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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3613/2024 + 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa AR CA IU Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa LI AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 3613/24, promossa in grado d'appello
da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NI GI e DO TI, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via
XX Settembre, 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
),in proprio e quali esercenti la potestà sul minore C.F._2 Persona_1
(C.F. ); C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), in proprio e quali esercenti la potestà sui minori C.F._5 Persona_2
(C.F. e (C.F. ); C.F._6 Parte_4 C.F._7
tutti in proprio e nella qualità di eredi del defunto (congiuntamente, gli “eredi Persona_3
”), rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Consoli e Sebastiano Scapellato., elettivamente Parte_2 pagina 1 di 20 domiciliati presso il loro studio sito in Catania, Via Conte Ruggero n. 81, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Controparte_3 P.IVA_2
Barresi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via Matteo Renato Imbriani, 222, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._8 dall'avv.to Antonella Bannò, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Asiago,
53, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._9 Controparte_6
), (C.F. ) e C.F._10 Controparte_7 C.F._11 CP_5
(C.F. ) (congiuntamente gli “eredi ”);
[...] C.F._12 CP_5
APPELLATI CONTUMACI
; Controparte_8
APPELLATO CONTUMACE
cui è riunito il procedimento n. 4/25 R.G., promosso in grado d'appello
da
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
),in proprio e quali esercenti la potestà sul minore C.F._2 Persona_1
(C.F. ); C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), in proprio e quali esercenti la potestà sui minori C.F._5 Persona_2
(C.F. e (C.F. ); C.F._6 Parte_4 C.F._7
tutti in proprio e nella qualità di eredi del defunto , rappresentati e difesi dagli Persona_3 avv.ti Sergio Consoli e Sebastiano Scapellato., elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in
Catania, Via Conte Ruggero n. 81, in forza di procura alle liti in atti;
pagina 2 di 20 contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NI GI e DO TI, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via
XX Settembre, 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._8 dall'avv.to Antonella Bannò, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Asiago,
53, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Controparte_3 P.IVA_2
Barresi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via Matteo Renato Imbriani, 222, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._9 Controparte_6
), (C.F. ) e C.F._10 Controparte_7 C.F._11 CP_5
(C.F. );
[...] C.F._12
APPELLATI CONTUMACI
; Controparte_8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
In qualità di appellante:
“Con riferimento all'appello proposto da (Rg. n. 3613/2024): Parte_5
• Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere il motivo di impugnazione proposto da
e conseguentemente, in riforma della sentenza di 1° grado, accertare e dichiarare il Parte_5
pagina 3 di 20 concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. , Controparte_8 conducente della Fiat Punto tg. DC292CX, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con riferimento all'appello proposto dai Congiunti (Rg. n. 4/2025): Parte_2
• Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere il 1° motivo di appello proposto dai Congiunti
e, conseguentemente, in riforma della sentenza di 1° grado, accertare e dichiarare il Parte_2 concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. , Controparte_8 conducente della Fiat Punto tg. DC292CX, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con riferimento ad entrambi gli appelli:
• rimettere la causa avanti al Tribunale di Milano affinché venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 (che ha dato origine alla sentenza n. 10205/24 oggi impugnata) con il giudizio RG. n. 41819/2024 tutt'ora in corso derivante dalla separazione delle due cause, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti.
• Con condanna degli attori alla restituzione delle somme che gli stessi hanno già ottenuto da
(€ 50.000 in favore della sig.ra ed € 36.000 in favore del sig. Parte_5 Controparte_1
) o che dovessero ottenere in futuro, in misura eccedente a quella che risulterà Parte_2 dovuta all'esito dell'accoglimento del presente giudizio di appello.
• Con vittoria di onorari professionali ex D.M. n. 147/22 e ss.mm. nei confronti dei soccombenti.”.
In qualità di appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano,
In via preliminare ed in rito: disporre la riunione del presente appello a quello recante Rg. n. 3613/24 della Corte di Appello di Milano proposto da nei confronti della medesima sentenza n. Parte_6
10205/24 del Tribunale di Milano. Nel merito:
• accogliere il 1° motivo di appello proposto dagli appellanti ed in conseguenza accertare e dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. Controparte_8
, conducente della Fiat Punto tg. DC292CX, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
[...]
• in conseguenza di quanto sopra, rimettere la causa avanti al primo giudice affinchè venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 (che ha dato origine alla sentenza n. 10205/24 oggi impugnata) con la causa RG. n. 41819/2024 derivante dalla separazione dei due giudizi, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti.
• Con vittoria di onorari professionali ex D.M. n. 147/22 e ss.mm. pagina 4 di 20 In ogni caso, si formula fin da ora domanda di restituzione riguardo a tutte quelle somme che la
dovesse corrispondere agli attori Congiunti in misura eccedente a quella Parte_5 Parte_2 che risulterà dovuta all'esito dell'accoglimento del presente giudizio di appello.”.
Per gli : Parte_7
In qualità di appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 10205/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Milano, X Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto Pertile, R.G. n.
4002/2019, pubblicata il 26.11.2024, così giudicare:
- ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità del sig. , conducente del motociclo Honda SH 300 cc, targato DW02494, e del sig. Controparte_9
conducente l'autovettura Fiat Punto, targata DC292CX, e per l'effetto, Controparte_8 condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori della somma che verrà quantificata in corso di causa, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, o a seguito dell'espletanda istruttoria, degli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo oltre la rivalutazione monetaria ed inoltre, in caso di accertamento della violazione di legge, ai maggiori interessi in essa previsti e preliminare nella condanna di una somma a titolo di provvisionale pari al 50% dell'importo come sopra quantificato;
- in conseguenza di quanto sopra, rimettere la causa avanti al primo giudice affinché venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 con la causa RG. n. 41819/2024 derivante dalla separazione dei due giudizi così come disposto in sentenza, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti;
Con vittoria di spesi e compensi del doppio grado di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge e, conseguentemente, esclusione della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si producono i documenti e gli allegati di seguito specificati:
1) copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione;
2) fascicolo di parte di primo grado;
3) ordinanza del 20.12.2024 R.G. 41819/2024; pagina 5 di 20 4) istanza di revoca ordinanza del 20.12.2024 R.G. 41819/2024.
Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che, dunque, va versato un C.U., aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad € 777,00.
Catania, li 30.12.2024”.
In qualità di appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello autonomo degli eredi per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma Parte_2 della sentenza n. 10205/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, X Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto Pertile, R.G. n. 4002/2019, pubblicata il 26.11.2024, così giudicare:
- ritenere e dichiarare la legittimazione attiva degli attori di agire nei confronti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro e dei loro conducenti, essendo il de cuius trasportato sul Persona_3 motociclo Honda SH 300 cc, targato DW02494, condotto dal (come accertato, Controparte_9 dichiarato, provato e non più contestato dalla che teneva una velocità eccessiva che si CP_10 scontrava con l'autovettura Fiat Punto, targata DC292CX, condotto dal sig. Controparte_8 che fuoriusciva dalla strada gravata dal segnale di stop, e ciò anche in quanto le compagnie assicurative, da sempre, si sono addossate reciprocamente l'onere risarcitorio, stante l'incertezza in merito alla responsabilità esclusiva e/o concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti, e per l'effetto riformare in toto la sentenza impugnata, anche per l'illegittimità della condanna per lite temeraria;
- ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità del sig. , conducente del motociclo Honda SH 300 cc, targato DW02494, e del sig. Controparte_9
conducente l'autovettura Fiat Punto, targata DC292CX, come sostenuto e Controparte_8 confermato anche dalla nonché risultante anche dalla consulenza tecnica, e per l'effetto CP_10 condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori della somma che verrà quantificata in corso di causa, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, degli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo oltre la rivalutazione monetaria ed inoltre, in caso di accertamento della violazione di legge, ai maggiori interessi in essa previsti;
- in conseguenza di quanto sopra, rimettere la causa avanti al primo giudice affinché venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 con la causa RG. n. 41819/2024 derivante dalla separazione dei due giudizi così come disposto in sentenza, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti. pagina 6 di 20 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre CPA come per legge, nonché condanna per lite temeraria della compagnia assicurativa.”.
Per : Controparte_3
Nella causa n. 3613/24:
“In relazione all'appello proposto da n.q. F.G.V.S: Parte_8
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare, ritenere e dichiarare che l'accertamento in ordine alla esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_9 causazione del sinistro stradale avvenuto in data 20.10.2013 contenuto nella sentenza n. 679/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della S.C. del
19.03.2025, fa stato nei confronti dell'odierna appellante F.G.V.S., con Parte_8 conseguente rigetto del proposto appello. Nel merito, ed in via meramente subordinata, rigettare
l'appello proposto avverso la sentenza n. 10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nell'ipotesi, denegata e non temuta, in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, contenendo, l'eventuale risarcimento, nei limiti del giusto, equo e provato, tenuto conto del preminente grado di responsabilità nella causazione del sinistro da ascriversi a carico del sig. e della percentuale di aggravamento del danno riconducibile al Controparte_9 mancato uso del casco protettivo da parte del sig. , con il limite per la del Parte_2 Controparte_11 massimale di polizza tenuto conto del disposto di cui all'art. 140 Codice delle Assicurazioni.”
In relazione all'appello proposto dai sigg.ri e , in proprio e Controparte_1 CP_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore Persona_1 Parte_2
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sui figli
[...] Parte_3 minori e : Persona_2 Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare, ritenere e dichiarare che l'accertamento in ordine alla esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_9 causazione del sinistro stradale avvenuto in data 20.10.2013 contenuto nella sentenza n. 679/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della S.C. del
19.03.2025, fa stato anche nei confronti degli odierni appellanti con conseguente rigetto del proposto appello. pagina 7 di 20 Nel merito, ed in via meramente subordinata, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nell'ipotesi, denegata e non temuta, in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, contenendo, l'eventuale risarcimento, nei limiti del giusto, equo e provato, tenuto conto del preminente grado di responsabilità nella causazione del sinistro da ascriversi a carico del sig. e della percentuale di aggravamento del danno riconducibile al Controparte_9 mancato uso del casco protettivo da parte del sig. , con il limite per la del Parte_2 Controparte_11 massimale di polizza tenuto conto del disposto di cui all'art. 140 Codice delle Assicurazioni.”
Con salvezza di spese e compensi.
Salvis Juribus.”.
Nella causa n. 4/25:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n° 3613/2024 R.G. avente ad oggetto la medesima sentenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare che l'accertamento in ordine alla esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data Controparte_9
20.10.2013 contenuto nella sentenza n. 679/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della S.C. del 19.03.2025, fa stato anche nei confronti degli odierni appellanti con conseguente rigetto del proposto appello.
Nel merito, ed in via meramente subordinata, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nell'ipotesi, denegata e non temuta, in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, contenendo, l'eventuale risarcimento, nei limiti del giusto, equo e provato, tenuto conto del preminente grado di responsabilità nella causazione del sinistro da ascriversi a carico del sig. e della percentuale di aggravamento del danno riconducibile al Controparte_9
pagina 8 di 20 mancato uso del casco protettivo da parte del sig. , con il limite per la del Parte_2 Controparte_11 massimale di polizza tenuto conto del disposto di cui all'art. 140 Codice delle Assicurazioni.
Rigettare l'istanza di inibitoria ex adverso dedotta.
Con salvezza di spese e compensi.”.
Per : Controparte_4
Nella causa n. 3613/24:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita contrariis rejectis, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n° 04/2025 R.G. avente ad oggetto la medesima sentenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare, ritenere e quindi dichiarare che l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro del signor è divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della CP_5
Cassazione del 19.03.2025; sempre in via preliminare dire che il giudicato fa stato nei confronti delle parti del giudizio e, quindi anche nei confronti di F.G.V.S., con Parte_1 conseguente rigetto del proposto appello.
Nel merito, rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, confermando pertanto, in toto l'impugnata sentenza.
In subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nella denegata e non temuta ipotesi, in cui Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, con diritto di essere manlevati nell'eventuale condanna dalla compagnia di assicurazione.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Nella causa n. 4/25:
“contrariis rejectis, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n° 04/2025 R.G. avente ad oggetto la medesima sentenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare, ritenere e quindi dichiarare che l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro del signor è divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della Corte CP_5 di Cassazione del 19.03.2025;
Sempre in via preliminare dire che il giudicato fa stato nei confronti delle parti del giudizio, ne consegue il rigetto del proposto appello.
pagina 9 di 20 Nel merito, rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, confermando pertanto, in toto l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nella non denegata e temuta ipotesi, in cui Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, con diritto di essere manlevati nell'eventuale condanna dalla compagnia di assicurazione.
Con vittoria di spese e compensi.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 29.10.2013, in via OR NU nel Comune di Valverde (CT), il motociclo Honda SH
300 cc, condotto e di proprietà di , privo di copertura assicurativa e sui cui Controparte_9 viaggiava come passeggero , entrava in collisione con una Fiat Punto, condotta Persona_3 da e di proprietà del padre, , assicurata CP_8 CP_8 Controparte_4
Contr presso (di seguito solo “ ”). A seguito del violento impatto, Controparte_3 veniva proiettato sulla carreggiata, riportando lesioni gravissime che ne Persona_3 causavano il decesso poche ore dopo. Anche il conducente del motociclo, , Controparte_9 riportava lesioni fatali e decedeva sul posto.
2. Per i fatti appena rappresentati veniva inizialmente aperto presso la Procura delle Repubblica del
Tribunale di Catania un procedimento penale (RGNR 15335/2013) a carico di Controparte_8
per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. Tale procedimento veniva archiviato in
[...] data 26.01.2016.
3. Gli eredi convenivano altresì in giudizio avanti al Tribunale di Catania (procedimento n. CP_5
Contr R.G. 13943/2014) e la compagnia assicuratrice per sentirne Controparte_4 dichiarare la responsabilità. Con altra citazione (procedimento n. R.G. 16506/2017), Parte_9
, fratello del defunto , conveniva in giudizio (di
[...] Per_3 Parte_1 seguito solo ), in qualità di impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 141 T.U. 209/2005, onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del congiunto. Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 2635/2020 il Tribunale di Catania rigettava le istanze risarcitorie attoree. Tale decisione veniva poi confermata prima in grado di appello, con la sentenza n.
679/2022 della Corte di Appello di Catania e da ultimo in sede di legittimità, con ordinanza Cass. n.
7370/2025.
pagina 10 di 20 4. Al contempo, (madre del defunto ), in proprio e nella Controparte_1 Persona_3 qualità di genitore esercente la potestà sul minore (fratello della medesima Persona_1 vittima), conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania Controparte_12 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (cui successivamente è succeduta , e gli eredi , chiedendone la condanna – ex art.141 cod. ass.ni Parte_1 CP_5 private – al risarcimento del danno patito in conseguenza del decesso di . Tale Persona_3 procedimento si concludeva con la sentenza n. 1748/2019, con la quale il Tribunale di Catania respingeva la domanda attorea stante il difetto di legittimazione attiva dell'attrice stessa, in ordine al rimedio esperito (riservato per la giurisprudenza maggioritaria al terzo trasportato).
5. Venendo al presente giudizio, con atto di citazione del 09.7.2019 gli eredi in epigrafe Parte_2 indicati convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano gli eredi , CP_5 Parte_1
Contr
, ed esponendo: Controparte_4 Controparte_8
- che l'incidente in cui era stato coinvolto come passeggero il loro congiunto, Per_3
, era stato determinato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale da
[...] parte sia del conducente del motorino, , per eccesso di velocità, sia dal Controparte_9 conducente della vettura, per omesso rispetto del segnale di “stop”, Controparte_8 come altresì dimostrato dai rilievi compiuti nell'immediatezza del sinistro;
- che nella perizia cinematica espletata nelle more del già citato procedimento penale (RGNR
15335/2013) a carico di per il reato di omicidio colposo e Controparte_8 successivamente archiviato, si attribuiva la causa del sinistro, principalmente, all'elevata velocità tenuta dal conducente del motociclo, pur non escludendo un possibile concorso di colpa dell'automobilista per l'avvenuta violazione del diritto di precedenza;
- che sulla base di tali elementi, gli attori – in qualità di “stretti familiari ed eredi” della vittima – avevano diritto al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compresi il danno esistenziale, morale, psichico e il danno da perdita della vita.
6. Si costituivano in giudizio i diversi convenuti, salvo che rimaneva Controparte_8 contumace, instando per il rigetto delle domande attoree.
7. La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove testimoniali e CTU cinematica per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
8. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10205/2024, pubblicata in data 26.11.2024: Contr
- rigettava integralmente le domande attoree nei confronti dei signori e di CP_8 escludendo ogni responsabilità di nella causazione del sinistro e Controparte_8
pagina 11 di 20 condannava gli attori a rifondere le spese di lite, applicando altresì d'ufficio la sanzione ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
- ordinava la separazione del procedimento inerente alle posizioni da quello riguardante CP_8 le domande proposte dagli attori nei confronti di e degli eredi , in quanto - Parte_1 CP_5 dovendo essere accertato che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità di
[...]
, conducente del motociclo non assicurato, e posto che il congiunto degli attori non CP_9 indossava il casco al momento dell'incidente - si riteneva necessario, al fine di quantificare l'eventuale risarcimento spettante agli attori, espletare una nuova CTU idonea a stimare il contributo causale di tale omissione rispetto al decesso del passeggero.
9. In particolare, quanto alla responsabilità dei sig.ri , a fondamento della sua decisione il CP_8
Tribunale rilevava:
- che dalla consulenza tecnica redatta dall'ing. nell'ambito del procedimento penale Per_4 archiviato a carico di era emerso che il sinistro era stato determinato Controparte_8 in via esclusiva o quantomeno prevalente dall'eccessiva velocità del motociclo e, dunque, dalla condotta tenuta dal conducente;
Controparte_9
- che in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, il conducente che si immette su una via da un'intersezione regolata da “stop” ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, ma che tale violazione può assumere rilievo causale solo a fronte di elementi che consentano di ritenere che, in assenza di tale condotta, l'evento sarebbe stato evitabile;
- che, nel caso di specie, la dinamica complessiva non consentiva di attribuire efficacia causale autonoma alla condotta dell'automobilista, atteso che il motociclo risultava già in fase di sbandamento e scivolamento prima del contatto con l'auto, rendendo di fatto inevitabile l'urto anche a fronte di una condotta prudente da parte del conducente della Fiat Punto. Pertanto, non sussisteva alcun concorso colposo nella causazione del sinistro, posto che non erano stati forniti elementi probatori idonei a superare la presunzione di non responsabilità del conducente dell'autovettura;
- che la condanna ex art. 96 c.p.c. era giustificata da un lato, dall'archiviazione (sin dal gennaio
2016) del procedimento penale a carico del e, dall'altro lato, dall'accertamento già CP_8 contenuto nella sentenza 1748/2019 del 30.04.2019, anteriore di quasi tre mesi rispetto alla data di notifica della citazione del giudizio in oggetto.
10. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello in unico motivo chiedendo la Parte_1 riforma della decisione impugnata (procedimento n. 3613/24 R.G.).
pagina 12 di 20 11. Anche gli eredi hanno proposto autonoma impugnazione in quattro motivi avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Milano (procedimento n. 4/25 R.G.)
12. Si sono costituiti rispettivamente gli eredi (nel procedimento n. 3613/24 R.G.) e Parte_2
(nel procedimento n. 4/25 R.G.). Parte_1
Contr 13. Si sono altresì costituti in entrambi i giudizi ed . Controparte_4
14. All'udienza del 15.04.2025 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia degli eredi e CP_5 disponeva la riunione della causa n. 4/2025 R.G. al procedimento n. 3613/2024 R.G. Visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 08.07.2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello degli eredi . Parte_2
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente escluso ogni responsabilità in capo al conducente dell'autovettura, Controparte_8 nonostante questi si fosse immesso provenendo da un'intersezione regolata da “stop”, così violando l'obbligo di precedenza ed ostacolando la traiettoria del motociclo, come desumibile dal rapporto stilato dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonché da una più corretta lettura della Per_ CTU cinematica disposta dal giudice di prime cure ed eseguita dall'ing. Affermano inoltre che il giudice di primo grado avrebbe omesso di applicare correttamente il principio del concorso di colpa, perché, pur sussistendo ai sensi dell'art. 2054 c.c. una presunzione di concorso di colpa in capo al conducente dell'autovettura, quest'ultimo non avrebbe fornito alcuna prova liberatoria, come invece richiesto dalla norma.
Il motivo è infondato.
Stanti anche le avverse difese, va preliminarmente esaminata la questione dell'eventuale efficacia vincolante della sentenza pronunciata all'esito del giudizio instaurato dagli eredi RI avanti il
Tribunale di Catania, confermata in sede di legittimità, con la quale è stata esclusa la responsabilità del sig. in ordine al sinistro mortale del 29.10.2013. CP_8
Tale efficacia va esclusa ai sensi dell'art. 2909 c.c., il quale stabilisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Nel caso in esame, gli odierni attori – eredi di – non erano parte del processo Persona_3 svoltosi a Catania, né risultano eredi o aventi causa delle parti ivi coinvolte. Non sussistendo, dunque, l'identità soggettiva richiesta dalla norma, non può riconoscersi alla suddetta sentenza pagina 13 di 20 efficacia vincolante nei confronti degli odierni attori, i quali restano formalmente liberi di agire in giudizio per l'accertamento della responsabilità del medesimo fatto illecito.
Rimane tuttavia ferma la possibilità, per il Collegio, di considerare detta pronuncia quale giudicato esterno nel presente giudizio, valutabile come elemento probatorio privilegiato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto conto della totale identità della vicenda fattuale oggetto dei due processi e della sovrapponibilità della causa petendi.
In tale prospettiva, ed in assenza di elementi nuovi, univoci e idonei a superare l'accertamento già compiuto nel primo giudizio, il Collegio ritiene di poter condividere le risultanze ivi raggiunte, valutandole nell'ambito del proprio libero apprezzamento probatorio. In particolare, si deve dunque valorizzare la ricostruzione dei fatti fornita nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7370/2025, conclusiva dei procedimenti riuniti n. R.G 13943/2014 e 16506/2017, che peraltro, salvo minori differenze, è concorde con il percorso argomentativo dell'archiviazione penale (RGNR
15335/2013) a favore di (e con la relativa consulenza tecnica dell'ing. Controparte_8
Per_
, nonché, da ultimo, con la CTU dell'ing. nel primo grado del presente giudizio. Per_4
Ebbene, tali pronunce e relazioni tecniche sono convergenti nell'escludere qualsivoglia responsabilità in capo a nella causazione del sinistro. In particolare, la Controparte_8
Cassazione ha così ricostruito la dinamica dei fatti: “ (i) l'autovettura ha arrestato la propria marcia allo STOP e poi ripreso la marcia, collocandosi il punto di collisione a circa sette metri dall'inizio della manovra;
(ii) per la visuale del tratto di Corso OR NU posto alla sua sinistra (e nel quale intendeva svoltare), il conducente dell'auto doveva affidarsi allo specchio parabolico ubicato sul lato opposto della strada;
(iii) adoperando tale strumento, egli era impossibilitato ad avvistare il sopraggiungere della moto, la quale si trovava ad una distanza di circa 147 metri dall'intersezione; (iv) in ragione delle tracce di frenata e strisciamento a terra, la velocità del motoveicolo era notevolmente superiore a quella consentita nel tratto percorso (40 km/h, anche tenuto conto della ora notturna e della scarsa illuminazione), mentre, avuto riguardo allo spazio disponibile, ove avesse proceduto ad una velocità (pur oltre il limite) di 65 km/h avrebbe avuto la possibilità di evitare l'impatto con l'auto; tanto premesso, l'intera argomentazione sviluppata con il primo motivo reitera, in maniera del tutto apodittica, la asserita violazione dell'obbligo di dare precedenza ascritto al conducente sulla scorta di una immissione nel crocevia «senza aver ispezionato bene la strada»: circostanza (oltremodo importante un apprezzamento valoriale) di cui non si individua nemmeno quale sarebbe la fonte di prova”. Per_ Del pari, per il CTU nella sua relazione depositata in primo grado: “Il sinistro viene originato dalla condotta del motociclista, il quale procede a velocità largamente superiore al limite e pagina 14 di 20 decisamente non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo. E' pacifico che con una condotta rispettosa del codice della strada il sinistro avrebbe potuto essere evitato”, posto che “in ragione della conformazione del luogo, ovvero delle limitazioni della visuale, l'automobilista, arrestandosi in corrispondenza della linea di arresto, poteva ispezionare la porzione di Corso
OR NU alla sua sinistra solo attraverso lo specchio parabolico stradale ivi presente: tuttavia nel momento in cui si è arrestato ed ha verosimilmente verificato l'eventuale arrivo di altri veicoli, il motociclista si trovava a non meno di 117 metri dal centro dell'intersezione. Affidandosi alla visuale offerta dallo specchio, dunque, non poteva avvistare il motociclo”.
Invero, il passaggio della CTU Fini secondo cui “L'automobilista, tuttavia, avrebbe potuto avvistare il motociclista oltrepassando la linea di arresto fino a portarsi nel punto in cui avrebbe avuto piena e diretta visibilità della strada che si apprestava ad impegnare: in quel punto, ed in quel momento, il motociclista si sarebbe trovato ad una distanza nell'ordine dei 57 metri, dunque perfettamente avvistabile, e l'autovettura non avrebbe ostruito completamente la carreggiata, lasciando dunque possibilità di transito al motociclo”, valorizzato dagli appellanti a conferma della responsabilità di , non è sufficiente a ribaltare la contraria ricostruzione offerta in CP_8
Per_ sede penale e nella medesima CTU Trattasi infatti di un passaggio ancillare ed ipotetico, che va letto nel più ampio contesto della medesima relazione tecnica, che, per l'appunto, non lascia dubbio alcuno nell'attribuire la responsabilità dell'incidente al solo . D'altronde, la CP_5 condotta salvifica dal CTU ipotizzata assurge a condotta chiaramente non dovuta ed eccezionale, anzi -nella normalità della circolazione stradale ed in assenza di elementi percepibili di opposto pericolo che la suggeriscano (elementi percepibili che, per quanto già esposto, nel caso di specie erano assenti) - sconsigliabile, in quanto comportante paradossalmente un pericoloso ingombro dell'incrocio da parte del mezzo.
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti censurano la separazione disposta dal Tribunale tra le domande proposte nei confronti dei sig.ri e quelle formulate contro e gli CP_8 Parte_1 eredi , ritenendola ingiustificata e pregiudizievole. Secondo gli appellanti, infatti, la causa CP_5 ha ad oggetto un fatto unitario, dal che una sua trattazione separata determinerebbe un'irragionevole duplicazione dei giudizi, con lesione del principio di economia processuale e conseguente aggravio dei costi per le parti.
Il motivo è infondato.
Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali (v. Cass. civ. Sez. III, n. 20338/2019; Cass. civ. Sez. III, n. 11661/2020), la separazione dei giudizi può essere legittimamente disposta anche pagina 15 di 20 d'ufficio ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c., purché ricorrano ragioni di opportunità processuale, quali la semplificazione del giudizio, la più agevole trattazione delle questioni controverse, ovvero la necessità di evitare ritardi istruttori o processuali.
Nel caso in esame, la separazione è stata disposta all'interno di un giudizio caratterizzato da una pluralità ed eterogeneità di domande risarcitorie, proposte nei confronti di soggetti differenti, per titoli di responsabilità potenzialmente distinti. In tale contesto, la separazione è apparsa al primo giudice funzionale a una più ordinata trattazione del giudizio, con la possibilità di definire in modo autonomo e più rapido la posizione di alcuni dei convenuti – in particolare i sig.ri – senza CP_8 pregiudicare il successivo esame delle residue domande nel procedimento separato.
Inoltre, non può ritenersi che tale separazione abbia arrecato un concreto pregiudizio agli attori, i quali hanno conservato integro il loro diritto di azione e di difesa nel procedimento separato, regolarmente instaurato e tuttora pendente, nel quale potranno far valere le stesse ragioni dedotte nel presente giudizio, nei confronti degli altri convenuti. Nessun effetto preclusivo o di contrasto di giudicati si è determinato, dal momento che il Tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla posizione dei convenuti , con accertamento circoscritto alla loro condotta. CP_8
Alla luce di quanto precede, deve pertanto escludersi che la separazione disposta dal Tribunale integri un vizio rilevante ai fini della presente impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui li ha condannati alla rifusione integrale delle spese di lite in favore dei convenuti Controparte_4
Contr
e , nonché all'applicazione, d'ufficio, della sanzione per lite temeraria ai sensi
[...] dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Contestano, in primo luogo, la motivazione addotta dal primo giudice, secondo cui l'archiviazione del procedimento penale a carico di e la sentenza n. 1748/2019 del Controparte_8
Tribunale di Catania – emessa antecedentemente alla citazione introduttiva del presente giudizio – avrebbero dovuto indurre gli attori ad evitare l'instaurazione della lite. Ad avviso degli appellanti, infatti, da un lato, l'archiviazione in sede penale, in quanto fondata sul diverso standard probatorio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, non preclude l'azione civile che si basa sul principio del “più probabile che non”; dall'altro, la citata sentenza n. 1748/2019 non coinvolgeva né il conducente Contr
né , essendo stata resa esclusivamente nei confronti degli eredi e della CP_8 CP_5 compagnia FondiariaSai odierna CP_11 Parte_1
Viene, inoltre, sottolineato che l'azione civile nei confronti del già indagato , del di lui CP_8
Contr padre quale proprietario del veicolo e di , si rendeva necessaria in ragione della persistente pagina 16 di 20 incertezza sulla responsabilità del sinistro e della posizione assunta dalle medesime compagnie assicurative, le quali si erano reciprocamente addossate l'onere risarcitorio, rendendo inevitabile il coinvolgimento giudiziale di entrambe.
Ancora, gli appellanti evidenziano che la responsabilità di era oggetto di Controparte_8 ulteriore contenzioso pendente dinanzi alla Corte di cassazione, a seguito del ricorso avverso la sentenza n. 679/2022 della Corte d'Appello di Catania (in verità, alla data odierna, conclusosi), non potendosi dunque ritenere irrevocabile la predetta pronuncia.
Da ultimo, contestano la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c., richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la condanna per lite temeraria richiede la dimostrazione della malafede o colpa grave della parte soccombente, elementi che nel caso di specie non risultano né allegati né provati. In subordine, chiedono dunque quantomeno di escludere l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. e di disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda.
Il terzo motivo è parzialmente fondato.
La condanna alla rifusione delle spese di lite in primo grado è del tutto corretta, essendo la diretta conseguenza della soccombenza piena degli odierni appellanti nel giudizio avverso le parti qui convenute, e non sussistendo nessuno dei motivi previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
Risultano invece accoglibili le doglianze formulate avverso la condanna inflitta agli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di cui l'efficacia formalmente non preclusiva del giudicato reso inter alia
(di cui già si è detto), le ricordate considerazioni rese dal CTU circa una possibile condotta alternativa dell'automobilista (sulle quali si è fondato, peraltro, l'appello anche di come Parte_1 si sta per dire) e gli sviluppi complessivi anche del contenzioso assicurativo possono ritenersi sufficienti a fondare una presunzione di buona fede – intesa come assenza anche di colpa grave – delle parti (che, si ricorda, hanno perduto nell'evento un giovanissimo congiunto) nell'instaurare il giudizio milanese.
La pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. viene, pertanto riformata, escludendosene i presupposti.
Sub quarto motivo, gli appellanti muovono una serie di generiche contestazioni relative alla gestione del processo di primo grado, che avrebbe compromesso il diritto di difesa ed i principi costituzionali di economia processuale e ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Trattasi di doglianza inammissibile quale motivo di appello, non essendo tra l'altro specificati i punti della decisione impugnati;
e, comunque, in ipotesi assorbita dal rigetto dei precedenti motivi. pagina 17 di 20 II. L'appello di Parte_1
Anche l'assicurazione – con unico motivo – censura la sentenza nella parte in cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro al conducente dello scooter, Controparte_9 nonostante le – asserite- contrarie risultanze della CTU espletata in primo grado. In particolare,
l'appellante evidenzia che, secondo il CTU, l'automobilista , pur essendosi inizialmente CP_8 arrestato allo “stop”, si era poi immesso nell'intersezione con manovra di svolta a sinistra senza accertarsi adeguatamente del sopraggiungere dello scooter, che si trovava ad una distanza tale (circa
50–57 metri) da poter essere avvistato e, di conseguenza evitato.
L'appellante richiama altresì le immagini fotografiche e le valutazioni contenute nella CTU, che mostrano come l'ostacolo arrecato dalla Fiat Punto avrebbe impedito ogni possibilità di manovra utile per evitare l'impatto da parte dello scooter, e che, con una condotta più accorta e un avanzamento più lento, il conducente della vettura avrebbe potuto agevolare il transito del motociclo. Infine, ribadisce pertanto che il non avrebbe assolto all'onere probatorio CP_8 previsto dall'art. 2054 c.c., secondo comma, non avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Il motivo è infondato, valendo in tal senso tutte le motivazioni già esplicitate ai fini del rigetto del secondo motivo d'appello proposto dagli eredi . Parte_2
III. Le spese di lite.
Tanto , , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Pt_3
e , quanto , stante la
[...] Persona_2 Parte_4 Parte_1 soccombenza sostanziale, devono essere condannati (con compensazione delle spese, invece, nei reciproci rapporti) a pagare a favore dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
le spese del doppio procedimento di impugnazione rispettivamente instaurato. Esse si
[...] liquidano - secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (trattandosi di posizioni processuali sostanzialmente coincidenti e di impugnazioni poi riunite) - tenuto conto del valore indeterminato della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non tenutasi nel presente grado di giudizio – in €
4.236,00 (di cui € 1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva ed € 2.144,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 18 di 20 Visto il rigetto integrale dell'appello sussistono inoltre i presupposti per il versamento, Parte_1 da parte di questa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Pt_3
e ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] Persona_2 Controparte_13 rigettando integralmente l'appello proposto da ogni diversa istanza od Parte_1 eccezione disattesa:
1. Dichiara l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 comma terzo c.p.c. a carico di
[...]
, , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Parte_3
e e, pertanto, non dovute le somme al cui pagamento sono Persona_2 Parte_4 stati condannati a tale titolo;
2. Conferma nel resto la sentenza n. 10205/2024 resa dal Tribunale di Milano;
3. ND , , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2
e , al pagamento delle spese di lite del Parte_3 Persona_2 Parte_4 presente grado di giudizio a favore di e Controparte_3 Controparte_4
, che si liquidano in complessivi € 4.871,40 per ciascuno dei due;
[...]
4. ND al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio a favore di e , che si Controparte_3 Controparte_4 liquidano in complessivi € 4.871,40 per ciascuno dei due;
5. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
AR CA IU
Il Consigliere estensore
LI AR
pagina 19 di 20 pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa AR CA IU Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa LI AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 3613/24, promossa in grado d'appello
da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NI GI e DO TI, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via
XX Settembre, 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
),in proprio e quali esercenti la potestà sul minore C.F._2 Persona_1
(C.F. ); C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), in proprio e quali esercenti la potestà sui minori C.F._5 Persona_2
(C.F. e (C.F. ); C.F._6 Parte_4 C.F._7
tutti in proprio e nella qualità di eredi del defunto (congiuntamente, gli “eredi Persona_3
”), rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Consoli e Sebastiano Scapellato., elettivamente Parte_2 pagina 1 di 20 domiciliati presso il loro studio sito in Catania, Via Conte Ruggero n. 81, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATI
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Controparte_3 P.IVA_2
Barresi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via Matteo Renato Imbriani, 222, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._8 dall'avv.to Antonella Bannò, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Asiago,
53, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._9 Controparte_6
), (C.F. ) e C.F._10 Controparte_7 C.F._11 CP_5
(C.F. ) (congiuntamente gli “eredi ”);
[...] C.F._12 CP_5
APPELLATI CONTUMACI
; Controparte_8
APPELLATO CONTUMACE
cui è riunito il procedimento n. 4/25 R.G., promosso in grado d'appello
da
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
),in proprio e quali esercenti la potestà sul minore C.F._2 Persona_1
(C.F. ); C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
), in proprio e quali esercenti la potestà sui minori C.F._5 Persona_2
(C.F. e (C.F. ); C.F._6 Parte_4 C.F._7
tutti in proprio e nella qualità di eredi del defunto , rappresentati e difesi dagli Persona_3 avv.ti Sergio Consoli e Sebastiano Scapellato., elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in
Catania, Via Conte Ruggero n. 81, in forza di procura alle liti in atti;
pagina 2 di 20 contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NI GI e DO TI, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Firenze, Via
XX Settembre, 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._8 dall'avv.to Antonella Bannò, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Asiago,
53, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Controparte_3 P.IVA_2
Barresi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via Matteo Renato Imbriani, 222, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._9 Controparte_6
), (C.F. ) e C.F._10 Controparte_7 C.F._11 CP_5
(C.F. );
[...] C.F._12
APPELLATI CONTUMACI
; Controparte_8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
In qualità di appellante:
“Con riferimento all'appello proposto da (Rg. n. 3613/2024): Parte_5
• Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere il motivo di impugnazione proposto da
e conseguentemente, in riforma della sentenza di 1° grado, accertare e dichiarare il Parte_5
pagina 3 di 20 concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. , Controparte_8 conducente della Fiat Punto tg. DC292CX, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con riferimento all'appello proposto dai Congiunti (Rg. n. 4/2025): Parte_2
• Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere il 1° motivo di appello proposto dai Congiunti
e, conseguentemente, in riforma della sentenza di 1° grado, accertare e dichiarare il Parte_2 concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. , Controparte_8 conducente della Fiat Punto tg. DC292CX, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con riferimento ad entrambi gli appelli:
• rimettere la causa avanti al Tribunale di Milano affinché venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 (che ha dato origine alla sentenza n. 10205/24 oggi impugnata) con il giudizio RG. n. 41819/2024 tutt'ora in corso derivante dalla separazione delle due cause, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti.
• Con condanna degli attori alla restituzione delle somme che gli stessi hanno già ottenuto da
(€ 50.000 in favore della sig.ra ed € 36.000 in favore del sig. Parte_5 Controparte_1
) o che dovessero ottenere in futuro, in misura eccedente a quella che risulterà Parte_2 dovuta all'esito dell'accoglimento del presente giudizio di appello.
• Con vittoria di onorari professionali ex D.M. n. 147/22 e ss.mm. nei confronti dei soccombenti.”.
In qualità di appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano,
In via preliminare ed in rito: disporre la riunione del presente appello a quello recante Rg. n. 3613/24 della Corte di Appello di Milano proposto da nei confronti della medesima sentenza n. Parte_6
10205/24 del Tribunale di Milano. Nel merito:
• accogliere il 1° motivo di appello proposto dagli appellanti ed in conseguenza accertare e dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al sig. Controparte_8
, conducente della Fiat Punto tg. DC292CX, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
[...]
• in conseguenza di quanto sopra, rimettere la causa avanti al primo giudice affinchè venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 (che ha dato origine alla sentenza n. 10205/24 oggi impugnata) con la causa RG. n. 41819/2024 derivante dalla separazione dei due giudizi, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti.
• Con vittoria di onorari professionali ex D.M. n. 147/22 e ss.mm. pagina 4 di 20 In ogni caso, si formula fin da ora domanda di restituzione riguardo a tutte quelle somme che la
dovesse corrispondere agli attori Congiunti in misura eccedente a quella Parte_5 Parte_2 che risulterà dovuta all'esito dell'accoglimento del presente giudizio di appello.”.
Per gli : Parte_7
In qualità di appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 10205/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Milano, X Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto Pertile, R.G. n.
4002/2019, pubblicata il 26.11.2024, così giudicare:
- ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità del sig. , conducente del motociclo Honda SH 300 cc, targato DW02494, e del sig. Controparte_9
conducente l'autovettura Fiat Punto, targata DC292CX, e per l'effetto, Controparte_8 condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori della somma che verrà quantificata in corso di causa, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, o a seguito dell'espletanda istruttoria, degli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo oltre la rivalutazione monetaria ed inoltre, in caso di accertamento della violazione di legge, ai maggiori interessi in essa previsti e preliminare nella condanna di una somma a titolo di provvisionale pari al 50% dell'importo come sopra quantificato;
- in conseguenza di quanto sopra, rimettere la causa avanti al primo giudice affinché venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 con la causa RG. n. 41819/2024 derivante dalla separazione dei due giudizi così come disposto in sentenza, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti;
Con vittoria di spesi e compensi del doppio grado di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge e, conseguentemente, esclusione della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si producono i documenti e gli allegati di seguito specificati:
1) copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione;
2) fascicolo di parte di primo grado;
3) ordinanza del 20.12.2024 R.G. 41819/2024; pagina 5 di 20 4) istanza di revoca ordinanza del 20.12.2024 R.G. 41819/2024.
Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che, dunque, va versato un C.U., aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad € 777,00.
Catania, li 30.12.2024”.
In qualità di appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello autonomo degli eredi per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma Parte_2 della sentenza n. 10205/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, X Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto Pertile, R.G. n. 4002/2019, pubblicata il 26.11.2024, così giudicare:
- ritenere e dichiarare la legittimazione attiva degli attori di agire nei confronti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro e dei loro conducenti, essendo il de cuius trasportato sul Persona_3 motociclo Honda SH 300 cc, targato DW02494, condotto dal (come accertato, Controparte_9 dichiarato, provato e non più contestato dalla che teneva una velocità eccessiva che si CP_10 scontrava con l'autovettura Fiat Punto, targata DC292CX, condotto dal sig. Controparte_8 che fuoriusciva dalla strada gravata dal segnale di stop, e ciò anche in quanto le compagnie assicurative, da sempre, si sono addossate reciprocamente l'onere risarcitorio, stante l'incertezza in merito alla responsabilità esclusiva e/o concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti, e per l'effetto riformare in toto la sentenza impugnata, anche per l'illegittimità della condanna per lite temeraria;
- ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità del sig. , conducente del motociclo Honda SH 300 cc, targato DW02494, e del sig. Controparte_9
conducente l'autovettura Fiat Punto, targata DC292CX, come sostenuto e Controparte_8 confermato anche dalla nonché risultante anche dalla consulenza tecnica, e per l'effetto CP_10 condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori della somma che verrà quantificata in corso di causa, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, degli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo oltre la rivalutazione monetaria ed inoltre, in caso di accertamento della violazione di legge, ai maggiori interessi in essa previsti;
- in conseguenza di quanto sopra, rimettere la causa avanti al primo giudice affinché venga disposta la trattazione unitaria del giudizio RG. n. 40002/2019 con la causa RG. n. 41819/2024 derivante dalla separazione dei due giudizi così come disposto in sentenza, o comunque assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al fine di rispettare il contraddittorio tra le parti. pagina 6 di 20 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre CPA come per legge, nonché condanna per lite temeraria della compagnia assicurativa.”.
Per : Controparte_3
Nella causa n. 3613/24:
“In relazione all'appello proposto da n.q. F.G.V.S: Parte_8
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare, ritenere e dichiarare che l'accertamento in ordine alla esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_9 causazione del sinistro stradale avvenuto in data 20.10.2013 contenuto nella sentenza n. 679/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della S.C. del
19.03.2025, fa stato nei confronti dell'odierna appellante F.G.V.S., con Parte_8 conseguente rigetto del proposto appello. Nel merito, ed in via meramente subordinata, rigettare
l'appello proposto avverso la sentenza n. 10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nell'ipotesi, denegata e non temuta, in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, contenendo, l'eventuale risarcimento, nei limiti del giusto, equo e provato, tenuto conto del preminente grado di responsabilità nella causazione del sinistro da ascriversi a carico del sig. e della percentuale di aggravamento del danno riconducibile al Controparte_9 mancato uso del casco protettivo da parte del sig. , con il limite per la del Parte_2 Controparte_11 massimale di polizza tenuto conto del disposto di cui all'art. 140 Codice delle Assicurazioni.”
In relazione all'appello proposto dai sigg.ri e , in proprio e Controparte_1 CP_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore Persona_1 Parte_2
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sui figli
[...] Parte_3 minori e : Persona_2 Parte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare, ritenere e dichiarare che l'accertamento in ordine alla esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_9 causazione del sinistro stradale avvenuto in data 20.10.2013 contenuto nella sentenza n. 679/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della S.C. del
19.03.2025, fa stato anche nei confronti degli odierni appellanti con conseguente rigetto del proposto appello. pagina 7 di 20 Nel merito, ed in via meramente subordinata, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nell'ipotesi, denegata e non temuta, in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, contenendo, l'eventuale risarcimento, nei limiti del giusto, equo e provato, tenuto conto del preminente grado di responsabilità nella causazione del sinistro da ascriversi a carico del sig. e della percentuale di aggravamento del danno riconducibile al Controparte_9 mancato uso del casco protettivo da parte del sig. , con il limite per la del Parte_2 Controparte_11 massimale di polizza tenuto conto del disposto di cui all'art. 140 Codice delle Assicurazioni.”
Con salvezza di spese e compensi.
Salvis Juribus.”.
Nella causa n. 4/25:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n° 3613/2024 R.G. avente ad oggetto la medesima sentenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare che l'accertamento in ordine alla esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data Controparte_9
20.10.2013 contenuto nella sentenza n. 679/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della S.C. del 19.03.2025, fa stato anche nei confronti degli odierni appellanti con conseguente rigetto del proposto appello.
Nel merito, ed in via meramente subordinata, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nell'ipotesi, denegata e non temuta, in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, contenendo, l'eventuale risarcimento, nei limiti del giusto, equo e provato, tenuto conto del preminente grado di responsabilità nella causazione del sinistro da ascriversi a carico del sig. e della percentuale di aggravamento del danno riconducibile al Controparte_9
pagina 8 di 20 mancato uso del casco protettivo da parte del sig. , con il limite per la del Parte_2 Controparte_11 massimale di polizza tenuto conto del disposto di cui all'art. 140 Codice delle Assicurazioni.
Rigettare l'istanza di inibitoria ex adverso dedotta.
Con salvezza di spese e compensi.”.
Per : Controparte_4
Nella causa n. 3613/24:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita contrariis rejectis, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n° 04/2025 R.G. avente ad oggetto la medesima sentenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare, ritenere e quindi dichiarare che l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro del signor è divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della CP_5
Cassazione del 19.03.2025; sempre in via preliminare dire che il giudicato fa stato nei confronti delle parti del giudizio e, quindi anche nei confronti di F.G.V.S., con Parte_1 conseguente rigetto del proposto appello.
Nel merito, rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, confermando pertanto, in toto l'impugnata sentenza.
In subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nella denegata e non temuta ipotesi, in cui Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, con diritto di essere manlevati nell'eventuale condanna dalla compagnia di assicurazione.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Nella causa n. 4/25:
“contrariis rejectis, preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento con quello recante il n° 04/2025 R.G. avente ad oggetto la medesima sentenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare, ritenere e quindi dichiarare che l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro del signor è divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza della Corte CP_5 di Cassazione del 19.03.2025;
Sempre in via preliminare dire che il giudicato fa stato nei confronti delle parti del giudizio, ne consegue il rigetto del proposto appello.
pagina 9 di 20 Nel merito, rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto avverso la sentenza n.
10205/2024, emessa dal Tribunale di Milano, confermando pertanto, in toto l'impugnata sentenza.
In ulteriore subordine, e senza recesso alcuno da quanto sopra richiesto, nella non denegata e temuta ipotesi, in cui Corte d'Appello dovesse ritenere di riformare la sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni tutte formulate in seno alla comparsa di risposta e negli scritti difensivi del primo grado del giudizio, con diritto di essere manlevati nell'eventuale condanna dalla compagnia di assicurazione.
Con vittoria di spese e compensi.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 29.10.2013, in via OR NU nel Comune di Valverde (CT), il motociclo Honda SH
300 cc, condotto e di proprietà di , privo di copertura assicurativa e sui cui Controparte_9 viaggiava come passeggero , entrava in collisione con una Fiat Punto, condotta Persona_3 da e di proprietà del padre, , assicurata CP_8 CP_8 Controparte_4
Contr presso (di seguito solo “ ”). A seguito del violento impatto, Controparte_3 veniva proiettato sulla carreggiata, riportando lesioni gravissime che ne Persona_3 causavano il decesso poche ore dopo. Anche il conducente del motociclo, , Controparte_9 riportava lesioni fatali e decedeva sul posto.
2. Per i fatti appena rappresentati veniva inizialmente aperto presso la Procura delle Repubblica del
Tribunale di Catania un procedimento penale (RGNR 15335/2013) a carico di Controparte_8
per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. Tale procedimento veniva archiviato in
[...] data 26.01.2016.
3. Gli eredi convenivano altresì in giudizio avanti al Tribunale di Catania (procedimento n. CP_5
Contr R.G. 13943/2014) e la compagnia assicuratrice per sentirne Controparte_4 dichiarare la responsabilità. Con altra citazione (procedimento n. R.G. 16506/2017), Parte_9
, fratello del defunto , conveniva in giudizio (di
[...] Per_3 Parte_1 seguito solo ), in qualità di impresa designata per la Regione Sicilia dal Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 141 T.U. 209/2005, onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del congiunto. Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 2635/2020 il Tribunale di Catania rigettava le istanze risarcitorie attoree. Tale decisione veniva poi confermata prima in grado di appello, con la sentenza n.
679/2022 della Corte di Appello di Catania e da ultimo in sede di legittimità, con ordinanza Cass. n.
7370/2025.
pagina 10 di 20 4. Al contempo, (madre del defunto ), in proprio e nella Controparte_1 Persona_3 qualità di genitore esercente la potestà sul minore (fratello della medesima Persona_1 vittima), conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania Controparte_12 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (cui successivamente è succeduta , e gli eredi , chiedendone la condanna – ex art.141 cod. ass.ni Parte_1 CP_5 private – al risarcimento del danno patito in conseguenza del decesso di . Tale Persona_3 procedimento si concludeva con la sentenza n. 1748/2019, con la quale il Tribunale di Catania respingeva la domanda attorea stante il difetto di legittimazione attiva dell'attrice stessa, in ordine al rimedio esperito (riservato per la giurisprudenza maggioritaria al terzo trasportato).
5. Venendo al presente giudizio, con atto di citazione del 09.7.2019 gli eredi in epigrafe Parte_2 indicati convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano gli eredi , CP_5 Parte_1
Contr
, ed esponendo: Controparte_4 Controparte_8
- che l'incidente in cui era stato coinvolto come passeggero il loro congiunto, Per_3
, era stato determinato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale da
[...] parte sia del conducente del motorino, , per eccesso di velocità, sia dal Controparte_9 conducente della vettura, per omesso rispetto del segnale di “stop”, Controparte_8 come altresì dimostrato dai rilievi compiuti nell'immediatezza del sinistro;
- che nella perizia cinematica espletata nelle more del già citato procedimento penale (RGNR
15335/2013) a carico di per il reato di omicidio colposo e Controparte_8 successivamente archiviato, si attribuiva la causa del sinistro, principalmente, all'elevata velocità tenuta dal conducente del motociclo, pur non escludendo un possibile concorso di colpa dell'automobilista per l'avvenuta violazione del diritto di precedenza;
- che sulla base di tali elementi, gli attori – in qualità di “stretti familiari ed eredi” della vittima – avevano diritto al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compresi il danno esistenziale, morale, psichico e il danno da perdita della vita.
6. Si costituivano in giudizio i diversi convenuti, salvo che rimaneva Controparte_8 contumace, instando per il rigetto delle domande attoree.
7. La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove testimoniali e CTU cinematica per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
8. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10205/2024, pubblicata in data 26.11.2024: Contr
- rigettava integralmente le domande attoree nei confronti dei signori e di CP_8 escludendo ogni responsabilità di nella causazione del sinistro e Controparte_8
pagina 11 di 20 condannava gli attori a rifondere le spese di lite, applicando altresì d'ufficio la sanzione ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
- ordinava la separazione del procedimento inerente alle posizioni da quello riguardante CP_8 le domande proposte dagli attori nei confronti di e degli eredi , in quanto - Parte_1 CP_5 dovendo essere accertato che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità di
[...]
, conducente del motociclo non assicurato, e posto che il congiunto degli attori non CP_9 indossava il casco al momento dell'incidente - si riteneva necessario, al fine di quantificare l'eventuale risarcimento spettante agli attori, espletare una nuova CTU idonea a stimare il contributo causale di tale omissione rispetto al decesso del passeggero.
9. In particolare, quanto alla responsabilità dei sig.ri , a fondamento della sua decisione il CP_8
Tribunale rilevava:
- che dalla consulenza tecnica redatta dall'ing. nell'ambito del procedimento penale Per_4 archiviato a carico di era emerso che il sinistro era stato determinato Controparte_8 in via esclusiva o quantomeno prevalente dall'eccessiva velocità del motociclo e, dunque, dalla condotta tenuta dal conducente;
Controparte_9
- che in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, il conducente che si immette su una via da un'intersezione regolata da “stop” ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, ma che tale violazione può assumere rilievo causale solo a fronte di elementi che consentano di ritenere che, in assenza di tale condotta, l'evento sarebbe stato evitabile;
- che, nel caso di specie, la dinamica complessiva non consentiva di attribuire efficacia causale autonoma alla condotta dell'automobilista, atteso che il motociclo risultava già in fase di sbandamento e scivolamento prima del contatto con l'auto, rendendo di fatto inevitabile l'urto anche a fronte di una condotta prudente da parte del conducente della Fiat Punto. Pertanto, non sussisteva alcun concorso colposo nella causazione del sinistro, posto che non erano stati forniti elementi probatori idonei a superare la presunzione di non responsabilità del conducente dell'autovettura;
- che la condanna ex art. 96 c.p.c. era giustificata da un lato, dall'archiviazione (sin dal gennaio
2016) del procedimento penale a carico del e, dall'altro lato, dall'accertamento già CP_8 contenuto nella sentenza 1748/2019 del 30.04.2019, anteriore di quasi tre mesi rispetto alla data di notifica della citazione del giudizio in oggetto.
10. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello in unico motivo chiedendo la Parte_1 riforma della decisione impugnata (procedimento n. 3613/24 R.G.).
pagina 12 di 20 11. Anche gli eredi hanno proposto autonoma impugnazione in quattro motivi avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Milano (procedimento n. 4/25 R.G.)
12. Si sono costituiti rispettivamente gli eredi (nel procedimento n. 3613/24 R.G.) e Parte_2
(nel procedimento n. 4/25 R.G.). Parte_1
Contr 13. Si sono altresì costituti in entrambi i giudizi ed . Controparte_4
14. All'udienza del 15.04.2025 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia degli eredi e CP_5 disponeva la riunione della causa n. 4/2025 R.G. al procedimento n. 3613/2024 R.G. Visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c. fissava davanti a sé l'udienza del 08.07.2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello degli eredi . Parte_2
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente escluso ogni responsabilità in capo al conducente dell'autovettura, Controparte_8 nonostante questi si fosse immesso provenendo da un'intersezione regolata da “stop”, così violando l'obbligo di precedenza ed ostacolando la traiettoria del motociclo, come desumibile dal rapporto stilato dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nonché da una più corretta lettura della Per_ CTU cinematica disposta dal giudice di prime cure ed eseguita dall'ing. Affermano inoltre che il giudice di primo grado avrebbe omesso di applicare correttamente il principio del concorso di colpa, perché, pur sussistendo ai sensi dell'art. 2054 c.c. una presunzione di concorso di colpa in capo al conducente dell'autovettura, quest'ultimo non avrebbe fornito alcuna prova liberatoria, come invece richiesto dalla norma.
Il motivo è infondato.
Stanti anche le avverse difese, va preliminarmente esaminata la questione dell'eventuale efficacia vincolante della sentenza pronunciata all'esito del giudizio instaurato dagli eredi RI avanti il
Tribunale di Catania, confermata in sede di legittimità, con la quale è stata esclusa la responsabilità del sig. in ordine al sinistro mortale del 29.10.2013. CP_8
Tale efficacia va esclusa ai sensi dell'art. 2909 c.c., il quale stabilisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Nel caso in esame, gli odierni attori – eredi di – non erano parte del processo Persona_3 svoltosi a Catania, né risultano eredi o aventi causa delle parti ivi coinvolte. Non sussistendo, dunque, l'identità soggettiva richiesta dalla norma, non può riconoscersi alla suddetta sentenza pagina 13 di 20 efficacia vincolante nei confronti degli odierni attori, i quali restano formalmente liberi di agire in giudizio per l'accertamento della responsabilità del medesimo fatto illecito.
Rimane tuttavia ferma la possibilità, per il Collegio, di considerare detta pronuncia quale giudicato esterno nel presente giudizio, valutabile come elemento probatorio privilegiato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto conto della totale identità della vicenda fattuale oggetto dei due processi e della sovrapponibilità della causa petendi.
In tale prospettiva, ed in assenza di elementi nuovi, univoci e idonei a superare l'accertamento già compiuto nel primo giudizio, il Collegio ritiene di poter condividere le risultanze ivi raggiunte, valutandole nell'ambito del proprio libero apprezzamento probatorio. In particolare, si deve dunque valorizzare la ricostruzione dei fatti fornita nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7370/2025, conclusiva dei procedimenti riuniti n. R.G 13943/2014 e 16506/2017, che peraltro, salvo minori differenze, è concorde con il percorso argomentativo dell'archiviazione penale (RGNR
15335/2013) a favore di (e con la relativa consulenza tecnica dell'ing. Controparte_8
Per_
, nonché, da ultimo, con la CTU dell'ing. nel primo grado del presente giudizio. Per_4
Ebbene, tali pronunce e relazioni tecniche sono convergenti nell'escludere qualsivoglia responsabilità in capo a nella causazione del sinistro. In particolare, la Controparte_8
Cassazione ha così ricostruito la dinamica dei fatti: “ (i) l'autovettura ha arrestato la propria marcia allo STOP e poi ripreso la marcia, collocandosi il punto di collisione a circa sette metri dall'inizio della manovra;
(ii) per la visuale del tratto di Corso OR NU posto alla sua sinistra (e nel quale intendeva svoltare), il conducente dell'auto doveva affidarsi allo specchio parabolico ubicato sul lato opposto della strada;
(iii) adoperando tale strumento, egli era impossibilitato ad avvistare il sopraggiungere della moto, la quale si trovava ad una distanza di circa 147 metri dall'intersezione; (iv) in ragione delle tracce di frenata e strisciamento a terra, la velocità del motoveicolo era notevolmente superiore a quella consentita nel tratto percorso (40 km/h, anche tenuto conto della ora notturna e della scarsa illuminazione), mentre, avuto riguardo allo spazio disponibile, ove avesse proceduto ad una velocità (pur oltre il limite) di 65 km/h avrebbe avuto la possibilità di evitare l'impatto con l'auto; tanto premesso, l'intera argomentazione sviluppata con il primo motivo reitera, in maniera del tutto apodittica, la asserita violazione dell'obbligo di dare precedenza ascritto al conducente sulla scorta di una immissione nel crocevia «senza aver ispezionato bene la strada»: circostanza (oltremodo importante un apprezzamento valoriale) di cui non si individua nemmeno quale sarebbe la fonte di prova”. Per_ Del pari, per il CTU nella sua relazione depositata in primo grado: “Il sinistro viene originato dalla condotta del motociclista, il quale procede a velocità largamente superiore al limite e pagina 14 di 20 decisamente non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo. E' pacifico che con una condotta rispettosa del codice della strada il sinistro avrebbe potuto essere evitato”, posto che “in ragione della conformazione del luogo, ovvero delle limitazioni della visuale, l'automobilista, arrestandosi in corrispondenza della linea di arresto, poteva ispezionare la porzione di Corso
OR NU alla sua sinistra solo attraverso lo specchio parabolico stradale ivi presente: tuttavia nel momento in cui si è arrestato ed ha verosimilmente verificato l'eventuale arrivo di altri veicoli, il motociclista si trovava a non meno di 117 metri dal centro dell'intersezione. Affidandosi alla visuale offerta dallo specchio, dunque, non poteva avvistare il motociclo”.
Invero, il passaggio della CTU Fini secondo cui “L'automobilista, tuttavia, avrebbe potuto avvistare il motociclista oltrepassando la linea di arresto fino a portarsi nel punto in cui avrebbe avuto piena e diretta visibilità della strada che si apprestava ad impegnare: in quel punto, ed in quel momento, il motociclista si sarebbe trovato ad una distanza nell'ordine dei 57 metri, dunque perfettamente avvistabile, e l'autovettura non avrebbe ostruito completamente la carreggiata, lasciando dunque possibilità di transito al motociclo”, valorizzato dagli appellanti a conferma della responsabilità di , non è sufficiente a ribaltare la contraria ricostruzione offerta in CP_8
Per_ sede penale e nella medesima CTU Trattasi infatti di un passaggio ancillare ed ipotetico, che va letto nel più ampio contesto della medesima relazione tecnica, che, per l'appunto, non lascia dubbio alcuno nell'attribuire la responsabilità dell'incidente al solo . D'altronde, la CP_5 condotta salvifica dal CTU ipotizzata assurge a condotta chiaramente non dovuta ed eccezionale, anzi -nella normalità della circolazione stradale ed in assenza di elementi percepibili di opposto pericolo che la suggeriscano (elementi percepibili che, per quanto già esposto, nel caso di specie erano assenti) - sconsigliabile, in quanto comportante paradossalmente un pericoloso ingombro dell'incrocio da parte del mezzo.
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti censurano la separazione disposta dal Tribunale tra le domande proposte nei confronti dei sig.ri e quelle formulate contro e gli CP_8 Parte_1 eredi , ritenendola ingiustificata e pregiudizievole. Secondo gli appellanti, infatti, la causa CP_5 ha ad oggetto un fatto unitario, dal che una sua trattazione separata determinerebbe un'irragionevole duplicazione dei giudizi, con lesione del principio di economia processuale e conseguente aggravio dei costi per le parti.
Il motivo è infondato.
Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali (v. Cass. civ. Sez. III, n. 20338/2019; Cass. civ. Sez. III, n. 11661/2020), la separazione dei giudizi può essere legittimamente disposta anche pagina 15 di 20 d'ufficio ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c., purché ricorrano ragioni di opportunità processuale, quali la semplificazione del giudizio, la più agevole trattazione delle questioni controverse, ovvero la necessità di evitare ritardi istruttori o processuali.
Nel caso in esame, la separazione è stata disposta all'interno di un giudizio caratterizzato da una pluralità ed eterogeneità di domande risarcitorie, proposte nei confronti di soggetti differenti, per titoli di responsabilità potenzialmente distinti. In tale contesto, la separazione è apparsa al primo giudice funzionale a una più ordinata trattazione del giudizio, con la possibilità di definire in modo autonomo e più rapido la posizione di alcuni dei convenuti – in particolare i sig.ri – senza CP_8 pregiudicare il successivo esame delle residue domande nel procedimento separato.
Inoltre, non può ritenersi che tale separazione abbia arrecato un concreto pregiudizio agli attori, i quali hanno conservato integro il loro diritto di azione e di difesa nel procedimento separato, regolarmente instaurato e tuttora pendente, nel quale potranno far valere le stesse ragioni dedotte nel presente giudizio, nei confronti degli altri convenuti. Nessun effetto preclusivo o di contrasto di giudicati si è determinato, dal momento che il Tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla posizione dei convenuti , con accertamento circoscritto alla loro condotta. CP_8
Alla luce di quanto precede, deve pertanto escludersi che la separazione disposta dal Tribunale integri un vizio rilevante ai fini della presente impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui li ha condannati alla rifusione integrale delle spese di lite in favore dei convenuti Controparte_4
Contr
e , nonché all'applicazione, d'ufficio, della sanzione per lite temeraria ai sensi
[...] dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Contestano, in primo luogo, la motivazione addotta dal primo giudice, secondo cui l'archiviazione del procedimento penale a carico di e la sentenza n. 1748/2019 del Controparte_8
Tribunale di Catania – emessa antecedentemente alla citazione introduttiva del presente giudizio – avrebbero dovuto indurre gli attori ad evitare l'instaurazione della lite. Ad avviso degli appellanti, infatti, da un lato, l'archiviazione in sede penale, in quanto fondata sul diverso standard probatorio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, non preclude l'azione civile che si basa sul principio del “più probabile che non”; dall'altro, la citata sentenza n. 1748/2019 non coinvolgeva né il conducente Contr
né , essendo stata resa esclusivamente nei confronti degli eredi e della CP_8 CP_5 compagnia FondiariaSai odierna CP_11 Parte_1
Viene, inoltre, sottolineato che l'azione civile nei confronti del già indagato , del di lui CP_8
Contr padre quale proprietario del veicolo e di , si rendeva necessaria in ragione della persistente pagina 16 di 20 incertezza sulla responsabilità del sinistro e della posizione assunta dalle medesime compagnie assicurative, le quali si erano reciprocamente addossate l'onere risarcitorio, rendendo inevitabile il coinvolgimento giudiziale di entrambe.
Ancora, gli appellanti evidenziano che la responsabilità di era oggetto di Controparte_8 ulteriore contenzioso pendente dinanzi alla Corte di cassazione, a seguito del ricorso avverso la sentenza n. 679/2022 della Corte d'Appello di Catania (in verità, alla data odierna, conclusosi), non potendosi dunque ritenere irrevocabile la predetta pronuncia.
Da ultimo, contestano la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c., richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la condanna per lite temeraria richiede la dimostrazione della malafede o colpa grave della parte soccombente, elementi che nel caso di specie non risultano né allegati né provati. In subordine, chiedono dunque quantomeno di escludere l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. e di disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda.
Il terzo motivo è parzialmente fondato.
La condanna alla rifusione delle spese di lite in primo grado è del tutto corretta, essendo la diretta conseguenza della soccombenza piena degli odierni appellanti nel giudizio avverso le parti qui convenute, e non sussistendo nessuno dei motivi previsti dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
Risultano invece accoglibili le doglianze formulate avverso la condanna inflitta agli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di cui l'efficacia formalmente non preclusiva del giudicato reso inter alia
(di cui già si è detto), le ricordate considerazioni rese dal CTU circa una possibile condotta alternativa dell'automobilista (sulle quali si è fondato, peraltro, l'appello anche di come Parte_1 si sta per dire) e gli sviluppi complessivi anche del contenzioso assicurativo possono ritenersi sufficienti a fondare una presunzione di buona fede – intesa come assenza anche di colpa grave – delle parti (che, si ricorda, hanno perduto nell'evento un giovanissimo congiunto) nell'instaurare il giudizio milanese.
La pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. viene, pertanto riformata, escludendosene i presupposti.
Sub quarto motivo, gli appellanti muovono una serie di generiche contestazioni relative alla gestione del processo di primo grado, che avrebbe compromesso il diritto di difesa ed i principi costituzionali di economia processuale e ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Trattasi di doglianza inammissibile quale motivo di appello, non essendo tra l'altro specificati i punti della decisione impugnati;
e, comunque, in ipotesi assorbita dal rigetto dei precedenti motivi. pagina 17 di 20 II. L'appello di Parte_1
Anche l'assicurazione – con unico motivo – censura la sentenza nella parte in cui ha attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro al conducente dello scooter, Controparte_9 nonostante le – asserite- contrarie risultanze della CTU espletata in primo grado. In particolare,
l'appellante evidenzia che, secondo il CTU, l'automobilista , pur essendosi inizialmente CP_8 arrestato allo “stop”, si era poi immesso nell'intersezione con manovra di svolta a sinistra senza accertarsi adeguatamente del sopraggiungere dello scooter, che si trovava ad una distanza tale (circa
50–57 metri) da poter essere avvistato e, di conseguenza evitato.
L'appellante richiama altresì le immagini fotografiche e le valutazioni contenute nella CTU, che mostrano come l'ostacolo arrecato dalla Fiat Punto avrebbe impedito ogni possibilità di manovra utile per evitare l'impatto da parte dello scooter, e che, con una condotta più accorta e un avanzamento più lento, il conducente della vettura avrebbe potuto agevolare il transito del motociclo. Infine, ribadisce pertanto che il non avrebbe assolto all'onere probatorio CP_8 previsto dall'art. 2054 c.c., secondo comma, non avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Il motivo è infondato, valendo in tal senso tutte le motivazioni già esplicitate ai fini del rigetto del secondo motivo d'appello proposto dagli eredi . Parte_2
III. Le spese di lite.
Tanto , , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Pt_3
e , quanto , stante la
[...] Persona_2 Parte_4 Parte_1 soccombenza sostanziale, devono essere condannati (con compensazione delle spese, invece, nei reciproci rapporti) a pagare a favore dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
le spese del doppio procedimento di impugnazione rispettivamente instaurato. Esse si
[...] liquidano - secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (trattandosi di posizioni processuali sostanzialmente coincidenti e di impugnazioni poi riunite) - tenuto conto del valore indeterminato della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non tenutasi nel presente grado di giudizio – in €
4.236,00 (di cui € 1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva ed € 2.144,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 18 di 20 Visto il rigetto integrale dell'appello sussistono inoltre i presupposti per il versamento, Parte_1 da parte di questa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Pt_3
e ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] Persona_2 Controparte_13 rigettando integralmente l'appello proposto da ogni diversa istanza od Parte_1 eccezione disattesa:
1. Dichiara l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 comma terzo c.p.c. a carico di
[...]
, , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2 Parte_3
e e, pertanto, non dovute le somme al cui pagamento sono Persona_2 Parte_4 stati condannati a tale titolo;
2. Conferma nel resto la sentenza n. 10205/2024 resa dal Tribunale di Milano;
3. ND , , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Parte_2
e , al pagamento delle spese di lite del Parte_3 Persona_2 Parte_4 presente grado di giudizio a favore di e Controparte_3 Controparte_4
, che si liquidano in complessivi € 4.871,40 per ciascuno dei due;
[...]
4. ND al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio a favore di e , che si Controparte_3 Controparte_4 liquidano in complessivi € 4.871,40 per ciascuno dei due;
5. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
AR CA IU
Il Consigliere estensore
LI AR
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