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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1533/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
DI REGGIO CALABRIA Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Francesco Maria Antonio Bugge', sono comparsi:
Per l'avv. COZZUPOLI DOMENICO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Per l'avv. CALABRÒ Controparte_3
DONATELLA oggi sostituito dal dott. Domenico Pandolfino
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 1 di 7 all'esito della camera di consiglio il giudice ha emesso il seguente provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COZZUPOLI DOMENICO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
INTERDONATO ST
RESISTENTE/I
(C.F. Controparte_3
) rappresentato e difeso dall'avv. CALABRÒ DONATELLA P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso il sig. proponeva opposizione avverso “Comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202400001583000 notificata via pec in data 02.05.24 limitatamente alla cartella esattoriale n.09420230024178508000 che si presume notificata in data 18.09.23, avente ad oggetto sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale elevate dall' ”. CP_3
II. A tal fine deduceva:
a. Nullità della notifica via pec;
b. Difetto di legittimazione passiva del ricorrente in quanto estraneo alla vicenda;
pagina 2 di 7 c. Omessa notifica dell'intimazione di pagamento;
d. Difetto di motivazione dell'atto impugnato anche con riferimento agli interessi e alle sanzioni;
e. Omessa notifica degli atti presupposti;
f. Prescrizione;
III. Si costituiva la quale impugnava e contestava quanto Parte_2 dedotto eccepito ed allegato dalla controparte e, in particolare, deduceva:
a. La regolarità della notifica via pec;
b. Tardività dell'opposizione per irregolarità formali degli atti esecutivi;
c. Che non vi è necessità della notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2 DPR
602/1977 nel caso di preavviso di iscrizione di ipoteca;
d. Che l'atto era correttamente motivato;
e. Che la cartella di pagamento era stata notificata il 18/9/2023 e che successivamente era stato notificato il preavviso di fermo il 12/2/2024;
IV. Si costituiva l'ispettorato territoriale del lavoro il quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto eccepito ed allegato dalla controparte e, in particolare, deduceva:
a. Difetto di legittimazione passiva;
b. Che la cartella era basata su un'ordinanza di ingiunzione n. 656/2021 notificata il 7/1/2022 sia al sig. che al , tra l'altro Pt_1 Controparte_4 il verbale di accertamento era stato impugnato dal sig. il 5/1/2021 Pt_1
(riscorso respinto il 24/3/2021);
V. All'udienza del 20/11/2024 veniva disposta la rinnovazione della notifica.
Successivamente, all'udienza del 6/3/2025 le parti chiedevano un termine per note e fissazione dell'udienza di discussione. All'udienza del 21/5/2025 le parti discutevano la causa e il giudice emetteva la sentenza ex art. 429 c.p.c..
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in pagina 3 di 7 materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), l'opposizione deve essere rigettata.
VII. Orbene, con riferimento alla notifica via pec si deve evidenziare che le doglianze sono smentite dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute (Cfr. notifica del
18/9/2023 allegata al fascicolo di parte convenuta ). Parte_2
Peraltro, con riferimento alla notifica tramite pec la Cassazione ha affermato che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n.
53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 16/01/2023, n. 982)”.
VIII. Inoltre, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità della notifica presso un indirizzo pec detenuto per motivi professionali anche nel caso in cui l'atto notificato non è attinente la professione del ricevente. Infatti, la Suprema Corte di
Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024).
(Cass. n. 1615/2025)”
pagina 4 di 7 IX. Risulta pertanto infondata l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica tramite pec.
X. Sul difetto di legittimazione passiva del ricorrente, si può osservare che è evidente che il ricorrente è il legittimato passivo dell'atto impugnato in quanto è il soggetto passivo del verbale di accertamento (che è stato anche impugnato nel 2021 per via amministrativa), dell'ordinanza di ingiunzione e, conseguentemente, della cartella di pagamento notificata via pec il 18/9/2023. Su questo aspetto deve poi chiarirsi che la differenza di indirizzo indicato derivante da “via provinciale Spirito Santo Cannavò,
141” e “provinciale Spirito Santo, 141” non può comportare la nullità della notifica in quanto identificano esattamente lo stesso luogo. Con riferimento al fatto che non è stata barrata la casella relativa all'immissione in cassetta, invece, l'eccezione di nullità sarebbe astrattamente corretta. Tuttavia, tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione della cartella successivamente notificata il 18/9/2023.
XI. Infatti, il credito è divenuto irretrattabile in esito alla mancata impugnazione degli atti pregressi dai quali non è reciprocamente decorso il termine di prescrizione ( Cfr. quanto ribadito da Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 25/09/2019) 28-01-2020, n. 1901)
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del
2018).).
XII. Con riferimento al difetto di motivazione, si deve rammentare che è sufficiente la motivazione consistente nel richiamo dei precedenti atti notificati. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato. Cass. n. 8423/2019”. Inoltre, con riferimento specifico agli interessi la giurisprudenza ha stabilito che: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto
pagina 5 di 7 precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. (Cass. civ. Sez. Unite,
14/07/2022, n. 22281). Nel caso di specie l'atto impugnato è l'ultimo di una serie di atti
(ai quali si deve aggiungere il preavviso di fermo notificato nel 2024) e, quindi, è sufficiente la motivazione tramite richiamo.
XIII. Con riferimento alla mancata notifica dell'intimazione di pagamento, si deve ribadire che nel caso di specie non è necessaria. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che
“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma
2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
(Cass. 9817/2024)”.
XIV. Con riguardo alla prescrizione, appare evidente che non siano decorsi 5 anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
XV. Alla luce di quanto sopra detto, l'opposizione deve essere rigettata e tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti resistenti devono essere considerate assorbite.
XVI. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono gravi ed analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese di lite.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale.
Reggio Calabria, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1533/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
DI REGGIO CALABRIA Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Francesco Maria Antonio Bugge', sono comparsi:
Per l'avv. COZZUPOLI DOMENICO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Per l'avv. CALABRÒ Controparte_3
DONATELLA oggi sostituito dal dott. Domenico Pandolfino
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 1 di 7 all'esito della camera di consiglio il giudice ha emesso il seguente provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COZZUPOLI DOMENICO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
INTERDONATO ST
RESISTENTE/I
(C.F. Controparte_3
) rappresentato e difeso dall'avv. CALABRÒ DONATELLA P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso il sig. proponeva opposizione avverso “Comunicazione Parte_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202400001583000 notificata via pec in data 02.05.24 limitatamente alla cartella esattoriale n.09420230024178508000 che si presume notificata in data 18.09.23, avente ad oggetto sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale elevate dall' ”. CP_3
II. A tal fine deduceva:
a. Nullità della notifica via pec;
b. Difetto di legittimazione passiva del ricorrente in quanto estraneo alla vicenda;
pagina 2 di 7 c. Omessa notifica dell'intimazione di pagamento;
d. Difetto di motivazione dell'atto impugnato anche con riferimento agli interessi e alle sanzioni;
e. Omessa notifica degli atti presupposti;
f. Prescrizione;
III. Si costituiva la quale impugnava e contestava quanto Parte_2 dedotto eccepito ed allegato dalla controparte e, in particolare, deduceva:
a. La regolarità della notifica via pec;
b. Tardività dell'opposizione per irregolarità formali degli atti esecutivi;
c. Che non vi è necessità della notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2 DPR
602/1977 nel caso di preavviso di iscrizione di ipoteca;
d. Che l'atto era correttamente motivato;
e. Che la cartella di pagamento era stata notificata il 18/9/2023 e che successivamente era stato notificato il preavviso di fermo il 12/2/2024;
IV. Si costituiva l'ispettorato territoriale del lavoro il quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto eccepito ed allegato dalla controparte e, in particolare, deduceva:
a. Difetto di legittimazione passiva;
b. Che la cartella era basata su un'ordinanza di ingiunzione n. 656/2021 notificata il 7/1/2022 sia al sig. che al , tra l'altro Pt_1 Controparte_4 il verbale di accertamento era stato impugnato dal sig. il 5/1/2021 Pt_1
(riscorso respinto il 24/3/2021);
V. All'udienza del 20/11/2024 veniva disposta la rinnovazione della notifica.
Successivamente, all'udienza del 6/3/2025 le parti chiedevano un termine per note e fissazione dell'udienza di discussione. All'udienza del 21/5/2025 le parti discutevano la causa e il giudice emetteva la sentenza ex art. 429 c.p.c..
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in pagina 3 di 7 materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), l'opposizione deve essere rigettata.
VII. Orbene, con riferimento alla notifica via pec si deve evidenziare che le doglianze sono smentite dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute (Cfr. notifica del
18/9/2023 allegata al fascicolo di parte convenuta ). Parte_2
Peraltro, con riferimento alla notifica tramite pec la Cassazione ha affermato che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n.
53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 16/01/2023, n. 982)”.
VIII. Inoltre, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità della notifica presso un indirizzo pec detenuto per motivi professionali anche nel caso in cui l'atto notificato non è attinente la professione del ricevente. Infatti, la Suprema Corte di
Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024).
(Cass. n. 1615/2025)”
pagina 4 di 7 IX. Risulta pertanto infondata l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica tramite pec.
X. Sul difetto di legittimazione passiva del ricorrente, si può osservare che è evidente che il ricorrente è il legittimato passivo dell'atto impugnato in quanto è il soggetto passivo del verbale di accertamento (che è stato anche impugnato nel 2021 per via amministrativa), dell'ordinanza di ingiunzione e, conseguentemente, della cartella di pagamento notificata via pec il 18/9/2023. Su questo aspetto deve poi chiarirsi che la differenza di indirizzo indicato derivante da “via provinciale Spirito Santo Cannavò,
141” e “provinciale Spirito Santo, 141” non può comportare la nullità della notifica in quanto identificano esattamente lo stesso luogo. Con riferimento al fatto che non è stata barrata la casella relativa all'immissione in cassetta, invece, l'eccezione di nullità sarebbe astrattamente corretta. Tuttavia, tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione della cartella successivamente notificata il 18/9/2023.
XI. Infatti, il credito è divenuto irretrattabile in esito alla mancata impugnazione degli atti pregressi dai quali non è reciprocamente decorso il termine di prescrizione ( Cfr. quanto ribadito da Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 25/09/2019) 28-01-2020, n. 1901)
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del
2018).).
XII. Con riferimento al difetto di motivazione, si deve rammentare che è sufficiente la motivazione consistente nel richiamo dei precedenti atti notificati. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato. Cass. n. 8423/2019”. Inoltre, con riferimento specifico agli interessi la giurisprudenza ha stabilito che: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto
pagina 5 di 7 precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. (Cass. civ. Sez. Unite,
14/07/2022, n. 22281). Nel caso di specie l'atto impugnato è l'ultimo di una serie di atti
(ai quali si deve aggiungere il preavviso di fermo notificato nel 2024) e, quindi, è sufficiente la motivazione tramite richiamo.
XIII. Con riferimento alla mancata notifica dell'intimazione di pagamento, si deve ribadire che nel caso di specie non è necessaria. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che
“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma
2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
(Cass. 9817/2024)”.
XIV. Con riguardo alla prescrizione, appare evidente che non siano decorsi 5 anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
XV. Alla luce di quanto sopra detto, l'opposizione deve essere rigettata e tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti resistenti devono essere considerate assorbite.
XVI. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono gravi ed analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese di lite.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale.
Reggio Calabria, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
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