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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
7.7.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8923/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Bonaccorso Sebastiano Mauro;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Battiato Maria Rosaria;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/09/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto il ricorrente affetto da “Leucemia mieloide acuta già chemiotrattata (2020), in soggetto sottoposto a trapianto allogenico di CSE, in remissione di malattia ed in follow up. Diabete in terapia combinata. Artrosi. Spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale” sì da ritenerlo “portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 90% (novanta per cento)” ed escludendo pertanto la sussistenza dei requisiti per la pensione di inabilità civile.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.7.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile a decorrere dalla data della visita di revisione.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n.
5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data della visita di revisione.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “il ricorrente sig. , nato a [...] il [...], è affetto da: Parte_1
“Leucemia mieloide acuta, chemiotrattata e sottoposta a trapianto allogenico di CSE (07/2021), in follow-up in assenza di complicanze tardive. Diabete mellito tipo 2 in trattamento misto, di difficile compenso metabolico e complicato da neuropatia periferica arti inferiori. Obesità di II grado con artrosi diffusa a modesta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa e dislipidemia in trattamento farmacologico con buon compenso emodinamico (FE 52%)”. Per le suddette infermità ritengo che il sunnominato debba essere riconosciuto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa
100% (art. 2 e 12 L.118/71) anche alla data della visita di revisione del 12/12/2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
2 Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dalla data della visita di revisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 08/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
7.7.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8923/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Bonaccorso Sebastiano Mauro;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Battiato Maria Rosaria;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/09/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto il ricorrente affetto da “Leucemia mieloide acuta già chemiotrattata (2020), in soggetto sottoposto a trapianto allogenico di CSE, in remissione di malattia ed in follow up. Diabete in terapia combinata. Artrosi. Spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale” sì da ritenerlo “portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 90% (novanta per cento)” ed escludendo pertanto la sussistenza dei requisiti per la pensione di inabilità civile.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla data della visita di revisione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.7.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile a decorrere dalla data della visita di revisione.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n.
5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data della visita di revisione.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “il ricorrente sig. , nato a [...] il [...], è affetto da: Parte_1
“Leucemia mieloide acuta, chemiotrattata e sottoposta a trapianto allogenico di CSE (07/2021), in follow-up in assenza di complicanze tardive. Diabete mellito tipo 2 in trattamento misto, di difficile compenso metabolico e complicato da neuropatia periferica arti inferiori. Obesità di II grado con artrosi diffusa a modesta incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa e dislipidemia in trattamento farmacologico con buon compenso emodinamico (FE 52%)”. Per le suddette infermità ritengo che il sunnominato debba essere riconosciuto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa
100% (art. 2 e 12 L.118/71) anche alla data della visita di revisione del 12/12/2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
2 Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dalla data della visita di revisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 08/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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