Articolo 1 della Legge 9 agosto 1954, n. 731
Articolo 2
Versione
12 settembre 1954
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 12 settembre 1954