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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/08/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 349 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del
27.03.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Pasquale Serafino, presso il cui studio in Striano, via Serafino n. 4, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentate e difese in giudizio, per C.F._3 mandato in atti, dall'avv. Umberto Caccia, presso il cui studio in
Brusciano, via Ettore Majorana n. 16, sono elettivamente domiciliate;
Appellate
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n. 2790/2018, pubblicata in data 19.12.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 27.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2012, e Controparte_1
rispettivamente moglie e figlia di CP_2 CP deceduto a seguito dell'incidente verificatosi in Striano, alla via San
Valentino, in data 16.8.2005, alle ore 13.00 circa, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, Parte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare la responsabilità del convenuto in ordine al fatto per cui è Parte_1
1 causa; 2) per l'effetto condannare il Sig. , a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, in favore degli istanti, della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali;
3) condannare il Sig.
[...]
a titolo di risarcimento di danno biologico, di danni morali e di Pt_1 danno biologico iure ereditario in favore degli istanti, della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali”. Vinte le spese.
A sostegno della pretesa, esponevano che: i) nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, veniva schiacciato dall'anta del CP cancello posto all'ingresso dell'immobile di proprietà del convenuto;
ii) a seguito del violento impatto, il veniva dapprima soccorso CP da persone presenti sul posto e, con l'intervento del 118 alle ore 13,50 circa, veniva ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Nocera Inferiore ove decedeva alle ore 18,35 circa a causa della gravità delle lesioni riportate;
iii) per i fatti descritti era stato celebrato un procedimento penale nei tre gradi di giudizio che, all'esito di attività istruttoria, aveva accertato la responsabilità colposa di in ordine alla morte del Parte_1 CP
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 23.4.2012, negando ogni responsabilità Parte_1 nell'accaduto, eccependo di aver sempre tenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia e che il sinistro dovesse ascriversi in via esclusiva al comportamento colpevole ed imprudente di che aveva tentato di chiudere il CP cancello con modalità erronea e con una forza tale da farlo fuoriuscire dal binario, sì da configurarsi il c.d. “fortuito incidentale”, idoneo a interrompere ogni nesso di causalità.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della pretesa attorea, inammissibile, improponibile e infondata, oltre che non provata, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione degli atti del processo penale e l'escussione di numerosi testi), la lite veniva definita con sentenza n. 2790/2018, pubblicata in data 19.12.2018, con cui il tribunale di Torre Annunziata così statuiva: “- accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto
nella causazione dell'evento per cui è causa;
- condanna Parte_1
al pagamento in favore degli attori della somma di € Parte_1
123.000,00 cadauno, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
- rigetta le altre domande;
- condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio, liquidandole in € 458,00 per spese vive, € 7500,00 per competenze oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da attribuirsi all' avv.to Umberto Caccia dichiaratosi antistatario”.
Contro tale sentenza, notificata il 20.12.2018, con atto di citazione notificato in data 16.1.2019, proponeva appello Parte_1 essenzialmente lamentando, con due articolati motivi di gravame: 1)
l'erroneità in diritto e l'illogicità in fatto della pronuncia gravata,
2 sull'assunto che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice era basata esclusivamente sulle risultanze del processo penale, frutto di una elaborazione deduttiva e non suffragata da elementi di prova;
2)
l'errata quantificazione del danno, per non aver il primo giudice commisurato il risarcimento all'età della vittima, alla sua attività e ad ogni altro elemento caratterizzante il caso concreto.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata e in riforma della stessa, di rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata da e con vittoria delle spese del doppio Controparte_1 CP_2 grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. In subordine, di dichiarare la corresponsabilità del nella CP causazione dell'evento, riducendo in ogni caso la quantificazione del danno operata dal tribunale in quanto abnorme, tenuto conto dell'età del danneggiato (76 anni) e della circostanza che era pensionato. Con compensazione integrale delle spese del doppio grado nell'ipotesi di rigetto del gravame.
Con comparsa del 20.9.2019, si costituivano in giudizio le appellate e concludendo per l'integrale rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Disattesa l'istanza di inibitoria, la causa, già riservata in decisione e rimessa sul ruolo (con ordinanza del 26.7.2023) per acquisire gli atti del processo penale già allegati (in cartaceo) in prime cure e non riprodotti in appello, all'udienza cartolare del 27.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante, nel riproporre le difese già svolte in prime cure (oltre che in sede penale), lamenta che la sentenza impugnata è viziata da insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in ordine ai seguenti punti, involgenti, sotto il profilo soggettivo:
a) la valutazione del comportamento di esso , al fine deducendo Pt_1 di essere assolutamente estraneo alla vicenda e di aver sempre tenuto un comportamento improntato alla diligenza del buon padre di famiglia, avendo provveduto alla ordinaria e straordinaria manutenzione a breve scadenze del cancello;
b) la valutazione del comportamento del danneggiato, per aver questi tenuto una condotta imprudente e avventata, al fine deducendo che
3 il in assenza di autorizzazione dell'amico (assente il CP Pt_1 giorno dell'incidente), entrava nella proprietà privata di quest'ultimo, e solo per un vincolo di amicizia, pensando che il cancello fosse stato dimenticato aperto, effettuava un'erronea manovra di chiusura, forzandolo a tal punto da determinare la dissaldatura della staffa finale che frenava la corsa dell'anta a scorrimento, così causandone la fuoriuscita dal sottostante binario e la conseguente tragica caduta del cancello sul suo stesso corpo
(del ; CP
e sotto il profilo oggettivo:
c) la valutazione sia delle caratteristiche strutturali del cancello, per esserne stati provati la regolarità e il buono stato di conservazione, sia delle risultanze dell'elaborato peritale redatto in sede penale, essendo in particolare emerso dalla relazione tecnica e dalla deposizione del prof. che la caduta del cancello è da Per_1 attribuirsi all'erronea chiusura operata dal (pag. 11 CP dell'appello), dunque esclusivamente al c.d. fortuito, consistente nel fatto colposo del danneggiato, restando così lo esente da Pt_1 ogni responsabilità.
L'articolata doglianza va disattesa.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale così argomentava la responsabilità di Parte_1
nella causazione dell'evento lesivo: <agli atti di causa, vi è una
[...] sentenza penale di condanna del convenuto a 10 mesi di reclusione e al risarcimento danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.
È stata accertata in sede penale la colpevolezza del convenuto. Nella detta sentenza il consulente del PM escusso ha accertato che il cancello si trovava in una situazione deplorevole soprattutto con riferimento alla staffa che fissava l'anta scorrevole ad un pilastrino di sostegno. Il dissaldamento della staffa, determinato dal cattivo stato di manutenzione del cancello, ha provocato l'uscita dell'asta dal binario e il conseguente ribaltamento sulla vittima che la stava azionando. Si legge ancora nella detta sentenza che “è proprio per la evidente carenza manutentiva… concretizzatasi nella mancata tempestiva sostituzione della staffa, ormai non più in grado di assolvere al suo compito, che si ravvisa la responsabilità per omissione da parte del che, per la sua qualità di proprietario, aveva nei confronti dei terzi…”. Pt_1
Sussiste dunque un nesso di casualità tra il comportamento del convenuto e l'exitus.[…] In presenza di un giudicato penale perciò il giudice civile non può procedere a un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio come già ricostruito dal giudice penale, mentre può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. È altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile l'elemento soggettivo
4 del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p.
In ogni caso, in tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.
È stata espletata, comunque, l'istruttoria anche nel presente giudizio.
In particolare, il teste ha confermato l'accaduto […]. È Testimone_1 dunque evidente la responsabilità del . La responsabilità del , in Pt_1 Pt_1 ambito civile è, dunque, riconducibile all'art 2051 c.c. […]. Nel caso di specie, il convenuto, non avendo fornito la prova liberatoria posta a suo carico, e, cioè, che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito o per colpa del danneggiato, deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento>>.
Motivazione minimamente scalfita dalle obiezioni dell'appellante, che va qui confermata perché fondata sul compiuto e condiviso esame di tutte le risultanze istruttorie acquisite, dando corretta rilevanza all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile ex art. 651 cpp.
A tal ultimo riguardo, si osserva, infatti, in aggiunta a quanto già rilevato dal primo giudice, che per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato”
(cfr., anche in motivazione, Cass. 9082/2025, che richiama, quali precedenti conformi, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5131; Cass. 5 dicembre 2011, n. 26021; Cass. 9 luglio 2009, n. 16113; Cass. 3 agosto 2002, n. 11651; Cass. 11 gennaio 2001, n. 329), con l'ulteriore precisazione che: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, oltre ad accertare la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, rende irrilevante
l'ulteriore accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, implicando l'esistenza del danno
5 conseguenza se il reato è un reato di danno” (Cass. 9082/2025, cit.), quale è quello di omicidio colposo, verificatosi nella specie.
Sempre in punto di diritto, deve anche precisarsi che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità
"ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “la prevenzione e/o
l'eliminazione della conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell'attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere "svuotata" in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto (manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione). Vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro;
non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire. Il fortuito allora è quel che esorbita dall'attività custodiale, ovvero dall'area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare… … La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando
l'obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso” (così, in motivazione, Cass. 1725/2019).
Tanto precisato in diritto, occorre considerare, in fatto, che le attrici in prime cure/odierne appellate e si Controparte_1 CP_2 costituivano parti civili (all'udienza preliminare del 29.3.2007) nel giudizio penale instaurato contro l'odierno appellante, Parte_1
, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, chiedendo il
[...] risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a causa dell'incidente che aveva causato la morte del loro stretto congiunto e che, all'esito dell'espletata istruttoria CP dibattimentale (nel corso della quale erano stati acquisiti rilievi fotografici, disposte perizie autoptiche e tecniche sul cancello, escussi numerosi testi e sentito l'imputato), il Giudice penale monocratico, con sentenza n. 40/2009 del 15.1.2009 (confermata dalla Corte di
Appello di Napoli, 2ª sezione penale, con sentenza n. 1813/10 del
9.3.2010, passata in giudicato a seguito della declaratoria, con ordinanza della Suprema Corte del 16.11.2011, di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dallo ), dichiarava l'imputato Pt_1
6 colpevole del reato ascrittogli (ovvero: “Delitto p. e p. Parte_1 dall'art. 589 c.p. perché per negligenza, imprudenza consistite nell'avere fatto installare e nell'aver mantenuto all'ingresso del capannone di sua proprietà sito in Striano alla via San Valentino 15 un doppio cancello con apertura battente ed apertura scorrevole su binario non conforme ai requisiti i sicurezza previsti dalla normativa tecnica di riferimento UNI EN
13241 - 1 e dal D.Lgs. 626/94 in quanto, fra l'altro, avente cancello scorrevole sprovvisto della guida sagomata ad L in grado di contenerne le oscillazioni, dotato di blocco (fermo) di fine corsa insufficiente-in quanto efficace solo con l'anta battente chiusa e privo di bordi sensibili in grado di arrestare il cancello in caso di urto contro una persona nonché nell'omettere di curare la manutenzione del predetto cancello di accesso, ed in particolare nell'omettere di curare la manutenzione della staffa in ferro posizionata ad inizio corsa dell'anta scorrevole del cancello, staffa preposta all'arresto della corsa dell'anta scorrevole e che, cedendo a causa del suo cattivo stato di uso, non ha fermato la corsa della detta anta determinandone
l'instabilità, non arginata a causa del precario stato strutturale del cancello per quanto sopra detto con conseguente caduta dell'anta nella direzione di
che la stava chiudendo dall'esterno, cagionava la morte di CP
il quale rimaneva schiacciato sotto il peso della detta anta e CP decedeva poche ore dopo presso di Nocera Inferiore in CP_4 conseguenza del trauma polmonare subito a seguito dell'incidente. Fatto commesso in Striano i1 16.08.05”), condannandolo alla pena di mesi 15 di reclusione (poi ridotta dalla Corte di Appello a mesi dieci, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di euro
5.000,00 immediatamente esecutiva da computarsi sulla liquidazione definitiva del danno, oltre che alle spese di giudizio (cfr. sentenze penali allegate in atti).
In particolare, in sede penale, si accertava, con statuizione ormai passata in giudicato, che: 1) il cancello era di proprietà di Parte_1
e, quindi, questi, quale proprietario, era tenuto a garantirne le
[...] buone condizioni di manutenzione;
2) l'imputato aveva Pt_1 disatteso tale obbligo, in quanto il cancello (oltre ad essere difforme dalla normativa tecnica di riferimento per porte e cancelli industriali e commerciali - Uni En 13241-1) si trovava in pessimo stato manutentivo, soprattutto con riferimento alla staffa che fissava l'anta scorrevole ad un pilastrino di sostegno, ossidata proprio per l'assenza di una corretta manutenzione e la cui dissaldatura aveva provocato l'uscita dell'anta scorrevole dal binario e il conseguente ribaltamento sul corpo del che la stava azionando;
3) per tale evidente CP carenza manutentiva (concretizzatasi nella mancata, tempestiva sostituzione della staffa, ormai non più in grado di assolvere al suo compito), sussisteva la responsabilità per omissione da parte dello
7 che, per la sua qualità di proprietario, aveva nei confronti dei Pt_1 terzi (che a qualsiasi titolo frequentavano il deposito, azionando il cancello) una funzione di garanzia circa il corretto funzionamento di tutto ciò che insisteva nella sua proprietà, ivi compreso il cancello che ad essa dava accesso;
4) la diversa ricostruzione dei fatti proposta della difesa dell'imputato , secondo cui il avrebbe Pt_1 CP impresso all'anta scorrevole del cancello una forza sproporzionata rispetto al fine da conseguire (la sua chiusura) e tale da causare la dissaldatura della staffa che fissava l'anta ad un pilastro di sostegno, era priva di supporto probatorio e risultava smentita dagli esiti delle consulenze mediche e tecniche (sul cancello) redatte dai periti nominati dal P.M.
A tal ultimo riguardo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalla sentenza penale di primo grado n. 40/2009 (pag. 10 e ss.) emerge che: “Il prof. ha escluso che la rottura della staffa sia stata Per_1 provocata da una particolare forza impressa sull'anta dal per CP chiuderla, sia per le condizioni fisiche dell'anziano (con rilevante anemia come si evince dalla consulenza autoptica e comunque ultrasettantenne), sia, ancor di più, dal pessimo stato d'uso e dagli evidentissimi segni di ossidazione della staffa di fine corsa dell'anta scorrevole, che ne avevano provocato sicuramente la dissaldatura. [omissis] In conclusione è certo che l'anta si ribaltò perché il la voleva chiudere facendola scorrere ed CP essa si dissaldò dal pilastrino di sostegno per rottura della staffa, pesantemente ossidata;
è certo che il cancello chiudeva la proprietà privata di e che quindi è a lui che era richiesta la tenuta in buono Parte_1 stato del cancello, ricadendo sullo stesso la responsabilità per i danni a persone e cose;
è certo che il cancello non solo non rispondeva alle caratteristiche di sicurezza previste per i sistemi di chiusura relativi ai luoghi, come quello dove si svolge un'attività lavorativa, ma che era anche in cattivo stato di manutenzione e che la combinazione della assenza delle caratteristiche di sicurezza iniziali e del cattivo stato d'uso (ossidazione della staffa per assenza di manutenzione frequente) ne determinò la caduta che cagionò il decesso di . Irrilevante è ai fini della CP responsabilità che il abbia egli “volontariamente” chiuso il cancello, CP essendo alla struttura difettosa e alla ossidazione della staffa che si deve la caduta, come già visto e non alla forza impressa dal povero anziano che solo per una pura fatalità e per fare una cortesia allo , ha pensato di Pt_1 chiudere il cancello che altri avevano lasciato aperto. [omissis]. Nel nostro caso … può affermarsi con certezza: a) che lo era titolare di una Pt_1 particolare posizione di garanzia (quale proprietario) che gli imponeva di garantire il cancello in buono stato d'uso per evitare danni a terzi, b) che tale condotta era stata omessa, in quanto il cancello era crollato per dissaldatura della staffa;
c) che se la condotta omessa fosse stata invece compiuta l'evento dannoso (morte del non si sarebbe verificato”. CP
Sentenza integralmente confermata in parte qua dalla Corte di appello di Napoli che, con la pronuncia n. 1813/2010, disattendo la tesi della
8 difesa dell'imputato , che ne chiedeva l'assoluzione per non Pt_1 aver commesso il fatto sulla base delle stesse circostanze (cfr. pag. 2 della pronuncia) poi dedotte nel giudizio civile di prime cure ed ancora riproposte nell'odierna fase di gravame, confermava la responsabilità dello nella causazione della morte del Pt_1 CP ribadendo l'irrilevanza della condotta di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo, evidenziando in particolare che: 1) la circostanza che il tentasse di chiudere il cancello di sua iniziativa “non può CP spiegare alcuna influenza sulla responsabilità del proprietario del cancello, per il semplice fatto che un cancello in tanto esiste per essere aperto e chiuso secondo le esigenze del momento, senza che ogni volta il soggetto agente debba munirsi di un'autorizzazione, per cui deve ritenersi del tutto normale e prevedibile che esso fosse usato da un numero indeterminato di persone (…)”; 2) ben poco stava a significare la circostanza che il cancello fosse aperto e richiuso un numero rilevante di volte nel corso delle giornate, senza che si fosse mai verificato alcun cedimento strutturale, rilevando di contro la necessità di controlli periodici del cancello “da attuare da parte di chi aveva l'obbligo di farlo - per l'appunto l'imputato - che consentissero di accertare la persistenza di quella sicurezza che deve essere garantita in relazione ad ogni struttura che presenti una pericolosità intrinseca connessa al suo utilizzo”; 3) tali controlli periodici, come emerso proprio dall'istruttoria dibattimentale, erano mancati o per meglio dire non erano state effettuati con le giuste cadenze e con l'accortezza necessaria, risultando al fine illuminante la deposizione del teste , consulente del PM, che aveva riferito in udienza Per_1 della situazione deplorevole del cancello, che versava in pessimo stato di manutenzione, soprattutto con riferimento alla staffa che fissava l'anta scorrevole, che si era pertanto dissaldata;
4) priva di riscontro probatorio, ed anzi contraddetta dal pessimo stato in cui si trovava la staffa, oltre che improponibile e assolutamente incredibile per quanto già rilevato dal tribunale, era la tesi dell'imputato per cui il sinistro sarebbe stato determinato non dalla vetustà della staffa ma dall'eccessiva energia usata dal nello spostare il cancello;
5) CP alcuna condotta eccezionale ed imprevedibile, da sola in grado di determinare l'evento, poteva essere imputata alla vittima, sul rilievo che: “...appare davvero singolare sostenere che l'uso di un cancello al fine di chiuderlo (o aprirlo, il che è lo stesso) realizzi un comportamento talmente eccezionale ed imprevedibile da potersi inquadrare tra quelli che costituiscono un fattore determinante ed autonomo dell'evento lesivo;
al contrario, si tratta del più normale ed ordinario comportamento che solitamente si attua per far svolgere al cancello la sua precipua funzione, per cui solo una condotta talmente anomala (per modalità di utilizzo della cosa) potrebbe portare ad escludere la permanenza dell'obbligo di garanzia in capo a chi esso è attribuito. E nel caso di specie, se si esclude (per quel che si è già detto) l'uso di una forza eccezionale, spropositata rispetto al fine
9 dell'azione (semplice chiusura di un cancello), nessuna condotta anomala può essere attribuita alla parte offesa stando alle risultanze processuali”
(cfr. pag. 5).
Orbene, tali essendo gli accertamenti penali e richiamato il su enunciato principio secondo cui “in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato”, è evidente che, nella specie, avendo il giudice penale espressamente statuito anche sulla condotta tenuta dal escludendo che essa potesse configurare una causa CP autonoma ed esclusiva dell'evento lesivo, non potrà l'anzidetto accertamento essere rimesso in discussione nell'odierna sede civile, nel corso della quale, peraltro, non sono emerse circostanze ulteriori, non esaminate dal giudice penale, che possano far seriamente ritenere la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c., nulla di rilevante riferendo sul punto i testi escussi in prime cure (molti dei quali già sentiti in sede penale), dovendo anzi rimarcarsi come il tentativo di chiudere il cancello (lasciato aperto da altri), veniva effettuato, a dire dello stesso appellante, dal malcapitato proprio per il vincolo di amicizia CP che lo legava allo , all'evidente fine di tutelarne la proprietà. Pt_1
Ribadito, infine, che, come già correttamente rilevato dal tribunale, il convenuto/odierno appellante (che ne aveva l'onere) Parte_1 non ha fornito la benché minima prova della ricorrenza dell'esimente del c.d. fortuito ex art. 2051 c.c., ne va confermata l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo che cagionava la morte di CP
Restano così assorbite e prive di pregio giuridico tutte le contrarie (e ripetitive) obiezioni dell'appellante con conseguente conferma in parte qua della pronuncia impugnata.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante assume che la sentenza gravata è generica e superficiale in ordine alla quantificazione della somma riconosciuta alle attrici a titolo di risarcimento del danno.
Così motivava il tribunale: <accertata la responsabilità del convenuto, va ora esaminata questione della trasmissibilità danno non patrimoniale agli eredi, in particolare tanatologico. [omissis] nella specie andrà riconosciuto solo il da perdita parentale, considerato che morte di è sopraggiunta dopo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 349 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del
27.03.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Pasquale Serafino, presso il cui studio in Striano, via Serafino n. 4, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), rappresentate e difese in giudizio, per C.F._3 mandato in atti, dall'avv. Umberto Caccia, presso il cui studio in
Brusciano, via Ettore Majorana n. 16, sono elettivamente domiciliate;
Appellate
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n. 2790/2018, pubblicata in data 19.12.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 27.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2012, e Controparte_1
rispettivamente moglie e figlia di CP_2 CP deceduto a seguito dell'incidente verificatosi in Striano, alla via San
Valentino, in data 16.8.2005, alle ore 13.00 circa, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, Parte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare la responsabilità del convenuto in ordine al fatto per cui è Parte_1
1 causa; 2) per l'effetto condannare il Sig. , a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, in favore degli istanti, della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali;
3) condannare il Sig.
[...]
a titolo di risarcimento di danno biologico, di danni morali e di Pt_1 danno biologico iure ereditario in favore degli istanti, della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali”. Vinte le spese.
A sostegno della pretesa, esponevano che: i) nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, veniva schiacciato dall'anta del CP cancello posto all'ingresso dell'immobile di proprietà del convenuto;
ii) a seguito del violento impatto, il veniva dapprima soccorso CP da persone presenti sul posto e, con l'intervento del 118 alle ore 13,50 circa, veniva ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Nocera Inferiore ove decedeva alle ore 18,35 circa a causa della gravità delle lesioni riportate;
iii) per i fatti descritti era stato celebrato un procedimento penale nei tre gradi di giudizio che, all'esito di attività istruttoria, aveva accertato la responsabilità colposa di in ordine alla morte del Parte_1 CP
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 23.4.2012, negando ogni responsabilità Parte_1 nell'accaduto, eccependo di aver sempre tenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia e che il sinistro dovesse ascriversi in via esclusiva al comportamento colpevole ed imprudente di che aveva tentato di chiudere il CP cancello con modalità erronea e con una forza tale da farlo fuoriuscire dal binario, sì da configurarsi il c.d. “fortuito incidentale”, idoneo a interrompere ogni nesso di causalità.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della pretesa attorea, inammissibile, improponibile e infondata, oltre che non provata, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione degli atti del processo penale e l'escussione di numerosi testi), la lite veniva definita con sentenza n. 2790/2018, pubblicata in data 19.12.2018, con cui il tribunale di Torre Annunziata così statuiva: “- accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto
nella causazione dell'evento per cui è causa;
- condanna Parte_1
al pagamento in favore degli attori della somma di € Parte_1
123.000,00 cadauno, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
- rigetta le altre domande;
- condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio, liquidandole in € 458,00 per spese vive, € 7500,00 per competenze oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da attribuirsi all' avv.to Umberto Caccia dichiaratosi antistatario”.
Contro tale sentenza, notificata il 20.12.2018, con atto di citazione notificato in data 16.1.2019, proponeva appello Parte_1 essenzialmente lamentando, con due articolati motivi di gravame: 1)
l'erroneità in diritto e l'illogicità in fatto della pronuncia gravata,
2 sull'assunto che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice era basata esclusivamente sulle risultanze del processo penale, frutto di una elaborazione deduttiva e non suffragata da elementi di prova;
2)
l'errata quantificazione del danno, per non aver il primo giudice commisurato il risarcimento all'età della vittima, alla sua attività e ad ogni altro elemento caratterizzante il caso concreto.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata e in riforma della stessa, di rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata da e con vittoria delle spese del doppio Controparte_1 CP_2 grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. In subordine, di dichiarare la corresponsabilità del nella CP causazione dell'evento, riducendo in ogni caso la quantificazione del danno operata dal tribunale in quanto abnorme, tenuto conto dell'età del danneggiato (76 anni) e della circostanza che era pensionato. Con compensazione integrale delle spese del doppio grado nell'ipotesi di rigetto del gravame.
Con comparsa del 20.9.2019, si costituivano in giudizio le appellate e concludendo per l'integrale rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Disattesa l'istanza di inibitoria, la causa, già riservata in decisione e rimessa sul ruolo (con ordinanza del 26.7.2023) per acquisire gli atti del processo penale già allegati (in cartaceo) in prime cure e non riprodotti in appello, all'udienza cartolare del 27.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
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I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante, nel riproporre le difese già svolte in prime cure (oltre che in sede penale), lamenta che la sentenza impugnata è viziata da insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in ordine ai seguenti punti, involgenti, sotto il profilo soggettivo:
a) la valutazione del comportamento di esso , al fine deducendo Pt_1 di essere assolutamente estraneo alla vicenda e di aver sempre tenuto un comportamento improntato alla diligenza del buon padre di famiglia, avendo provveduto alla ordinaria e straordinaria manutenzione a breve scadenze del cancello;
b) la valutazione del comportamento del danneggiato, per aver questi tenuto una condotta imprudente e avventata, al fine deducendo che
3 il in assenza di autorizzazione dell'amico (assente il CP Pt_1 giorno dell'incidente), entrava nella proprietà privata di quest'ultimo, e solo per un vincolo di amicizia, pensando che il cancello fosse stato dimenticato aperto, effettuava un'erronea manovra di chiusura, forzandolo a tal punto da determinare la dissaldatura della staffa finale che frenava la corsa dell'anta a scorrimento, così causandone la fuoriuscita dal sottostante binario e la conseguente tragica caduta del cancello sul suo stesso corpo
(del ; CP
e sotto il profilo oggettivo:
c) la valutazione sia delle caratteristiche strutturali del cancello, per esserne stati provati la regolarità e il buono stato di conservazione, sia delle risultanze dell'elaborato peritale redatto in sede penale, essendo in particolare emerso dalla relazione tecnica e dalla deposizione del prof. che la caduta del cancello è da Per_1 attribuirsi all'erronea chiusura operata dal (pag. 11 CP dell'appello), dunque esclusivamente al c.d. fortuito, consistente nel fatto colposo del danneggiato, restando così lo esente da Pt_1 ogni responsabilità.
L'articolata doglianza va disattesa.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale così argomentava la responsabilità di Parte_1
nella causazione dell'evento lesivo:
È stata accertata in sede penale la colpevolezza del convenuto. Nella detta sentenza il consulente del PM escusso ha accertato che il cancello si trovava in una situazione deplorevole soprattutto con riferimento alla staffa che fissava l'anta scorrevole ad un pilastrino di sostegno. Il dissaldamento della staffa, determinato dal cattivo stato di manutenzione del cancello, ha provocato l'uscita dell'asta dal binario e il conseguente ribaltamento sulla vittima che la stava azionando. Si legge ancora nella detta sentenza che “è proprio per la evidente carenza manutentiva… concretizzatasi nella mancata tempestiva sostituzione della staffa, ormai non più in grado di assolvere al suo compito, che si ravvisa la responsabilità per omissione da parte del che, per la sua qualità di proprietario, aveva nei confronti dei terzi…”. Pt_1
Sussiste dunque un nesso di casualità tra il comportamento del convenuto e l'exitus.[…] In presenza di un giudicato penale perciò il giudice civile non può procedere a un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio come già ricostruito dal giudice penale, mentre può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. È altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile l'elemento soggettivo
4 del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p.
In ogni caso, in tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.
È stata espletata, comunque, l'istruttoria anche nel presente giudizio.
In particolare, il teste ha confermato l'accaduto […]. È Testimone_1 dunque evidente la responsabilità del . La responsabilità del , in Pt_1 Pt_1 ambito civile è, dunque, riconducibile all'art 2051 c.c. […]. Nel caso di specie, il convenuto, non avendo fornito la prova liberatoria posta a suo carico, e, cioè, che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito o per colpa del danneggiato, deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'evento>>.
Motivazione minimamente scalfita dalle obiezioni dell'appellante, che va qui confermata perché fondata sul compiuto e condiviso esame di tutte le risultanze istruttorie acquisite, dando corretta rilevanza all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile ex art. 651 cpp.
A tal ultimo riguardo, si osserva, infatti, in aggiunta a quanto già rilevato dal primo giudice, che per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato”
(cfr., anche in motivazione, Cass. 9082/2025, che richiama, quali precedenti conformi, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5131; Cass. 5 dicembre 2011, n. 26021; Cass. 9 luglio 2009, n. 16113; Cass. 3 agosto 2002, n. 11651; Cass. 11 gennaio 2001, n. 329), con l'ulteriore precisazione che: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, oltre ad accertare la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, rende irrilevante
l'ulteriore accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, implicando l'esistenza del danno
5 conseguenza se il reato è un reato di danno” (Cass. 9082/2025, cit.), quale è quello di omicidio colposo, verificatosi nella specie.
Sempre in punto di diritto, deve anche precisarsi che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità
"ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “la prevenzione e/o
l'eliminazione della conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell'attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere "svuotata" in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto (manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione). Vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro;
non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire. Il fortuito allora è quel che esorbita dall'attività custodiale, ovvero dall'area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare… … La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando
l'obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso” (così, in motivazione, Cass. 1725/2019).
Tanto precisato in diritto, occorre considerare, in fatto, che le attrici in prime cure/odierne appellate e si Controparte_1 CP_2 costituivano parti civili (all'udienza preliminare del 29.3.2007) nel giudizio penale instaurato contro l'odierno appellante, Parte_1
, innanzi al tribunale di Torre Annunziata, chiedendo il
[...] risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a causa dell'incidente che aveva causato la morte del loro stretto congiunto e che, all'esito dell'espletata istruttoria CP dibattimentale (nel corso della quale erano stati acquisiti rilievi fotografici, disposte perizie autoptiche e tecniche sul cancello, escussi numerosi testi e sentito l'imputato), il Giudice penale monocratico, con sentenza n. 40/2009 del 15.1.2009 (confermata dalla Corte di
Appello di Napoli, 2ª sezione penale, con sentenza n. 1813/10 del
9.3.2010, passata in giudicato a seguito della declaratoria, con ordinanza della Suprema Corte del 16.11.2011, di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dallo ), dichiarava l'imputato Pt_1
6 colpevole del reato ascrittogli (ovvero: “Delitto p. e p. Parte_1 dall'art. 589 c.p. perché per negligenza, imprudenza consistite nell'avere fatto installare e nell'aver mantenuto all'ingresso del capannone di sua proprietà sito in Striano alla via San Valentino 15 un doppio cancello con apertura battente ed apertura scorrevole su binario non conforme ai requisiti i sicurezza previsti dalla normativa tecnica di riferimento UNI EN
13241 - 1 e dal D.Lgs. 626/94 in quanto, fra l'altro, avente cancello scorrevole sprovvisto della guida sagomata ad L in grado di contenerne le oscillazioni, dotato di blocco (fermo) di fine corsa insufficiente-in quanto efficace solo con l'anta battente chiusa e privo di bordi sensibili in grado di arrestare il cancello in caso di urto contro una persona nonché nell'omettere di curare la manutenzione del predetto cancello di accesso, ed in particolare nell'omettere di curare la manutenzione della staffa in ferro posizionata ad inizio corsa dell'anta scorrevole del cancello, staffa preposta all'arresto della corsa dell'anta scorrevole e che, cedendo a causa del suo cattivo stato di uso, non ha fermato la corsa della detta anta determinandone
l'instabilità, non arginata a causa del precario stato strutturale del cancello per quanto sopra detto con conseguente caduta dell'anta nella direzione di
che la stava chiudendo dall'esterno, cagionava la morte di CP
il quale rimaneva schiacciato sotto il peso della detta anta e CP decedeva poche ore dopo presso di Nocera Inferiore in CP_4 conseguenza del trauma polmonare subito a seguito dell'incidente. Fatto commesso in Striano i1 16.08.05”), condannandolo alla pena di mesi 15 di reclusione (poi ridotta dalla Corte di Appello a mesi dieci, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di euro
5.000,00 immediatamente esecutiva da computarsi sulla liquidazione definitiva del danno, oltre che alle spese di giudizio (cfr. sentenze penali allegate in atti).
In particolare, in sede penale, si accertava, con statuizione ormai passata in giudicato, che: 1) il cancello era di proprietà di Parte_1
e, quindi, questi, quale proprietario, era tenuto a garantirne le
[...] buone condizioni di manutenzione;
2) l'imputato aveva Pt_1 disatteso tale obbligo, in quanto il cancello (oltre ad essere difforme dalla normativa tecnica di riferimento per porte e cancelli industriali e commerciali - Uni En 13241-1) si trovava in pessimo stato manutentivo, soprattutto con riferimento alla staffa che fissava l'anta scorrevole ad un pilastrino di sostegno, ossidata proprio per l'assenza di una corretta manutenzione e la cui dissaldatura aveva provocato l'uscita dell'anta scorrevole dal binario e il conseguente ribaltamento sul corpo del che la stava azionando;
3) per tale evidente CP carenza manutentiva (concretizzatasi nella mancata, tempestiva sostituzione della staffa, ormai non più in grado di assolvere al suo compito), sussisteva la responsabilità per omissione da parte dello
7 che, per la sua qualità di proprietario, aveva nei confronti dei Pt_1 terzi (che a qualsiasi titolo frequentavano il deposito, azionando il cancello) una funzione di garanzia circa il corretto funzionamento di tutto ciò che insisteva nella sua proprietà, ivi compreso il cancello che ad essa dava accesso;
4) la diversa ricostruzione dei fatti proposta della difesa dell'imputato , secondo cui il avrebbe Pt_1 CP impresso all'anta scorrevole del cancello una forza sproporzionata rispetto al fine da conseguire (la sua chiusura) e tale da causare la dissaldatura della staffa che fissava l'anta ad un pilastro di sostegno, era priva di supporto probatorio e risultava smentita dagli esiti delle consulenze mediche e tecniche (sul cancello) redatte dai periti nominati dal P.M.
A tal ultimo riguardo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalla sentenza penale di primo grado n. 40/2009 (pag. 10 e ss.) emerge che: “Il prof. ha escluso che la rottura della staffa sia stata Per_1 provocata da una particolare forza impressa sull'anta dal per CP chiuderla, sia per le condizioni fisiche dell'anziano (con rilevante anemia come si evince dalla consulenza autoptica e comunque ultrasettantenne), sia, ancor di più, dal pessimo stato d'uso e dagli evidentissimi segni di ossidazione della staffa di fine corsa dell'anta scorrevole, che ne avevano provocato sicuramente la dissaldatura. [omissis] In conclusione è certo che l'anta si ribaltò perché il la voleva chiudere facendola scorrere ed CP essa si dissaldò dal pilastrino di sostegno per rottura della staffa, pesantemente ossidata;
è certo che il cancello chiudeva la proprietà privata di e che quindi è a lui che era richiesta la tenuta in buono Parte_1 stato del cancello, ricadendo sullo stesso la responsabilità per i danni a persone e cose;
è certo che il cancello non solo non rispondeva alle caratteristiche di sicurezza previste per i sistemi di chiusura relativi ai luoghi, come quello dove si svolge un'attività lavorativa, ma che era anche in cattivo stato di manutenzione e che la combinazione della assenza delle caratteristiche di sicurezza iniziali e del cattivo stato d'uso (ossidazione della staffa per assenza di manutenzione frequente) ne determinò la caduta che cagionò il decesso di . Irrilevante è ai fini della CP responsabilità che il abbia egli “volontariamente” chiuso il cancello, CP essendo alla struttura difettosa e alla ossidazione della staffa che si deve la caduta, come già visto e non alla forza impressa dal povero anziano che solo per una pura fatalità e per fare una cortesia allo , ha pensato di Pt_1 chiudere il cancello che altri avevano lasciato aperto. [omissis]. Nel nostro caso … può affermarsi con certezza: a) che lo era titolare di una Pt_1 particolare posizione di garanzia (quale proprietario) che gli imponeva di garantire il cancello in buono stato d'uso per evitare danni a terzi, b) che tale condotta era stata omessa, in quanto il cancello era crollato per dissaldatura della staffa;
c) che se la condotta omessa fosse stata invece compiuta l'evento dannoso (morte del non si sarebbe verificato”. CP
Sentenza integralmente confermata in parte qua dalla Corte di appello di Napoli che, con la pronuncia n. 1813/2010, disattendo la tesi della
8 difesa dell'imputato , che ne chiedeva l'assoluzione per non Pt_1 aver commesso il fatto sulla base delle stesse circostanze (cfr. pag. 2 della pronuncia) poi dedotte nel giudizio civile di prime cure ed ancora riproposte nell'odierna fase di gravame, confermava la responsabilità dello nella causazione della morte del Pt_1 CP ribadendo l'irrilevanza della condotta di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo, evidenziando in particolare che: 1) la circostanza che il tentasse di chiudere il cancello di sua iniziativa “non può CP spiegare alcuna influenza sulla responsabilità del proprietario del cancello, per il semplice fatto che un cancello in tanto esiste per essere aperto e chiuso secondo le esigenze del momento, senza che ogni volta il soggetto agente debba munirsi di un'autorizzazione, per cui deve ritenersi del tutto normale e prevedibile che esso fosse usato da un numero indeterminato di persone (…)”; 2) ben poco stava a significare la circostanza che il cancello fosse aperto e richiuso un numero rilevante di volte nel corso delle giornate, senza che si fosse mai verificato alcun cedimento strutturale, rilevando di contro la necessità di controlli periodici del cancello “da attuare da parte di chi aveva l'obbligo di farlo - per l'appunto l'imputato - che consentissero di accertare la persistenza di quella sicurezza che deve essere garantita in relazione ad ogni struttura che presenti una pericolosità intrinseca connessa al suo utilizzo”; 3) tali controlli periodici, come emerso proprio dall'istruttoria dibattimentale, erano mancati o per meglio dire non erano state effettuati con le giuste cadenze e con l'accortezza necessaria, risultando al fine illuminante la deposizione del teste , consulente del PM, che aveva riferito in udienza Per_1 della situazione deplorevole del cancello, che versava in pessimo stato di manutenzione, soprattutto con riferimento alla staffa che fissava l'anta scorrevole, che si era pertanto dissaldata;
4) priva di riscontro probatorio, ed anzi contraddetta dal pessimo stato in cui si trovava la staffa, oltre che improponibile e assolutamente incredibile per quanto già rilevato dal tribunale, era la tesi dell'imputato per cui il sinistro sarebbe stato determinato non dalla vetustà della staffa ma dall'eccessiva energia usata dal nello spostare il cancello;
5) CP alcuna condotta eccezionale ed imprevedibile, da sola in grado di determinare l'evento, poteva essere imputata alla vittima, sul rilievo che: “...appare davvero singolare sostenere che l'uso di un cancello al fine di chiuderlo (o aprirlo, il che è lo stesso) realizzi un comportamento talmente eccezionale ed imprevedibile da potersi inquadrare tra quelli che costituiscono un fattore determinante ed autonomo dell'evento lesivo;
al contrario, si tratta del più normale ed ordinario comportamento che solitamente si attua per far svolgere al cancello la sua precipua funzione, per cui solo una condotta talmente anomala (per modalità di utilizzo della cosa) potrebbe portare ad escludere la permanenza dell'obbligo di garanzia in capo a chi esso è attribuito. E nel caso di specie, se si esclude (per quel che si è già detto) l'uso di una forza eccezionale, spropositata rispetto al fine
9 dell'azione (semplice chiusura di un cancello), nessuna condotta anomala può essere attribuita alla parte offesa stando alle risultanze processuali”
(cfr. pag. 5).
Orbene, tali essendo gli accertamenti penali e richiamato il su enunciato principio secondo cui “in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato”, è evidente che, nella specie, avendo il giudice penale espressamente statuito anche sulla condotta tenuta dal escludendo che essa potesse configurare una causa CP autonoma ed esclusiva dell'evento lesivo, non potrà l'anzidetto accertamento essere rimesso in discussione nell'odierna sede civile, nel corso della quale, peraltro, non sono emerse circostanze ulteriori, non esaminate dal giudice penale, che possano far seriamente ritenere la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c., nulla di rilevante riferendo sul punto i testi escussi in prime cure (molti dei quali già sentiti in sede penale), dovendo anzi rimarcarsi come il tentativo di chiudere il cancello (lasciato aperto da altri), veniva effettuato, a dire dello stesso appellante, dal malcapitato proprio per il vincolo di amicizia CP che lo legava allo , all'evidente fine di tutelarne la proprietà. Pt_1
Ribadito, infine, che, come già correttamente rilevato dal tribunale, il convenuto/odierno appellante (che ne aveva l'onere) Parte_1 non ha fornito la benché minima prova della ricorrenza dell'esimente del c.d. fortuito ex art. 2051 c.c., ne va confermata l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo che cagionava la morte di CP
Restano così assorbite e prive di pregio giuridico tutte le contrarie (e ripetitive) obiezioni dell'appellante con conseguente conferma in parte qua della pronuncia impugnata.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante assume che la sentenza gravata è generica e superficiale in ordine alla quantificazione della somma riconosciuta alle attrici a titolo di risarcimento del danno.
Così motivava il tribunale:
pertanto non andrà riconosciuto il danno jure hereditatis [omissis]. Nel caso in specie vanno risarciti gli attori che dal
10 certificato di famiglia prodotto agli atti di causa risultano, moglie e figlio del deceduto. […] Spetta dunque il cd danno riflesso subito dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato (Cass. civ. sez. unite 1 luglio 2002 n. 9556) [omissis]. La Cassazione ha inoltre affermato il principio della prevedibilità della colpa affermando che vanno risarciti non solo le mere sofferenze psichiche che venivano qualificate come danno morale soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo a “non poter più fare”, ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico ed esistenziale. Vanno, dunque, risarciti gli attori, nella misura di € 123.000,00 cadauno, tenendo conto dell'età della vittima, dell'età delle parti, del grado di parentela, del rapporto di convivenza e prendendo come riferimento le tabelle dei maggiori tribunali italiani.
Si rileva, infine, che non sono state allegate né provate ulteriori e specifiche circostanze suscettibili di incidere sull'entità del danno;
di talché non deve farsi luogo ad alcun aumento della somma come sopra determinata>>.
Ebbene, la censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per la sua evidente genericità e contraddittorietà, ove si consideri che l'appellante, nel paragrafo intitolato “IMPUGNAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO” (pag. 14 dell'appello), senza minimamente replicare alle diffuse argomentazioni contenute nella sentenza gravata, inizialmente deduce che la quantificazione nella misura di € 123.000,00 cadauno veniva effettuata dal tribunale
“tenendo conto dell'età e degli altri elementi”; di poi, nel capoverso successivo, lamenta che l'anzidetta quantificazione è “totalmente generica e superficiale”, ed infine, nell'ultimo capoverso, deduce che essa è “totalmente sproporzionata”, dovendosi tener conto dell'età della vittima al momento del sinistro (76 anni), della circostanza che si trattava di un pensionato e che non vi erano figli minori o altri soggetti che avevano aspettative in riferimento alla posizione soggettiva di esso senza null'altro precisare. CP
In ogni caso, la doglianza è infondata, avendo il primo giudice espressamente indicato i principi giurisprudenziali e gli elementi di fatto considerati per la quantificazione del danno riconosciuto in favore delle istanti, di poi liquidando una somma che, in relazione alle circostanze del caso concreto, appare più che proporzionata, anche ove si considerino le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (vigenti al tempo della decisione), che, com'è noto, costituiscono quelle maggiormente testate a livello nazionale per il numero elevato di casi giudiziari e di transazioni extragiudiziarie in cui hanno trovato applicazione (Cass. 8508/2020, Cass. 8468/2020 e Cass. 32373/2023).
§. Sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
II. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nella misura indicata in dispositivo,
11 riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Umberto Caccia, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 349 R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 2790/2018 pubblicata in data 19.12.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 delle appellate e in solido tra loro, Controparte_1 CP_2 delle spese del grado, che si liquidano in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Umberto Caccia, dichiaratosi antistatario;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 24.7.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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