rischio, che la regola violata tende a prevenire, non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato” (così da ultimo Cass. ordinanza n. 21145/21).
pagina 7 di 14 Applicando al caso di specie i suesposti principi, deve rilevarsi quanto segue.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di primo grado, svolta con procedimento immune da vizi logici o tecnici e non censurata dalle parti in causa, ha permesso di accertare che l'attrice, in data 12/12/1974, veniva sottoposta ad una prima trasfusione di sangue nel corso di un intervento correttivo di sutura della fessurazione mitralica;
due anni dopo, nel novembre del 1976, veniva sottoposta ad una ulteriore trasfusione di sangue in occasione di un intervento di sostituzione della valvola mitralica e, ad una terza trasfusione di sangue in data 14/02/1985, in occasione di un ricovero d'urgenza presso l' di Milano. Controparte_3
La patologia rimase asintomatica fino al 22 febbraio 2005, allorché nel corso di un ricovero ospedaliero venivano evidenziati “segni di infezione attiva”.
Attualmente all'attrice “è stata riscontrato un quadro di sofferenza epatica inquadrabile come forma moderatamente evoluta (cfr del 30.09.2016) ancora molto Per_1
lontana, quindi, dallo stato di cirrosi”.
Sulla base dei dati clinici a disposizione il collegio peritale ha affermato che “è più probabile che non che la Sig. abbia contratto l'infezione al tempo delle Pt_1
trasfusioni oggetto della presente indagine” (CTU pag. 9).
Nel contempo, il collegio peritale ha evidenziato che “dai dati citati, pertanto, risulta che dal 1974 al 1985, anni in cui la sig.ra fu sottoposta a terapia Pt_1
trasfusionale, non vi era possibilità alcuna di identificare nei donatori di sangue
l'agente virale infettivo responsabile dell'Epatite Non A Non B, nota poi come HCV- correlata. È certo, tuttavia, che alla medesima epoca si disponesse di elementi di conoscenza scientifica, divenuti previsioni normative, tali da esigere cautela nella selezione dei donatori, intendendosi con ciò fare specifico riferimento al rilievo dei valori di transaminasi quali indicatori surrogati e indiretti di un rischio biologico aumentato”. pagina 8 di 14 Pertanto, alla luce dei risultati cui è pervenuta la CTU, può ritenersi accertato, “con elevato grado di probabilità clinico-epidemiologica”, che la patologia da cui è affetta l'attrice sia conseguente alle trasfusioni di sangue, alle quali la signora è stata Pt_1
sottoposta nel periodo 1974-1985 in occasione degli interventi chirurgici ospedalieri surrichiamati.
Di conseguenza, le circostanze nelle quali si sono verificate le trasfusioni di sangue infetto rendono indubbia la responsabilità del in relazione ai danni Controparte_1
subiti dall'attrice per violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo, posti da una pluralità di fonti normative (legge n. 592 del 1967, DPR n. 1256/1971; L. n. 519/1973;
L. n. 833/1973) che imponevano al di vigilare sulla preparazione e sulla CP_1
utilizzazione del sangue e degli emoderivati e di adottare tutte le misure utili, al fine di verificare la sicurezza del sangue trasfuso: infatti, in considerazione degli specifici obblighi di controllo che gravano sul in materia di impiego di Controparte_1
sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni e preparazione di emoderivati) e in assenza di altri fattori alternativi, è di tutta evidenza che “la condotta doverosa del
, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento” (così la CP_1
già citata Cass. S.U. sentenza 11.01.2008 n. 581).
Passando alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
La consulenza tecnica d'ufficio ha permesso di accertare che “sulla base dei dati allo stato a disposizione, l'epatopatia HCV-correlata da cui è affetta la Sig. può Pt_1
essere posta “a cavallo” fra lo stadio II e lo stadio III, con riferimento a quanto segnalato a pag 497 delle Linee Guida della ), con un Pt_2 Controparte_5
conseguente danno biologico valutabile nella misura del 15%-16%.”.
Essendo l'epatite HCV asintomatica, non è stato riscontrato alcun periodo di inabilità temporanea.
pagina 9 di 14 Tutto ciò premesso, considerato che il diritto al risarcimento del danno biologico sorge al momento della manifestazione dei sintomi della malattia e non al momento della contrazione del virus (si veda in tal senso Cass. ordinanza n. 28399/2024) e che nel caso di specie al momento della prima manifestazione dei sintomi (22 febbraio 2005) l'attrice aveva 34 anni (essendo nata il [...]), il danno biologico può essere equitativamente liquidato, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano (edizione 2024) in euro 55.717,00 (corrispondente ad una percentuale di invalidità del 15,5%), importo già comprensivo del danno patito a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali, da calcolarsi, secondo i criteri fissati dalla Cass. Sez. Un. n. 1712/95, sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma così complessivamente liquidata decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, avendo il collegio peritale accertato che le lesioni riportate non incidono sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice.
Il ha rinnovato, nel presente giudizio di rinvio, l'eccezione di Controparte_1
compensatio lucri cum damno, chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda, dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno siano dedotte le somme dalla stessa percepite a titolo di indennizzo ex legge 210/1992, previa capitalizzazione degli importi.
pagina 10 di 14 Al fine di dimostrare la fondatezza dell'eccezione il ha prodotto Controparte_1
in questo giudizio di rinvio la dichiarazione della in data 06/11/2024, con Parte_3
la quale si attesta l'importo pagato alla dal 01 marzo 2019 al 31/10/2024 nella Pt_1
misura di euro 56.834,38; un foglio di calcol excel con la stima dell'indennizzo percipiendo e il decreto di pagamento di euro 59.575,55 emesso in data 12 aprile 2019, relativo agli importi maturati dall'1/11/2012 al 28/02/2019.
Ha poi dedotto negli scritti conclusionali che la dichiarazione della in Parte_3
data 06/11/2024 rappresenta un documento di formazione successiva all'instaurazione del giudizio di rinvio;
in ogni caso, gli importi ivi indicati non sono altro che il calcolo aritmetico di quanto dovuto alla sulla base della sentenza del Tribunale di Pt_1
Perugia n. 81/2017; ha svolto analoghi argomenti per il decreto di pagamento degli importi versati dall'1/11/2012 al 28/02/2019 e sostiene che, in ogni caso, la percezione dell'indennizzo è stata ammessa dalla stessa controparte e che la misura dello stesso è determinata ex lege.
Parte attrice in riassunzione ha contestato l'ammissibilità della loro produzione e la correttezza dei calcoli esposti.
In relazione a tale eccezione la Corte osserva quanto segue.
È comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, che
“nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (così Cass. ordinanza n. 26108/2018).
pagina 11 di 14 In particolare, con specifico riferimento ad un giudizio di risarcimento del danno da emotrasfusioni, la Suprema Corte “ha confermato la sentenza di merito che … aveva dichiarato inammissibile la produzione, in seno al giudizio di rinvio, della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non avendo la parte neppure allegato la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare la deroga al suddetto divieto” (così Cass. pronuncia n. 27736 del 22/09/2022).
Pertanto, in considerazione dei principi qui esposti, deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione dei documenti, diretti a dimostrare la percezione dell'indennizzo ex lege n.
210/1992, non avendo parte convenuta dimostrato che la produzione dei nuovi documenti fosse giustificata da fatti sopravvenuti, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
In conclusione, vertendosi nel caso di specie in un giudizio di rinvio nel quale sono già maturate le preclusioni istruttorie, la produzione di nuovi documenti diretti a dimostrare gli importi liquidati a titolo di indennizzo deve ritenersi preclusa, non avendo parte convenuta nulla allegato nei precedenti gradi di giudizio al fine di dimostrare il fondamento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, peraltro tempestivamente contestata dalla controparte nell'atto d'appello.
In merito alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Parte attrice in riassunzione non ho svolto domande nei confronti di
[...]
e di avendo precisato che la loro Controparte_3 CP_2
citazione in giudizio è stata effettuata ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, in quanto sulla pronuncia di difetto di legittimazione passiva della struttura ospedaliera convenuta si è formato il giudicato.
pagina 12 di 14 Pertanto, le spese sostenute da nel presente giudizio di rinvio debbono CP_2
essere dichiarate irripetibili, in quanto la stessa, sebbene costituitasi in giudizio, non ha assunto la posizione di parte processuale (cfr. sul punto Cass. sentenze nn. 8491/2023 e
34174/2021).
Nei rapporti tra e il la rifusione delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali segue il principio della soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di tutti i gradi di giudizio, sostenuti dalla controparte.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
Atteso che, come precisato da parte attrice nella propria memoria di replica (v. pag. 3) per il solo giudizio innanzi al Tribunale e innanzi alla Corte d'Appello il difensore di ha già percepito i relativi compensi per effetto dell'ammissione della Parte_1
parte al gratuito patrocinio, la pronuncia di condanna di pagamento delle spese di primo e di secondo grado deve essere disposta in favore dell'erario, giusta la previsione di cui all'art. 133 DPR 115/2002, senza alcuna dimidiazione, attesa “l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato disciplinato dal citato decreto” (così Cass. sentenza n. 18223/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 19304/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 condanna il al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti da liquidati in euro 55.717,00, oltre agli interessi Parte_1
compensativi, nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, e oltre agli interessi legali sulla somma così complessivamente liquidata dalla pronuncia della sentenza al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di tutti i gradi del giudizio, sostenute da che così liquida: Parte_1
- per il giudizio di primo grado, in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dell'erario;
- per il giudizio di secondo grado in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dell'erario;
- per il giudizio di legittimità in euro 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da nel presente CP_2
giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 maggio 2025
Il Consigliere est.
SI D'NE
Il Presidente
AR ON
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