Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2002, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
ORTE SU REMA DI CASSAZIONE0815 1/02 4 O 7 R L 3 . E L O N C B , EPUBBLICA ITALIANA A 1 E P 9 E I 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - C 1 A I R 2 T D . S U I Oggetto I G 2 E G 3 canone per R E E somministrazione di SEZIONE TERZA CIVILE A 6 N D . 4 acqua potabile T E . T S T I N T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ( E R S A E R.G.N. 9421/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - © Consigliere Cron. 22386 Dott. Italo PURCARO - Rep. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 11/02/02Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ALGHERO, in persona del Sindaco pro tempore prf. Antonio Baldino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso STUDIO DI MAIO, difeso dall'avvocato SPANU GIULIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CED DI OB NG;
intimato avverso la sentenza n. 24/99 del Giudice di pace di ALGHERO, emessa e depositata il 15/02/99; RG.335/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 384 udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Alghero ricorre per cassazione, arti- colando due motivi di censura, avverso la sentenza n. 24/99 del giudice di pace di Alghero che, in accogli- mento della domanda del CED di NO GE, ha di- chiarato prescritto il credito del comune relativo al canone per la somministrazione di acqua potabile effet- tuata nell'anno 1992. Ha ritenuto il giudice di pace, per quanto in que- sta sede ancora interessa, che il termine della pre- scrizione quinquennale decorresse dall'1.7.1992 per il credito afferente al primo semestre e dall'1.1.1993 per quello concernente il secondo semestre del 1992 e che esso, già trascorso alla data della notificazione dell'avviso di mora (26.5.1998), era comunque scaduto ancora prima dell'emissione della cartella di pagamento (n. 8024651). L'intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo di ricorso è dedotta viola- zione dell'art. 24 della Costituzione in relazione agli 2 artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Si duole il comune ricorrente che il giudice di pa- ce abbia disatteso l'istanza volta all'emissione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di un ordine di esibizione dell'intimazione di pagamento ai contribuenti morosi alla società Gestor, che gestiva il servizio di acque- dotto e che provvedeva per conto del comune alla ri- scossione ordinaria dei canoni relativi all'acqua pota- bile, con ordinanza fondata sull'illogico assunto che "...non veniva dimostrata l'esistenza del documento e il documento non poteva esistere in quanto la Gestor non era abilitata, per legge, alla emissione di intima- zioni ...". Assunto in contrasto col principio secondo il quale la prova richiesta può essere anche di tipo congettura- le in relazione alla verosimile possibilità dell'invio di sollecitazioni di pagamento secondo un criterio di normalità, nella specie posto a fondamento di un dinie- go risoltosi nella frustrazione della possibilità del comune di provare la ricorrenza di fatti interruttivi della prescrizione.
1.2. Innanzi al giudice di pace il comune ricorren- in quella sede convenuto, ha precisato le conclu- te, 3 sioni nei seguenti termini: "Ogni contraria istanza e deduzione respinta voglia: 1) dichiarare corretta la procedura di riscossione in relazione alla domanda in via principale e per l'effetto respingere la domanda;
2) respingere, altresì nel merito la domanda in quanto infondata anche ai fini dell'invocata prescrizione ex art. 2948, n. 4, C.C., non applicabile al caso in esa- me;
3) in via subordinata dichiarare non applicabile al caso in esame la prescrizione quinquennale per mancata decorrenza del termine individuato al 23.6.1999. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. L'istanza volta all'emissione dell'ordine di esibi- zione al terzo non è stata dunque reiterata in sede di conclusioni specificamente precisate, con la conseguen- za che l'atto che ha definito il processo - costituito dalla sentenza contro la quale è proposto il ricorso per cassazione e non anche dall'ordinanza avverso la quale il ricorrente indirizza in realtà le sue censure - legittimamente non ha statuito, per non essere stato il giudicante in tal senso sollecitato, sulle questioni in questa sede proposte. Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto pone una questione non sottoposta in sede decisoria al giudice che ha emesso la sentenza gravata. E tanto assorbe l'ulteriore motivo di inammissibi- 4 lità costituito dal rilievo che la mancata riproposi- zione nelle conclusioni finali di un'istanza istrutto- ria comporta un'implicita rinuncia alla stessa (cfr., in relazione al disposto dell'art. 189 c.p.c, Cass. 5.3.1999, n. 1874 e, con argomento a contrario, Cass., 24.5.1991, n. 5908,), sicché difetta l'interesse della parte a contestare le ragioni che avevano indotto il giudice a rigettarla in sede istruttoria. Va per completezza osservato che quand'anche, in ipotesi, fosse stato possibile desumere dalla condotta processuale della parte l'intenzione di tener ferma l'istanza in quanto specificamente connessa con le ri- chieste oggetto delle conclusioni specificamente formu- late (Cass., 18.12.1997, n. 12814), il mancato accogli- mento dell'istanza non sarebbe stato comunque censura- bile in sede di legittimità per omessa motivazione, in quanto, vertendosi in ipotesi di prova rimessa alla di- screzionalità del giudice, avrebbe dovuto dedursi per implicito che egli non ne ha ravvisato la necessità (Cass., 18.3.2000, n. 3241).
2.1. Col secondo motivo denunciata "violazione dell'art. 274 c.p.c. in relazione ai principi di carat- tere generale di certezza del diritto e di economia e minor costo dei giudizi, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c." per essere stata disattesa l'istanza di ri- unione per connessione oggettiva di più procedimenti nei quali le questioni controverse erano identiche.
2.2. Anche tale censura è inammissibile in quanto la valutazione dell'opportunità di trattazione congiun- ta di più cause connesse è rimessa alla discrezionali- tà del giudice, sicché l'esercizio o il mancato eserci- zio del potere di riunione è insindacabile in sede di gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 16.7.1991, n. 7855; 14.6.1988, n. 4033; 11.2.1985, n. 1133).
3. Il ricorso va conclusivamente rigettato. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 11 febbraio 2002 L'estensore presidente Ageque fail: IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 510605 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello