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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 947/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. EN RI UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/05/1949 con l'Avv. LAURETI FRANCESCA e Parte_2
RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2025 parte ricorrente ha trasmesso note scritte contenenti le conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, Parte_1 ed all'esito del passaggio in giudicato della decisione sulla separazione, una pronuncia di divorzio in relazione al matrimonio contratto con in Orte il 29.09.2007 (Atto CP_1
n. 12, Parte I, Anno 2007, Comune di Orte) aggiungendo che dalla loro unione non erano nati figli e che da oltre tre anni era cessata la convivenza avendo la moglie abbandonato la casa familiare facendo verosimilmente ritorno nel proprio paese d'origine. Nella contumacia del resistente, veniva emessa da questo Tribunale sentenza di separazione n. 1092/2024 e disposto il prosieguo del giudizio per le decisioni sulla domanda di divorzio, procedimento, quest'ultimo, nel corso del quale il resisteva rimaneva contumace, insistendo parte ricorrente per l'accoglimento della domanda. Alla luce di ciò, all'udienza del 27.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulla richiesta di assegnazione della casa familiare attesa la mancanza di prole (Sez. 1 n. 25604/2018) oltre che sulle spese in considerazione della mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, atto celebrato in Orte (VT) il 29.09.2007 (Atto n. 12, Parte I, Anno 2007) ordinando
[...] che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rigetta ogni altra domanda.
3) nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
IL PRESIDENTE est.
EN RI UR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. EN RI UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/05/1949 con l'Avv. LAURETI FRANCESCA e Parte_2
RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2025 parte ricorrente ha trasmesso note scritte contenenti le conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, Parte_1 ed all'esito del passaggio in giudicato della decisione sulla separazione, una pronuncia di divorzio in relazione al matrimonio contratto con in Orte il 29.09.2007 (Atto CP_1
n. 12, Parte I, Anno 2007, Comune di Orte) aggiungendo che dalla loro unione non erano nati figli e che da oltre tre anni era cessata la convivenza avendo la moglie abbandonato la casa familiare facendo verosimilmente ritorno nel proprio paese d'origine. Nella contumacia del resistente, veniva emessa da questo Tribunale sentenza di separazione n. 1092/2024 e disposto il prosieguo del giudizio per le decisioni sulla domanda di divorzio, procedimento, quest'ultimo, nel corso del quale il resisteva rimaneva contumace, insistendo parte ricorrente per l'accoglimento della domanda. Alla luce di ciò, all'udienza del 27.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulla richiesta di assegnazione della casa familiare attesa la mancanza di prole (Sez. 1 n. 25604/2018) oltre che sulle spese in considerazione della mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, atto celebrato in Orte (VT) il 29.09.2007 (Atto n. 12, Parte I, Anno 2007) ordinando
[...] che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rigetta ogni altra domanda.
3) nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
IL PRESIDENTE est.
EN RI UR