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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dr. Gius eppe Di sabato President e
- Dr.ss a Rosella Nocera Giudi ce
- Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore ha pronunciat o l a s eguente
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 5866/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c., pendente tra
, nat a a CAS AMASS IMA (B A) il 09/ 07/1970 , Parte_1 rappresent at a e di fes a dall 'Avv. RUCC IA MAR IAR ITA
e
, nat o a BAR I (BA) il 20/07/ 1969 , Controparte_1 rappresent at o e difes o dall 'Avv. PAP ADIA MAR IA ANTONIETTA nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 -bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congi unto ex art . 473-bis.51 c.p.c. depositato il 07/11/ 2024 ,
e prem esso Parte_1 Controparte_1 che:
- avevano cont ratto m atrimonio concordat ari o i n dat a 19/05/1999 i n
Bari (anno 1999 – parte 2 – seri e A – n. 270);
- dall'unione coniugale nascevano, il 17/11/2000, la figlia Per_1
e, il 04/11/2003 , la figlia;
Persona_2
- con ric orso congi unt o del 18/ 11/2010 , domandavano al Tribunal e di
Bari di pronunci are l a s eparazi one personal e dei coniugi;
- con decreto cronol. n. 4996/ 2011 deposit ato il 28/ 04/2011 , il
Tri bunal e di B ari omol ogava la separazi one personale al le condi zioni concord ate dai coniugi con convenzione sottoscritt a il
03/11/2010 e deposi t at a il 18/ 11/2010 ;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare;
tutto ciò prem es so, chi edevano al Tribunal e di Bari di recepire tali loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are.
Con decret o del 03/ 12/2024 , il Presi dente, letto il ri corso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/04/2025. All'udienza del 01/04/2025, il Giudice delegato, ril evato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 04/12/202 4.
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art . 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970
n. 898 e succes sive modi fiche.
Invero, dall a copi a del decreto di omologa della separazi one dei coni ugi em erge non s olo che i coniugi sono separati m a che dalla data di com pari zione t enutasi i n quel procedim ento a quel la di proposizione del present e ri corso risulta compiut o i l t ermi ne di legge ri chi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere che dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (cont ributo a titolo di m ant eniment o dell a prole a cari co del padre nell a mis ura di com plessivi €500,00 mensili (€250,00 per ci ascuna figli a), olt re al 50% dell e spese straordi nari e, assegno uni co uni versal e interam ent e i n favore del la m adre) sono conformi all a l egge e, pert anto, devono ess ere recepi te i n s ent enza.
Le spese proces suali sono compensat e int egralment e att esa l a nat ura della lite.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, defini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunta propo st a da e Parte_1
, nel giudi zio n. 5866/2024 R.G. V.G., Controparte_1 con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrato tra i coniugi anzi dett i in Bari in dat a
19/05/1999, t ras crit t o nel regist ro degli atti di m at rimonio del predetto Com une (anno 1999, atto n. 270, part e 2, seri e A) all e condi zioni concordate nel ricorso congiunto, da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 6 m aggi o 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dr. Gius eppe Di sabato President e
- Dr.ss a Rosella Nocera Giudi ce
- Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore ha pronunciat o l a s eguente
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 5866/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c., pendente tra
, nat a a CAS AMASS IMA (B A) il 09/ 07/1970 , Parte_1 rappresent at a e di fes a dall 'Avv. RUCC IA MAR IAR ITA
e
, nat o a BAR I (BA) il 20/07/ 1969 , Controparte_1 rappresent at o e difes o dall 'Avv. PAP ADIA MAR IA ANTONIETTA nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 -bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congi unto ex art . 473-bis.51 c.p.c. depositato il 07/11/ 2024 ,
e prem esso Parte_1 Controparte_1 che:
- avevano cont ratto m atrimonio concordat ari o i n dat a 19/05/1999 i n
Bari (anno 1999 – parte 2 – seri e A – n. 270);
- dall'unione coniugale nascevano, il 17/11/2000, la figlia Per_1
e, il 04/11/2003 , la figlia;
Persona_2
- con ric orso congi unt o del 18/ 11/2010 , domandavano al Tribunal e di
Bari di pronunci are l a s eparazi one personal e dei coniugi;
- con decreto cronol. n. 4996/ 2011 deposit ato il 28/ 04/2011 , il
Tri bunal e di B ari omol ogava la separazi one personale al le condi zioni concord ate dai coniugi con convenzione sottoscritt a il
03/11/2010 e deposi t at a il 18/ 11/2010 ;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare;
tutto ciò prem es so, chi edevano al Tribunal e di Bari di recepire tali loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are.
Con decret o del 03/ 12/2024 , il Presi dente, letto il ri corso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/04/2025. All'udienza del 01/04/2025, il Giudice delegato, ril evato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 04/12/202 4.
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art . 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970
n. 898 e succes sive modi fiche.
Invero, dall a copi a del decreto di omologa della separazi one dei coni ugi em erge non s olo che i coniugi sono separati m a che dalla data di com pari zione t enutasi i n quel procedim ento a quel la di proposizione del present e ri corso risulta compiut o i l t ermi ne di legge ri chi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere che dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (cont ributo a titolo di m ant eniment o dell a prole a cari co del padre nell a mis ura di com plessivi €500,00 mensili (€250,00 per ci ascuna figli a), olt re al 50% dell e spese straordi nari e, assegno uni co uni versal e interam ent e i n favore del la m adre) sono conformi all a l egge e, pert anto, devono ess ere recepi te i n s ent enza.
Le spese proces suali sono compensat e int egralment e att esa l a nat ura della lite.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, defini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunta propo st a da e Parte_1
, nel giudi zio n. 5866/2024 R.G. V.G., Controparte_1 con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrato tra i coniugi anzi dett i in Bari in dat a
19/05/1999, t ras crit t o nel regist ro degli atti di m at rimonio del predetto Com une (anno 1999, atto n. 270, part e 2, seri e A) all e condi zioni concordate nel ricorso congiunto, da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 6 m aggi o 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato