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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2229/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15190/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzione Isola C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012724505 TASSA AUTOMOBIL 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione alla Regione Campania ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259012724505/000, notificata in data 24/07/2025, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, riferita a cartella di pagamento n. 07120110234537247000, per l'importo di euro 374,03, emessa dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali e presumibilmente notificata alla ricorrente in data 09/01/2013, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regionale anno 2007.
Ha eccepito quale motivo assorbente del ricorso l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito sulla scorta dell'orientamento Giurisprudenziale che individua in in tre anni il termine di prescrizione per effettuare l'accertamento da parte della regione e in caso di mancato pagamento e\o non opposizione all'accertamento, la decorrenza di un nuovo successivo periodo di tre anni. Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso versando in atti la prova dell'avvenuta notifica dell' Intimazione di Pagamento n. 07120229017562374000 notificato in data 24/04/2023 ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art 140 c.p.c. (cfr. re-lata di notifica in atti); La Regione Campania non si è costituita. Il Giudice Monocratico ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato. Ed infatti, Agenzia con la documentazione in atti ha dato prova della regolare notifica della intimazione di pagamento. Ed invero, per gli atti notificati ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art. 140 c.p.c. si evidenzia che nel caso di specie, il messo notificatore, si è recato all'indirizzo di residenza e ne ha constatato la momentanea assenza. Pertanto, accertata la momentanea assenza, ha provveduto ad affiggere Avviso di Deposito presso la Casa Comunale e ad inviare successiva raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto alla prescrizione, bisogna, altresì, considerare i 17 mesi e 23 giorni di sospensione dei termini prescrizionali disposta con D.L. n.18/2020 “Decreto Cura Italia” convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27, e successive modifiche. Infatti, si rammenta che l'art.68, primo comma, del D.L. n.18/2020 prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. Con tale disposizione il legislatore ha sospeso i termini per il pagamento dei crediti per i quali l'Agente della riscossione abbia emesso delle Cartelle di Pagamento e allo stesso tempo, richiamando esplicitamente l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 ha sospeso, per lo stesso periodo, la decorrenza dei termini prescrizionali. Invero il richiamato art. 12 del D.Lgs. n.159/2015 dispone: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo
[…] la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”. La sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L. n.18/2020 dall'8/03/2020 al 31/05/2020 è stata più volte oggetto di proroga. Da ultimo, il D.L. n.99/2021 ha prorogato al 31 agosto 2021 il termine ultimo di sospensione dei termini prescrizionali. Pertanto, i termini della riscossione e della prescrizione dei crediti portati da Cartelle di Pagamento sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Dunque dalla notifica della Cartella di Pagamento n. 07120110234537247000 del 09/01/2013 la prescrizione è stata interrotta dapprima in data 13/11/2015 con la notifica del Preavviso di Fermo Amministrativo n. 07180201500088520000, poi successivamente in data 28/09/2018 con la Intimazione di Pagamento n. 07120189003328190000. Dal 28/09/2018 (data di notifica della Intimazione di Pagamento n. 07120189003328190000) alla data di notifica della Intimazione di Pagamento n. 07120219019672481000 del 02/12/2022, non è decorso alcun termine prescrizionale attesa la sospensione disposta con la normativa emergenziale. Dal 02/12/2022 la prescrizione è stata nuovamente interrotta in data 24/04/2023 con la notifica della Intimazione di Pagamento n. 07120229017562374000 ed infine in data 24/07/2025 Intimazione di Pagamento n. 07120259012724505000 (oggetto della presente opposizione). Le spese sono a carico del ricorrente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15190/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzione Isola C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012724505 TASSA AUTOMOBIL 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2217/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione alla Regione Campania ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259012724505/000, notificata in data 24/07/2025, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, riferita a cartella di pagamento n. 07120110234537247000, per l'importo di euro 374,03, emessa dalla Regione Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali e presumibilmente notificata alla ricorrente in data 09/01/2013, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regionale anno 2007.
Ha eccepito quale motivo assorbente del ricorso l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito sulla scorta dell'orientamento Giurisprudenziale che individua in in tre anni il termine di prescrizione per effettuare l'accertamento da parte della regione e in caso di mancato pagamento e\o non opposizione all'accertamento, la decorrenza di un nuovo successivo periodo di tre anni. Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso versando in atti la prova dell'avvenuta notifica dell' Intimazione di Pagamento n. 07120229017562374000 notificato in data 24/04/2023 ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art 140 c.p.c. (cfr. re-lata di notifica in atti); La Regione Campania non si è costituita. Il Giudice Monocratico ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato. Ed infatti, Agenzia con la documentazione in atti ha dato prova della regolare notifica della intimazione di pagamento. Ed invero, per gli atti notificati ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art. 140 c.p.c. si evidenzia che nel caso di specie, il messo notificatore, si è recato all'indirizzo di residenza e ne ha constatato la momentanea assenza. Pertanto, accertata la momentanea assenza, ha provveduto ad affiggere Avviso di Deposito presso la Casa Comunale e ad inviare successiva raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto alla prescrizione, bisogna, altresì, considerare i 17 mesi e 23 giorni di sospensione dei termini prescrizionali disposta con D.L. n.18/2020 “Decreto Cura Italia” convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27, e successive modifiche. Infatti, si rammenta che l'art.68, primo comma, del D.L. n.18/2020 prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. Con tale disposizione il legislatore ha sospeso i termini per il pagamento dei crediti per i quali l'Agente della riscossione abbia emesso delle Cartelle di Pagamento e allo stesso tempo, richiamando esplicitamente l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 ha sospeso, per lo stesso periodo, la decorrenza dei termini prescrizionali. Invero il richiamato art. 12 del D.Lgs. n.159/2015 dispone: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo
[…] la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”. La sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L. n.18/2020 dall'8/03/2020 al 31/05/2020 è stata più volte oggetto di proroga. Da ultimo, il D.L. n.99/2021 ha prorogato al 31 agosto 2021 il termine ultimo di sospensione dei termini prescrizionali. Pertanto, i termini della riscossione e della prescrizione dei crediti portati da Cartelle di Pagamento sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Dunque dalla notifica della Cartella di Pagamento n. 07120110234537247000 del 09/01/2013 la prescrizione è stata interrotta dapprima in data 13/11/2015 con la notifica del Preavviso di Fermo Amministrativo n. 07180201500088520000, poi successivamente in data 28/09/2018 con la Intimazione di Pagamento n. 07120189003328190000. Dal 28/09/2018 (data di notifica della Intimazione di Pagamento n. 07120189003328190000) alla data di notifica della Intimazione di Pagamento n. 07120219019672481000 del 02/12/2022, non è decorso alcun termine prescrizionale attesa la sospensione disposta con la normativa emergenziale. Dal 02/12/2022 la prescrizione è stata nuovamente interrotta in data 24/04/2023 con la notifica della Intimazione di Pagamento n. 07120229017562374000 ed infine in data 24/07/2025 Intimazione di Pagamento n. 07120259012724505000 (oggetto della presente opposizione). Le spese sono a carico del ricorrente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00.