Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 346/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. PERAZZELLI STEFANO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Omesso versamento contributi alla Gestione Commercianti.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex artt. 24, co. 5, D. Lgs. 46/99 e 30, D.L. 78/10, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, proponeva formale Parte_1
data 24.01.2024 - con il quale le era stato intimato il pagamento di complessivi € 3.961,79 a titolo di contributi fissi dovuti alla gestione commercianti per il periodo corrente dal novembre 2021 al dicembre 2022.
Eccepiva la ricorrente la assoluta illegittimità dell'iscrizione del proprio nominativo nella Gestione commercianti effettuata d'ufficio dall' soltanto perché era socia unica ed amministratrice CP_1
unica della società costituita in data 3.06.2019, avente ad oggetto l'esercizio di attività CP_2
commerciale per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti presso la sede operativa con insegna “Gastronomia Quanto basta” sita in Via Kennedy n. 28 in Pescara. Rappresentava
l'opponente il difetto dei presupposti legittimanti la sua iscrizione alla Gestione commercianti non avendo essa mai svolto attività lavorativa in favore della società con i caratteri di prevalenza e abitualità ed essendosi, di contro, limitata a sbrigare competenze di natura amministrativa correlate, appunto, alla qualifica rivestita di amministratrice e legale rappresentante. Dunque, del tutto erroneamente, l aveva effettuato l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti essendo CP_1 essa tenuta in via esclusiva all'iscrizione nella gestione separata. Concludeva, pertanto, la affinchè l'adito Tribunale volesse, previo accertamento circa la insussistenza di Parte_1
qualsivoglia obbligo contributivo a suo carico in favore della Gestione Commercianti, dichiarare nullo o, comunque, annullare l'avviso di addebito oggetto di impugnativa.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale contestava integralmente tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto, eccepito e prodotto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Sottolineava, infatti, l'ente che rivestendo la la qualifica di socio unico e Parte_1
amministratore della società e non avendo demandato lo svolgimento di attività di CP_2
natura dirigenziale a terzi, era inconfutabile che la stessa operasse di fatto per il perseguimento dei fini sociali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove documentali ed orali, all'udienza del 15/01/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
L'art. 29 della Legge n. 160/1975 come modificato dall'art. 1 comma 203 della Legge n. 662/1996 così dispone “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Corte di legittimità, con orientamento oramai consolidato, ha ripetutamente statuito che “Sul piano previdenziale, infatti, (…) qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”
(cfr. Cass. Nn. 3829/2020; 10426/2018; 3637/2020). Si e', infatti, osservato che occorre distinguere tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, anche quando la prima attività si esplichi al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione. Si tratta di due attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c.; sicché comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, sua stessa esistenza. L'attività lavorativa, invece, è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass. Sez. Trib. N. 36362/2021).
Da ciò consegue che, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'amministratore, anche unico, di società di capitali, alla gestione commercianti, il giudice è chiamato ad accertare che vi sia la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti (vedi Cass. S.U. n. 3240/2010; conforme Trib. Milano n.1181/2019).
E non vi è dubbio che l'onere della prova sul punto gravi in capo all' non Controparte_3 essendo di per sé sola la qualità di socio amministratore a far sorgere l'obbligo dell'iscrizione nella gestione commercianti. A tal riguardo, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. 28.2.2017 nr. 5210; 20.12.2016 nr. 27588; 26.2.2016 nr. 3835) che in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986 la qualità di socio-amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore" e che "va assicurato alla gestione commercianti il socio che, al netto delle attività svolte come amministratore, si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa" (cfr.
Cass, n. 13424/2018).
L'art. 1 comma 208 della L. n. 662/1996 è stato fatto oggetto di interpretazione autentica da parte del comma 11 del D.L. n. 78/10, convertito dalla L. n. 122/10, nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti tanto che la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che "la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l'obbligo della duplice iscrizione" (così Cass. n.
19273/2018, che ripercorre il percorso giurisprudenziale uniformemente seguito dopo Sez. Un n.
17076/2011). La stessa Corte ha, però, precisato che non basta lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi, occorrendo che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. Quindi, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge, anche in base alla norma interpretativa, "rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti" (Cass. n. 8474/2017 e n. 10763/2018).
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che "In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa"
(v. Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18). È, dunque, compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonchè l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (Cass. n. 8613 del 2017).
In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal Consiglio di
Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale. Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, quindi, la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (Sent. n. 5360 del 2012), deve altresì precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che, anche con tale attività, il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Alla luce della copiosa giurisprudenza sin qui richiamata e tenuto conto delle risultanze delle prove orali espletate, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta la prova relativa all'espletamento da parte della – al netto delle incombenze proprie su di essa gravanti Parte_1
quale amministratrice - di attività lavorativa in maniera prevalente e con carattere di abitualità all'interno della società sì che devono reputarsi non sussistenti i presupposti CP_2
legittimanti la sua iscrizione nella Gestione per gli esercenti attività commerciale. La stessa si è, infatti, sempre limitata a svolgere le mansioni proprie di amministratrice demandando, invece, qualsivoglia competenza collegata alla gestione aziendale, al coordinamento dei dipendenti e all'organizzazione dell'attività propria della gastronomia alla preposta Persona_1
I testi escussi hanno, infatti, confermato che la si è sempre occupata dei rapporti con i Persona_1 fornitori e dei relativi pagamenti, dell'approvvigionamento, della organizzazione dei turni dei dipendenti, della intera gestione aziendale, risultando, invece, la presenza dalla in Parte_1
gastronomia saltuaria e meramente occasionale. La stessa ha riferito che la Persona_1
propria madre, si è sempre recata saltuariamente in gastronomia, ad esempio per Parte_1
portarle un assegno nel caso in cui doveva essere effettuato un pagamento più oneroso o per andare a prendere un documento da consegnare poi al commercialista.
È, altresì, emerso che la società si è sempre avvalsa di dipendenti in numero variabile con qualifica di aiuto barman, cuoco o aiuto cuoco, banconista ovvero di personale addetto allo svolgimento di tutte le mansioni e i compiti necessari al regolare andamento dell'attività propria della gastronomia risultando, per tale ragione, la società dotata di una organizzazione d'impresa in grado di realizzare autonomamente lo scopo sociale.
Dunque, in difetto dei presupposti di legge - come oramai costantemente interpretati e chiariti dalla copiosa giurisprudenza sopra ampiamente richiamata - deve escludersi, nel caso di specie, la legittimità dell'iscrizione della alla Gestione commercianti stante la mancata Parte_1
prestazione di attività lavorativa con i caratteri di prevalenza e abitualità e per il perseguimento dell'oggetto sociale.
Come visto, infatti, la giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che è necessario fornire la prova dell'effettiva prestazione di attività lavorativa all'interno della compagine societaria da parte del socio o dell'amministratore al netto delle incombenze e delle responsabilità su di esso gravanti per effetto della qualifica rivestita. Secondo la Corte di legittimità, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi cioè in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Prova nel caso di specie in alcun modo raggiunta. È chiaro, infatti, preme ribadirlo, che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non scatta soltanto per effetto della qualifica formale rivestita dall'individuo anche laddove, come nel caso in esame, esso rivesta il ruolo di socio unico e/o amministratore unico.
Ed invece, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, è indubbio che l' – contravvenendo ai CP_1 principi sin qui richiamati - abbia proceduto all'iscrizione della alla Gestione Parte_1
commercianti soltanto in virtù della qualifica dalla stessa rivestita nella compagine societaria senza effettuare alcuna indagine od alcun accertamento circa l'effettiva prestazione di attività lavorativa nell'interesse della società e al fine del perseguimento dell'oggetto sociale. Di contro, come visto, la non ha mai svolto attività in favore dell'azienda con i caratteri della abitualità e Parte_1
prevalenza avvalendosi, peraltro, della figlia, la quale, nella veste di Persona_1
preposto, si occupava interamente della gestione ed organizzazione aziendale.
Dunque, il ricorso va accolto e va dichiarata la insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti dalla legge previsti per l'iscrizione nella gestione gli esercenti attività commerciale e di qualsivoglia obbligo contributivo a tale titolo domandato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 346/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara l'insussistenza in capo a dei presupposti per l'iscrizione Parte_1
alla Gestione esercenti attività commerciale;
annulla, pertanto, l'iscrizione d'ufficio operata dall' dichiarando l'inesistenza di un obbligo CP_1
contributivo a tale titolo;
condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio – da CP_1
distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in €
1.800 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valeria Battista