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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
R.G. n. 5668/2023
Il giudice, all'esito dell'udienza del 10.02.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
dato atto che non è stata chiesta la trattazione dell'udienza di discussione in presenza ed anzi le parti hanno chiesto di decidere la causa;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 cpc
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Vittoria Contino, pronunzia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 5668/2023, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
(CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Oreste Cerotto
- Attore
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Eliantonio
- Convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1316/2023 emesso dall'intestato
Tribunale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
10.02.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, richiamandosi a tal fine gli atti delle parti e i verbali di causa ed omettendosi lo svolgimento del processo.
Nel merito si osserva che il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1316/2023, emesso dall'intestato Tribunale in favore di CP_1
2 per la somma di € 6.500,00 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di CP_1 locazione insoluti, deducendone l'infondatezza per non essere mai stato fornito l'Iban per poter effettuare i pagamenti dovuti e in quanto l'immobile locato risultava danneggiato da infiltrazioni d'acqua.
Nel costituirsi in giudizio, la parte opposta ha eccepito in via preliminare la tardività dell'opposizione, in quanto iscritta a ruolo oltre il termine di cui all'art. 645 c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, deducendo di aver regolarmente trasmesso al conduttore l'Iban per il pagamento, nonché l'insussistenza degli asseriti danni.
Tanto premesso, deve esaminarsi in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, proposta dalla difesa della parte opposta, in quanto idonea a definire in via assorbente la controversia.
Dagli atti e documenti di causa, infatti, è emerso che:
- il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 12.06.2023 (tale circostanza è incontestata tra le parti, in quanto dedotta dalla stessa parte opponente, ed emerge dalla documentazione depositata);
- l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato in data
21.07.2023 e depositato in cancelleria in data 30.7.2023.
Orbene, è pacifico che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (cfr. ex multis già Cass. sez. III, 02 aprile 2009, n. 8014; Cass. 14.03.1991, n°2714 e più di recente Cass. 29.12.2016, n.27343; Cass. n. 21671 del 19.09.2017); sia il ricorso che la citazione devono essere depositati in cancelleria nel termine perentorio di 40 giorni imposto per legge (art. 641 cpc).
Costituisce in tema jus receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversie regolate con il rito del lavoro, come quella in esame
(pagamento dei canoni di locazione), deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da detta legge e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c.) entro il previsto termine dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo, sicché l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il predetto termine ma depositata successivamente è da considerare tardiva, non
3 rilevando né l'attività compiuta dalla controparte (in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza dei termini perentori) né il provvedimento del giudice che ai sensi dell'art. 426 c.p.c. abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale (cfr. Tribunale Bari,
27.09.2007).
Dunque, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo regolata dal rito locatizio, la pendenza del giudizio e, pertanto, l'effetto impeditivo della decadenza è determinato dall'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 447 bis c.p.c., per cui se l'errore sull'individuazione dell'atto introduttivo (citazione invece di ricorso) non è dirimente, operando la conversione secondo il criterio di cui all'art. 156, comma
3, c.p.c., rileva invece la data di deposito dell'atto in cancelleria, che deve avvenire entro il termine prescritto.
Più di recente, la Suprema Corte, nuovamente investita della questione, ha ribadito che nelle ipotesi in cui sia disposto il mutamento di rito, gli effetti sostanziali e processuali, nonché le decadenze, devono essere verificati secondo le norme del rito applicabile e non di quello seguito prima del mutamento, salvo che leggi speciali dispongano diversamente.
Su tale scorta, le Sezioni Unite, con sentenza 13.01.2022, n. 927, hanno confermato che “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011 - producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c."..” (cfr. in senso conforme
Cassazione civile sez. III – 03.03.2023, n. 6383; Cassazione civile sez. I –
06.09.2024, n. 24000).
Deve quindi concludersi che l'opposizione, nel caso di specie, sia tardiva, risultando il decreto ingiuntivo notificato in data 12.06.2023, per cui l'opposizione andava proposta (mediante deposito in Cancelleria) entro il 24.07.2023.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1316/2023, che va dichiarato esecutivo ex art
653 cpc..
4 Va infine osservato che parte opponente non ha formulato ulteriori domande, limitandosi a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori tabellari di cui al DM 55/2014 come aggiornato, con scaglione di riferimento determinato sulla base del petitum, per ciascuna fase di giudizio svolta (considerando la natura documentale della causa), tenendo conto della concreta attività difensiva espletata e della definizione del giudizio con pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione perché tardiva e conferma il DI n. 1316/2023 emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25.5.2023, che dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
• condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 1.782,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.02.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
5
IV Sezione civile
R.G. n. 5668/2023
Il giudice, all'esito dell'udienza del 10.02.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
dato atto che non è stata chiesta la trattazione dell'udienza di discussione in presenza ed anzi le parti hanno chiesto di decidere la causa;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 cpc
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Vittoria Contino, pronunzia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 5668/2023, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo vertente
TRA
(CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Oreste Cerotto
- Attore
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Eliantonio
- Convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1316/2023 emesso dall'intestato
Tribunale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
10.02.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, richiamandosi a tal fine gli atti delle parti e i verbali di causa ed omettendosi lo svolgimento del processo.
Nel merito si osserva che il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1316/2023, emesso dall'intestato Tribunale in favore di CP_1
2 per la somma di € 6.500,00 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di CP_1 locazione insoluti, deducendone l'infondatezza per non essere mai stato fornito l'Iban per poter effettuare i pagamenti dovuti e in quanto l'immobile locato risultava danneggiato da infiltrazioni d'acqua.
Nel costituirsi in giudizio, la parte opposta ha eccepito in via preliminare la tardività dell'opposizione, in quanto iscritta a ruolo oltre il termine di cui all'art. 645 c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, deducendo di aver regolarmente trasmesso al conduttore l'Iban per il pagamento, nonché l'insussistenza degli asseriti danni.
Tanto premesso, deve esaminarsi in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, proposta dalla difesa della parte opposta, in quanto idonea a definire in via assorbente la controversia.
Dagli atti e documenti di causa, infatti, è emerso che:
- il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 12.06.2023 (tale circostanza è incontestata tra le parti, in quanto dedotta dalla stessa parte opponente, ed emerge dalla documentazione depositata);
- l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato in data
21.07.2023 e depositato in cancelleria in data 30.7.2023.
Orbene, è pacifico che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (cfr. ex multis già Cass. sez. III, 02 aprile 2009, n. 8014; Cass. 14.03.1991, n°2714 e più di recente Cass. 29.12.2016, n.27343; Cass. n. 21671 del 19.09.2017); sia il ricorso che la citazione devono essere depositati in cancelleria nel termine perentorio di 40 giorni imposto per legge (art. 641 cpc).
Costituisce in tema jus receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversie regolate con il rito del lavoro, come quella in esame
(pagamento dei canoni di locazione), deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da detta legge e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c.) entro il previsto termine dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo, sicché l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il predetto termine ma depositata successivamente è da considerare tardiva, non
3 rilevando né l'attività compiuta dalla controparte (in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza dei termini perentori) né il provvedimento del giudice che ai sensi dell'art. 426 c.p.c. abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale (cfr. Tribunale Bari,
27.09.2007).
Dunque, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo regolata dal rito locatizio, la pendenza del giudizio e, pertanto, l'effetto impeditivo della decadenza è determinato dall'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 447 bis c.p.c., per cui se l'errore sull'individuazione dell'atto introduttivo (citazione invece di ricorso) non è dirimente, operando la conversione secondo il criterio di cui all'art. 156, comma
3, c.p.c., rileva invece la data di deposito dell'atto in cancelleria, che deve avvenire entro il termine prescritto.
Più di recente, la Suprema Corte, nuovamente investita della questione, ha ribadito che nelle ipotesi in cui sia disposto il mutamento di rito, gli effetti sostanziali e processuali, nonché le decadenze, devono essere verificati secondo le norme del rito applicabile e non di quello seguito prima del mutamento, salvo che leggi speciali dispongano diversamente.
Su tale scorta, le Sezioni Unite, con sentenza 13.01.2022, n. 927, hanno confermato che “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011 - producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c."..” (cfr. in senso conforme
Cassazione civile sez. III – 03.03.2023, n. 6383; Cassazione civile sez. I –
06.09.2024, n. 24000).
Deve quindi concludersi che l'opposizione, nel caso di specie, sia tardiva, risultando il decreto ingiuntivo notificato in data 12.06.2023, per cui l'opposizione andava proposta (mediante deposito in Cancelleria) entro il 24.07.2023.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1316/2023, che va dichiarato esecutivo ex art
653 cpc..
4 Va infine osservato che parte opponente non ha formulato ulteriori domande, limitandosi a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori tabellari di cui al DM 55/2014 come aggiornato, con scaglione di riferimento determinato sulla base del petitum, per ciascuna fase di giudizio svolta (considerando la natura documentale della causa), tenendo conto della concreta attività difensiva espletata e della definizione del giudizio con pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione perché tardiva e conferma il DI n. 1316/2023 emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25.5.2023, che dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
• condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 1.782,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.02.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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