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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.2.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2 gli Avvocati Sabrina Venturato e Marta Giuditta Sala ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nova
Milanese (MB), Via Venezia n. 53;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
a. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 09.05.2015 in
Paderno Dugnano, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paderno Dugnano, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c. Modificare le condizioni del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione n. 8316/2023 del
20.04.2023 nel seguente modo:
1. Affido del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'eventuale modifica della propria residenza e/o domicilio dovranno essere comunicate e previamente concordate e, in ogni caso, non potranno alterare/inficiare gli accordi assunti con il presente atto in merito al collocamento.
4. Salva la possibilità di accordi migliorativi nel primario interesse di con riferimento al Per_1 collocamento del figlio, i sigg.ri e hanno convenuto la seguente Parte_1 Parte_2 regolamentazione:
a) Collocamento:
- Fine settimana alternato: trascorrerà con il padre dal sabato mattina (dalle ore 10:00) sino alla Per_1 martedì mattina quando sarà accompagnato a scuola.
I genitori nei fine settimana di loro spettanza, dovranno adoperarsi per far svolgere al figlio tutti i compiti assegnategli per il lunedì.
- Collocamento infrasettimanale: Compatibilmente con i turni lavorativi del sig. , Parte_1 Per_1 trascorrerà con il padre il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola con rientro presso l'abitazione coniugale entro le ore 21:30. Sempre compatibilmente coi turni lavorativi, sarà compito del padre occuparsi dell'attività sportiva svolta dal minore nei predetti pomeriggi.
b. Ulteriori periodi di frequentazione o modifiche ai predetti accordi potranno essere concordate tra i genitori, nel precipuo interesse di agevolare i desiderata e nel rispetto degli impegni scolastici e Per_1 sportivi dello stesso.
pagina 2 di 5 c. I coniugi si impegnano, sin d'ora, a concordare preventivamente eventuali soggiorni infraannuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fine settimana fuori porta, ponti, settimane bianche, ecc) al fine di evitare che nello stesso periodo il minore resti collocato presso i nonni materni senza la presenza di almeno un genitore.
5. Per quanto attiene le festività principali, trascorrerà: Per_1
- la giornata del 24 dicembre e sino al primo pomeriggio del 25 dicembre con la madre, mentre dalle ore
15:00 del 25 dicembre ed il giorno 26 dicembre, con il padre;
- ad anni alterni, la giornata del 31 dicembre ed 1° gennaio;
- Epifania, ad anni alterni;
- Festività Pasquali, ad anni alterni, alternando il giorno della S. Pasqua con un genitore ed il giorno di
Pasquetta con l'altro genitore.
- Per le festività minori, quali 25 aprile/1 maggio/2 giugno et similia, vale il principio dell'alternanza.
6. trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, suddividendo magari il pranzo Per_1
e/o la cena, ad anni alterni, ove non fosse possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore e della festa della mamma e del papà, li trascorrerà con il rispettivo genitore anche se Per_1 detto giorno dovesse rientrare nel periodo di spettanza dell'altro.
7. In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno diritto a trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo sarà individuato, previo accordo, entro il 15 aprile di ogni anno tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, data di partenza e di ritorno.
8. In relazione al trattamento economico in favore di i sigg.ri e Per_1 Parte_1 Parte_2
sono giunti al seguente accordo:
[...]
a) A decorrere dal mese di marzo 2023, a titolo di mantenimento ordinario, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra la somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) Parte_2 mensile, mediante bonifico bancario da eseguirsi al seguente codice IBAN [...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre all'aggiornamento annuale ISTAT;
b) L'assegno familiare resterà a favore della sig.ra quale genitore collocatario prevalente, Parte_2 la quale si impegna a presentare apposita domanda con il proprio modello ISEE;
c) I ricorrenti concordano che il sostentamento delle spese straordinarie, giusto Protocollo del Tribunale di
Monza vigente da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto e previo accordo scritto anche a mezzo messaggistica istantanea per le spese che lo necessitano, sarà suddiviso con il seguente riparto: 50% a carico del sig. ed il 50% a carico della sig.ra Le spese straordinarie andranno rimborsate al Parte_1 Parte_2 genitore anticipatario entro e non oltre il pagamento del mantenimento ordinario della mensilità successiva;
pagina 3 di 5 9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
11. I sigg.ri e con il presente accordo dichiarano di aver regolato Parte_1 Parte_2 ogni rapporto pregresso e di ritenersi entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 20.4.2023.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 26.9.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 7.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Paderno in data 9.5.2015 (Atto n. 16, Parte I, del
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.2.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2 gli Avvocati Sabrina Venturato e Marta Giuditta Sala ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nova
Milanese (MB), Via Venezia n. 53;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
a. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 09.05.2015 in
Paderno Dugnano, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paderno Dugnano, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c. Modificare le condizioni del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione n. 8316/2023 del
20.04.2023 nel seguente modo:
1. Affido del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'eventuale modifica della propria residenza e/o domicilio dovranno essere comunicate e previamente concordate e, in ogni caso, non potranno alterare/inficiare gli accordi assunti con il presente atto in merito al collocamento.
4. Salva la possibilità di accordi migliorativi nel primario interesse di con riferimento al Per_1 collocamento del figlio, i sigg.ri e hanno convenuto la seguente Parte_1 Parte_2 regolamentazione:
a) Collocamento:
- Fine settimana alternato: trascorrerà con il padre dal sabato mattina (dalle ore 10:00) sino alla Per_1 martedì mattina quando sarà accompagnato a scuola.
I genitori nei fine settimana di loro spettanza, dovranno adoperarsi per far svolgere al figlio tutti i compiti assegnategli per il lunedì.
- Collocamento infrasettimanale: Compatibilmente con i turni lavorativi del sig. , Parte_1 Per_1 trascorrerà con il padre il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola con rientro presso l'abitazione coniugale entro le ore 21:30. Sempre compatibilmente coi turni lavorativi, sarà compito del padre occuparsi dell'attività sportiva svolta dal minore nei predetti pomeriggi.
b. Ulteriori periodi di frequentazione o modifiche ai predetti accordi potranno essere concordate tra i genitori, nel precipuo interesse di agevolare i desiderata e nel rispetto degli impegni scolastici e Per_1 sportivi dello stesso.
pagina 2 di 5 c. I coniugi si impegnano, sin d'ora, a concordare preventivamente eventuali soggiorni infraannuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fine settimana fuori porta, ponti, settimane bianche, ecc) al fine di evitare che nello stesso periodo il minore resti collocato presso i nonni materni senza la presenza di almeno un genitore.
5. Per quanto attiene le festività principali, trascorrerà: Per_1
- la giornata del 24 dicembre e sino al primo pomeriggio del 25 dicembre con la madre, mentre dalle ore
15:00 del 25 dicembre ed il giorno 26 dicembre, con il padre;
- ad anni alterni, la giornata del 31 dicembre ed 1° gennaio;
- Epifania, ad anni alterni;
- Festività Pasquali, ad anni alterni, alternando il giorno della S. Pasqua con un genitore ed il giorno di
Pasquetta con l'altro genitore.
- Per le festività minori, quali 25 aprile/1 maggio/2 giugno et similia, vale il principio dell'alternanza.
6. trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, suddividendo magari il pranzo Per_1
e/o la cena, ad anni alterni, ove non fosse possibile trascorrerlo insieme. Il giorno del compleanno del genitore e della festa della mamma e del papà, li trascorrerà con il rispettivo genitore anche se Per_1 detto giorno dovesse rientrare nel periodo di spettanza dell'altro.
7. In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno diritto a trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo sarà individuato, previo accordo, entro il 15 aprile di ogni anno tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, data di partenza e di ritorno.
8. In relazione al trattamento economico in favore di i sigg.ri e Per_1 Parte_1 Parte_2
sono giunti al seguente accordo:
[...]
a) A decorrere dal mese di marzo 2023, a titolo di mantenimento ordinario, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra la somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) Parte_2 mensile, mediante bonifico bancario da eseguirsi al seguente codice IBAN [...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre all'aggiornamento annuale ISTAT;
b) L'assegno familiare resterà a favore della sig.ra quale genitore collocatario prevalente, Parte_2 la quale si impegna a presentare apposita domanda con il proprio modello ISEE;
c) I ricorrenti concordano che il sostentamento delle spese straordinarie, giusto Protocollo del Tribunale di
Monza vigente da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto e previo accordo scritto anche a mezzo messaggistica istantanea per le spese che lo necessitano, sarà suddiviso con il seguente riparto: 50% a carico del sig. ed il 50% a carico della sig.ra Le spese straordinarie andranno rimborsate al Parte_1 Parte_2 genitore anticipatario entro e non oltre il pagamento del mantenimento ordinario della mensilità successiva;
pagina 3 di 5 9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
11. I sigg.ri e con il presente accordo dichiarano di aver regolato Parte_1 Parte_2 ogni rapporto pregresso e di ritenersi entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 20.4.2023.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti davanti al Presidente non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 26.9.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 7.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Paderno in data 9.5.2015 (Atto n. 16, Parte I, del
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5