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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2118\2023 RG in materia di ingiustificato arricchimento e ri- sarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del
28.10.2022 n. 3825), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in RI, Prima Parte_1 C.F._1 traversa G. Pelella 2, nello studio dell'avv. Antonio Sabino, che lo rappresenta e di- fende giusta procura in calce all'atto di appello, appellante e
dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - Pre- Controparte_1 sidio Santa Maria della Pietà, p. Iva con sede in RI, Via San Roc- P.IVA_1 co 8, in persona del legale rappresentante pro tempore , con Controparte_2 domicilio eletto in S. Antimo, Via M. Serao 13, nello studio degli avv.ti Giovanni Pu- ca, c.f. , e Angelina Sagliocco, c.f. , che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura in atti, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 29.04.2025.
Il primo grado di giudizio
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 29.04.2025 la causa è stata assegnata alla decisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (RG Parte_1
843/2017) la Controparte_3
, per sentirla condannare alla restituzione ex art.
[...]
2041, 2° comma, c.c. di un “polisonnigrafo c. 2521” e di Controparte_4 un “microscopio per camera operatoria marca Wildlaica cod. 650 serie n. 10445179”, entrambi di sua proprietà; nonché al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in
1 via subordinata, al pagamento di un indennizzo ex art. 2041, 1° comma, c.c.. Con vittoria di spese.
Si costituì in giudizio la (così d'ora innanzi per brevità), la quale Controparte_1 chiese il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e infondata e la condanna dell'attore alle spese di lite.
2. Con sentenza del 28.10.2022 n. 3825, il Tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento della domanda di , ha condannato la a restituire Pt_1 Controparte_1 all'attore i due strumenti elettromedicali rivendicati;
ha rigettato la domanda di ri- sarcimento danni ex art. 2043 c.c.; ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 2041, 1° comma, c.c.; ha compensato per metà le spese di lite, condannando la alla residua metà, con attribuzione. Controparte_1
In motivazione, il Tribunale osserva che la documentazione in atti e le deposizioni dei testimoni di parte attrice dimostrano che sia proprietario del microscopio e Pt_1 del polisonnigrafo per cui è causa;
che tali strumenti si trovano tuttora presso la struttura della , indipendentemente dalla circostanza che vengano Controparte_1 utilizzati o meno (così i testi di parte convenuta e CP_5 Controparte_6
[..
); che tanto basta perché sia accolta la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2041, 2° comma, c.c.; che invece l'attore non ha provato di aver subito alcun danno risarcibile ex art. 2043 c.c.; che al riguardo non rileva il contratto del 28.09.2015 avente ad oggetto il noleggio dei beni de quibus in quanto assolutamente non idoneo a provare - nemmeno in via presuntiva - il guadagno che l'attore avrebbe eventual- mente conseguito se i beni fossero tornati prima nella sua disponibilità, atteso che il contratto non ha ad oggetto un corrispettivo fisso bensì parametrato agli incassi dell'attività professionale della società facente capo al figlio di , di cui non sono Pt_1 documentati gli utili annui, onde il mancato guadagno resta meramente ipotetico;
che del pari è infondata la domanda di indennizzo ex art. 2041, 1° comma, c.c., in mancanza di prova che, malgrado la restituzione in natura del microscopio e del poli- sonnigrafo, residui una diminuzione patrimoniale dell'attore tale da giustificare il predetto indennizzo
L'appello
3.1. Conclusioni. Ha proposto appello , rassegnando le seguenti conclusio- Pt_1 ni: «- dichiarare la condotta illecita dell'appellata consistente nella mancata restitu- zione dei beni strumentali di proprietà del dott. con conseguente Parte_1 condanna di essa al risarcimento dei danni in favore del dott. Controparte_7
come quantificati in CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria come per legge;
- dichiarare che, la ), utilizzando i beni Controparte_1 strumentali di proprietà del dott. a far tempo dal 1/01/2014 a Parte_1 tutt'oggi, si è procurata un ingiustificato profitto e per l'effetto condannare la Provin-
2 cia SI (…) all'indennizzo per la diminuzione patrimoniale arrecata al dott.
[...]
in ragione di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria come Parte_2 per Legge;
- condannare la al pagamento - in favore del dott. Controparte_7
- delle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio Parte_1 oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria. Si chiede (…), ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla odierna appellata l'esibizione della seguente documentazione: - Per gli interventi e le visite in regime di convenzione i DRG (Diagnosis Related Groups) classificazione dei ricoveri ospedalieri per acuti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini della remunerazione dell , come di seguito indicati: Controparte_8
A) per interventi di micro laringoscopia DRG n.55, codice intervento 3009 dal
1/01/2014 ad oggi;
B) per polisonnigrafo in uso al reparto pneumologia DRG OSAS
(Sindrome delle apnee ostruttive del sonno) dal 1/01/2014 ad oggi;
- Per gli accer- tamenti e visite non in regime di convenzione, quali polisonnigrafia e visite speciali- stiche effettuati nel reparto di O.R.L. e pneumologia, il deposito della seguente do- cumentazione contabile: A) libro giornale;
B) registro fatture;
dal 1/01/2014 a tutt'oggi. All'esito del deposito della documentazione come richiesta, chiede nomi- narsi CTU contabile al fine di determinare il numero di interventi e visite specialisti- che effettuati dall con le apparecchiature Controparte_8 elettromedicali di proprietà dell'istante dal 1/01/2014 ad oggi, per poi quantificare i danni patiti ex 2043 c.c. e/o l'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c.».
3.2. Motivi di appello. si duole innanzitutto della mancata ammissione di Pt_1 mezzi istruttori chiesti in primo grado, diretti a consentire all'attore – previo ordine alla convenuta di esibizione di documenti specifici impartito dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – di fornire la prova “delle somme incassate dalla convenuta per interventi e/o visite specialistiche effettuati con l'utilizzo delle apparecchiature in og- getto e del proprio conseguente depauperamento, impedendogli, in tal modo, ogni possibilità di quantificazione degli importi da liquidarsi in suo favore”.
La documentazione in possesso della convenuta e oggetto della richiesta di esibi- zione ex art. 210 c.p.c. (“DRG n.55, codice intervento 3009 - DRG OSAS - libro gior- nale - registro fatture dal 1/01/2014 a tutt'oggi”), avrebbe dovuto costituire, secon- do l'appellante, “oggetto di CTU contabile (…), “finalizzata alla determinazione del numero di interventi e visite specialistiche effettuati dall Controparte_9
con le apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'istante dal
[...]
1/01/2014 ad oggi, nonché alla corretta quantificazione dei danni ex art. 2043 c.c.
e/o dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore del dott. . La prova del danno ef- Pt_1 fettivamente cagionato all'odierno appellante, è infatti racchiusa proprio nella docu- mentazione richiesta;
solo ed esclusivamente da questa, è possibile individuare le
3 somme incassate dall' per le visite e gli interventi effet- Controparte_8 tuati nel corso degli anni grazie alle apparecchiature elettromedicali di proprietà del dott. ”. Parte_1
Infine l'appellante osserva che il contratto di noleggio con l'AP Center è stato da lui prodotto “al solo scopo di dare una misura percentuale alle somme in- Co cassate dalla odierna appellata, grazie alle apparecchiature di proprietà del dott. vine nel caso in cui, la tempestiva restituzione dei beni all'avente diritto, ne avesse consentito un utilizzo da parte di terzi a fronte di un corrispettivo in danaro”.
Costituzione della Provincia SI
4.1. Conclusioni. La ha così concluso: «- Confermare integral- Controparte_1 mente la sentenza numero 3825/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord e, di conse- guenza, rigettare sia la domanda di risarcimento ex art. 2043 cc in quanto infondata in fatto e in diritto sia la domanda di risarcimento ex art. 2041 cc, in quanto infonda- ta sia in fatto che in diritto, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio (…), con attribuzione ai procuratori antistatari. - Accerta- re e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione degli strumenti, atteso che era stata già accolta in primo grado e, sebbene la ne contesti Controparte_1 formalmente la proprietà in capo al dott. , atteso che tale strumentazione è Pt_1 inutilizzata e inutilizzabile dal momento stesso in cui è cessato il rapporto di lavoro tra il dott. e la , ha già comunicato ai difensori di quest'ultimo Pt_1 Controparte_1 di ritirarla, atteso che in caso contrario verrà smaltita, non avendo possibilità di te- nerla in un deposito».
4.2. Argomentazioni. La eccepisce l'inammissibilità della richie- Controparte_1 sta ex art. 210 c.p.c. in quanto meramente esplorativa, diretta a colmare un'eviden- te lacuna probatoria. Peraltro, ove pure si acquisisse la documentazione ospedaliera relativa alle visite, difetterebbe comunque la prova che le visite siano state eseguite mediante gli strumenti elettromedicali rivendicati, né che questi siano effettivamente in uso presso il nosocomio di RI (i testi non menzionano alcun polisonnigrafo, sicché non v'è prova che un simile strumento fosse in dotazione del presidio ospeda- liero né che fosse proprio quello appartenente al dr. ). Pt_1
Peraltro, pur negando di essere in possesso di alcuna strumentazione di proprietà del dr. , la ne ha sollecitato più volte il ritiro – senza ottenere Pt_1 Controparte_1 alcun riscontro dal dr. – trattandosi peraltro di attrezzature obsolete e inutiliz- Pt_1 zabili e dunque ingombranti.
Motivi della decisione
5- È infondata la tesi dell'appellante secondo cui tutto quanto l Controparte_8 abbia in ipotesi guadagnato mediante il polisonnigrafo e il microscopio oggetto di causa dimostri una corrispondente perdita economica del dr. . Tale tesi pre- Pt_1
4 suppone la circostanza – non dimostrata e nemmeno espressamente allegata – che tutti i pazienti che, nel periodo in contestazione, si sono recati all Controparte_8 per sottoporsi a trattamenti sanitari mediante le due menzionate apparecchiature, si sarebbero invece preferibilmente rivolti, in regime privatistico, proprio allo studio del dr. , ove questi avesse recuperato per tempo i suoi strumenti. In altre parole, Pt_1 dovrebbe dimostrarsi un effettivo sviamento di clientela dallo studio libero professio- nale del dr. in favore dell'Ospedale. Non solo tale circostanza non è provata, Pt_1 ma è perfino smentita dallo stesso appellante, il quale riferisce di un contratto del
28.09.2015 di noleggio di quegli strumenti a terzi (AP Center s.a.s. di NE
LU), a riprova del fatto che egli non ne avesse bisogno e che, verosimilmente, non abbia affatto avviato (una volta licenziato dall'Ospedale) alcuna attività libero profes- sionale che richiedesse quegli strumenti: ché – altrimenti – ne avrebbe di sicuro ac- quistati o noleggiati di simili (magari più moderni) e allora sì che avrebbe potuto al- legare tali spese come danno economico risarcibile ex art. 2043 c.c..
Pertanto è inutile – ai fini della prova del fatto costitutivo della domanda attrice –
l'acquisizione di documenti presso l o altra investigazione sugli Controparte_8 introiti dell'ente ospedaliero per le visite eseguite presso il reparto di ORL (tale era la funzione del dr. fino al licenziamento), a tacere del fatto che un'indagine del Pt_1 genere (palesemente esplorativa) non darebbe certezza di quali prestazioni sanitarie
(tra tutte) richiedessero in concreto l'impiego di quegli strumenti, che oggi la società appellata definisce obsoleti, inutilizzabili e fastidiosamente ingombranti, non ancora ritirati dal dr. nonostante la pronuncia favorevole e definitiva (perché non im- Pt_1 pugnata) del giudice di primo grado.
Un danno risarcibile non è nemmeno desumibile dal contratto di noleggio stipulato tra il dr. e la AP Center s.a.s. di NE LU (il figlio dell'appellante, Pt_1 come riferisce il primo giudice), sia perché il rapporto decorre dal momento del recu- pero degli strumenti e perciò non è ancora iniziato (e non risulta che CP_11
[...
contestato al dr. alcun inadempimento); sia perché il canone di noleggio Pt_1
(in ipotesi perduto dal dr. ) è ancorato a elementi indefiniti e aleatori, quali i Pt_1 futuri incassi annui realizzati da AP per visite odontoiatriche, in totale assen- za di informazioni sulla operatività e sui ricavi della predetta società.
Le stesse considerazioni varrebbero per la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c.
– difettando la prova che all'ipotetica utilitas ricavata (ma non riconosciuta) dalla corrisponda un impoverimento subito dall'appellante – se non fosse Controparte_1 che l'azione di arricchimento è qui inammissibile in virtù del suo carattere sussidiario
(art. 2042 c.c.), il quale comporta che detta azione non possa essere esperita quan- do l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un'al- tra azione, anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043
5 c.c. [Cass. 16.02.2024 n. 4246]. È quanto il dr. ha fatto, sia pure con esito Pt_1 infruttuoso, non avendo dimostrato il danno (l'impoverimento) subito.
L'appello va perciò respinto.
6- Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modifiche, scaglione delle cause di valore indeterminabile, di bassa comples- sità; importi medi.
7- Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo di di versare un ul- Parte_1 teriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, av- Controparte_12 verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 28.10.2022 n. 3825, così provve- de:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a rifondere alla dell'Ordine Parte_1 Controparte_1 [...]
, con distrazione Controparte_13 in favore degli avv.ti Angelina Sagliocco e Giovanni Puca, dichiaratisi antistatari, le spese del presente grado, che liquida in € 9.991.00 per compensi ed € 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulterio- Parte_1 re importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2118\2023 RG in materia di ingiustificato arricchimento e ri- sarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del
28.10.2022 n. 3825), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in RI, Prima Parte_1 C.F._1 traversa G. Pelella 2, nello studio dell'avv. Antonio Sabino, che lo rappresenta e di- fende giusta procura in calce all'atto di appello, appellante e
dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - Pre- Controparte_1 sidio Santa Maria della Pietà, p. Iva con sede in RI, Via San Roc- P.IVA_1 co 8, in persona del legale rappresentante pro tempore , con Controparte_2 domicilio eletto in S. Antimo, Via M. Serao 13, nello studio degli avv.ti Giovanni Pu- ca, c.f. , e Angelina Sagliocco, c.f. , che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura in atti, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 29.04.2025.
Il primo grado di giudizio
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 29.04.2025 la causa è stata assegnata alla decisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord (RG Parte_1
843/2017) la Controparte_3
, per sentirla condannare alla restituzione ex art.
[...]
2041, 2° comma, c.c. di un “polisonnigrafo c. 2521” e di Controparte_4 un “microscopio per camera operatoria marca Wildlaica cod. 650 serie n. 10445179”, entrambi di sua proprietà; nonché al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in
1 via subordinata, al pagamento di un indennizzo ex art. 2041, 1° comma, c.c.. Con vittoria di spese.
Si costituì in giudizio la (così d'ora innanzi per brevità), la quale Controparte_1 chiese il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e infondata e la condanna dell'attore alle spese di lite.
2. Con sentenza del 28.10.2022 n. 3825, il Tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento della domanda di , ha condannato la a restituire Pt_1 Controparte_1 all'attore i due strumenti elettromedicali rivendicati;
ha rigettato la domanda di ri- sarcimento danni ex art. 2043 c.c.; ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 2041, 1° comma, c.c.; ha compensato per metà le spese di lite, condannando la alla residua metà, con attribuzione. Controparte_1
In motivazione, il Tribunale osserva che la documentazione in atti e le deposizioni dei testimoni di parte attrice dimostrano che sia proprietario del microscopio e Pt_1 del polisonnigrafo per cui è causa;
che tali strumenti si trovano tuttora presso la struttura della , indipendentemente dalla circostanza che vengano Controparte_1 utilizzati o meno (così i testi di parte convenuta e CP_5 Controparte_6
[..
); che tanto basta perché sia accolta la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2041, 2° comma, c.c.; che invece l'attore non ha provato di aver subito alcun danno risarcibile ex art. 2043 c.c.; che al riguardo non rileva il contratto del 28.09.2015 avente ad oggetto il noleggio dei beni de quibus in quanto assolutamente non idoneo a provare - nemmeno in via presuntiva - il guadagno che l'attore avrebbe eventual- mente conseguito se i beni fossero tornati prima nella sua disponibilità, atteso che il contratto non ha ad oggetto un corrispettivo fisso bensì parametrato agli incassi dell'attività professionale della società facente capo al figlio di , di cui non sono Pt_1 documentati gli utili annui, onde il mancato guadagno resta meramente ipotetico;
che del pari è infondata la domanda di indennizzo ex art. 2041, 1° comma, c.c., in mancanza di prova che, malgrado la restituzione in natura del microscopio e del poli- sonnigrafo, residui una diminuzione patrimoniale dell'attore tale da giustificare il predetto indennizzo
L'appello
3.1. Conclusioni. Ha proposto appello , rassegnando le seguenti conclusio- Pt_1 ni: «- dichiarare la condotta illecita dell'appellata consistente nella mancata restitu- zione dei beni strumentali di proprietà del dott. con conseguente Parte_1 condanna di essa al risarcimento dei danni in favore del dott. Controparte_7
come quantificati in CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria come per legge;
- dichiarare che, la ), utilizzando i beni Controparte_1 strumentali di proprietà del dott. a far tempo dal 1/01/2014 a Parte_1 tutt'oggi, si è procurata un ingiustificato profitto e per l'effetto condannare la Provin-
2 cia SI (…) all'indennizzo per la diminuzione patrimoniale arrecata al dott.
[...]
in ragione di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria come Parte_2 per Legge;
- condannare la al pagamento - in favore del dott. Controparte_7
- delle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio Parte_1 oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria. Si chiede (…), ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla odierna appellata l'esibizione della seguente documentazione: - Per gli interventi e le visite in regime di convenzione i DRG (Diagnosis Related Groups) classificazione dei ricoveri ospedalieri per acuti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini della remunerazione dell , come di seguito indicati: Controparte_8
A) per interventi di micro laringoscopia DRG n.55, codice intervento 3009 dal
1/01/2014 ad oggi;
B) per polisonnigrafo in uso al reparto pneumologia DRG OSAS
(Sindrome delle apnee ostruttive del sonno) dal 1/01/2014 ad oggi;
- Per gli accer- tamenti e visite non in regime di convenzione, quali polisonnigrafia e visite speciali- stiche effettuati nel reparto di O.R.L. e pneumologia, il deposito della seguente do- cumentazione contabile: A) libro giornale;
B) registro fatture;
dal 1/01/2014 a tutt'oggi. All'esito del deposito della documentazione come richiesta, chiede nomi- narsi CTU contabile al fine di determinare il numero di interventi e visite specialisti- che effettuati dall con le apparecchiature Controparte_8 elettromedicali di proprietà dell'istante dal 1/01/2014 ad oggi, per poi quantificare i danni patiti ex 2043 c.c. e/o l'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c.».
3.2. Motivi di appello. si duole innanzitutto della mancata ammissione di Pt_1 mezzi istruttori chiesti in primo grado, diretti a consentire all'attore – previo ordine alla convenuta di esibizione di documenti specifici impartito dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – di fornire la prova “delle somme incassate dalla convenuta per interventi e/o visite specialistiche effettuati con l'utilizzo delle apparecchiature in og- getto e del proprio conseguente depauperamento, impedendogli, in tal modo, ogni possibilità di quantificazione degli importi da liquidarsi in suo favore”.
La documentazione in possesso della convenuta e oggetto della richiesta di esibi- zione ex art. 210 c.p.c. (“DRG n.55, codice intervento 3009 - DRG OSAS - libro gior- nale - registro fatture dal 1/01/2014 a tutt'oggi”), avrebbe dovuto costituire, secon- do l'appellante, “oggetto di CTU contabile (…), “finalizzata alla determinazione del numero di interventi e visite specialistiche effettuati dall Controparte_9
con le apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'istante dal
[...]
1/01/2014 ad oggi, nonché alla corretta quantificazione dei danni ex art. 2043 c.c.
e/o dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore del dott. . La prova del danno ef- Pt_1 fettivamente cagionato all'odierno appellante, è infatti racchiusa proprio nella docu- mentazione richiesta;
solo ed esclusivamente da questa, è possibile individuare le
3 somme incassate dall' per le visite e gli interventi effet- Controparte_8 tuati nel corso degli anni grazie alle apparecchiature elettromedicali di proprietà del dott. ”. Parte_1
Infine l'appellante osserva che il contratto di noleggio con l'AP Center è stato da lui prodotto “al solo scopo di dare una misura percentuale alle somme in- Co cassate dalla odierna appellata, grazie alle apparecchiature di proprietà del dott. vine nel caso in cui, la tempestiva restituzione dei beni all'avente diritto, ne avesse consentito un utilizzo da parte di terzi a fronte di un corrispettivo in danaro”.
Costituzione della Provincia SI
4.1. Conclusioni. La ha così concluso: «- Confermare integral- Controparte_1 mente la sentenza numero 3825/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord e, di conse- guenza, rigettare sia la domanda di risarcimento ex art. 2043 cc in quanto infondata in fatto e in diritto sia la domanda di risarcimento ex art. 2041 cc, in quanto infonda- ta sia in fatto che in diritto, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio (…), con attribuzione ai procuratori antistatari. - Accerta- re e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione degli strumenti, atteso che era stata già accolta in primo grado e, sebbene la ne contesti Controparte_1 formalmente la proprietà in capo al dott. , atteso che tale strumentazione è Pt_1 inutilizzata e inutilizzabile dal momento stesso in cui è cessato il rapporto di lavoro tra il dott. e la , ha già comunicato ai difensori di quest'ultimo Pt_1 Controparte_1 di ritirarla, atteso che in caso contrario verrà smaltita, non avendo possibilità di te- nerla in un deposito».
4.2. Argomentazioni. La eccepisce l'inammissibilità della richie- Controparte_1 sta ex art. 210 c.p.c. in quanto meramente esplorativa, diretta a colmare un'eviden- te lacuna probatoria. Peraltro, ove pure si acquisisse la documentazione ospedaliera relativa alle visite, difetterebbe comunque la prova che le visite siano state eseguite mediante gli strumenti elettromedicali rivendicati, né che questi siano effettivamente in uso presso il nosocomio di RI (i testi non menzionano alcun polisonnigrafo, sicché non v'è prova che un simile strumento fosse in dotazione del presidio ospeda- liero né che fosse proprio quello appartenente al dr. ). Pt_1
Peraltro, pur negando di essere in possesso di alcuna strumentazione di proprietà del dr. , la ne ha sollecitato più volte il ritiro – senza ottenere Pt_1 Controparte_1 alcun riscontro dal dr. – trattandosi peraltro di attrezzature obsolete e inutiliz- Pt_1 zabili e dunque ingombranti.
Motivi della decisione
5- È infondata la tesi dell'appellante secondo cui tutto quanto l Controparte_8 abbia in ipotesi guadagnato mediante il polisonnigrafo e il microscopio oggetto di causa dimostri una corrispondente perdita economica del dr. . Tale tesi pre- Pt_1
4 suppone la circostanza – non dimostrata e nemmeno espressamente allegata – che tutti i pazienti che, nel periodo in contestazione, si sono recati all Controparte_8 per sottoporsi a trattamenti sanitari mediante le due menzionate apparecchiature, si sarebbero invece preferibilmente rivolti, in regime privatistico, proprio allo studio del dr. , ove questi avesse recuperato per tempo i suoi strumenti. In altre parole, Pt_1 dovrebbe dimostrarsi un effettivo sviamento di clientela dallo studio libero professio- nale del dr. in favore dell'Ospedale. Non solo tale circostanza non è provata, Pt_1 ma è perfino smentita dallo stesso appellante, il quale riferisce di un contratto del
28.09.2015 di noleggio di quegli strumenti a terzi (AP Center s.a.s. di NE
LU), a riprova del fatto che egli non ne avesse bisogno e che, verosimilmente, non abbia affatto avviato (una volta licenziato dall'Ospedale) alcuna attività libero profes- sionale che richiedesse quegli strumenti: ché – altrimenti – ne avrebbe di sicuro ac- quistati o noleggiati di simili (magari più moderni) e allora sì che avrebbe potuto al- legare tali spese come danno economico risarcibile ex art. 2043 c.c..
Pertanto è inutile – ai fini della prova del fatto costitutivo della domanda attrice –
l'acquisizione di documenti presso l o altra investigazione sugli Controparte_8 introiti dell'ente ospedaliero per le visite eseguite presso il reparto di ORL (tale era la funzione del dr. fino al licenziamento), a tacere del fatto che un'indagine del Pt_1 genere (palesemente esplorativa) non darebbe certezza di quali prestazioni sanitarie
(tra tutte) richiedessero in concreto l'impiego di quegli strumenti, che oggi la società appellata definisce obsoleti, inutilizzabili e fastidiosamente ingombranti, non ancora ritirati dal dr. nonostante la pronuncia favorevole e definitiva (perché non im- Pt_1 pugnata) del giudice di primo grado.
Un danno risarcibile non è nemmeno desumibile dal contratto di noleggio stipulato tra il dr. e la AP Center s.a.s. di NE LU (il figlio dell'appellante, Pt_1 come riferisce il primo giudice), sia perché il rapporto decorre dal momento del recu- pero degli strumenti e perciò non è ancora iniziato (e non risulta che CP_11
[...
contestato al dr. alcun inadempimento); sia perché il canone di noleggio Pt_1
(in ipotesi perduto dal dr. ) è ancorato a elementi indefiniti e aleatori, quali i Pt_1 futuri incassi annui realizzati da AP per visite odontoiatriche, in totale assen- za di informazioni sulla operatività e sui ricavi della predetta società.
Le stesse considerazioni varrebbero per la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c.
– difettando la prova che all'ipotetica utilitas ricavata (ma non riconosciuta) dalla corrisponda un impoverimento subito dall'appellante – se non fosse Controparte_1 che l'azione di arricchimento è qui inammissibile in virtù del suo carattere sussidiario
(art. 2042 c.c.), il quale comporta che detta azione non possa essere esperita quan- do l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un'al- tra azione, anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043
5 c.c. [Cass. 16.02.2024 n. 4246]. È quanto il dr. ha fatto, sia pure con esito Pt_1 infruttuoso, non avendo dimostrato il danno (l'impoverimento) subito.
L'appello va perciò respinto.
6- Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modifiche, scaglione delle cause di valore indeterminabile, di bassa comples- sità; importi medi.
7- Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo di di versare un ul- Parte_1 teriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, av- Controparte_12 verso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 28.10.2022 n. 3825, così provve- de:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a rifondere alla dell'Ordine Parte_1 Controparte_1 [...]
, con distrazione Controparte_13 in favore degli avv.ti Angelina Sagliocco e Giovanni Puca, dichiaratisi antistatari, le spese del presente grado, che liquida in € 9.991.00 per compensi ed € 1.498,65 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulterio- Parte_1 re importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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