Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2229
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova della regolare notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art. 140 c.p.c., avendo constatato l'assenza del destinatario e provveduto ad affiggere avviso di deposito presso la Casa Comunale e ad inviare raccomandata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto che i termini prescrizionali siano stati sospesi per un periodo complessivo di 17 mesi e 23 giorni a causa della normativa emergenziale (D.L. n.18/2020 e successive modifiche), estendendo tale sospensione anche ai termini di prescrizione in materia di riscossione. Inoltre, la prescrizione è stata interrotta da precedenti atti di riscossione notificati in date diverse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2229
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo