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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20256/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ELENA DAL VECCHIO elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in TORINO, VIA CERNAIA 31, presso il difensore avv. ELENA DAL VECCHIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 15.11.2024: “ai sensi dell'art. 473 BIS, 52 cpc, pronunciare
l'interdizione della IG.ra , nata ad Santa Maria a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] e nominare, ex. art. 419 c.c., C.F._3
tutore provvisorio il ricorrente , nato a [...] il [...] residente in [...]
pagina 1 di 4 Sagra di San Michele n. 117 (C.F. ), con ogni consequenziale provvedimento di C.F._4 legge”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti e sono gli unici figli della IGnora Parte_1 Parte_2 [...]
, nata a Santa Maria a [...], il [...] e residente in [...]
Parrocchiale, Fraz. Vernone n.1 presso la struttura R.S.A. “DOMUS AUREA”. La IGnora da molti anni, una ventina circa, è ricoverata stabilmente in strutture di assistenza, dopo molteplici ricoveri periodici in strutture psichiatriche, non essendo in grado di vivere autonomamente a causa del disturbo schizoaffettivo-bipolare da cui è affetta, oltre alle altre gravi patologie fisiche. Già nel 1985 era stata dichiarata invalida all'85% e successivamente, nel marzo 2013, le erano stati certificati “disturbi importanti della memoria” e disturbi comportamentali in soggetto “depresso”. Nell'ultimo periodo la situazione è ulteriormente peggiorata, come risulta dalle relazioni della dott.sa del Persona_1
20.9.24 e del 21.10.24. I figli e , nonostante le difficoltà causate dalla Pt_1 Parte_2
malattia psichica, si sono sempre interessati alla loro madre, fornendole assistenza e mantenendo rapporti affettuosi ed assidui. Con il ricorso del 15.11.2024 i ricorrenti si rivolgevano quindi a questo
Tribunale per chiedere la pronuncia di interdizione nei confronti della madre, IG.ra
[...]
, chiedendo contestualmente la nomina di tutore provvisorio nella persona del figlio CP_1
ricorrente IG. . Parte_1
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi, alli 10.1.2025, successivamente fissata al giorno 21.02.2025 con collegamento da remoto, e contestualmente fissava udienza per la comparizione delle parti dinanzi sé in data 8.4.2025.
All'udienza del 21.02.2025, svolta in modalità da remoto, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva all'esame dell'interdicenda e successivamente alla audizione dei ricorrenti. Rilevato che non risultava depositata la relazione clinica aggiornata, nonostante sia inserita tra i documenti depositati, invitava parte ricorrente a effettuare il deposito entro giorni quindici dalla data del 21.2.2025
(la copia della relazione dell'A.S.L. Città di Torino Dott.sa del 10.1.25 veniva Persona_2
depositata in data 24.2.2025), rimettendo il fascicolo a questo Giudice per l'udienza del 8.04.25.
All'udienza del 8.4.2025, il difensore dei ricorrenti precisava come da ricorso, allegando e successivamente depositando in data 24/2/2025 il verbale redatto dall'INPS attestante il riconoscimento di invalidità civile della resistente IG.ra . Controparte_1 pagina 2 di 4 Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, IG.ra
[...]
, verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti. Parte_3
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che la IG.ra sia ricoverata presso la Parte_3 struttura R.S.A. “DOMUS AUREA” situata in Marentino (TO), Via Parrocchiale, Fraz. Vernone n. 1.
Analizzando la documentazione fornita e dal più recente verbale redatto dall'INPS depositato in atti in data 24/2/2025 risulta che all'esito della visita della resistente effettuata in data 20.1.2025, la commissione medica ha riconosciuto l'interessato invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con un disturbo schizoaffettivo in deterioramento cognitivo, risultando scarsamente orientata nel tempo e nello spazio, parzialmente orientata nella sfera personale, con eloquio disartrico. L'interessato risulta quindi «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000); è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del D.P.R. 495/1992); è invalido con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)». In definitiva,
l'accertamento sanitario si è concluso con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda devono ritenersi compromesse anche alla luce delle ulteriori documentazioni fornite, nonché dalla lettura del verbale di udienza dell'esame della persona interdicenda della dott.ssa del 21.2.2025. Per_3
Risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Rigettata ogni ulteriore istanza, si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a nata a Santa Maria a [...], il [...] e residente in [...]C.F._3
(TO), Via Parrocchiale, Fraz. Vernone n. 1 presso la struttura R.S.A. “DOMUS AUREA”.
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20256/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ELENA DAL VECCHIO elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in TORINO, VIA CERNAIA 31, presso il difensore avv. ELENA DAL VECCHIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 15.11.2024: “ai sensi dell'art. 473 BIS, 52 cpc, pronunciare
l'interdizione della IG.ra , nata ad Santa Maria a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] e nominare, ex. art. 419 c.c., C.F._3
tutore provvisorio il ricorrente , nato a [...] il [...] residente in [...]
pagina 1 di 4 Sagra di San Michele n. 117 (C.F. ), con ogni consequenziale provvedimento di C.F._4 legge”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti e sono gli unici figli della IGnora Parte_1 Parte_2 [...]
, nata a Santa Maria a [...], il [...] e residente in [...]
Parrocchiale, Fraz. Vernone n.1 presso la struttura R.S.A. “DOMUS AUREA”. La IGnora da molti anni, una ventina circa, è ricoverata stabilmente in strutture di assistenza, dopo molteplici ricoveri periodici in strutture psichiatriche, non essendo in grado di vivere autonomamente a causa del disturbo schizoaffettivo-bipolare da cui è affetta, oltre alle altre gravi patologie fisiche. Già nel 1985 era stata dichiarata invalida all'85% e successivamente, nel marzo 2013, le erano stati certificati “disturbi importanti della memoria” e disturbi comportamentali in soggetto “depresso”. Nell'ultimo periodo la situazione è ulteriormente peggiorata, come risulta dalle relazioni della dott.sa del Persona_1
20.9.24 e del 21.10.24. I figli e , nonostante le difficoltà causate dalla Pt_1 Parte_2
malattia psichica, si sono sempre interessati alla loro madre, fornendole assistenza e mantenendo rapporti affettuosi ed assidui. Con il ricorso del 15.11.2024 i ricorrenti si rivolgevano quindi a questo
Tribunale per chiedere la pronuncia di interdizione nei confronti della madre, IG.ra
[...]
, chiedendo contestualmente la nomina di tutore provvisorio nella persona del figlio CP_1
ricorrente IG. . Parte_1
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi, alli 10.1.2025, successivamente fissata al giorno 21.02.2025 con collegamento da remoto, e contestualmente fissava udienza per la comparizione delle parti dinanzi sé in data 8.4.2025.
All'udienza del 21.02.2025, svolta in modalità da remoto, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva all'esame dell'interdicenda e successivamente alla audizione dei ricorrenti. Rilevato che non risultava depositata la relazione clinica aggiornata, nonostante sia inserita tra i documenti depositati, invitava parte ricorrente a effettuare il deposito entro giorni quindici dalla data del 21.2.2025
(la copia della relazione dell'A.S.L. Città di Torino Dott.sa del 10.1.25 veniva Persona_2
depositata in data 24.2.2025), rimettendo il fascicolo a questo Giudice per l'udienza del 8.04.25.
All'udienza del 8.4.2025, il difensore dei ricorrenti precisava come da ricorso, allegando e successivamente depositando in data 24/2/2025 il verbale redatto dall'INPS attestante il riconoscimento di invalidità civile della resistente IG.ra . Controparte_1 pagina 2 di 4 Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, IG.ra
[...]
, verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti. Parte_3
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che la IG.ra sia ricoverata presso la Parte_3 struttura R.S.A. “DOMUS AUREA” situata in Marentino (TO), Via Parrocchiale, Fraz. Vernone n. 1.
Analizzando la documentazione fornita e dal più recente verbale redatto dall'INPS depositato in atti in data 24/2/2025 risulta che all'esito della visita della resistente effettuata in data 20.1.2025, la commissione medica ha riconosciuto l'interessato invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con un disturbo schizoaffettivo in deterioramento cognitivo, risultando scarsamente orientata nel tempo e nello spazio, parzialmente orientata nella sfera personale, con eloquio disartrico. L'interessato risulta quindi «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000); è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del D.P.R. 495/1992); è invalido con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)». In definitiva,
l'accertamento sanitario si è concluso con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda devono ritenersi compromesse anche alla luce delle ulteriori documentazioni fornite, nonché dalla lettura del verbale di udienza dell'esame della persona interdicenda della dott.ssa del 21.2.2025. Per_3
Risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Rigettata ogni ulteriore istanza, si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a nata a Santa Maria a [...], il [...] e residente in [...]C.F._3
(TO), Via Parrocchiale, Fraz. Vernone n. 1 presso la struttura R.S.A. “DOMUS AUREA”.
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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