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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5944/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5944 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
pagina 1 di 5 APPELLANTE
E
, contumace. Controparte_1
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
) Controparte_2 P.IVA_2
) CP_3 P.IVA_3
( ) Controparte_4 P.IVA_1
Controparte_5 P.IVA_4
contumaci
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Roma così provvedere: accogliere il presente appello parziale e per
l'effetto, riformata e/o annullata la sentenza n. 12694/2018, nel capo qui contestato, disporre la condanna del sig. al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, dell'importo
[...] complessivo di euro 13.430,00, o in subordine, altro importo ritenuto congruo, a titolo di refusione delle spese per il primo grado di giudizio.
Conseguente statuizione sulle spese del secondo grado.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva dinnanzi al Tribunale di Roma l' Controparte_1 [...]
la e la per Parte_1 Controparte_6 Controparte_2
ottenere la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore il quale, a seguito pagina 2 di 5 del sinistro occorsogli in data 23.6.2007 alle ore 17.30, mentre con Persona_1
terzo trasportato, percorreva con il proprio ciclomotore via della Sorbona in
[...] Pt_1
all'altezza del Policlinico Tor Vergata, a causa di una buca sul manto stradale, perdeva il controllo del veicolo e cadeva, riportando lesioni personali.
L' si costituiva in giudizio eccependo in via Parte_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea e chiamava in causa, per essere eventualmente manlevata, la Controparte_3
Venivano poi chiamate in causa anche e Controparte_4 [...]
Controparte_5
2. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 12694/2018, rigettava la domanda di parte attrice,
ritenendo non provata la dinamica del sinistro.
Condannava l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti, a eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. L' ha proposto appello per i seguenti Parte_1
motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata negata la liquidazione delle spese di lite in proprio favore, nonostante essa risultasse totalmente vittoriosa all'esito del giudizio.
Con il secondo motivo ha poi contestato la valutazione del Tribunale in ordine all'inutilità
ai fini del giudizio delle difese svolte in primo grado, sostenendo di aver svolto difese puntuali aventi ad oggetto direttamente i fatti di causa e volte a contestare le domande e i documenti prodotti dall'attore.
4. L'appello è fondato.
Il primo e il secondo motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi afferenti alla sussistenza dei presupposti per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'appellante.
La liquidazione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa è prevista dalla legge e non può essere azzerata in ragione di una presunta sostanziale inutilità delle difese, potendo pagina 3 di 5 semmai la qualità delle difese incidere sulla quantificazione dei compensi spettanti alla parte vittoriosa, secondo quanto previsto dal DM n. 55/2014.
Le deroghe alla regola della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sono poi previste dall'art. 92 c.p.c..
In particolare, possono essere escluse le spese che il giudice ritiene eccessive o superflue,
ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 45,
comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi
58, comma 1 della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, ratione temporis al caso in esame (atto di citazione notificato in data 24.01.2011), si possono compensare le spese tra le parti, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione.
Nel caso in esame il Tribunale, pur rigettando la domanda di parte attrice, ha negato la condanna alle spese in favore dell' , parte vittoriosa, sul presupposto del contenuto Parte_1
meramente formale e di stile della maggior parte delle difese dell'Avvocatura Generale dello
Stato.
A tal riguardo si ritiene che la valutazione negativa delle modalità della difesa non può
portare a ritenere sussistenti le predette “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. 30328/2022)
e in ogni caso nel merito non si condivide quanto affermato dal Tribunale circa l'inutilità delle difese svolte dall'Avvocatura generale dello Stato la quale ha svolto una difesa coerente con le domande della parte avversaria, negando la propria legittimazione passiva, contestando l'esistenza di prova dei fatti costitutivi della domanda e la quantificazione dei danni richiesti,
nonché producendo documenti ed effettuando chiamata di terzo in causa a fini di manleva.
Non sussistono poi altri motivi che impediscono l'applicazione della regola della soccombenza nel caso di specie.
5. Per queste ragioni, in accoglimento dell'appello, devono essere liquidate le spese di lite del primo grado di giudizio a carico dell'attore soccombente in Controparte_1
favore di parte appellante, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della pagina 4 di 5 controversia e della ridotta complessità delle questioni trattate e delle difese espletate.
6. Tenuto conto della condotta processuale di il quale, non Controparte_1
costituendosi nel presente grado di giudizio, ha dimostrato di non volersi opporre alle difese dell'appellante, possono essere invece compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del Controparte_1
primo grado di giudizio che liquida in € 7.100,00 per compensi, oltre accessori di legge;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 3.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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