CA
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/06/2024, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
_________
composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente
dr Massimo Lo Truglio Consigliere
dr Francesco Billè Consigliere Ausiliario rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 437/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Dario C.F._1
Murgia;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (cod. fisc Controparte_1 C.F._2
, , nata a [...] il [...] (cod. fisc.
[...] Controparte_2 C.F._3
, , nato a [...] il [...] (cod. fisc.
[...] Controparte_3 [...]
) e , nata a [...] il [...] (, cod. fisc C.F._4 Controparte_4 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Angiola Maria C.F._5
Politi;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_5 C.F._6 atti, dall'avv. Agatino Cariola;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 5 dicembre 2023.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 182, pubblicata il 13 gennaio 2023, il giudice unico del Tribunale di
Catania rigettava la domanda proposta da “ ” volta Parte_2
ad ottenere la condanna di , , Parte_3 Parte_4 CP_1
e al pagamento della somma di € 5.000,00 e di
[...] Controparte_2 [...]
l pagamento della somma di € 3.300,00, a titolo di provvigione per attività di CP_5
mediazione immobiliare svolta in favore di essi convenuti.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “….. la parte attrice ha prodotto scheda di visita e accordo di integrazione assumendo, sulla base di detti documenti, che il vesse preso cognizione dell'affare grazie all'agenzia e che CP_5 dell'interesse dallo stesso mostrato fossero a conoscenza i e i …... CP_1 CP_3
I convenuti ….. deducono, in particolare, che la “scheda di visita appartamento”, datata
21.07.2015, rechi solo la generica indicazione della ubicazione dell'immobile (senza riferimenti alla identificazione catastale) e del nome del proprietario (indicato genericamente quale “ ”). …… a dedotto poi di avere acquistato l'immobile CP_1 Controparte_5
…… a distanza di tempo e senza quindi alcuna efficacia causale tra la visita dello stesso immobile e il suo acquisto ….. l di Barbera non si Organizzazione_1 Parte_2 era impegnata ad alcuna trattativa, ma si era limitata solo a far conoscere l'esistenza dell'immobile. Né aveva indicato al il nominativo del proprietario.……. Nella CP_5 specie ……. nessun diritto a percepire il compenso pattuito per l'attività di mediazione svolta può ritenersi sorto in capo all'agente immobiliare, essendo pacifico che tra le parti non sia stato stipulato alcun accordo, neppure preparatorio, e apparendo indimostrato il necessario nesso causale tra la conclusione dell'affare e l'attività intermediatrice …… In particolare, il solo fatto che il mediatore si sia adoperato per far visionare al potenziale acquirente l'unità immobiliare oggetto di successiva negoziazione, senza che in quel momento fosse formulata alcuna offerta di acquisto, non consente di affermare che l'apertura delle trattative per giungere all'acquisto dell'unità immobiliare sia stata dovuta all'intervento del mediatore stesso, né è indicativo del fatto che, senza l' intermediazione, il contratto non sarebbe stato concluso;
è evidente peraltro, che le parti hanno stipulato il contratto definitivo sulla base di valutazioni diverse, posto che hanno raggiunto l'accordo per un corrispettivo (Euro
110.000,00) notevolmente inferiore a quello per il quale l'immobile veniva promosso dall'agenzia (Euro 135.000,00) ….. Anche ad ammettere che il compratore fosse stato messo a conoscenza delle generalità dei venditori (indicate in modo solo incompleto nel documento attestante la visita effettuata) e che i venditori fossero stati messi a conoscenza del fatto che l'immobile era stato visionato da un potenziale acquirente, ciò non sarebbe infatti sufficiente a superare gli elementi di segno contrario ricavabili dagli atti, costituiti dalla totale assenza di trattative tra le parti, malgrado il rinnovo del mandato dopo la visita, e dalle diverse condizioni di vendita alle quali l'immobile fu ceduto”.
Avverso tale decisione ha interposto Parte_1
appello con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2023, sulla base di due ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , nonchè resistendo al gravame e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 5 dicembre
2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di legittimazione ad agire dell'appellante, sollevata dagli appellati , Controparte_1
, e sul rilievo che “… la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 società “ ” è stata cancellata dal registro delle Parte_2 Parte_1
Imprese, per cessazione di ogni attività, in data 25/02/2020”.
L'eccezione è infondata.
Rilevato, invero, che, come risulta dalla visura camerale in atti, la Parte_1
” è una ditta individuale e non una persona giuridica, osserva la Corte che ininfluente
[...] si appalesa l'avvenuta cancellazione della suddetta ditta dal registro delle imprese, essendo noto che “La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti” (Cass. Sentenza n. 35962 del 22/11/2021). Altrettanto irrilevante, ad avviso della Corte, alla luce del principio testè richiamato, è la spendita del nome della ditta, nonostante l'avvenuta cancellazione.
Venendo ora alle ragioni di censura svolte con l'impugnazione, col primo motivo dell'appello viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c..
Sostiene che il Tribunale, omettendo di operare un'esaustiva ricostruzione della vicenda, nulla dice in sentenza circa quanto statuito dall'articolo 8 del contratto di mediazione immobiliare, il quale così recita: “sarà altresì dovuta l'intera provvigione nel caso il venditore effettui la vendita anche dopo la scadenza dell'incarico a persone a lui segnalate dall'agente immobiliare”; che in forza della scheda di visita fatta sottoscrivere in data
21.7.2015 al la parte venditrice, e segnatamente , non CP_5 Controparte_1 poteva non sapere dell'esistenza di tale soggetto, interessato all'acquisto dell'immobile, essendo fatto notorio che la c.d. “scheda visita” sia un documento che viene predisposto dall'agente immobiliare ogni qualvolta un soggetto interessato visiona l'immobile oggetto di mandato, allo scopo di informare il cliente circa l'esistenza di soggetti interessati all'acquisto dell'immobile e di documentare così l'opera in tal senso espletata dal mediatore;
che indice ulteriore della circostanza che a fosse stato segnalato il nominativo del Controparte_1
è il fatto che le parti pattuirono una proroga del mandato ed un aggiornamento CP_5
della provvigione per il mediatore.
Col secondo motivo l'appellante si duole della ritenuta insussistenza di nesso di causalità fra l'opera del mediatore e la conclusione dell'affare.
Sostiene che dagli atti del giudizio di prime cure emerge che le parti si erano conosciute per effetto dell'opera di intermediazione dell'agenzia immobiliare , atteso Pt_1
che il apprendeva il nominativo dei venditori per effetto della sottoscrizione CP_5 della scheda di visita dell'immobile, ove era riportato, oltre al cognome “ ” anche i CP_1
dati identificativi del bene in vendita;
che la c.d. scheda visita è stata formata allo scopo di rendere edotta la parte venditrice dell'opera espletata dal mediatore e segnatamente dei soggetti interessati all'acquisito che avevano visionato l'immobile; che è incontestato che i e nulla ebbero da eccepire sull'operato dell'agenzia, tanto da CP_1 CP_3 prorogarne l'incarico oltre la scadenza;
che il Giudice di prime cure, già solo sulla base di quanto acquisito al compendio probatorio dell'istruttoria di primo grado, avrebbe dovuto ritenere non inverosimile ed anzi probabile che, se l'agenzia immobiliare non Pt_1 avesse pubblicizzato la vendita dell'immobile e fatto visionare l'immobile al CP_5
l'affare non si sarebbe concluso;
che attraverso la scheda visite, la parte attrice ha, comunque, dimostrato di avere operato e di avere espletato un'attività di cui le parti tutte ed il n primis hanno fruito e beneficiato. CP_5
I motivi, che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
E' noto, invero, che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. n. 11443 del 08/04/2022).
In applicazione del principio della causalità adeguata, il giudice deve accertare non solo la "messa in relazione" delle parti da parte del mediatore ma anche il carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo, al fine di affermare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore. Secondo Cass. n. 3165/2023, per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.
Ad avviso della Corte, il tribunale ha fatto buon governo dei principi surrichiamati, non sussistendo anzitutto prova, stando alle emergenze in atti, che la parte venditrice fosse stata resa edotta dell'opera espletata dall'agenzia immobiliare e segnatamente che abbia informato il della circostanza che l'immobile era stato fatto visionare al CP_1 in quanto interessato all'acquisto. CP_5
Non risulta, inoltre, che il abbia formulato una proposta formale di CP_5 acquisto all'esito della visita dell'immobile, né che siano state avviate trattative, in guisa che le parti siano state messe in relazione per effetto dell'opera di intermediazione dell'agenzia immobiliare . Pt_1
Giova, peraltro, rilevare che la vendita è intervenuta a distanza di un anno dalla visita dell'immobile e quando erano trascorsi sette mesi dalla scadenza del mandato, già oggetto di proroga (evidentemente per assenza di trattative), conferito all'agenzia immobiliare
. Pt_1
In definitiva, è carente il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione del contratto di vendita, non sussistendo elementi che consentano di affermare che, se l'agenzia immobiliare non avesse fatto visionare l'immobile al l'affare Pt_1 CP_5
non si sarebbe concluso.
L'appello va, pertanto, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare tali spese in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo al limitato grado di complessità della questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 182, pubblicata il 13 gennaio 2023, Parte_1 del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello.
Condanna a rifondere, in favore di , Parte_1 Controparte_1
, e , le spese del grado, che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 liquida in complessivi € 2100,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Condanna a rifondere, in favore di le Parte_1 Controparte_5 spese del grado, che liquida in complessivi € 2100,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 24 maggio 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena