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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Baldassare Aldo Chiofalo Consigliere onorario dott. Elisa Comandini Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1128/2024 promosso da:
Parte_1 madre della minore , nata a [...] il [...], Persona_1 con l'avv. Barbara Bandiera
APPELLANTE contro e n qualità di affidatari della minore RO Controparte_2 Per_1
in qualità di affidatari della minore , Persona_1
con l'avv. Annamaria Ciampa
APPELLATI
Controparte_3 padre della minore, contumace APPELLATO
, ora del Controparte_4 CP_5
pagina 1 di 21 , quale tutore della minore nata a [...] il [...], CP_6
AVV. Controparte_7
curatrice speciale della minore Persona_1
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE che ha concluso per i rigetto dell'appello
Avente ad oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, che ha dichiarato farsi luogo all'adozione in casi particolari ex art. 44 lett d) l. 184/83 della minore ,nata a [...] il [...] da parte di Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] Controparte_2 RO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 6 giugno 2024 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, ha accolto la domanda dei coniugi , nato a [...] l'[...] e , nata a Controparte_2 RO
Bologna il 15.2.1972, con la quale avevano chiesto farsi luogo all'adozione in casi particolari ex art. 44
l 184/1983 della minore , nata a [...] il [...], che viveva con Persona_1 loro fin dalla più tenera età.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato:
- che la bambina era stata allevata dalla coppia amorevolmente e dalle informazioni acquisite anche presso il servizio sociale emergeva il profondo affetto e la relazione di fatto di genitorialità cui si intendeva dare veste giuridica;
- che la madre naturale non si occupava della figlia da più di otto anni e nonostante il tentativo dei servizi di definire un ipotetico programma di riavvicinamento ciò non si era realizzato e dal
2019 la madre non aveva più fatto richieste inerenti alla figlia;
- che il padre naturale, consapevole delle sue incapacità, aveva dato il suo assenso all'adozione della figlia da parte della coppia che di fatto si era sempre occupata della sua crescita:
- che pertanto il disaccordo all'adozione espresso dalla madre naturale appariva destituito di qualunque fondamento giuridico e morale, posto che – da un lato - l'adozione in casi particolari non spezza il legame giuridico con la famiglia di origine, ma arricchisce la minore di una nuova famiglia;
dall'altro essa corrispondeva pienamente, in concreto all'interesse della minore, la quale non solo avrebbe continuato ad essere considerata figlia della famiglia di origine, ma pagina 2 di 21 avrebbe potuto contare anche sull'appoggio della famiglia adottiva.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello la madre biologica della minore,
[...]
richiamando le pregresse vicende giuridiche e in fatto e segnatamente che: Parte_1
- il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna con provvedimento provvisorio ed urgente in data 7 ottobre 2013 ha disposto l'affidamento della minore al servizio sociale, con l'indicazione di collocarla in luogo protetto, possibilmente con la madre se disponibile ed idonea, con l'incarico di regolamentare i rapporti con i genitori al fine di osservare la loro relazione con la figlia ed effettuare una valutazione delle competenze genitoriali;
- con successivo decreto del 9 giugno 2014, il medesimo Tribunale per i Minorenni, a stabiliva il collocamento della minore presso una famiglia affidataria;
- con ricorso in data 23 luglio 2014 il PM minorile ha richiesto l'apertura di procedimento finalizzato ad accertare l'eventuale stato di abbandono della minore, e il Tribunale con provvedimento del 15 settembre 2014 ha disposto la sospensione dei genitori dalla potestà e la nomina di un tutore provvisorio, disponendo ulteriori accertamenti sulla situazione della minore, sui suoi rapporti con eventuali parenti entro il 4° grado, sulle capacità genitoriali, all'esito dei quali il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, con sentenza n. 43 del 2016, depositata in data 16 marzo 2016, dichiarava lo stato di adottabilità della minore disponendo che il tutore provvisorio la mantenesse collocata presso la Persona_1 famiglia ove si trovava interrompendo i rapporti con i genitori”;
- all'esito del rigetto dell'appello proposto dalla madre quest'ultima ha Parte_1 proposto ricorso per cassazione;
la Suprema Corte, con ordinanza n. 1117/2018 ha cassato la decisione della Corte di Appello con rinvio alla stessa in diversa composizione dinanzi alla quale il giudizio è stato riassunto;
la Corte di Appello di Bologna, dopo aver istruito la causa con una CTU, ha pronunciato la sentenza n 3497/2019 in data 10.12.2019, con la quale ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non luogo a provvedere allo stato di adottabilità della minore, ha ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni affinchè promuovesse il riavvicinamento tra la minore predetta e la madre naturale, incaricando il Servizio sociale di predisporre un programma di incontri tesi al riavvicinamento madre- figlia anche in collaborazione con il
Tribunale per i Minorenni, ferma al momento l'attuale collocazione della bambina;
- che il Tribunale per i Minorenni, successivamente adito per la regolamentazione degli incontri, non ancora attuati, si era dichiarato incompetente al riguardo, con decreto in data 16.3.2929 n pagina 3 di 21 1419, mentre e in seguito il Servizio sociale convocava più volte la madre fino ad aprile 2022 comunicandole che sarebbe stata contattata dopo la predisposizione di un programma di incontri e che ella rimaneva in attesa;
- che inaspettatamente riceveva notifica dell'apertura del procedimento ec art. 44 lett. d) l.
184/1983, al quale si opponeva.
L'appellante affida l'impugnazione a sei ordini di motivi:
1) violazione ed errata applicazione dell'art. 44 l 184/1983, stante l'insussistenza dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, dovendosi - secondo la tesi restrittiva da ritenersi preferibile - escludere che sia mai esistito l'abbandono o condotte pregiudizievoli;
2) violazione ed errata applicazione dell'art. 46 della l. adozione, non essendo ingiustificato il rifiuto della madre all'adozione e non essendovi un assenso non esplicito e condizionato del padre;
3) errata valutazione in merito all'inattività della madre al fine di riottenere l'affidamento della figlia;
4) nullità del procedimento di primo grado e della sentenza per difetto di nomina di un curatore speciale, stante il conflitto di interessi del tutore;
5) violazione dell'art. 45, 2° co l. 184/1983 per mancata motivazione in ordine all'omessa audizione della minore;
6) mancata decisione per omessa decisione e motivazione in ordine alla richiesta avanzata fin dalla comparsa di costituzione di ripristinare gli incontri gli incontri e di mantenere un rapporto costante ed assiduo con la propria figlia e ha quindi chiesto:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi indicati in premessa. In particolare in via preliminare sin d'ora si eccepisce la nullità ex lege (art. 8 e 10 Legge
184/1983 ed art. 8 Cedu) del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni in quanto: 1)
l'autorità competente non si è attivata per il ricongiungimento tra la minore e la madre naturale 2) il ricorso doveva essere immediatamente notificato ai genitori della minore 3) ai genitori doveva essere nominato un difensore d'ufficio qualora non ne avessero individuato uno di fiducia 4) doveva essere nominato alla minore un curatore speciale 5) doveva disporsi l'audizione della Persona_1 minore da ritenersi capace di discernimento Sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna depositata in data 06.06.2024 notificata il 17.06.2024;
Nel merito, riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, pagina 4 di 21 depositata in data 06.06.2024 per le ragioni ed i motivi su esposti e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adozione della minore non sussistendone i presupposti di legge ed Persona_1 in particolare perché incompatibile con i precedenti giudicati e con la mancanza di consenso da parte della signora e del padre;
e comunque ordinare che la minore Parte_1 Controparte_3 riprenda ad incontrare la madre ed i fratelli al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale.
*
Si sono costituiti gli adottanti in qualità di affidatari Controparte_2 RO della minore, contestando l'impugnazione e chiedendo il rigetto dei singoli motivi di appello, evidenziando innanzitutto la condizione di fragilità di seguita da sempre dalla UOC Per_1
Neuropsichiatrica Infanzia e Adolescenza dell'AUSL di Bologna che le ha diagnosticato un Disturbo
Emozionale dell'Infanzia (ICD 10 – F93.1)”, anche da ultimo ribadita nell'ultima relazione del 26 gennaio 2024, nella quale si afferma che “La diagnosi evidenzia la componente emozionale su base ansiosa che caratterizza le risposte della bambina in particolare se sottoposta a stress....Non presenta consapevolezza riguardo alle proprie difficoltà” (cfr relazione clinica del 26 gennaio 2024 dr.ssa
[...]
UOC NPIA – AUSL Bologna – doc. 1). ...“fragilità nelle funzioni legate alle competenze di Per_2 integrazione motoria e visiva. A seguito di tale diagnosi l'indicazione clinica è stata quella di fornire alla bambina sollecitazioni educative adeguate al superamento dell'intolleranza alle frustrazioni, nonché indicazioni alla famiglia per affrontare l'immaturità sul piano della motricità fine e del grafismo....In contesto familiare e scolastico la bambina presenta una forte disorganizzazione, fatica a mantenere tempi di lavoro adeguati, si disperde, non completa le attività quali i compiti, necessita di pause frequenti, negoziazioni, accordi e mette in atto strategie di evitamento e oppositività” . Precisano gli appellanti che con riguardo a tali problematiche già in passato si raccomandava di “fornire alla bambina modelli il più possibile stabili di relazioni affettive e di stabilità familiare.”
Tanto premesso essi hanno prospettato la necessità di stabilizzare una relazione affettiva entro la quale la bambina chiede di essere riconosciuta come figlia, di avere certezze per il futuro, stabilità di riconoscimento giuridico ache attraverso l'apposizione del cognome oltre a quello del padre CP_2 natura CC e i gravi rischi per l'equilibrio della minore di un mutamento della sua condizione come richiesto dall'appellante.
Al riguardo hanno manifestato perplessità circa la sua adeguatezza a prendersi cura di lei alla luce del fatto che - come dalla stessa affermato – all'esito della sentenza della Corte di Appello del 2019 non si era attivata dinanzi al Giudice Tutelare dopo il diniego del Tribunale per i Minorenni e per il resto si pagina 5 di 21 era limitata ad attendere di essere chiamata dai Servizi sociali. Inoltre anche la valutazione della CTU nominata dalla Corte di Appello nel giudizio in riassunzione, quanto alla stabilità del nucleo familiare materno si era rivelata infondatamente ottimistica, posto che la relazione di con il Parte_1 compagno dal quale aveva avuto una seconda figlia, valutata come stabile, si era interrotta, e CP_8 la ora aveva una relazione con il nuovo compagno dal quale aveva avuto il Parte_1 CP_9 figlio Per_3
Hanno chiesto quindi la conferma della sentenza impugnata di adozione ex art. 44 lett d) legge
184/1983 con la precisazione che la minore si chiamerà Persona_4 anteponendo il cognome dell'adottante al cognome del padre naturale.
*
Nonostante la rituale notifica del ricorso per impugnazione non si sono costituiti né il padre naturale della minore , né il tutore SERVIZIO SOCIALE del (già RO0 dell' , in seguito comparso comunque personalmente. Controparte_4
In data 10 ottobre 2024 è stata depositata relazione aggiornata del Servizio sociale.
All'esito dell' udienza del 15 ottobre 2024, con ordinanza depositata il 16 ottobre 2024 la Corte, respinta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata e, pur ritenuto perfezionato il contraddittorio nei confronti della minore, rappresentata in giudizio dal tutore, ha ritenuto opportuno nominarle un curatore speciale e ha invitato il Servizio sociale ad integrale la relazione.
Inoltre, tenuto conto dell'età della minore (già di 11 anni) e della mancata ripresa dei contatti con la madre, preso atto dell'evidente urgenza di provvedere nell'interesse della minore, ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi valutativi prima della prossima udienza, impregiudicata ogni presa di posizione delle parti e della curatrice speciale, e riservata ovviamente ogni determinazione e valutazione di questa Corte. Al riguardo è opportuno acquisire ai sensi dell'art. 213 c.p.c. informative presso il Servizio di Neropsichiatrica Infantile, che risulta aver preso in carico e predisposto Per_1 un percorso dal quale è emersa una diagnosi di “disturbo emozionale dell'infanzia e disturbo dell'attenzione” (v. relazione al TM del Servizio del 24.11.2023 e relazione 10 ottobre 2024 CP_6 dep.10.10.2024 nel presente procedimento d'appello; v. inoltre memoria di costituzione degli affidatari). Il Servizio di Neuropsichiatria di San AR di Savena avrà cura di riferire della complessiva condizione della minore anche in ordine alla sua consapevolezza di stato di figlia biologica di genitori diversi dagli affidatari, raccordandosi anche con la professionista privata dott.Elisa Mangiaracina che segue la bambina, e di prospettare un possibile progetto di riavvicinamento della bambina alla madre , specificando tempi e modalità Parte_1
pagina 6 di 21 compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità, nel rispetto delle sue esigenze di stabilità
e serenità, tenuto conto appunto delle fragilità di e prospettando le condizioni di Per_1 collaborazione degli adulti (in particolare della madre ) che si renderanno necessarie affinchè Pt_1 la bambina non abbia a vivere traumaticamente un simile percorso, raccomandando il rispetto delle scadenze indicate
*
Si è costituita la curatrice speciale della minore nominata, AVV. , a sua volta Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'appello stante l'infondatezza dei singoli motivi d'impugnazione sottolineando la sua fragilità alla luce della documentazione sanitaria e dando atto di aver proceduto all'ascolto della minore, dal quale è emerso il pieno inserimento della ragazzina nella famiglia degli affidatari, con un
“legame affettivo di tipo filiale e indissolubile” e la sua forte esigenza di acquisirne il cognome.
La curatrice ha inoltre precisato di condividere il progetto di riavvicinamento fra e la madre Per_1 naturale di cui alla relazione del 6 dicembre 2024 a firma congiunta delle Parte_1 dottoresse Mangiaracina e Per_2
*
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (più specificamente Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche – UOC Neuropsichiatria infanzia Adolescenza Attività Territoriale – UOS
NPIA Sud) ha infatti puntualmente depositato in data 6 dicembre 2024 una relazione redatta di concerto con la psicologa che privatamente segue la minore, come richiesto.
*
All'esito dell'udienza del 13 dicembre 2024 la Corte ha quindi così disposto:
“...Lette le relazioni dei Servizi sociali, e la costituzione del curatore speciale nominato alla minore e la relazione, appunto, della Neuropsichiatria Infantile;
...ritenuto che, alla luce dell'esauriente relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (UOS NPIA
Area Sud) depositata il 6 dicembre 2024, a firma della dirigente psicologa psicoterapeuta dott.
di concerto con la dott. Elisa Mangiaracina - che questa Corte ritiene convincente e CP_11 condivisibile - appare superflua una CTU, avendo il predetto Servizio chiaramente riferito in ordine alla praticabilità di un progetto di avvicinamento della minore alla madre naturale, Persona_1 indicando con precisione i passaggi da osservare, tenuto conto anche della consapevolezza in capo alla ragazzina della propria condizione, come puntualmente riferito dalla curatrice speciale all'esito
pagina 7 di 21 del colloquio con la minore;
ritenuto senz'altro possibile intraprendere il percorso suddetto senza necessità di ulteriori valutazioni se non quelle necessarie in concreto per la sua attuazione da parte dei Servizi cui viene demandato di attuarle attenendosi strettamente alle modalità indicate dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile ( e in particolare l'individuazione degli operatori incaricati, e in particolare la figura educativa che dovrà accompagnare suggerita dalle psicologhe nella relazione, il calendario dei rispettivi incontri, Per_1 le modalità di raccordo fra i due Servizi incaricati e Pagina 3 fra essi e la Neuropsichiatria,
l'indicazione delle scadenze delle singole tappe individuate e il complessivo calendario) in maniera da consentire entro il 15 giugno 2025 l'elaborazione di una relazione congiunta illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti e di riferire circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio degli incontri madre – figlia, dopo la fine del corrente anno scolastico (specificando gli eventuali tempi ovvero quelli ulteriori necessari e indicando altresì le possibili date) e affinchè questa Corte, alla prossima udienza possa procedere ad ogni opportuna valutazione;
ritenuto di dover incaricare al riguardo i Servizi sociali già interessati cui è stato demandato con ordinanza 5 novembre 2024 di riferire in ordine alle attività svolte (ossia il Servizio Sociale di Modena
e il Servizio Sociale di San AR di Savena) affinchè provvedano di concerto alla contestuale preparazione di e della madre , con i percorsi di sostegno indicati nella Per_1 Parte_2 relazione della UOS NPIA in data 29 novembre 2024, seguendo le tappe e le modalità ivi indicate, in particolare con l'individuazione di figura educativa per la minore, e raccordandosi anche con la
Neuropsichiatria Infantile e con la psicologa dott Mangiaracina che già segue la;
ritenuto Per_1 quindi di dover rimettere la causa in istruttoria al fine di verificare l'esito del complesso percorso suddetto;
P.Q.M.
autorizza il deposito delle note scritte già acquisite, respingendo l'istanza di altre depositarne;
incarica il Servizio Sociale di Modena e il Servizio Sociale di San AR di Savena) di attuare progetto di avvicinamento della minore alla madre naturale suggerito dalla Persona_1
Neuropsichiatria Infantile di San AR, affinchè provvedano di concerto alla preparazione di
e della madre , con i percorsi di sostegno indicati nella relazione della Per_1 Parte_2
UOS NPIA (UOS NPIA Area Sud) datata 29 novembre 2024 e depositata il 6 dicembre 2024 (da ritenersi parte integrante del presente provvedimento), seguendo le tappe e le modalità ivi indicate, in particolare con l'informazione di , l'individuazione di figura educativa per la minore, la Per_1 costruzione della relazione con la figura di supporto e accompagnamento e nel frattempo il lavoro con pagina 8 di 21 la madre, nonché raccordandosi anche con la Neuropsichiatria Infantile e con la psicologa dott.
Mangiaracina che già segue la , il tutto come da motivazione e nel rispetto della sensibilità e Per_1 dell'equilibrio della minore;
precisa che agli incontri con la minore e a quelli nel suo interesse potrà presenziare, se ritenuto utile, anche la curatrice speciale Avv. ; Controparte_7
dispone che i Servizi incaricati depositino la relazione congiunta illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti e di riferire circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio degli incontri madre – figlia, come da motivazione entro il 15 giugno 2025, preceduta da sintetica conferma dell'avvio del percorso e del calendario con le scadenze e le tappe previste entro il 15 febbraio 2025; rinvia per ogni ulteriore determinazione all'udienza dell'11 luglio 2025, h 10,00.
*
I Servizi sociali interessati (SS di Modena, cui è subentrato quello del Distretto Ceramico, essendosi la madre nel frattempo trasferita a Sassuolo, nonché il Servizio competente per S. AR di Savena) hanno fatto pervenire tempestivamente le loro relazioni di aggiornamento circa le attività a suo tempo svolte e a quelle ora avviate in esecuzione del provvedimento del 13 dicembre 2024.
*
All'udienza dell'11 luglio 2025 il difensore dell'appellante ha insistito per la definizione di un programma di incontri e ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo che in caso di rigetto della domanda, vengano regolamentati gli incontri tra madre e bambina con la nomina di un curatore speciale per la vigilanza, valutato un eventuale conflitto di interessi col tutore.
Gli appellati e la curatrice speciale si sono opposti ad un provvedimento di immediata regolamentazione della frequentazione, evidenziando che il programma per la ripresa dei contatti madre-figlia è in corso e necessita dei suoi tempi, essendo particolarmente complesso.
La curatrice speciale ha riferito che “ogni mese si fa un passo avanti: la mamma solo di recente ha intrapreso un supporto psicologico privato. E' importante che la mamma prosegua nel suo lavoro di preparazione all'incontro con .. Per_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 21 3- E' infondato il primo motivo di appello avente ad oggetto violazione ed errata applicazione dell'art. 44 l 184/1983, per asserita insussistenza dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, essendo invece evidente che tale presupposto, previsto nell'ipotesi della lett. d) dell'art 44. L. 184 del 2983 ricorre senz'altro in questo caso, poichè la sentenza di questa Corte n 3497/2019, riformando la statuizione di primo grado, ha escluso lo stato di abbandono e con ciò necessariamente è stato precluso l'affidamento preadottivo. Come mostra di ben sapere anche il difensore dell'appellante, peraltro la
Suprema Corte (Cass 12962/2016), sia pure esaminando la diversa fattispecie di adozione non legittimante richiesta da persone singole e alle coppie di fatto, ha chiarito – comunque in termini generali - che l'art. 44, comma1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico.
La decisione impugnata non contrasta con il precedente giudicato di insussistenza dello stato di abbandono.
E' indubbia la distinta natura dell'adozione “mite” (di cui si tratta nel presente giudizio) rispetto a quella legittimante, con riguardo alla quale la giurisprudenza ha espresso orientamento costante nell'affermare che “Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. “ (Cass. 21024/2022, 28371/2022; 23320/2024).
Anche di questo è consapevole l'appellante, che nel proprio atto d'impugnazione ricorda che
“l'adozione mite si inserisce nell'ambito dell'adozione in casi particolari prevista dall'art 44 lettera d pagina 10 di 21 della legge 184/1983: prevede che si conservino i legami giuridici con la propria famiglia di nascita a cui si aggiungano quelli con la famiglia adottiva. Mentre l'adozione piena o legittimante è costitutiva di un rapporto sostitutivo a quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia”, quella ex art 44 lett d) crea invece, “un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante” (pag 26). Correttamente ella precisa poi che In seguito alla sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale anche l'adozione del minore in casi particolari (artt. 44 ss. l. 184/1983) produce effetti “pieni”, fa nascere relazioni giuridiche di parentela con i familiari degli adottanti.” In quanto al pari dell'adozione piena del minore (artt. 6 ss. l. n.
184/1983), non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante (o con gli adottanti) ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante: ciò non elide peraltro il rapporto familiare preesistente con la famiglia d'origine. E da ciò la difesa trae il proprio convincimento che debbano Parte_1 essere preservati e riconosciuti in questa sede i rapporti con la madre e la famiglia di origine (sul quale ha articolato un ultimo specifico motivo che si andrà ad esaminare oltre).
Tanto premesso vanno ritenuti pienamente sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 44, 1° co, lett. d).
4- Anche le restanti censure di natura processuale - che appare opportuno esaminare fin d'ora per la loro natura preliminare – vanno respinte.
E' infondato il quarto motivo d'appello: per quanto riguarda la mancata nomina di un curatore speciale nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che non può ravvisarsi alcuna nullità del giudizio di primo grado, nel quale la minore era rappresentata dal tutore. Soltanto ragioni di opportunità, tenuto conto della molteplicità dei ruoli attribuiti ai Servizi, e del numero dei Servizi coinvolti in relazione ai luoghi di residenza della madre e della figlia, a loro volta succedutisi in considerazione dei trasferimenti di residenza dei si è ritenuto opportuna la nomina di una curatrice Parte_1 speciale, come spiegato nell'ordinanza del 15 ottobre 2024.
5- Nessuna nullità deriva poi al giudizio dal mancato ascolto della minore la quale non ha Per_1 ancora ad oggi compiuto i 12 anni, essendo nata il [...].
Tale ascolto anche in questa sede non è apparso opportuno, tenuto conto della particolare fragilità della bambina, alla quale è stata diagnostico un “disturbo della sfera emozionale 8ICD 10: F93.3) e
Disturbo evolutivo delle abilità scolastiche (F81.9), come risulta dalle molteplici certificazioni e referti prodotti dagli appellati e dalla curatrice speciale e altresì dalla relazione della relazione della UOC
pagina 11 di 21 NPIA del AUSL di Bologna, che riferisce ampiamente degli aspetti di fragilità attentiva e di ansia persistenti: tali diagnosi da un lato inducono ad escludere che sia dotata di una particolare Per_1 capacità di discernimento, dall' certamente sconsigliano l'accesso della bambina negli ambienti giudiziari, per l'ulteriore stress che ne potrebbe deriverebbe.
D'altra parte la curatrice speciale, la quale ha provveduto all'ascolto (che rientra fra i suoi compiti) con le dovute cautele ha riferito – come sopra riportato – che dalle parole e dall'atteggiamento della ragazzina è emerso inequivocabilmente il fortissimo legame affettivo di con gli affidatari, e Per_1 il suo timore di esserne allontanata, definito nella costituzione dell'avv. come un “legame CP_7 affettivo di tipo filiale e indissolubile” e la sua forte esigenza di acquisirne il cognome.
Va quindi rigettato il quinto motivo d'appello.
6 – Passando ora al merito del dissenso all'adozione, e così al secondo motivo d'appello, premesso che anche nel giudizio di primo grado tutte le odierne parti sono state in grado di interloquire (la minore rappresentata dal tutore, la madre costituita a mezzo del suo difensore, il Parte_1 padre , comparso personalmente), si osserva che il fatto che il padre naturale abbia Controparte_3 ipotizzato di poter rivedere un giorno la figlia anche in fotografia e di avere sue notizie, oltre ad essere pienamente conforme alla natura dell'istituto come sopra descritta, non appare affatto condizionare la sua volontà di aderire all'adozione, nè confligge con il suo inequivocabile assenso, che non necessita di formule sacramentali, e risulta dalle chiare dichiarazioni rese al 28 novembre 2023 dinanzi al
Tribunale per i minorenni (“...so che sono stato chiamato qua per mia figlia Adr io non vedo Per_1 da quando aveva un anno;
Adr ho compreso le motivazioni per le quali sono stato convocato e Per_1 ho compreso che mia figlia è stata chiesta in adozione dalla famiglia affidataria con un art. 44; Adr io sono il padre e voglio solo il suo bene e quindi so che sta bene e sono contento, vorrei dare alla famiglia affidataria il mio numero di cellulare e avere le sue foto quando cresce;
Adr non vorrei niente altro a me per essere contento basta vedere le sue foto quando cresce;
Adr io non lavoro, non ho soldi e non posso fare niente;
Adr semmai vorrei vederla un giorno;
Adr non vedo la mamma di da Per_1 quando ci siamo incontrati in Corte d'Appello” (cfr. Verbale ud. 28/11/2023 TM Bologna).
7 - Per quanto riguarda la figura materna ( si ritiene di dover trattare Parte_1 congiuntamente al secondo anche il terzo motivo (errata valutazione in merito all'inattività della madre al fine di riottenere l'affidamento della figlia).
Si osserva infatti al riguardo che “In tema di adozione particolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita pagina 12 di 21 dagli artt. 29 e 30 Cost. all'effettività del rapporto genitore-figlio”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto superabile, in ragione del preminente interesse della minore, il dissenso all'adozione manifestato dalla madre dell'adottanda, che non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti, Sez. 1, n 18575/2015)
Anche in seguito la Suprema Corte ha sottolineato il “ruolo centrale attribuito alla effettività del rapporto genitore-figlio. Non già l'astratta spettanza della responsabilità genitoriale, bensì l'effettività del vincolo familiare giustificano, secondo la Corte costituzionale, la speciale protezione attribuita a tale vincolo dalla legge n. 184 del 1983, art. 46, in applicazione dei principi di cui agli artt. 29 e 30
Cost. Proprio alla stregua di tali considerazioni, dunque, il Collegio ritiene, da un lato, di dare continuità al principia generale desumibile da Cass. n. 18575 del 2015, ribadendo, cosi, che, per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della n.
184 del 1983, impedisce l'adozione particolare, debbano intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano, altresì, il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore;
dall'altro, però, reputa che l'art. 46, comma 2, della legge n. 184 del 1983, laddove sancisce che il dissenso all'adozione ex art. 44 della medesima legge manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale osti alia pronuncia di quell'adozione, debba comunque configurarsi come una norma di salvaguardia, trovando un siffatto limite la sua giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, che prevalgono anche in presenza di opposti consensi manifestati dall'adottante e dall'adottando.. Il dissenso espresso dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, ed esercente la stessa benché, come nella specie, non convivente con il proprio figlio minorenne, mantiene, dunque, il suo valore preclusive all'adozione ex art. 44 della legge n. 184 del 1983, salvo che non si sia già manifestata - come era palesemente accaduto nella fattispecie all'attenzione della menzionata sentenza n. 18575 del 2015 - una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore. Deve conseguentemente affermarsi il seguente principia di diritto: «In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità (Cass. 18827/2018)
pagina 13 di 21 Vero è che, nel caso sottoposto al suo esame, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di appello che ha ritenuto preclusivo all'adozione in oggetto il dissenso manifestato dalla madre dell'adottando, la quale, pur non convivendo con il figlio, aveva manifestato concreto interesse al recupero del rapporto con il medesimo visitandolo periodicamente: la lettura della decisione consente di ritenere che si è trattato di una fattispecie ben diversa da quella in esame, poichè in quel caso il rapporto non si era mai del tutto affievolito, in quanto la madre aveva perfino convissuto per un periodo con la famiglia affidataria e con il figlio e in effetti era emerso che la famiglia in questione aveva tenuto atteggiamenti sempre più ostacolanti.
Nell'odierno giudizio, invece, si osserva che l'appellante non ha l'esercizio della responsabilità genitoriale (e anzi per effetto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 14 settembre 2014 neppure la titolarità, a seguito della sospensione della sua responsabilità genitoriale, con la nomina di un tutore provvisorio i persona del Servizio sociale1, al quale è stata attribuito l'affidamento di con la sentenza 3797/2019 e che ha preso parte al presente giudizio presenziando, sia pur Per_1 senza costituirsi). Pur essendo innegabile che non vi è stato da parte sua un atteggiamento di totale disinteresse per la figlia (come invece ritenuto dal Tribunale per i Minorenni in capo a
[...]
, perché la giovane donna ha comunque manifestato, almeno in linea di principio, di voler Parte_1 interesse per la figlia, impugnando dapprima la sentenza di adozione legittimante e chiedendo poi di poterla incontrare, non può dubitarsi del fatto che una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine della minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo. Invero un rapporto madre – figlia non vi è mai stato, perché fin dall'età di sette mesi la minore non è stata allontanata dalla madre, a causa dell'inadeguatezza della stessa e del contesto genitoriale, in particolare la giovanissima età della madre appena diciottenne e le sue condizioni di salute, la relazione disfunzionale con il padre biologico della bambina, le difficoltà di adattamento al contesto comunitario nel quale era stata inserita insieme alla figlia che per molteplici fattori, non è riuscita a garantire alla figlia una cura adeguata nei tempi compatibili con i suoi bisogni evolutivi (v. relazione aggiornata del Servizio sociale del Distretto Ceramico depositata il 6 giugno 2025)
Come risulta dall'ampia documentazione clinica in atti e in particolare dalla relazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – UOC Neuropsichiatria infanzia Adolescenza Attività
Territoriale – UOS NPIA Sud a firma dott. e dott Elisa Mangiaracina, depositato in CP_11 data 6 dicembre 2024 (redatta di concerto con la psicologa che privatamente segue la minore e che per il suo significato dirimente deve ritenersi integralmente richiamata in questa sede), oltre che dalla 1 Si tratta oggi del Responsabile dei Servizi sociali dell' , subentrati al Servizio del Controparte_4 Comune di a seguito del trasferimento della peraltro oggi nuovamente trasferitasi a Sassuolo. CP_6 Parte_1 pagina 14 di 21 relazione del Servizio sociale competente per San AR e da quanto esposto dalla curatrice speciale all'esito dell'ascolto della minore, è una minore particolarmente fragile, alla quale è stato Per_1 diagnostico un “disturbo della sfera emozionale 8ICD 10: F93.3) e Disturbo evolutivo delle abilità scolastiche (F81.9).
La UOS NPIA, richiesta da questa Corte di prospettare un possibile progetto di riavvicinamento della bambina alla madre biologica, riferisce di seguire dall'autunno 2022 la bambina e che il progetto che la riguarda “si è arricchito, in affiancamento con la psicoterapia privata, di un percorso l 104...allo scopo di assicurare un supporto didattico negli apprendimenti di tipo personalizzato a seguito di una forte instabilità attentiva associata alla diagnosi sopra riportata” e che “la diagnosi risente di una forte componente ansiosa che agisce sulla regolazione emozionale e che sottoposta a stress ambientale tende ancora a perdere stabilità”.
Pur dopo aver dato atto di un positivo sviluppo di una maggiore e più efficace integrazione delle componenti di pensiero e motorie” e che “il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di 1° grado sta avendo un buon andamento“, le dott. Mangiaracina e sottolineano che “le competenze sono Per_2 state appena acquisite, pertanto richiedono delicatezza nel mettere mano ai processi ideativi e affettivi....Vista l'importanza della stabilità emotivo affettiva questi incontri di avvicinamento possono avere come obiettivo quello di una conoscenza con la madre biologica, che può avvenire se non viene messa in discussione la certezza dei punti di riferimento costruiti con grande fatica in questi anni in grembo alla famiglia affidataria”
Alla luce della peculiare condizione di fragilità della minore, del suo profondo radicamento nel nucleo familiare in cui vive da quasi undici anni, della volontà espressa con insistenza da sia nel Per_1 sottolineare di volere stare attualmente si trova, che di acquisire il cognome il disaccordo CP_2 all'adozione espresso dalla madre biologica deve ritenersi ingiustificato in quanto contrario all'interesse della minore – ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 l 184/1983 e addirittura pregiudizievole per la stessa.
Tale circostanza non potrebbe essere superata neppure qualora si ritenesse che la mancata frequentazione madre – figlia non sia attribuibile soltanto all'odierna appellante, dovendosi
Al riguardo si osserva infatti che da un lato si evince dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati di riferire in ordine alle attività svolte per dare attuazione alla sentenza di questa Corte che aveva disposto la ripresa, con le opportune cautele, dei rapporti madre - figlia (in particolare, dopo la relazione del 12 dicembre 2024, quella depositata dal Servizio sociale del Parte_3 depositata il 6 giugno 2025 e relativi allegati) che effettivamente dopo la sentenza, pubblicata il 10 dicembre 2019 i Servizi si attivarono nel gennaio 2020 sollecitati dalla Procura minorile avviando i pagina 15 di 21 primi incontri ma con interruzioni e richieste di proroghe a causa della pandemia, di diversi atteggiamenti fra i soggetti coinvolti e all'esito di un provvedimento di incompetenza adottato dal
Tribunale per i Minorenni;
d'altra parte emerge dall'atto di appello e dalle dichiarazioni rese personalmente da all'udienza del 15 ottobre 2024 che effettivamente dopo gli Parte_1 incontri con gli operatori avvenuti nella primavera del 2021, la stessa non contattò più i Servizi, pur attribuendo tale inerzia alle rassicurazioni dei Servizi che l'avrebbero convocata e in ogni caso perché impegnata con il terzogenito nel frattempo nato. Risulta inoltre che il provvedimento di incompetenza del Tribunale per i Minorenni in punto di regolamentazione della frequentazione non è stato impugnato e neppure l'interessata si è rivolta al Giudice Tutelare.
Pur nella consapevolezza delle fragilità della stessa madre, delle difficoltà incontrate, del suo comprensibile desiderio di riprendere i contatti con la prima figlia e dell'impegno trasfuso nel percorso ora iniziato (significativo al riguardo quanto riferito dal Servizio sociale del Distretto Ceramico, con riguardo alla presa di consapevolezza della giovane madre circa il proprio vissuto e quanto al riconoscimento dell'importanza della stabilità e prevedibilità nella vita della figlia e dell'importanza del cognome per quest'ultima), si può escludere che, stante la condizione e l'età di CP_2 Per_1 il diniego all'adozione possa condurre ad un effettivo esercizio della genitorialità di con Pt_1 riguardo alla bambina e tanto meno l'inserimento della ragazzina nel nucleo familiare materno.
Per contro è emerso con chiarezza che per la sua condizione complessiva ha un Per_1 irrinunciabile bisogno di stabilità che solo la serena consapevolezza di poter essere considerata a tutti gli effetti “figlia” della coppia affidataria, con l'attribuzione del cognome tanto desiderato può attribuirle: ciò può verificarsi soltanto con l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari e la conferma della sentenza impugnata, e non, in ipotesi, con la permanenza di una soluzione non decisiva, quale potrebbe essere il permanere di un affidamento sine die.
Per tali ragioni la decisione di primo grado deve essere confermata, nella parte in cui ha pronunciato l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett. d) della l 183/1984, che oltretutto non pregiudica la condizione genitoriale dell'appellante, posto che – come più volte ricordato – l'adozione in casi particolari prevede che si conservino i legami giuridici con la propria famiglia di nascita a cui si aggiungano quelli con la famiglia adottiva.
8- Tanto premesso, deve ritenersi invece fondato, seppure con le precisazione di cui appresso, l'ultimo motivo d'impugnazione, con il quale si duole dell'omessa decisione e motivazione Parte_1 in ordine alla richiesta avanzata fin dalla comparsa di costituzione di ripristinare gli incontri gli incontri e di mantenere un rapporto costante ed assiduo con la propria figlia.
pagina 16 di 21 Come già previsto nella sentenza n 3497/2019 di questa Corte di Appello i rapporti fra e la Per_1 madre biologica devono essere ripristinati (o meglio intrapresi, posto che nessuna conoscenza Pt_1 vi è fra loro): questione definita “veramente complessa” già allora (nel 2019, allorquando la bambina aveva sette anni e non vedeva la madre almeno da cinque) e ancor più oggi, posto che la ragazzina – alla quale sono state diagnosticati disturbi della sfera emozionale ed evolutivo delle abilità scolastiche, ha undici anni e mezzo e si avvia all'adolescenza, con il suo carico esperienziale e di aspettative di stabilità..
Soccorre al riguardo l'esauriente relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (UOS NPIA Area
Sud) depositata il 6 dicembre 2024, a firma della dirigente psicologa psicoterapeuta dott. CP_11
di concerto con la dott. Elisa Mangiaracina, che già questa Corte con ordinanza del 13
[...] dicembre 2024 – 12 gennaio 2025 (alla quale per completezza si rinvia) ha ritenuto convincente e condivisibile, tanto da ritenere superflua una CTU.
Anche in questa sede tale convincimento va ribadito, unitamente alla necessità di procedere con continuità all'attuazione del progetto di avvicinamento della minore alla madre Persona_1 naturale come suggerito, senza sottoporre la minore ad ulteriori valutazioni scientifiche da parte di altri professionisti.
Parimenti non si ritiene utile la prosecuzione dell'istruttoria per la verifica della prosecuzione del progetto avviato: anche tale rinvio potrebbe rivelarsi inutile dilazione e occasione per l'amplificazione dialettica delle parti, con evidente pregiudizio per la minore e per la madre biologica, oltre che per gli odierni affidatari.
Vi è al contrario motivo di ritenere che la definizione del presente giudizio comporterà per Per_1 una maggiore serenità grazie alla consapevolezza del proprio stato di membro a tutti gli effetti della famiglia che ama e all'attribuzione del cognome che desidera anteporre al proprio. Tale serenità non potrà che giovare al suo approccio con la madre e all'instaurazione di una relazione sincera e Pt_1 priva di ambiguità, ed eventualmente, in futuro, anche nei confronti dei fratellini, nei confronti dei quali – secondo quanto riferito dalla curatrice – ha mostrato curiosità.
E' verosimile, prima ancora che auspicabile, che una tale situazione di stabilità ciò possa avere ricadute positive anche sulla madre, ferma restando la necessità del suo impegno nell'accostarsi alle ulteriori fasi del percorso che di seguito si riporta.
A seguito dell'ordinanza sopra menzionata i Servizi incaricati ( , nel cui territorio Parte_3
Cont risiede la madre, competente per la minore) hanno avviato correttamente il Persona_5 percorso e hanno riferito nelle relazioni depositate il 4 e 6 giugno in ordine alle attività svolte.
pagina 17 di 21 E' inoltre stato riferito dalle parti e in particolare dalla curatrice che sono stati fissati incontri mensili per consentire la prosecuzione del programma.
Va nuovamente richiamato in primo luogo quanto già riportato circa la premessa svolta dalle dott
Mangiaracina e Per_2
“ Vista l'importanza della stabilità emotivo affettiva questi incontri di avvicinamento possono avere come obiettivo quello di una conoscenza con la madre biologica, che può avvenire se non viene messa in discussione la certezza dei punti di riferimento costruiti con grande fatica in questi anni in grembo alla famiglia affidataria”
In secondo luogo le psicologhe hanno precisato che “alla luce di quanto disposto in relazione alle caratteristiche di sviluppo di sarebbe utile che il richiesto avvicinamento alla figuara della Per_1 mamma tenesse conto della vulnerabilità dell'organizzazione affettiva raggiunta, dovendosi pensare ad una gradualità con preparazione di e della madre. Per_1
Un terzo step individuato è stato 1) per la bambina di individuare una figura educativa che possa partecipare poi anche agli incontri, rilevando l'andamento e mediando dove necessario;
2) per la mamma, un sostegno psicologico, che possa supportare complessivamente la madre nel personale percorso di incontro con Per_1
In definitiva, “i passaggi da prevedere sarebbero uno di seguito all'altro: informazione di Per_1 costruzione della relazione con la figura di supporto e accompagnamento;
lavoro con la madre e avvio degli incontri;
da qui in avanti l'osservazione dell'andamento degli stessi.
Sarebbe indicato procedere con gli incontri a partire dalla seconda media. Infatti questo primo anno di passaggio dalla Primaria al nuovo ciclo è in via di stabilizzazione e consolidamento affettivo”
Sulla base di tali presupposti, e preso atto che la madre ha già intrapreso un supporto psicologico, come riferito all'udienza dell'11 luglio 2025 dalla curatrice speciale, la quale ha anche dichiarato che
“all'incontro del 27 giugno si è condiviso il lavoro che sta facendo la madre con il S.S:: è stata anche condivisa una modalità di presentazione madre- minore, inizialmente con un biglietto di invito e successivamente con una lettera che sarà letta in condivisione con la minore” aggiungendo “ogni mese si fa un passo avanti” e che gli incontri sono a cadenza mensile che il prossimo si terrà il 26 agosto
2025.
Preso atto che è stato avviato il procedimento di presa di coscienza materna e sarà ora necessario procedere al “lavoro con la madre” e nel contempo all'informazione della bambina e all'individuazione della figura educativa, ritiene la Corte di recepire pienamente tali indicazioni, disponendo inoltre che siano il Servizio del Distretto Ceramico, e comunque competente per Sassuolo, luogo di residenza della madre, nonché il Servizio sociale di San AR (e comunque del luogo di residenza di ) ad Per_1
pagina 18 di 21 occuparsi del progetto raccordandosi costantemente, e invitando il Servizio sociale di San AR ad individuare una figura educativa ai fini dell'informazione di e dell'incontro in vista degli Per_1 incontri che dovranno essere avviati e proseguiti nel corso della seconda media, così come suggerito dalle professioniste, secondo cadenze che saranno necessariamente individuate dai Servizi.
10- E' appena il caso di osservare che la definitività della pronuncia di adozione comporterà il venir meno della figura del tutore e dell'affidamento, stante la responsabilità genitoriale in capo agli adottanti .
Fermo quanto premesso, e tenuto conto della limitazione in capo alla responsabilità genitoriale della madre biologica, appare opportuna peraltro la nomina dell'avv. , che già conosce la Controparte_7 minore e ha seguito l'avvio del progetto nella sua qualità di curatrice speciale nel corso del giudizio, quale curatore ai sensi dell'art. 473-bis.7 all'esclusivo scopo di assicurare la prosecuzione del progetto di riavvicinamento fra la minore e la madre biologica con il potere di Per_1 Parte_1 partecipare agli incontri relativi al progetto, come fino ad ora fatto, anche al fine di assicurare che esso si svolga in termini ragionevoli, e di interloquire nella calendarizzazione degli stessi, impregiudicato ogni aspetto della responsabilità genitoriale di e e ciò fino a quando Controparte_2 RO gli incontri madre – figlia non si saranno avviati.
La curatrice relazionerà ogni tre mesi (con prima relazione al 30 novembre 2025) al Giudice Tutelare competente per il territorio nel quale la minore risiede con i genitori adottivi e RO
, ai quali spetta l'ordinario esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. Controparte_2
337 bis e ss c.c.
Anche il Servizio sociale riferirà al Giudice Tutelare, ma ogni sei mesi, proseguendo pure dopo la cessazione dell'incarico della curatrice.
11- Alla conferma dell'adozione, in accoglimento di quanto chiesto dagli appellati, va aggiunta la precisazione che prenderà altresì il cognome dell'appellante anteponendolo Per_1 Controparte_2 al proprio e si chiamerà pertanto Persona_4
12- Sussistono senz'altro i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, stante la peculiare natura del giudizio e i diritti in gioco, stante il parziale accoglimento delle ragioni dell'appellante.
13- Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stante l'esplicita esenzione dei procedimenti riguardante Ia prole sancita dall'art. 10, comma 2, del medesimo d.P.R .. 9.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale per i pagina 19 di 21 Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, che ha dichiarato farsi luogo all'adozione in casi particolari ex art. 44 lett d) l. 184/83 della minore , nata a [...] 12 settembre Persona_1 CP_6
2013 da parte di , nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il Controparte_2 RO
15.2.1972, così provvede:
1) conferma la pronuncia di adozione ex art. 44, lett. d) della l. 182/1984;
2) dispone che l'adottanda anteponga al proprio il cognome dell'adottante e che si Controparte_2 chiami pertanto;
Persona_4
3) dispone che i Servizi sociali competenti per Sassuolo e per San AR di Savena procedano al ripristino della frequentazione della minore con la madre biologica Per_1 Parte_1 all'esito del percorso da effettuarsi secondo il progetto predisposto dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile (UOS NPIA Area Sud) depositata il 6 dicembre 2024, a firma della dirigente psicologa psicoterapeuta dott. di concerto con la dott. Elisa CP_11
Mangiaracina, come da motivazione;
4) nomina curatore ex art. 473-bis.7 l'avv. con il solo compito di assicurare Controparte_7
l'attuazione del progetto di riavvicinamento fra la minore e la madre biologica Per_1 [...]
con il potere di partecipare agli incontri relativi al progetto, di sorvegliare che esso si svolga Parte_1 in termini ragionevoli, e di interloquire nella calendarizzazione degli stessi, e ciò fino a quando gli incontri madre – figlia non si saranno avviati;
5) resta impregiudicata sotto ogni aspetto della responsabilità genitoriale di e Controparte_2 CP_1
presso i quali la minore ha la sua residenza;
[...] Per_1
6) dispone che la curatrice relazioni ogni tre mesi (con prima relazione entro il 30 novembre 2025) al Giudice tutelare di residenza della minore e dei genitori adottivi fino alla cessazione dell'incarico;
7) dispone che il Servizio sociale relazioni ogni sei mesi al predetto Giudice Tutelare sull'esecuzione del progetto e sulla frequentazione, anche successivamente alla scadenza dell'incarico del curatore;
8) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
9) dispone la comunicazione al Giudice tutelare e all'Ufficiale dello stato civile della presente sentenza
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile Minorenni della Corte di Appello di Bologna
l'11 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott .Antonella Allegra
pagina 20 di 21 Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Baldassare Aldo Chiofalo Consigliere onorario dott. Elisa Comandini Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1128/2024 promosso da:
Parte_1 madre della minore , nata a [...] il [...], Persona_1 con l'avv. Barbara Bandiera
APPELLANTE contro e n qualità di affidatari della minore RO Controparte_2 Per_1
in qualità di affidatari della minore , Persona_1
con l'avv. Annamaria Ciampa
APPELLATI
Controparte_3 padre della minore, contumace APPELLATO
, ora del Controparte_4 CP_5
pagina 1 di 21 , quale tutore della minore nata a [...] il [...], CP_6
AVV. Controparte_7
curatrice speciale della minore Persona_1
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE che ha concluso per i rigetto dell'appello
Avente ad oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, che ha dichiarato farsi luogo all'adozione in casi particolari ex art. 44 lett d) l. 184/83 della minore ,nata a [...] il [...] da parte di Persona_1
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il [...] Controparte_2 RO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 6 giugno 2024 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, ha accolto la domanda dei coniugi , nato a [...] l'[...] e , nata a Controparte_2 RO
Bologna il 15.2.1972, con la quale avevano chiesto farsi luogo all'adozione in casi particolari ex art. 44
l 184/1983 della minore , nata a [...] il [...], che viveva con Persona_1 loro fin dalla più tenera età.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato:
- che la bambina era stata allevata dalla coppia amorevolmente e dalle informazioni acquisite anche presso il servizio sociale emergeva il profondo affetto e la relazione di fatto di genitorialità cui si intendeva dare veste giuridica;
- che la madre naturale non si occupava della figlia da più di otto anni e nonostante il tentativo dei servizi di definire un ipotetico programma di riavvicinamento ciò non si era realizzato e dal
2019 la madre non aveva più fatto richieste inerenti alla figlia;
- che il padre naturale, consapevole delle sue incapacità, aveva dato il suo assenso all'adozione della figlia da parte della coppia che di fatto si era sempre occupata della sua crescita:
- che pertanto il disaccordo all'adozione espresso dalla madre naturale appariva destituito di qualunque fondamento giuridico e morale, posto che – da un lato - l'adozione in casi particolari non spezza il legame giuridico con la famiglia di origine, ma arricchisce la minore di una nuova famiglia;
dall'altro essa corrispondeva pienamente, in concreto all'interesse della minore, la quale non solo avrebbe continuato ad essere considerata figlia della famiglia di origine, ma pagina 2 di 21 avrebbe potuto contare anche sull'appoggio della famiglia adottiva.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello la madre biologica della minore,
[...]
richiamando le pregresse vicende giuridiche e in fatto e segnatamente che: Parte_1
- il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna con provvedimento provvisorio ed urgente in data 7 ottobre 2013 ha disposto l'affidamento della minore al servizio sociale, con l'indicazione di collocarla in luogo protetto, possibilmente con la madre se disponibile ed idonea, con l'incarico di regolamentare i rapporti con i genitori al fine di osservare la loro relazione con la figlia ed effettuare una valutazione delle competenze genitoriali;
- con successivo decreto del 9 giugno 2014, il medesimo Tribunale per i Minorenni, a stabiliva il collocamento della minore presso una famiglia affidataria;
- con ricorso in data 23 luglio 2014 il PM minorile ha richiesto l'apertura di procedimento finalizzato ad accertare l'eventuale stato di abbandono della minore, e il Tribunale con provvedimento del 15 settembre 2014 ha disposto la sospensione dei genitori dalla potestà e la nomina di un tutore provvisorio, disponendo ulteriori accertamenti sulla situazione della minore, sui suoi rapporti con eventuali parenti entro il 4° grado, sulle capacità genitoriali, all'esito dei quali il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, con sentenza n. 43 del 2016, depositata in data 16 marzo 2016, dichiarava lo stato di adottabilità della minore disponendo che il tutore provvisorio la mantenesse collocata presso la Persona_1 famiglia ove si trovava interrompendo i rapporti con i genitori”;
- all'esito del rigetto dell'appello proposto dalla madre quest'ultima ha Parte_1 proposto ricorso per cassazione;
la Suprema Corte, con ordinanza n. 1117/2018 ha cassato la decisione della Corte di Appello con rinvio alla stessa in diversa composizione dinanzi alla quale il giudizio è stato riassunto;
la Corte di Appello di Bologna, dopo aver istruito la causa con una CTU, ha pronunciato la sentenza n 3497/2019 in data 10.12.2019, con la quale ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non luogo a provvedere allo stato di adottabilità della minore, ha ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni affinchè promuovesse il riavvicinamento tra la minore predetta e la madre naturale, incaricando il Servizio sociale di predisporre un programma di incontri tesi al riavvicinamento madre- figlia anche in collaborazione con il
Tribunale per i Minorenni, ferma al momento l'attuale collocazione della bambina;
- che il Tribunale per i Minorenni, successivamente adito per la regolamentazione degli incontri, non ancora attuati, si era dichiarato incompetente al riguardo, con decreto in data 16.3.2929 n pagina 3 di 21 1419, mentre e in seguito il Servizio sociale convocava più volte la madre fino ad aprile 2022 comunicandole che sarebbe stata contattata dopo la predisposizione di un programma di incontri e che ella rimaneva in attesa;
- che inaspettatamente riceveva notifica dell'apertura del procedimento ec art. 44 lett. d) l.
184/1983, al quale si opponeva.
L'appellante affida l'impugnazione a sei ordini di motivi:
1) violazione ed errata applicazione dell'art. 44 l 184/1983, stante l'insussistenza dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, dovendosi - secondo la tesi restrittiva da ritenersi preferibile - escludere che sia mai esistito l'abbandono o condotte pregiudizievoli;
2) violazione ed errata applicazione dell'art. 46 della l. adozione, non essendo ingiustificato il rifiuto della madre all'adozione e non essendovi un assenso non esplicito e condizionato del padre;
3) errata valutazione in merito all'inattività della madre al fine di riottenere l'affidamento della figlia;
4) nullità del procedimento di primo grado e della sentenza per difetto di nomina di un curatore speciale, stante il conflitto di interessi del tutore;
5) violazione dell'art. 45, 2° co l. 184/1983 per mancata motivazione in ordine all'omessa audizione della minore;
6) mancata decisione per omessa decisione e motivazione in ordine alla richiesta avanzata fin dalla comparsa di costituzione di ripristinare gli incontri gli incontri e di mantenere un rapporto costante ed assiduo con la propria figlia e ha quindi chiesto:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi indicati in premessa. In particolare in via preliminare sin d'ora si eccepisce la nullità ex lege (art. 8 e 10 Legge
184/1983 ed art. 8 Cedu) del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni in quanto: 1)
l'autorità competente non si è attivata per il ricongiungimento tra la minore e la madre naturale 2) il ricorso doveva essere immediatamente notificato ai genitori della minore 3) ai genitori doveva essere nominato un difensore d'ufficio qualora non ne avessero individuato uno di fiducia 4) doveva essere nominato alla minore un curatore speciale 5) doveva disporsi l'audizione della Persona_1 minore da ritenersi capace di discernimento Sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna depositata in data 06.06.2024 notificata il 17.06.2024;
Nel merito, riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, pagina 4 di 21 depositata in data 06.06.2024 per le ragioni ed i motivi su esposti e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adozione della minore non sussistendone i presupposti di legge ed Persona_1 in particolare perché incompatibile con i precedenti giudicati e con la mancanza di consenso da parte della signora e del padre;
e comunque ordinare che la minore Parte_1 Controparte_3 riprenda ad incontrare la madre ed i fratelli al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale.
*
Si sono costituiti gli adottanti in qualità di affidatari Controparte_2 RO della minore, contestando l'impugnazione e chiedendo il rigetto dei singoli motivi di appello, evidenziando innanzitutto la condizione di fragilità di seguita da sempre dalla UOC Per_1
Neuropsichiatrica Infanzia e Adolescenza dell'AUSL di Bologna che le ha diagnosticato un Disturbo
Emozionale dell'Infanzia (ICD 10 – F93.1)”, anche da ultimo ribadita nell'ultima relazione del 26 gennaio 2024, nella quale si afferma che “La diagnosi evidenzia la componente emozionale su base ansiosa che caratterizza le risposte della bambina in particolare se sottoposta a stress....Non presenta consapevolezza riguardo alle proprie difficoltà” (cfr relazione clinica del 26 gennaio 2024 dr.ssa
[...]
UOC NPIA – AUSL Bologna – doc. 1). ...“fragilità nelle funzioni legate alle competenze di Per_2 integrazione motoria e visiva. A seguito di tale diagnosi l'indicazione clinica è stata quella di fornire alla bambina sollecitazioni educative adeguate al superamento dell'intolleranza alle frustrazioni, nonché indicazioni alla famiglia per affrontare l'immaturità sul piano della motricità fine e del grafismo....In contesto familiare e scolastico la bambina presenta una forte disorganizzazione, fatica a mantenere tempi di lavoro adeguati, si disperde, non completa le attività quali i compiti, necessita di pause frequenti, negoziazioni, accordi e mette in atto strategie di evitamento e oppositività” . Precisano gli appellanti che con riguardo a tali problematiche già in passato si raccomandava di “fornire alla bambina modelli il più possibile stabili di relazioni affettive e di stabilità familiare.”
Tanto premesso essi hanno prospettato la necessità di stabilizzare una relazione affettiva entro la quale la bambina chiede di essere riconosciuta come figlia, di avere certezze per il futuro, stabilità di riconoscimento giuridico ache attraverso l'apposizione del cognome oltre a quello del padre CP_2 natura CC e i gravi rischi per l'equilibrio della minore di un mutamento della sua condizione come richiesto dall'appellante.
Al riguardo hanno manifestato perplessità circa la sua adeguatezza a prendersi cura di lei alla luce del fatto che - come dalla stessa affermato – all'esito della sentenza della Corte di Appello del 2019 non si era attivata dinanzi al Giudice Tutelare dopo il diniego del Tribunale per i Minorenni e per il resto si pagina 5 di 21 era limitata ad attendere di essere chiamata dai Servizi sociali. Inoltre anche la valutazione della CTU nominata dalla Corte di Appello nel giudizio in riassunzione, quanto alla stabilità del nucleo familiare materno si era rivelata infondatamente ottimistica, posto che la relazione di con il Parte_1 compagno dal quale aveva avuto una seconda figlia, valutata come stabile, si era interrotta, e CP_8 la ora aveva una relazione con il nuovo compagno dal quale aveva avuto il Parte_1 CP_9 figlio Per_3
Hanno chiesto quindi la conferma della sentenza impugnata di adozione ex art. 44 lett d) legge
184/1983 con la precisazione che la minore si chiamerà Persona_4 anteponendo il cognome dell'adottante al cognome del padre naturale.
*
Nonostante la rituale notifica del ricorso per impugnazione non si sono costituiti né il padre naturale della minore , né il tutore SERVIZIO SOCIALE del (già RO0 dell' , in seguito comparso comunque personalmente. Controparte_4
In data 10 ottobre 2024 è stata depositata relazione aggiornata del Servizio sociale.
All'esito dell' udienza del 15 ottobre 2024, con ordinanza depositata il 16 ottobre 2024 la Corte, respinta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata e, pur ritenuto perfezionato il contraddittorio nei confronti della minore, rappresentata in giudizio dal tutore, ha ritenuto opportuno nominarle un curatore speciale e ha invitato il Servizio sociale ad integrale la relazione.
Inoltre, tenuto conto dell'età della minore (già di 11 anni) e della mancata ripresa dei contatti con la madre, preso atto dell'evidente urgenza di provvedere nell'interesse della minore, ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi valutativi prima della prossima udienza, impregiudicata ogni presa di posizione delle parti e della curatrice speciale, e riservata ovviamente ogni determinazione e valutazione di questa Corte. Al riguardo è opportuno acquisire ai sensi dell'art. 213 c.p.c. informative presso il Servizio di Neropsichiatrica Infantile, che risulta aver preso in carico e predisposto Per_1 un percorso dal quale è emersa una diagnosi di “disturbo emozionale dell'infanzia e disturbo dell'attenzione” (v. relazione al TM del Servizio del 24.11.2023 e relazione 10 ottobre 2024 CP_6 dep.10.10.2024 nel presente procedimento d'appello; v. inoltre memoria di costituzione degli affidatari). Il Servizio di Neuropsichiatria di San AR di Savena avrà cura di riferire della complessiva condizione della minore anche in ordine alla sua consapevolezza di stato di figlia biologica di genitori diversi dagli affidatari, raccordandosi anche con la professionista privata dott.Elisa Mangiaracina che segue la bambina, e di prospettare un possibile progetto di riavvicinamento della bambina alla madre , specificando tempi e modalità Parte_1
pagina 6 di 21 compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità, nel rispetto delle sue esigenze di stabilità
e serenità, tenuto conto appunto delle fragilità di e prospettando le condizioni di Per_1 collaborazione degli adulti (in particolare della madre ) che si renderanno necessarie affinchè Pt_1 la bambina non abbia a vivere traumaticamente un simile percorso, raccomandando il rispetto delle scadenze indicate
*
Si è costituita la curatrice speciale della minore nominata, AVV. , a sua volta Controparte_7 chiedendo il rigetto dell'appello stante l'infondatezza dei singoli motivi d'impugnazione sottolineando la sua fragilità alla luce della documentazione sanitaria e dando atto di aver proceduto all'ascolto della minore, dal quale è emerso il pieno inserimento della ragazzina nella famiglia degli affidatari, con un
“legame affettivo di tipo filiale e indissolubile” e la sua forte esigenza di acquisirne il cognome.
La curatrice ha inoltre precisato di condividere il progetto di riavvicinamento fra e la madre Per_1 naturale di cui alla relazione del 6 dicembre 2024 a firma congiunta delle Parte_1 dottoresse Mangiaracina e Per_2
*
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (più specificamente Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche – UOC Neuropsichiatria infanzia Adolescenza Attività Territoriale – UOS
NPIA Sud) ha infatti puntualmente depositato in data 6 dicembre 2024 una relazione redatta di concerto con la psicologa che privatamente segue la minore, come richiesto.
*
All'esito dell'udienza del 13 dicembre 2024 la Corte ha quindi così disposto:
“...Lette le relazioni dei Servizi sociali, e la costituzione del curatore speciale nominato alla minore e la relazione, appunto, della Neuropsichiatria Infantile;
...ritenuto che, alla luce dell'esauriente relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (UOS NPIA
Area Sud) depositata il 6 dicembre 2024, a firma della dirigente psicologa psicoterapeuta dott.
di concerto con la dott. Elisa Mangiaracina - che questa Corte ritiene convincente e CP_11 condivisibile - appare superflua una CTU, avendo il predetto Servizio chiaramente riferito in ordine alla praticabilità di un progetto di avvicinamento della minore alla madre naturale, Persona_1 indicando con precisione i passaggi da osservare, tenuto conto anche della consapevolezza in capo alla ragazzina della propria condizione, come puntualmente riferito dalla curatrice speciale all'esito
pagina 7 di 21 del colloquio con la minore;
ritenuto senz'altro possibile intraprendere il percorso suddetto senza necessità di ulteriori valutazioni se non quelle necessarie in concreto per la sua attuazione da parte dei Servizi cui viene demandato di attuarle attenendosi strettamente alle modalità indicate dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile ( e in particolare l'individuazione degli operatori incaricati, e in particolare la figura educativa che dovrà accompagnare suggerita dalle psicologhe nella relazione, il calendario dei rispettivi incontri, Per_1 le modalità di raccordo fra i due Servizi incaricati e Pagina 3 fra essi e la Neuropsichiatria,
l'indicazione delle scadenze delle singole tappe individuate e il complessivo calendario) in maniera da consentire entro il 15 giugno 2025 l'elaborazione di una relazione congiunta illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti e di riferire circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio degli incontri madre – figlia, dopo la fine del corrente anno scolastico (specificando gli eventuali tempi ovvero quelli ulteriori necessari e indicando altresì le possibili date) e affinchè questa Corte, alla prossima udienza possa procedere ad ogni opportuna valutazione;
ritenuto di dover incaricare al riguardo i Servizi sociali già interessati cui è stato demandato con ordinanza 5 novembre 2024 di riferire in ordine alle attività svolte (ossia il Servizio Sociale di Modena
e il Servizio Sociale di San AR di Savena) affinchè provvedano di concerto alla contestuale preparazione di e della madre , con i percorsi di sostegno indicati nella Per_1 Parte_2 relazione della UOS NPIA in data 29 novembre 2024, seguendo le tappe e le modalità ivi indicate, in particolare con l'individuazione di figura educativa per la minore, e raccordandosi anche con la
Neuropsichiatria Infantile e con la psicologa dott Mangiaracina che già segue la;
ritenuto Per_1 quindi di dover rimettere la causa in istruttoria al fine di verificare l'esito del complesso percorso suddetto;
P.Q.M.
autorizza il deposito delle note scritte già acquisite, respingendo l'istanza di altre depositarne;
incarica il Servizio Sociale di Modena e il Servizio Sociale di San AR di Savena) di attuare progetto di avvicinamento della minore alla madre naturale suggerito dalla Persona_1
Neuropsichiatria Infantile di San AR, affinchè provvedano di concerto alla preparazione di
e della madre , con i percorsi di sostegno indicati nella relazione della Per_1 Parte_2
UOS NPIA (UOS NPIA Area Sud) datata 29 novembre 2024 e depositata il 6 dicembre 2024 (da ritenersi parte integrante del presente provvedimento), seguendo le tappe e le modalità ivi indicate, in particolare con l'informazione di , l'individuazione di figura educativa per la minore, la Per_1 costruzione della relazione con la figura di supporto e accompagnamento e nel frattempo il lavoro con pagina 8 di 21 la madre, nonché raccordandosi anche con la Neuropsichiatria Infantile e con la psicologa dott.
Mangiaracina che già segue la , il tutto come da motivazione e nel rispetto della sensibilità e Per_1 dell'equilibrio della minore;
precisa che agli incontri con la minore e a quelli nel suo interesse potrà presenziare, se ritenuto utile, anche la curatrice speciale Avv. ; Controparte_7
dispone che i Servizi incaricati depositino la relazione congiunta illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti e di riferire circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio degli incontri madre – figlia, come da motivazione entro il 15 giugno 2025, preceduta da sintetica conferma dell'avvio del percorso e del calendario con le scadenze e le tappe previste entro il 15 febbraio 2025; rinvia per ogni ulteriore determinazione all'udienza dell'11 luglio 2025, h 10,00.
*
I Servizi sociali interessati (SS di Modena, cui è subentrato quello del Distretto Ceramico, essendosi la madre nel frattempo trasferita a Sassuolo, nonché il Servizio competente per S. AR di Savena) hanno fatto pervenire tempestivamente le loro relazioni di aggiornamento circa le attività a suo tempo svolte e a quelle ora avviate in esecuzione del provvedimento del 13 dicembre 2024.
*
All'udienza dell'11 luglio 2025 il difensore dell'appellante ha insistito per la definizione di un programma di incontri e ha integrato le proprie conclusioni, chiedendo che in caso di rigetto della domanda, vengano regolamentati gli incontri tra madre e bambina con la nomina di un curatore speciale per la vigilanza, valutato un eventuale conflitto di interessi col tutore.
Gli appellati e la curatrice speciale si sono opposti ad un provvedimento di immediata regolamentazione della frequentazione, evidenziando che il programma per la ripresa dei contatti madre-figlia è in corso e necessita dei suoi tempi, essendo particolarmente complesso.
La curatrice speciale ha riferito che “ogni mese si fa un passo avanti: la mamma solo di recente ha intrapreso un supporto psicologico privato. E' importante che la mamma prosegua nel suo lavoro di preparazione all'incontro con .. Per_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 21 3- E' infondato il primo motivo di appello avente ad oggetto violazione ed errata applicazione dell'art. 44 l 184/1983, per asserita insussistenza dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, essendo invece evidente che tale presupposto, previsto nell'ipotesi della lett. d) dell'art 44. L. 184 del 2983 ricorre senz'altro in questo caso, poichè la sentenza di questa Corte n 3497/2019, riformando la statuizione di primo grado, ha escluso lo stato di abbandono e con ciò necessariamente è stato precluso l'affidamento preadottivo. Come mostra di ben sapere anche il difensore dell'appellante, peraltro la
Suprema Corte (Cass 12962/2016), sia pure esaminando la diversa fattispecie di adozione non legittimante richiesta da persone singole e alle coppie di fatto, ha chiarito – comunque in termini generali - che l'art. 44, comma1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico.
La decisione impugnata non contrasta con il precedente giudicato di insussistenza dello stato di abbandono.
E' indubbia la distinta natura dell'adozione “mite” (di cui si tratta nel presente giudizio) rispetto a quella legittimante, con riguardo alla quale la giurisprudenza ha espresso orientamento costante nell'affermare che “Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. “ (Cass. 21024/2022, 28371/2022; 23320/2024).
Anche di questo è consapevole l'appellante, che nel proprio atto d'impugnazione ricorda che
“l'adozione mite si inserisce nell'ambito dell'adozione in casi particolari prevista dall'art 44 lettera d pagina 10 di 21 della legge 184/1983: prevede che si conservino i legami giuridici con la propria famiglia di nascita a cui si aggiungano quelli con la famiglia adottiva. Mentre l'adozione piena o legittimante è costitutiva di un rapporto sostitutivo a quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia”, quella ex art 44 lett d) crea invece, “un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante” (pag 26). Correttamente ella precisa poi che In seguito alla sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale anche l'adozione del minore in casi particolari (artt. 44 ss. l. 184/1983) produce effetti “pieni”, fa nascere relazioni giuridiche di parentela con i familiari degli adottanti.” In quanto al pari dell'adozione piena del minore (artt. 6 ss. l. n.
184/1983), non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante (o con gli adottanti) ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante: ciò non elide peraltro il rapporto familiare preesistente con la famiglia d'origine. E da ciò la difesa trae il proprio convincimento che debbano Parte_1 essere preservati e riconosciuti in questa sede i rapporti con la madre e la famiglia di origine (sul quale ha articolato un ultimo specifico motivo che si andrà ad esaminare oltre).
Tanto premesso vanno ritenuti pienamente sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 44, 1° co, lett. d).
4- Anche le restanti censure di natura processuale - che appare opportuno esaminare fin d'ora per la loro natura preliminare – vanno respinte.
E' infondato il quarto motivo d'appello: per quanto riguarda la mancata nomina di un curatore speciale nel corso del giudizio di primo grado, si osserva che non può ravvisarsi alcuna nullità del giudizio di primo grado, nel quale la minore era rappresentata dal tutore. Soltanto ragioni di opportunità, tenuto conto della molteplicità dei ruoli attribuiti ai Servizi, e del numero dei Servizi coinvolti in relazione ai luoghi di residenza della madre e della figlia, a loro volta succedutisi in considerazione dei trasferimenti di residenza dei si è ritenuto opportuna la nomina di una curatrice Parte_1 speciale, come spiegato nell'ordinanza del 15 ottobre 2024.
5- Nessuna nullità deriva poi al giudizio dal mancato ascolto della minore la quale non ha Per_1 ancora ad oggi compiuto i 12 anni, essendo nata il [...].
Tale ascolto anche in questa sede non è apparso opportuno, tenuto conto della particolare fragilità della bambina, alla quale è stata diagnostico un “disturbo della sfera emozionale 8ICD 10: F93.3) e
Disturbo evolutivo delle abilità scolastiche (F81.9), come risulta dalle molteplici certificazioni e referti prodotti dagli appellati e dalla curatrice speciale e altresì dalla relazione della relazione della UOC
pagina 11 di 21 NPIA del AUSL di Bologna, che riferisce ampiamente degli aspetti di fragilità attentiva e di ansia persistenti: tali diagnosi da un lato inducono ad escludere che sia dotata di una particolare Per_1 capacità di discernimento, dall' certamente sconsigliano l'accesso della bambina negli ambienti giudiziari, per l'ulteriore stress che ne potrebbe deriverebbe.
D'altra parte la curatrice speciale, la quale ha provveduto all'ascolto (che rientra fra i suoi compiti) con le dovute cautele ha riferito – come sopra riportato – che dalle parole e dall'atteggiamento della ragazzina è emerso inequivocabilmente il fortissimo legame affettivo di con gli affidatari, e Per_1 il suo timore di esserne allontanata, definito nella costituzione dell'avv. come un “legame CP_7 affettivo di tipo filiale e indissolubile” e la sua forte esigenza di acquisirne il cognome.
Va quindi rigettato il quinto motivo d'appello.
6 – Passando ora al merito del dissenso all'adozione, e così al secondo motivo d'appello, premesso che anche nel giudizio di primo grado tutte le odierne parti sono state in grado di interloquire (la minore rappresentata dal tutore, la madre costituita a mezzo del suo difensore, il Parte_1 padre , comparso personalmente), si osserva che il fatto che il padre naturale abbia Controparte_3 ipotizzato di poter rivedere un giorno la figlia anche in fotografia e di avere sue notizie, oltre ad essere pienamente conforme alla natura dell'istituto come sopra descritta, non appare affatto condizionare la sua volontà di aderire all'adozione, nè confligge con il suo inequivocabile assenso, che non necessita di formule sacramentali, e risulta dalle chiare dichiarazioni rese al 28 novembre 2023 dinanzi al
Tribunale per i minorenni (“...so che sono stato chiamato qua per mia figlia Adr io non vedo Per_1 da quando aveva un anno;
Adr ho compreso le motivazioni per le quali sono stato convocato e Per_1 ho compreso che mia figlia è stata chiesta in adozione dalla famiglia affidataria con un art. 44; Adr io sono il padre e voglio solo il suo bene e quindi so che sta bene e sono contento, vorrei dare alla famiglia affidataria il mio numero di cellulare e avere le sue foto quando cresce;
Adr non vorrei niente altro a me per essere contento basta vedere le sue foto quando cresce;
Adr io non lavoro, non ho soldi e non posso fare niente;
Adr semmai vorrei vederla un giorno;
Adr non vedo la mamma di da Per_1 quando ci siamo incontrati in Corte d'Appello” (cfr. Verbale ud. 28/11/2023 TM Bologna).
7 - Per quanto riguarda la figura materna ( si ritiene di dover trattare Parte_1 congiuntamente al secondo anche il terzo motivo (errata valutazione in merito all'inattività della madre al fine di riottenere l'affidamento della figlia).
Si osserva infatti al riguardo che “In tema di adozione particolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita pagina 12 di 21 dagli artt. 29 e 30 Cost. all'effettività del rapporto genitore-figlio”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto superabile, in ragione del preminente interesse della minore, il dissenso all'adozione manifestato dalla madre dell'adottanda, che non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti, Sez. 1, n 18575/2015)
Anche in seguito la Suprema Corte ha sottolineato il “ruolo centrale attribuito alla effettività del rapporto genitore-figlio. Non già l'astratta spettanza della responsabilità genitoriale, bensì l'effettività del vincolo familiare giustificano, secondo la Corte costituzionale, la speciale protezione attribuita a tale vincolo dalla legge n. 184 del 1983, art. 46, in applicazione dei principi di cui agli artt. 29 e 30
Cost. Proprio alla stregua di tali considerazioni, dunque, il Collegio ritiene, da un lato, di dare continuità al principia generale desumibile da Cass. n. 18575 del 2015, ribadendo, cosi, che, per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della n.
184 del 1983, impedisce l'adozione particolare, debbano intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano, altresì, il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore;
dall'altro, però, reputa che l'art. 46, comma 2, della legge n. 184 del 1983, laddove sancisce che il dissenso all'adozione ex art. 44 della medesima legge manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale osti alia pronuncia di quell'adozione, debba comunque configurarsi come una norma di salvaguardia, trovando un siffatto limite la sua giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, che prevalgono anche in presenza di opposti consensi manifestati dall'adottante e dall'adottando.. Il dissenso espresso dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, ed esercente la stessa benché, come nella specie, non convivente con il proprio figlio minorenne, mantiene, dunque, il suo valore preclusive all'adozione ex art. 44 della legge n. 184 del 1983, salvo che non si sia già manifestata - come era palesemente accaduto nella fattispecie all'attenzione della menzionata sentenza n. 18575 del 2015 - una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore. Deve conseguentemente affermarsi il seguente principia di diritto: «In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità (Cass. 18827/2018)
pagina 13 di 21 Vero è che, nel caso sottoposto al suo esame, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di appello che ha ritenuto preclusivo all'adozione in oggetto il dissenso manifestato dalla madre dell'adottando, la quale, pur non convivendo con il figlio, aveva manifestato concreto interesse al recupero del rapporto con il medesimo visitandolo periodicamente: la lettura della decisione consente di ritenere che si è trattato di una fattispecie ben diversa da quella in esame, poichè in quel caso il rapporto non si era mai del tutto affievolito, in quanto la madre aveva perfino convissuto per un periodo con la famiglia affidataria e con il figlio e in effetti era emerso che la famiglia in questione aveva tenuto atteggiamenti sempre più ostacolanti.
Nell'odierno giudizio, invece, si osserva che l'appellante non ha l'esercizio della responsabilità genitoriale (e anzi per effetto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 14 settembre 2014 neppure la titolarità, a seguito della sospensione della sua responsabilità genitoriale, con la nomina di un tutore provvisorio i persona del Servizio sociale1, al quale è stata attribuito l'affidamento di con la sentenza 3797/2019 e che ha preso parte al presente giudizio presenziando, sia pur Per_1 senza costituirsi). Pur essendo innegabile che non vi è stato da parte sua un atteggiamento di totale disinteresse per la figlia (come invece ritenuto dal Tribunale per i Minorenni in capo a
[...]
, perché la giovane donna ha comunque manifestato, almeno in linea di principio, di voler Parte_1 interesse per la figlia, impugnando dapprima la sentenza di adozione legittimante e chiedendo poi di poterla incontrare, non può dubitarsi del fatto che una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine della minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo. Invero un rapporto madre – figlia non vi è mai stato, perché fin dall'età di sette mesi la minore non è stata allontanata dalla madre, a causa dell'inadeguatezza della stessa e del contesto genitoriale, in particolare la giovanissima età della madre appena diciottenne e le sue condizioni di salute, la relazione disfunzionale con il padre biologico della bambina, le difficoltà di adattamento al contesto comunitario nel quale era stata inserita insieme alla figlia che per molteplici fattori, non è riuscita a garantire alla figlia una cura adeguata nei tempi compatibili con i suoi bisogni evolutivi (v. relazione aggiornata del Servizio sociale del Distretto Ceramico depositata il 6 giugno 2025)
Come risulta dall'ampia documentazione clinica in atti e in particolare dalla relazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – UOC Neuropsichiatria infanzia Adolescenza Attività
Territoriale – UOS NPIA Sud a firma dott. e dott Elisa Mangiaracina, depositato in CP_11 data 6 dicembre 2024 (redatta di concerto con la psicologa che privatamente segue la minore e che per il suo significato dirimente deve ritenersi integralmente richiamata in questa sede), oltre che dalla 1 Si tratta oggi del Responsabile dei Servizi sociali dell' , subentrati al Servizio del Controparte_4 Comune di a seguito del trasferimento della peraltro oggi nuovamente trasferitasi a Sassuolo. CP_6 Parte_1 pagina 14 di 21 relazione del Servizio sociale competente per San AR e da quanto esposto dalla curatrice speciale all'esito dell'ascolto della minore, è una minore particolarmente fragile, alla quale è stato Per_1 diagnostico un “disturbo della sfera emozionale 8ICD 10: F93.3) e Disturbo evolutivo delle abilità scolastiche (F81.9).
La UOS NPIA, richiesta da questa Corte di prospettare un possibile progetto di riavvicinamento della bambina alla madre biologica, riferisce di seguire dall'autunno 2022 la bambina e che il progetto che la riguarda “si è arricchito, in affiancamento con la psicoterapia privata, di un percorso l 104...allo scopo di assicurare un supporto didattico negli apprendimenti di tipo personalizzato a seguito di una forte instabilità attentiva associata alla diagnosi sopra riportata” e che “la diagnosi risente di una forte componente ansiosa che agisce sulla regolazione emozionale e che sottoposta a stress ambientale tende ancora a perdere stabilità”.
Pur dopo aver dato atto di un positivo sviluppo di una maggiore e più efficace integrazione delle componenti di pensiero e motorie” e che “il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di 1° grado sta avendo un buon andamento“, le dott. Mangiaracina e sottolineano che “le competenze sono Per_2 state appena acquisite, pertanto richiedono delicatezza nel mettere mano ai processi ideativi e affettivi....Vista l'importanza della stabilità emotivo affettiva questi incontri di avvicinamento possono avere come obiettivo quello di una conoscenza con la madre biologica, che può avvenire se non viene messa in discussione la certezza dei punti di riferimento costruiti con grande fatica in questi anni in grembo alla famiglia affidataria”
Alla luce della peculiare condizione di fragilità della minore, del suo profondo radicamento nel nucleo familiare in cui vive da quasi undici anni, della volontà espressa con insistenza da sia nel Per_1 sottolineare di volere stare attualmente si trova, che di acquisire il cognome il disaccordo CP_2 all'adozione espresso dalla madre biologica deve ritenersi ingiustificato in quanto contrario all'interesse della minore – ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 l 184/1983 e addirittura pregiudizievole per la stessa.
Tale circostanza non potrebbe essere superata neppure qualora si ritenesse che la mancata frequentazione madre – figlia non sia attribuibile soltanto all'odierna appellante, dovendosi
Al riguardo si osserva infatti che da un lato si evince dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati di riferire in ordine alle attività svolte per dare attuazione alla sentenza di questa Corte che aveva disposto la ripresa, con le opportune cautele, dei rapporti madre - figlia (in particolare, dopo la relazione del 12 dicembre 2024, quella depositata dal Servizio sociale del Parte_3 depositata il 6 giugno 2025 e relativi allegati) che effettivamente dopo la sentenza, pubblicata il 10 dicembre 2019 i Servizi si attivarono nel gennaio 2020 sollecitati dalla Procura minorile avviando i pagina 15 di 21 primi incontri ma con interruzioni e richieste di proroghe a causa della pandemia, di diversi atteggiamenti fra i soggetti coinvolti e all'esito di un provvedimento di incompetenza adottato dal
Tribunale per i Minorenni;
d'altra parte emerge dall'atto di appello e dalle dichiarazioni rese personalmente da all'udienza del 15 ottobre 2024 che effettivamente dopo gli Parte_1 incontri con gli operatori avvenuti nella primavera del 2021, la stessa non contattò più i Servizi, pur attribuendo tale inerzia alle rassicurazioni dei Servizi che l'avrebbero convocata e in ogni caso perché impegnata con il terzogenito nel frattempo nato. Risulta inoltre che il provvedimento di incompetenza del Tribunale per i Minorenni in punto di regolamentazione della frequentazione non è stato impugnato e neppure l'interessata si è rivolta al Giudice Tutelare.
Pur nella consapevolezza delle fragilità della stessa madre, delle difficoltà incontrate, del suo comprensibile desiderio di riprendere i contatti con la prima figlia e dell'impegno trasfuso nel percorso ora iniziato (significativo al riguardo quanto riferito dal Servizio sociale del Distretto Ceramico, con riguardo alla presa di consapevolezza della giovane madre circa il proprio vissuto e quanto al riconoscimento dell'importanza della stabilità e prevedibilità nella vita della figlia e dell'importanza del cognome per quest'ultima), si può escludere che, stante la condizione e l'età di CP_2 Per_1 il diniego all'adozione possa condurre ad un effettivo esercizio della genitorialità di con Pt_1 riguardo alla bambina e tanto meno l'inserimento della ragazzina nel nucleo familiare materno.
Per contro è emerso con chiarezza che per la sua condizione complessiva ha un Per_1 irrinunciabile bisogno di stabilità che solo la serena consapevolezza di poter essere considerata a tutti gli effetti “figlia” della coppia affidataria, con l'attribuzione del cognome tanto desiderato può attribuirle: ciò può verificarsi soltanto con l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari e la conferma della sentenza impugnata, e non, in ipotesi, con la permanenza di una soluzione non decisiva, quale potrebbe essere il permanere di un affidamento sine die.
Per tali ragioni la decisione di primo grado deve essere confermata, nella parte in cui ha pronunciato l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett. d) della l 183/1984, che oltretutto non pregiudica la condizione genitoriale dell'appellante, posto che – come più volte ricordato – l'adozione in casi particolari prevede che si conservino i legami giuridici con la propria famiglia di nascita a cui si aggiungano quelli con la famiglia adottiva.
8- Tanto premesso, deve ritenersi invece fondato, seppure con le precisazione di cui appresso, l'ultimo motivo d'impugnazione, con il quale si duole dell'omessa decisione e motivazione Parte_1 in ordine alla richiesta avanzata fin dalla comparsa di costituzione di ripristinare gli incontri gli incontri e di mantenere un rapporto costante ed assiduo con la propria figlia.
pagina 16 di 21 Come già previsto nella sentenza n 3497/2019 di questa Corte di Appello i rapporti fra e la Per_1 madre biologica devono essere ripristinati (o meglio intrapresi, posto che nessuna conoscenza Pt_1 vi è fra loro): questione definita “veramente complessa” già allora (nel 2019, allorquando la bambina aveva sette anni e non vedeva la madre almeno da cinque) e ancor più oggi, posto che la ragazzina – alla quale sono state diagnosticati disturbi della sfera emozionale ed evolutivo delle abilità scolastiche, ha undici anni e mezzo e si avvia all'adolescenza, con il suo carico esperienziale e di aspettative di stabilità..
Soccorre al riguardo l'esauriente relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (UOS NPIA Area
Sud) depositata il 6 dicembre 2024, a firma della dirigente psicologa psicoterapeuta dott. CP_11
di concerto con la dott. Elisa Mangiaracina, che già questa Corte con ordinanza del 13
[...] dicembre 2024 – 12 gennaio 2025 (alla quale per completezza si rinvia) ha ritenuto convincente e condivisibile, tanto da ritenere superflua una CTU.
Anche in questa sede tale convincimento va ribadito, unitamente alla necessità di procedere con continuità all'attuazione del progetto di avvicinamento della minore alla madre Persona_1 naturale come suggerito, senza sottoporre la minore ad ulteriori valutazioni scientifiche da parte di altri professionisti.
Parimenti non si ritiene utile la prosecuzione dell'istruttoria per la verifica della prosecuzione del progetto avviato: anche tale rinvio potrebbe rivelarsi inutile dilazione e occasione per l'amplificazione dialettica delle parti, con evidente pregiudizio per la minore e per la madre biologica, oltre che per gli odierni affidatari.
Vi è al contrario motivo di ritenere che la definizione del presente giudizio comporterà per Per_1 una maggiore serenità grazie alla consapevolezza del proprio stato di membro a tutti gli effetti della famiglia che ama e all'attribuzione del cognome che desidera anteporre al proprio. Tale serenità non potrà che giovare al suo approccio con la madre e all'instaurazione di una relazione sincera e Pt_1 priva di ambiguità, ed eventualmente, in futuro, anche nei confronti dei fratellini, nei confronti dei quali – secondo quanto riferito dalla curatrice – ha mostrato curiosità.
E' verosimile, prima ancora che auspicabile, che una tale situazione di stabilità ciò possa avere ricadute positive anche sulla madre, ferma restando la necessità del suo impegno nell'accostarsi alle ulteriori fasi del percorso che di seguito si riporta.
A seguito dell'ordinanza sopra menzionata i Servizi incaricati ( , nel cui territorio Parte_3
Cont risiede la madre, competente per la minore) hanno avviato correttamente il Persona_5 percorso e hanno riferito nelle relazioni depositate il 4 e 6 giugno in ordine alle attività svolte.
pagina 17 di 21 E' inoltre stato riferito dalle parti e in particolare dalla curatrice che sono stati fissati incontri mensili per consentire la prosecuzione del programma.
Va nuovamente richiamato in primo luogo quanto già riportato circa la premessa svolta dalle dott
Mangiaracina e Per_2
“ Vista l'importanza della stabilità emotivo affettiva questi incontri di avvicinamento possono avere come obiettivo quello di una conoscenza con la madre biologica, che può avvenire se non viene messa in discussione la certezza dei punti di riferimento costruiti con grande fatica in questi anni in grembo alla famiglia affidataria”
In secondo luogo le psicologhe hanno precisato che “alla luce di quanto disposto in relazione alle caratteristiche di sviluppo di sarebbe utile che il richiesto avvicinamento alla figuara della Per_1 mamma tenesse conto della vulnerabilità dell'organizzazione affettiva raggiunta, dovendosi pensare ad una gradualità con preparazione di e della madre. Per_1
Un terzo step individuato è stato 1) per la bambina di individuare una figura educativa che possa partecipare poi anche agli incontri, rilevando l'andamento e mediando dove necessario;
2) per la mamma, un sostegno psicologico, che possa supportare complessivamente la madre nel personale percorso di incontro con Per_1
In definitiva, “i passaggi da prevedere sarebbero uno di seguito all'altro: informazione di Per_1 costruzione della relazione con la figura di supporto e accompagnamento;
lavoro con la madre e avvio degli incontri;
da qui in avanti l'osservazione dell'andamento degli stessi.
Sarebbe indicato procedere con gli incontri a partire dalla seconda media. Infatti questo primo anno di passaggio dalla Primaria al nuovo ciclo è in via di stabilizzazione e consolidamento affettivo”
Sulla base di tali presupposti, e preso atto che la madre ha già intrapreso un supporto psicologico, come riferito all'udienza dell'11 luglio 2025 dalla curatrice speciale, la quale ha anche dichiarato che
“all'incontro del 27 giugno si è condiviso il lavoro che sta facendo la madre con il S.S:: è stata anche condivisa una modalità di presentazione madre- minore, inizialmente con un biglietto di invito e successivamente con una lettera che sarà letta in condivisione con la minore” aggiungendo “ogni mese si fa un passo avanti” e che gli incontri sono a cadenza mensile che il prossimo si terrà il 26 agosto
2025.
Preso atto che è stato avviato il procedimento di presa di coscienza materna e sarà ora necessario procedere al “lavoro con la madre” e nel contempo all'informazione della bambina e all'individuazione della figura educativa, ritiene la Corte di recepire pienamente tali indicazioni, disponendo inoltre che siano il Servizio del Distretto Ceramico, e comunque competente per Sassuolo, luogo di residenza della madre, nonché il Servizio sociale di San AR (e comunque del luogo di residenza di ) ad Per_1
pagina 18 di 21 occuparsi del progetto raccordandosi costantemente, e invitando il Servizio sociale di San AR ad individuare una figura educativa ai fini dell'informazione di e dell'incontro in vista degli Per_1 incontri che dovranno essere avviati e proseguiti nel corso della seconda media, così come suggerito dalle professioniste, secondo cadenze che saranno necessariamente individuate dai Servizi.
10- E' appena il caso di osservare che la definitività della pronuncia di adozione comporterà il venir meno della figura del tutore e dell'affidamento, stante la responsabilità genitoriale in capo agli adottanti .
Fermo quanto premesso, e tenuto conto della limitazione in capo alla responsabilità genitoriale della madre biologica, appare opportuna peraltro la nomina dell'avv. , che già conosce la Controparte_7 minore e ha seguito l'avvio del progetto nella sua qualità di curatrice speciale nel corso del giudizio, quale curatore ai sensi dell'art. 473-bis.7 all'esclusivo scopo di assicurare la prosecuzione del progetto di riavvicinamento fra la minore e la madre biologica con il potere di Per_1 Parte_1 partecipare agli incontri relativi al progetto, come fino ad ora fatto, anche al fine di assicurare che esso si svolga in termini ragionevoli, e di interloquire nella calendarizzazione degli stessi, impregiudicato ogni aspetto della responsabilità genitoriale di e e ciò fino a quando Controparte_2 RO gli incontri madre – figlia non si saranno avviati.
La curatrice relazionerà ogni tre mesi (con prima relazione al 30 novembre 2025) al Giudice Tutelare competente per il territorio nel quale la minore risiede con i genitori adottivi e RO
, ai quali spetta l'ordinario esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. Controparte_2
337 bis e ss c.c.
Anche il Servizio sociale riferirà al Giudice Tutelare, ma ogni sei mesi, proseguendo pure dopo la cessazione dell'incarico della curatrice.
11- Alla conferma dell'adozione, in accoglimento di quanto chiesto dagli appellati, va aggiunta la precisazione che prenderà altresì il cognome dell'appellante anteponendolo Per_1 Controparte_2 al proprio e si chiamerà pertanto Persona_4
12- Sussistono senz'altro i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, stante la peculiare natura del giudizio e i diritti in gioco, stante il parziale accoglimento delle ragioni dell'appellante.
13- Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stante l'esplicita esenzione dei procedimenti riguardante Ia prole sancita dall'art. 10, comma 2, del medesimo d.P.R .. 9.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 135/2024 del Tribunale per i pagina 19 di 21 Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, che ha dichiarato farsi luogo all'adozione in casi particolari ex art. 44 lett d) l. 184/83 della minore , nata a [...] 12 settembre Persona_1 CP_6
2013 da parte di , nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il Controparte_2 RO
15.2.1972, così provvede:
1) conferma la pronuncia di adozione ex art. 44, lett. d) della l. 182/1984;
2) dispone che l'adottanda anteponga al proprio il cognome dell'adottante e che si Controparte_2 chiami pertanto;
Persona_4
3) dispone che i Servizi sociali competenti per Sassuolo e per San AR di Savena procedano al ripristino della frequentazione della minore con la madre biologica Per_1 Parte_1 all'esito del percorso da effettuarsi secondo il progetto predisposto dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile (UOS NPIA Area Sud) depositata il 6 dicembre 2024, a firma della dirigente psicologa psicoterapeuta dott. di concerto con la dott. Elisa CP_11
Mangiaracina, come da motivazione;
4) nomina curatore ex art. 473-bis.7 l'avv. con il solo compito di assicurare Controparte_7
l'attuazione del progetto di riavvicinamento fra la minore e la madre biologica Per_1 [...]
con il potere di partecipare agli incontri relativi al progetto, di sorvegliare che esso si svolga Parte_1 in termini ragionevoli, e di interloquire nella calendarizzazione degli stessi, e ciò fino a quando gli incontri madre – figlia non si saranno avviati;
5) resta impregiudicata sotto ogni aspetto della responsabilità genitoriale di e Controparte_2 CP_1
presso i quali la minore ha la sua residenza;
[...] Per_1
6) dispone che la curatrice relazioni ogni tre mesi (con prima relazione entro il 30 novembre 2025) al Giudice tutelare di residenza della minore e dei genitori adottivi fino alla cessazione dell'incarico;
7) dispone che il Servizio sociale relazioni ogni sei mesi al predetto Giudice Tutelare sull'esecuzione del progetto e sulla frequentazione, anche successivamente alla scadenza dell'incarico del curatore;
8) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
9) dispone la comunicazione al Giudice tutelare e all'Ufficiale dello stato civile della presente sentenza
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile Minorenni della Corte di Appello di Bologna
l'11 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott .Antonella Allegra
pagina 20 di 21 Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 21 di 21