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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 694/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Cristina Marletta;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Reitano;
Appellata
OGGETTO: inquadramento superiore – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania esponeva di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze di (società che Controparte_2
gestisce un bar all'interno di un'area di servizio) con la qualifica di “commesso di bar addetto anche alle consegne e alla distribuzione di carburante” e inquadramento al VI livello del CCNL Turismo Confcommercio;
che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, senza regolarizzazione, nel mese di aprile
2015; che dal 6 giugno 2015 era stato regolarizzato e la ricorrente aveva lavorato sino al 28.09.2016 data in cui il rapporto si interrompeva per dimissioni per giusta causa.
Per quanto di interesse, in relazione alle mansioni concretamente svolte, la ricorrente esponeva di essere stata inquadrata nel superiore IV° livello CCNL di settore e di essere stata erroneamente inquadrata con qualifica e livello inferiori rispetto a quelli corrispondenti all'attività di fatto prestata;
chiedeva in conseguenza che la società resistente venisse condannata “al pagamento delle differenze di retribuzione maturate, comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità, in forza della differente e più elevata qualifica ricoperta dalla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria…”.
Chiedeva inoltre che la parte resistente venisse condannata al pagamento “della retribuzione per l'attività di lavoro festivo pari ad € 784,99 supplementare e straordinario prestato pari ad € 35.915,36, per festività soppresse pari ad €
352,00 , per indennità per il mancato godimento dei permessi maturati pari ad
€ 201,08 per indennità di cassa pari ad €1023,78 per tutto il periodo lavorativo” ed altresì al pagamento della “indennità per il mancato preavviso pari ad € 1.587,00 nonché del TFR maturato per le causali tutte esposte in premessa”.
Con sentenza n. 362/2022 del 1.2.2022, il tribunale adito rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello la soccombente, con ricorso depositato l'1.8.2022.
Resisteva al gravame la società appellata.
La causa, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata posta in decisione in data 18 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. L'appellante, con un primo motivo, lamenta che erroneamente il primo giudice ha rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata in ricorso;
deduce che, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza gravata, i capitoli di prova non erano generici e non erano stati formulati in modo da richiedere valutazioni ai testimoni. Reitera la richiesta di ammissione della dedotta prova testimoniale.
1.2. Lamenta poi, con il secondo motivo, la errata valutazione dei fatti da parte del tribunale, che ha ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di giudizio, sebbene sul punto non vi fosse stata alcuna contestazione da parte dell'odierna appellata, che aveva anzi confermato l'esistenza del rapporto di lavoro. Si duole che il giudicante non abbia effettuato alcun raffronto, sulla base delle declaratorie contrattuali, tra l'inquadramento assegnato alla lavoratrice e quello superiore dalla stessa preteso in ricorso.
1.3. Impugna infine la sentenza per non aver ammesso gli articolati di prova relativi allo svolgimento da parte di essa appellante di lavoro supplementare e straordinario e ribadisce che il giudice ai fini di ricerca della verità avrebbe dovuto assumere i mezzi istruttori chiesti in primo grado.
2.1. L'appello, i cui motivi vanno esaminati nell'ordine che segue, va accolto solo parzialmente.
In primo luogo, va evidenziato che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso non è mai stata contestata dalla società appellata, e dunque sul punto la sentenza erroneamente ha affermato che non vi è prova di detto rapporto.
Sono poi fondate le doglianze relative alla mancata assunzione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado;
questa Corte, posto che erroneamente la causa in primo grado non è stata istruita, ha disposto l'assunzione della prova testimoniale indicata nel ricorso introduttivo, limitatamente agli articolati sub n.1 (“Vero o no che la ricorrente ha svolto attività di banconista di bar e di cassiera dalla data di assunzione a quella delle dimissioni avvenute il
28.09.2016?”), n. 2 (“Vero o no che la ricorrente dal momento dell'assunzione alla data delle dimissioni ha sempre svolto l'attività di banconista di bar e cassiera con maneggio di denaro e responsabilità per gli eventuali ammanchi?”) e n.9 (“Vero o no che la ricorrente non ha percepito la XIII^ e la XVI^ mensilità?”).
2.2. I testi escussi hanno confermato le mansioni di banconista nonché di cassiera svolte dalla;
si veda deposizione del teste , dipendente Pt_1 Testimone_1
della società appellata dal 2014 al 2016, che ha riferito: “La presso il Pt_1
bar, un po' come tutti, si occupava di stare al bancone ma soprattutto stava alla cassa, faceva pagare i clienti e si occupava del settore tabacchi. In particolare, in alcune occasioni pagava i fornitori in quanto a ciò incaricata dal titolare che le forniva i soldi per i pagamenti. Era anche Parte_2
incaricata di gestire il magazzino tabacchi nel senso che stilava una lista dei prodotti che mancavano e poi predisponeva l'ordine per l'acquisto dei prodotti mancanti. Quest'ultimo compito era svolto dalla insieme ad un'altra Pt_1
collega, . … E' vero che la stava dietro la cassa, effettuava Persona_1 Pt_1
maneggio di denaro e aveva una responsabilità di cassa, nel senso che se ci fossero stati degli ammanchi ne avrebbe dovuto rispondere. Nel periodo in cui la stessa ha lavorato non ci fu comunque nessun ammanco”. È stato inoltre sentito il teste anch'egli dipendente della società, che ha Testimone_2
anch'egli confermato le funzioni di cassa svolte dalla appellante (“La sig.ra svolgeva tutte le attività connesse alla cassa, in particolare faceva pagare i clienti e dava loro il resto. A fine giornata faceva attività di chiusura della cassa, in tale occasione era comunque sempre presente il titolare. Per quel che mi risulta non si sono mai verificati ipotesi di ammanchi”).
Sulla base dell'esito delle prove assunte, devono ritenersi provate le mansioni oltre che di banconista anche di cassiera svolta dall'appellante.
2.3. Ritiene invece il collegio che non sia emersa la prova delle mansioni superiori svolte. In generale, circa il riconoscimento dello svolgimento di mansioni rientranti in un livello superiore vanno richiamati i principi elaborati dalla Suprema Corte secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini
(Cass. n. n. 12039/2020; 30580/2019; n. 8589). Condizione essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica superiore è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che "abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125). In altri termini il lavoratore deve provare la riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato sia sotto il profilo oggettivo- materiale sia con riguardo al livello di autonomia e responsabilità richiesto dalla declaratoria. Va poi evidenziato che la Cassazione ha affermato che l'onere della prova circa le mansioni superiori esercitate spetta al lavoratore che rivendichi il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore. Si veda Cass. civ. n.5536/2021 secondo cui il lavoratore che: “…rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale", non gravando "sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore”.
2.4. Il CCNL applicabile al rapporto oggetto di causa – CCNL Confcommercio richiamato nel contratto di assunzione - prevede che al livello VI (di inquadramento della lavoratrice) appartengono “lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”; rientrano in detto livello, tra l'altro, il “banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione”).
Appartengono invece al superiore livello IV reclamato dalla i “lavoratori Pt_1
che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Nella specie, va confermato che le mansioni svolte dalla , quali descritte Pt_1
dai testi, non richiedono per la loro specificità un elevato livello di preparazione né particolari conoscenze specialistiche;
deve inoltre escludersi che l'appellante svolgesse le mansioni in condizioni di autonomia esecutiva, tenuto conto che dalle deposizioni assunte è emerso che le operazioni di chiusura della cassa e di conteggio del denaro venivano effettuate dalla lavoratrice sempre alla presenza del titolare del punto vendita.
2.4. Va evidenziato, per completezza di motivazione, che nel ricorso di primo grado, così come nel presente grado, la ha circoscritto la domanda di Pt_1
mansioni superiori ad un solo livello (chiedendo che venisse riconosciuto lo svolgimento di “mansioni di impiegata di IV° livello CCNL settore commercio”). La lavoratrice nel ricorso di primo grado non ha fatto alcun cenno né, tantomeno, ha chiesto l'inquadramento nel livello intermedio (livello V) tra quello di appartenenza e quello superiore rivendicato.
D'altra parte, neppure la sentenza impugnata - in virtù dei poteri del giudice del lavoro in materia- ha d'ufficio valutato la sussistenza dei presupposti per inquadrare le mansioni nel livello intermedio V (superiore a quello di inquadramento della parte ma pur sempre inferiore rispetto a quello richiesto in ricorso;
sul punto si veda Cass. 8862/2013, che esclude che in tali casi il giudice di merito nell'effettuare una tale valutazione incorra in ultrapetizione).
Osserva il collegio che la non ha svolto specifico motivo di gravame Pt_1
avverso una tale omessa pronuncia della sentenza impugnata.
Ed infatti, sebbene nell'atto di appello, in modo assolutamente generico si affermi che il tribunale avrebbe dovuto ritenere che le mansioni disimpegnate rientravano nel livello intermedio (e cioè nel V livello del CCNL intermedio), tuttavia una tale affermazione non viene in alcun modo sviluppata nel prosieguo del ricorso dalla parte appellante, né viene tradotta in un espresso motivo di censura, tanto che nel petitum dell'atto di appello viene chiesto esclusivamente l'inquadramento nel IV livello (al pari di quanto chiesto in primo grado), ciò che indica la consapevole mancata estensione della censura alla qualifica intermedia).
Appare evidente che la mancanza di una espressa e specifica censura precluda a questa Corte l'esame di questioni che, non esaminate dalla sentenza, non sono state fatte oggetto di specifici motivi di gravame.
Va pertanto confermata la statuizione della sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento di mansioni superiori nonché la domanda di corresponsioni delle differenze retributive collegate al superiore inquadramento (differenze per retribuzione, ferie non godute, 13° e 14° mensilità, tfr). 3.1. Passando a trattare le altre voci retributive chieste dalla , ritiene la Pt_1
Corte che dalla istruttoria espletata non sia emersa la prova del lavoro straordinario o supplementare in tesi svolto dalla lavoratrice.
Al riguardo, la prova per testi dedotta sull'orario di lavoro (“Vero o no che la ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro ha svolto attività di lavoro supplementare e straordinario per circa 72 ore settimanali”) non è stata ammessa neppure nel presente grado in quanto generica e valutativa.
Del pari la lavoratrice non ha provato - essendo anche in tal caso suo preciso onere da assolvere in modo rigoroso - di avere prestato attività lavorativa, senza percepire alcuna indennità durante le festività, né di non avere potuto per cause ascrivibili alla società datrice fruire di permessi retribuiti.
Anche su tale punto la prova testimoniale è inammissibile in quanto generica
(“5) Vero o no che la ricorrente non ha percepito l'indennità per il mancato godimento dei permessi maturati e l'indennità per le festività soppresse? 6)
Vero o no che la ricorrente ha lavorato durante tutte le festività”), atteso che i capitoli sopra riportati non indicano il tipo di permessi non concessi alla lavoratrice e neppure in modo specifico in quali giorni festivi la avrebbe Pt_1
lavorato senza essere retribuita, circostanza questa che peraltro risulta sconfessata dalle buste paga prodotte da entrambe le parti, da cui risultano pagamenti per 3 giorni festivi nel mese di dicembre 2015.
Sono poi infondate anche le ulteriori pretese economiche avanzate dall'appellante, posto che dalle buste paga prodotte in atti risulta che la stessa nel corso del rapporto ha regolarmente percepito la 13° e 14° mensilità previste dal CCNL di settore in relazione al livello VI di inquadramento, nonché la somma di € 981,28 a titolo di TFR (cfr. busta paga settembre 2016).
È infine infondata la pretesa relativa all'indennità di mancato preavviso, dovendosi sul punto confermare quanto già statuito dal primo giudice circa la mancata allegazione di circostanze concrete dimostrative del fatto che la Pt_1
è stata costretta a rassegnare le dimissioni per un fatto della società datrice. Come già evidenziato dal tribunale la prova testimoniale dedotta (“Vero o no che la ricorrente è stata costretta a rassegnare le dimissioni a causa dell'eccessivo stress causato dal controllo datoriale vessatore esercitato con
l'uso di telecamere illegittimamente installate che sfociava giornalmente in atteggiamenti denigratori?”), anche in tal caso, oltre che essere del tutto generica e valutativa non indica accadimenti o episodi concreti dimostrativi degli asseriti comportamenti vessatori o denigratori tenuti dal datore di lavoro
4. In conclusione, ed alla stregua delle considerazioni che precedono, le domande avanzate dalla sono fondate solo in relazione alla indennità di Pt_1
cassa che, avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, spetta all'appellante in quanto prevista dal CCNL applicato al rapporto.
Al riguardo si precisa che trattasi del CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO, richiamato nel contratto di assunzione della , allegato al ricorso di primo Pt_1
grado e che è stato tenuto in considerazione del CTU nello svolgimento del mandato al fine di calcolare la misura della indennità di cassa spettante all'appellante.
Ai sensi dell'art. 205 del citato CCNL al personale adibito alla cassa spetta una indennità commisurata al cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
La CTU disposta in corso di causa ha calcolato, in modo corretto, le somme a tale titolo dovute all'appellante in complessivi €.642,00.
Pertanto, la società appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma suddetta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa in relazione al decisum e delle tabelle professionali vigenti, seguono la soccombenza. Parimenti vanno poste a carico della società appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti con separato decreto depositato il
25.6.2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante, per il titolo di cui in motivazione, della complessiva somma di
€ 642,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, che liquida quanto al giudizio di primo grado in € 350,00 e quanto al presente giudizio in € 400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
pone in via definitiva a carico della società appellata le spese di CTU, liquidate in atti con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese