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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3264/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3264/2018 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'avv. ZICHI PAOLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CANU MASSIMO e dell'avv. CANU VINCENZO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.12.2024 ove le parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si discute della successione di , nata a [...] l'[...] e deceduta Persona_1
in data 19.08.2009 e nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.11.2016 (v. Persona_2
rispettive dichiarazioni di successione in morte di al n° 2260 col. 9990 ed in Persona_1
morte di al n° 2263 n° 9990, entrambe presentate in data 03.10.2017). Persona_2
Essendo i coniugi deceduti ab intestato, succedono ad entrambi, in quote uguali, le tre figlie: Pt_1
e (odierne attrici) e (odierna convenuta).
[...] Parte_2 CP_1
pagina 1 di 10 Il patrimonio immobiliare dei de cuius, secondo le allegazioni delle parti e gli accertamenti effettuati dal CT, consiste nei seguenti beni:
1) Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
2) Locale bar – TI - Via Roma n.29
3) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
4) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
5) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31
6) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
7) Terreno in Reg. Persona_3
8) Terreno in Reg. Sant'Andria
9) Terreno in Reg. Per_4
Con l'introduzione del presente procedimento, gli eredi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione;
hanno domandato altresì di condannare al pagamento di una indennità di occupazione per l'utilizzo in CP_1
via esclusiva di alcuni beni comuni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di scioglimento della comunione CP_1
ereditaria e di divisione;
ha precisato che le chiavi dell'immobile dei genitori, ove ella risiede, sono sempre stati nella disponibilità di tutti gli eredi, in via riconvenzionale ha chiesto di condannare le attrici al pagamento di una indennità di occupazione per l'utilizzo in via esclusiva di altri beni comuni.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e mediante CT (nello specifico due consulenze effettuate dal geom. Persona_5
la prima -effettuata stragiudizialmente- per la stima e per il progetto divisionale;
la seconda per la stima e per la valutazione della divisibilità in natura della casa di TI); esaurita l'istruttoria, tentata più volte dai procuratori delle parti la conciliazione stragiudiziale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
*
Il Tribunale, all'esito del giudizio, dichiara aperta la successione di , Persona_1 nata a [...] l'[...] e deceduta in data 19.08.2009 e nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto in data 04.11.2016, e prende atto che gli eredi, per accettazione tacita dell'eredità insita nella partecipazione al presente procedimento, sono: per la quota di 1/3, Parte_1 Parte_2
per la quota di 1/3 e per la quota di 1/3.
[...] CP_1
pagina 2 di 10 Si precisa che le parti hanno dichiarato di essere d'accordo nel dividere le masse plurime con unico progetto divisionale;
soluzione prospettabile, in quanto “l'ultimo acquisto, effettuato da tutti i comunisti, è avvenuto mortis causa e la massa complessiva è da dividere tra gli stessi eredi in quote uguali” (in questo senso si è già pronunciato il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1137/2023 del
10.11.2023 – RG 3131/2019).
Ebbene -preso atto che all'interno della massa ereditaria esiste un bene (la casa di TI) che, con il proprio valore, prevarica tutti i valori degli altri beni, costituendo una notevole problematica in sede di attribuzione delle quote- il CT geom. ha elaborato tre soluzioni (v. perizia depositata il Per_5
12.03.2024), cui si aggiunge la quarta soluzione elaborata dal CT in sede di perizia stragiudiziale (su incarico privato delle parti, v. scrittura privata del 19.09.2019 – relazione del 17.02.2020 prodotta dalla convenuta con atto depositato il 29.05.2020], di seguito riportate:
1^ IPOTESI DIVISIONALE
Attribuzione di tutti i beni con esborso di forti conguagli
ESTRAZIONE a SORTE
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 273.860,07
Conguaglio in DARE €. 92.762,15 Valore Quota “A” €. 181.097,92
Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.272,80
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.215,20
Sommano complessivamente €. 174.788,00 Conguaglio in AVERE €. 6.309,92 Valore Quota “B” €. 181.097,92
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.523,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
pagina 3 di 10 Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.697,00
c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.875,20
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.550,50
Sommano complessivamente €. 94.645,70 Conguaglio in AVERE €. 86.452,22 Valore Quota “C” €. 181.097,92
2^ IPOTESI DIVISIONALE
ESTRAZIONE a SORTE
Attribuzione di tutti i beni provvedendo al frazionamento della Villa in Viale Italia in due unità immobiliari autonome
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 47,70 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.734,20 Cantina mq. 83,25 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 20.479,50 Piano terra mq. 131,10 x €. 615,00/mq. = €. 80.626,50 Piano primo mq. 50,80 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 12.496,80 Terrazzo piano terra mq. 30,40 x €. 615,00 x 25% = €. 4.674,00 Terrazzo piano primo mq. 12,00 x €. 615,00 x 25% = €. 1.845,00
Cortile piano terra – volume mc. 1.312,97 x €. 25,00/mc. = €. 32.824,25
Sommano complessivamente €. 164.680,25
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.523,00 Conguaglio in AVERE €. 894,67 Valore Quota “A” €. 181.097,92
Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 48,50 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.931,00 Cantina mq. 57,20 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 14.071,20 Piano terra mq. 93,10 x €. 615,00/mq. = €. 57.256,50 Terrazzo piano terra mq. 8,10 x €. 615,00 x 25% = €. 1.245,37
Cortile piano terra – volume mc. 987,03 x €. 25,00/mc. = €. 24.675,75
Sommano complessivamente €. 109.179,82
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.697,00
pagina 4 di 10 c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.875,20
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.550,50
Sommano complessivamente €. 188.302,52 Conguaglio in DARE €. 7.204,60 Valore Quota “B” €. 181.097,92
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.272,80
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.215,20
Sommano complessivamente €. 174.788,00 Conguaglio in AVERE €. 6.309,92 Valore Quota “C” €. 181.097,92
3^ IPOTESI DIVISIONALE
ESTRAZIONE a SORTE
Attribuzione di tutti i beni provvedendo al frazionamento della Villa in Viale Italia in due unità immobiliari autonome
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 47,70 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.734,20 Cantina mq. 83,25 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 20.479,50 Piano terra mq. 131,10 x €. 615,00/mq. = €. 80.626,50 Piano primo mq. 50,80 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 12.496,80 Terrazzo piano terra mq. 30,40 x €. 615,00 x 25% = €. 4.674,00 Terrazzo piano primo mq. 12,00 x €. 615,00 x 25% = €. 1.845,00
Cortile piano terra – volume mc. 1.312,97 x €. 25,00/mc. = €. 32.824,25
Sommano complessivamente €. 164.680,25
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.523,00 Conguaglio in AVERE €. 894,67 Valore Quota “A” €. 181.097,92
pagina 5 di 10 Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 48,50 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.931,00 Cantina mq. 57,20 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 14.071,20 Piano terra mq. 93,10 x €. 615,00/mq. = €. 57.256,50 Terrazzo piano terra mq. 8,10 x €. 615,00 x 25% = €. 1.245,37
Cortile piano terra – volume mc. 987,03 x €. 25,00/mc. = €. 24.675,75
Sommano complessivamente €. 109.179,82
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.875,20
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.550,50
Sommano complessivamente €. 180.605,52 Conguaglio in AVERE €. 492,40 Valore Quota “B” €. 181.097,92
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.697,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.272,80
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.215,20
Sommano complessivamente €. 182.485,00 Conguaglio in DARE €. 1.387,08 Valore Quota “C” €. 181.097,92
4^ IPOTESI
Attribuzione di tutti i beni lasciando la Villa in Viale Italia pro indivisa da porre in vendita
ESTRAZIONE a SORTE
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) 1/3 pro indiviso Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 94.200,00
b) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00 Sommano complessivamente €. 194.500,00 pagina 6 di 10 Conguaglio in DARE €. 10.533,34 Valore Quota “A” €. 183.966,66
Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) 1/3 pro indiviso Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 94.200,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.300,00
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.200,00
e) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.700,00 Sommano complessivamente €. 184.400,00 Conguaglio in DARE €. 433,34 Valore Quota “B” €. 183.966,66
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) 1/3 pro indiviso Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 94.200,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.500,00
c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.800,00
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.500,00
Sommano complessivamente €. 173.000,00 Conguaglio in AVERE €. 10.966,66 Valore Quota “C” €. 183.966,66
All'esito del processo, all'udienza di discussione del progetto divisionale, le parti attrici hanno espresso la loro preferenza nei termini che seguono:
“L'avv. Zichi precisa che le proprie assistite hanno accettato il progetto divisionale della seconda relazione, prevedendo che prendesse una metà della casa. Avrebbero voluto che l'altra Parte_1
metà la prendesse la controparte, (che è già nel possesso della casa), e che CP_1
prendesse la quota rimanente. In assenza di accordo, indica quindi che la soluzione Parte_2 sarebbe o l'estrazione a sorte delle quote o la vendita dell'intero contenuto della massa” (v. verbale di udienza del 11.12.2024) - “il sorteggio sulle ultime quote divisionali formate dall'Ausiliario, nella sua pagina 7 di 10 seconda relazione” essendo (v. memoria conclusionale) [riferimento alla consulenza effettuata dal geom. nel giudizio]; Persona_5
la convenuta nei termini che seguono:
“Gli avv.ti Canu (…) precisano che la propria assistita non ha accettato il secondo progetto divisionale,
o quantomeno accetterebbe di prendere la terza quota (quella che non riguarda la casa). In assenza di accordo, indicano che la soluzione sarebbe la vendita dell'intero contenuto della massa” (v. verbale di udienza del 11.12.2024) - l'attribuzione di tutti i beni secondo il progetto di cui alla prima relazione di
CT esclusa la casa di TI attribuita pro indiviso per 1/3 alle parti per porla in vendita separatamente e dividerne il ricavato (v. memoria conclusionale) [riferimento alla consulenza effettuata dal geom. stragiudizialmente]. Persona_5
Il Tribunale, considerato che l'opzione divisionale di cui alla 1^IPOTESI comporta l'esborso di forti conguagli (superiori a € 90.000), le opzioni 2^IPOTESI e 3^IPOTESI prevedono conguagli più bassi ma comportano l'esborso di € 34.662,02 (v. computo metrico allegato alla perizia depositata il
12.03.2024) per il frazionamento della casa di TI in due unità (costo che le parti non hanno accettato di sostenere), l'opzione 4^IPOTESI prevede quote diseguali (essendo previsto il conguaglio, a carico di una delle quote, di circa € 10.000) che rendono impraticabile l'estrazione a sorte, dichiara che la massa ereditaria in oggetto non è comodamente divisibile e che occorre quindi procedere alla liquidazione unitaria dei beni, in deroga all'art. 718 c.c. ed in conformità a quanto specificamente previsto all'art. 720 c.p.c., ultimo capoverso.
Si richiamano in punto di diritto le seguenti sentenze della Suprema Corte: n. 21612/2021 nonché
25888/15 – 726/2018 – 7961/2003 – 7045/2020.
In particolare, v. Cass. civ. n. 21612/2021 “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità dei beni, ma anche in ogni ipotesi, in cui gli stessi, secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del Giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, non siano “comodamente”, divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale.
pagina 8 di 10 risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura).”
Tutto ciò premesso, il Tribunale dispone la vendita di tutti i beni immobili appartenenti ad entrambe le successioni (come dettagliatamente identificati e stimati nella consulenza del CT geom. Persona_5
depositata il 12.03.2024 a cui si fa integrale riferimento) con ripartizione del ricavato in tre
[...]
quote come da separata ordinanza di vendita delegata:
VALORE COMPLESSIVO ASSE IN DIVISIONE: € 543.293,77
– quota pari a 1/3 = € 181.097,92 Parte_1
– quota pari a 1/3 = € 181.097,92 CP_1
– quota pari a 1/3 = € 181.097,92 Parte_2
Le reciproche domande di condanna alla corresponsione di indennità di occupazione per l'asserito utilizzo esclusivo di alcuni beni facenti parte dell'eredità devono essere rigettate in quanto non hanno trovato alcun riscontro di prova nel corso del processo;
in particolare, la circostanza che CP_1
risieda nella casa di TI (appartenente alla comunione ereditaria) non è di per sé dirimente, non
[...] essendo stata un'occupazione di bene senza consenso dei coeredi, considerato che ella ivi ha sempre vissuto unitamente ai genitori e che le sorelle risiedevano per loro scelta invece altrove.
Occorre rammentare infatti che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. n. 2423/2015).
Viene rigettata la domanda di accertamento della comunione ereditaria e di divisione ereditaria dei beni mobili, in quanto gli stessi non sono stati specificatamente individuati dalla parte istante;
considerato che
risulta agli atti che il consulente abbia predisposto un elenco-inventario con stima forfettaria, si invitano le parti a trovare un accordo amichevole sul punto.
Le spese di lite vengono compensate, stante la reciproca soccombenza.
Il costo della CT, come liquidato con separato decreto, viene posto definitivamente a carico di tutte le pagina 9 di 10 coeredi, ciascuna per la sua quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara aperta la successione di , nata a [...] l'[...] e Persona_1
deceduta in data 19.08.2009 e di nato a [...] il [...] e deceduto in data Persona_2
04.11.2016;
2) dichiara che gli eredi sono per la quota di 1/3 e per la quota di Parte_1 Parte_2
1/3 e per la quota di 1/3; CP_1
3) dichiara che la massa ereditaria è composta da 1) Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22; 2)
Locale bar – TI - Via Roma n.29; 3) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44; 4) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15; 5) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31; 6) Terreno in Reg.
Pala Sa Frissa;
7) Terreno in Reg. 8) Terreno in Reg. Sant'Andria; 9) Terreno in Persona_3
Reg. – beni tutti dettagliatamente identificati e stimati nella relazione del CT geom. Per_4
depositata il 12.03.2024; Persona_5
4) dichiara il compendio ereditario di cui ad entrambe le successioni (come indicato al punto 3) “non comodamente divisibile” tra le tre coeredi, avuto riguardo alle quote di ciascuna e alle caratteristiche degli immobili come specificato in parte motiva e per l'effetto -come modalità di scioglimento della comunione ereditaria- dispone la vendita di tutti i beni immobili appartenenti ad entrambe le successioni con ripartizione del ricavato in tre quote come da separata ordinanza di vendita delegata;
5) compensa tra le parti le spese processuali;
le spese di CT (già liquidate) sono definitivamente poste a carico di tutte le coeredi, ciascuna per la sua quota di 1/3;
6) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la vendita del compendio con incarico a professionista delegato e per la distribuzione del ricavato.
Sassari, il 29.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3264/2018 r.g. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'avv. ZICHI PAOLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CANU MASSIMO e dell'avv. CANU VINCENZO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.12.2024 ove le parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si discute della successione di , nata a [...] l'[...] e deceduta Persona_1
in data 19.08.2009 e nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.11.2016 (v. Persona_2
rispettive dichiarazioni di successione in morte di al n° 2260 col. 9990 ed in Persona_1
morte di al n° 2263 n° 9990, entrambe presentate in data 03.10.2017). Persona_2
Essendo i coniugi deceduti ab intestato, succedono ad entrambi, in quote uguali, le tre figlie: Pt_1
e (odierne attrici) e (odierna convenuta).
[...] Parte_2 CP_1
pagina 1 di 10 Il patrimonio immobiliare dei de cuius, secondo le allegazioni delle parti e gli accertamenti effettuati dal CT, consiste nei seguenti beni:
1) Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
2) Locale bar – TI - Via Roma n.29
3) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
4) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
5) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31
6) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
7) Terreno in Reg. Persona_3
8) Terreno in Reg. Sant'Andria
9) Terreno in Reg. Per_4
Con l'introduzione del presente procedimento, gli eredi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione;
hanno domandato altresì di condannare al pagamento di una indennità di occupazione per l'utilizzo in CP_1
via esclusiva di alcuni beni comuni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di scioglimento della comunione CP_1
ereditaria e di divisione;
ha precisato che le chiavi dell'immobile dei genitori, ove ella risiede, sono sempre stati nella disponibilità di tutti gli eredi, in via riconvenzionale ha chiesto di condannare le attrici al pagamento di una indennità di occupazione per l'utilizzo in via esclusiva di altri beni comuni.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e mediante CT (nello specifico due consulenze effettuate dal geom. Persona_5
la prima -effettuata stragiudizialmente- per la stima e per il progetto divisionale;
la seconda per la stima e per la valutazione della divisibilità in natura della casa di TI); esaurita l'istruttoria, tentata più volte dai procuratori delle parti la conciliazione stragiudiziale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024 previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
*
Il Tribunale, all'esito del giudizio, dichiara aperta la successione di , Persona_1 nata a [...] l'[...] e deceduta in data 19.08.2009 e nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto in data 04.11.2016, e prende atto che gli eredi, per accettazione tacita dell'eredità insita nella partecipazione al presente procedimento, sono: per la quota di 1/3, Parte_1 Parte_2
per la quota di 1/3 e per la quota di 1/3.
[...] CP_1
pagina 2 di 10 Si precisa che le parti hanno dichiarato di essere d'accordo nel dividere le masse plurime con unico progetto divisionale;
soluzione prospettabile, in quanto “l'ultimo acquisto, effettuato da tutti i comunisti, è avvenuto mortis causa e la massa complessiva è da dividere tra gli stessi eredi in quote uguali” (in questo senso si è già pronunciato il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1137/2023 del
10.11.2023 – RG 3131/2019).
Ebbene -preso atto che all'interno della massa ereditaria esiste un bene (la casa di TI) che, con il proprio valore, prevarica tutti i valori degli altri beni, costituendo una notevole problematica in sede di attribuzione delle quote- il CT geom. ha elaborato tre soluzioni (v. perizia depositata il Per_5
12.03.2024), cui si aggiunge la quarta soluzione elaborata dal CT in sede di perizia stragiudiziale (su incarico privato delle parti, v. scrittura privata del 19.09.2019 – relazione del 17.02.2020 prodotta dalla convenuta con atto depositato il 29.05.2020], di seguito riportate:
1^ IPOTESI DIVISIONALE
Attribuzione di tutti i beni con esborso di forti conguagli
ESTRAZIONE a SORTE
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 273.860,07
Conguaglio in DARE €. 92.762,15 Valore Quota “A” €. 181.097,92
Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.272,80
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.215,20
Sommano complessivamente €. 174.788,00 Conguaglio in AVERE €. 6.309,92 Valore Quota “B” €. 181.097,92
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.523,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
pagina 3 di 10 Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.697,00
c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.875,20
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.550,50
Sommano complessivamente €. 94.645,70 Conguaglio in AVERE €. 86.452,22 Valore Quota “C” €. 181.097,92
2^ IPOTESI DIVISIONALE
ESTRAZIONE a SORTE
Attribuzione di tutti i beni provvedendo al frazionamento della Villa in Viale Italia in due unità immobiliari autonome
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 47,70 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.734,20 Cantina mq. 83,25 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 20.479,50 Piano terra mq. 131,10 x €. 615,00/mq. = €. 80.626,50 Piano primo mq. 50,80 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 12.496,80 Terrazzo piano terra mq. 30,40 x €. 615,00 x 25% = €. 4.674,00 Terrazzo piano primo mq. 12,00 x €. 615,00 x 25% = €. 1.845,00
Cortile piano terra – volume mc. 1.312,97 x €. 25,00/mc. = €. 32.824,25
Sommano complessivamente €. 164.680,25
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.523,00 Conguaglio in AVERE €. 894,67 Valore Quota “A” €. 181.097,92
Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 48,50 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.931,00 Cantina mq. 57,20 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 14.071,20 Piano terra mq. 93,10 x €. 615,00/mq. = €. 57.256,50 Terrazzo piano terra mq. 8,10 x €. 615,00 x 25% = €. 1.245,37
Cortile piano terra – volume mc. 987,03 x €. 25,00/mc. = €. 24.675,75
Sommano complessivamente €. 109.179,82
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.697,00
pagina 4 di 10 c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.875,20
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.550,50
Sommano complessivamente €. 188.302,52 Conguaglio in DARE €. 7.204,60 Valore Quota “B” €. 181.097,92
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.272,80
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.215,20
Sommano complessivamente €. 174.788,00 Conguaglio in AVERE €. 6.309,92 Valore Quota “C” €. 181.097,92
3^ IPOTESI DIVISIONALE
ESTRAZIONE a SORTE
Attribuzione di tutti i beni provvedendo al frazionamento della Villa in Viale Italia in due unità immobiliari autonome
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 47,70 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.734,20 Cantina mq. 83,25 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 20.479,50 Piano terra mq. 131,10 x €. 615,00/mq. = €. 80.626,50 Piano primo mq. 50,80 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 12.496,80 Terrazzo piano terra mq. 30,40 x €. 615,00 x 25% = €. 4.674,00 Terrazzo piano primo mq. 12,00 x €. 615,00 x 25% = €. 1.845,00
Cortile piano terra – volume mc. 1.312,97 x €. 25,00/mc. = €. 32.824,25
Sommano complessivamente €. 164.680,25
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.523,00 Conguaglio in AVERE €. 894,67 Valore Quota “A” €. 181.097,92
pagina 5 di 10 Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) Porzione di Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3
Autorimessa mq. 48,50 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 11.931,00 Cantina mq. 57,20 x €. 615,00/mq. x 40% = €. 14.071,20 Piano terra mq. 93,10 x €. 615,00/mq. = €. 57.256,50 Terrazzo piano terra mq. 8,10 x €. 615,00 x 25% = €. 1.245,37
Cortile piano terra – volume mc. 987,03 x €. 25,00/mc. = €. 24.675,75
Sommano complessivamente €. 109.179,82
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.875,20
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.550,50
Sommano complessivamente €. 180.605,52 Conguaglio in AVERE €. 492,40 Valore Quota “B” €. 181.097,92
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.697,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.272,80
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.215,20
Sommano complessivamente €. 182.485,00 Conguaglio in DARE €. 1.387,08 Valore Quota “C” €. 181.097,92
4^ IPOTESI
Attribuzione di tutti i beni lasciando la Villa in Viale Italia pro indivisa da porre in vendita
ESTRAZIONE a SORTE
Quota “A” – colore rosso in planimetria
a) 1/3 pro indiviso Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 94.200,00
b) Locale bar – TI - Via Roma n.29
Foglio 3 mappale 261 sub.3 €. 100.300,00 Sommano complessivamente €. 194.500,00 pagina 6 di 10 Conguaglio in DARE €. 10.533,34 Valore Quota “A” €. 183.966,66
Quota “B” – colore azzurro in planimetria
a) 1/3 pro indiviso Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 94.200,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31 €. 8.000,00
c) Terreno in Reg. Per_4
Foglio 1 mappali 398-419 €. 38.300,00
d) Terreno in Reg. Sant'Andria
Foglio 4 mappali 138-139 €. 28.200,00
e) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15
Foglio 3 mappale 277 sub.1 e 278 sub.2 €. 15.700,00 Sommano complessivamente €. 184.400,00 Conguaglio in DARE €. 433,34 Valore Quota “B” €. 183.966,66
Quota “C” – colore verde in planimetria
a) 1/3 pro indiviso Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22
Foglio 3 mappale 909 subb. 2-3-4 €. 94.200,00
b) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44
Foglio 3 mappale 359 €. 15.500,00
c) Terreno in Reg. Pala Sa Frissa
Foglio 5 mappali 34-23-331-332-333 €. 26.800,00
d) Terreno in Reg. Persona_3
Foglio 4 mappali 30-73-74 €. 36.500,00
Sommano complessivamente €. 173.000,00 Conguaglio in AVERE €. 10.966,66 Valore Quota “C” €. 183.966,66
All'esito del processo, all'udienza di discussione del progetto divisionale, le parti attrici hanno espresso la loro preferenza nei termini che seguono:
“L'avv. Zichi precisa che le proprie assistite hanno accettato il progetto divisionale della seconda relazione, prevedendo che prendesse una metà della casa. Avrebbero voluto che l'altra Parte_1
metà la prendesse la controparte, (che è già nel possesso della casa), e che CP_1
prendesse la quota rimanente. In assenza di accordo, indica quindi che la soluzione Parte_2 sarebbe o l'estrazione a sorte delle quote o la vendita dell'intero contenuto della massa” (v. verbale di udienza del 11.12.2024) - “il sorteggio sulle ultime quote divisionali formate dall'Ausiliario, nella sua pagina 7 di 10 seconda relazione” essendo (v. memoria conclusionale) [riferimento alla consulenza effettuata dal geom. nel giudizio]; Persona_5
la convenuta nei termini che seguono:
“Gli avv.ti Canu (…) precisano che la propria assistita non ha accettato il secondo progetto divisionale,
o quantomeno accetterebbe di prendere la terza quota (quella che non riguarda la casa). In assenza di accordo, indicano che la soluzione sarebbe la vendita dell'intero contenuto della massa” (v. verbale di udienza del 11.12.2024) - l'attribuzione di tutti i beni secondo il progetto di cui alla prima relazione di
CT esclusa la casa di TI attribuita pro indiviso per 1/3 alle parti per porla in vendita separatamente e dividerne il ricavato (v. memoria conclusionale) [riferimento alla consulenza effettuata dal geom. stragiudizialmente]. Persona_5
Il Tribunale, considerato che l'opzione divisionale di cui alla 1^IPOTESI comporta l'esborso di forti conguagli (superiori a € 90.000), le opzioni 2^IPOTESI e 3^IPOTESI prevedono conguagli più bassi ma comportano l'esborso di € 34.662,02 (v. computo metrico allegato alla perizia depositata il
12.03.2024) per il frazionamento della casa di TI in due unità (costo che le parti non hanno accettato di sostenere), l'opzione 4^IPOTESI prevede quote diseguali (essendo previsto il conguaglio, a carico di una delle quote, di circa € 10.000) che rendono impraticabile l'estrazione a sorte, dichiara che la massa ereditaria in oggetto non è comodamente divisibile e che occorre quindi procedere alla liquidazione unitaria dei beni, in deroga all'art. 718 c.c. ed in conformità a quanto specificamente previsto all'art. 720 c.p.c., ultimo capoverso.
Si richiamano in punto di diritto le seguenti sentenze della Suprema Corte: n. 21612/2021 nonché
25888/15 – 726/2018 – 7961/2003 – 7045/2020.
In particolare, v. Cass. civ. n. 21612/2021 “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità dei beni, ma anche in ogni ipotesi, in cui gli stessi, secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del Giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, non siano “comodamente”, divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale.
pagina 8 di 10 risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura).”
Tutto ciò premesso, il Tribunale dispone la vendita di tutti i beni immobili appartenenti ad entrambe le successioni (come dettagliatamente identificati e stimati nella consulenza del CT geom. Persona_5
depositata il 12.03.2024 a cui si fa integrale riferimento) con ripartizione del ricavato in tre
[...]
quote come da separata ordinanza di vendita delegata:
VALORE COMPLESSIVO ASSE IN DIVISIONE: € 543.293,77
– quota pari a 1/3 = € 181.097,92 Parte_1
– quota pari a 1/3 = € 181.097,92 CP_1
– quota pari a 1/3 = € 181.097,92 Parte_2
Le reciproche domande di condanna alla corresponsione di indennità di occupazione per l'asserito utilizzo esclusivo di alcuni beni facenti parte dell'eredità devono essere rigettate in quanto non hanno trovato alcun riscontro di prova nel corso del processo;
in particolare, la circostanza che CP_1
risieda nella casa di TI (appartenente alla comunione ereditaria) non è di per sé dirimente, non
[...] essendo stata un'occupazione di bene senza consenso dei coeredi, considerato che ella ivi ha sempre vissuto unitamente ai genitori e che le sorelle risiedevano per loro scelta invece altrove.
Occorre rammentare infatti che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. n. 2423/2015).
Viene rigettata la domanda di accertamento della comunione ereditaria e di divisione ereditaria dei beni mobili, in quanto gli stessi non sono stati specificatamente individuati dalla parte istante;
considerato che
risulta agli atti che il consulente abbia predisposto un elenco-inventario con stima forfettaria, si invitano le parti a trovare un accordo amichevole sul punto.
Le spese di lite vengono compensate, stante la reciproca soccombenza.
Il costo della CT, come liquidato con separato decreto, viene posto definitivamente a carico di tutte le pagina 9 di 10 coeredi, ciascuna per la sua quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara aperta la successione di , nata a [...] l'[...] e Persona_1
deceduta in data 19.08.2009 e di nato a [...] il [...] e deceduto in data Persona_2
04.11.2016;
2) dichiara che gli eredi sono per la quota di 1/3 e per la quota di Parte_1 Parte_2
1/3 e per la quota di 1/3; CP_1
3) dichiara che la massa ereditaria è composta da 1) Villa unifamiliare – TI - Via Italia n.22; 2)
Locale bar – TI - Via Roma n.29; 3) Locale magazzino – TI - Via Roma n.44; 4) Locale magazzino – TI - Via Roma n.15; 5) Locale magazzino – TI - Via Roma n.31; 6) Terreno in Reg.
Pala Sa Frissa;
7) Terreno in Reg. 8) Terreno in Reg. Sant'Andria; 9) Terreno in Persona_3
Reg. – beni tutti dettagliatamente identificati e stimati nella relazione del CT geom. Per_4
depositata il 12.03.2024; Persona_5
4) dichiara il compendio ereditario di cui ad entrambe le successioni (come indicato al punto 3) “non comodamente divisibile” tra le tre coeredi, avuto riguardo alle quote di ciascuna e alle caratteristiche degli immobili come specificato in parte motiva e per l'effetto -come modalità di scioglimento della comunione ereditaria- dispone la vendita di tutti i beni immobili appartenenti ad entrambe le successioni con ripartizione del ricavato in tre quote come da separata ordinanza di vendita delegata;
5) compensa tra le parti le spese processuali;
le spese di CT (già liquidate) sono definitivamente poste a carico di tutte le coeredi, ciascuna per la sua quota di 1/3;
6) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la vendita del compendio con incarico a professionista delegato e per la distribuzione del ricavato.
Sassari, il 29.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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